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Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Bulgaria

del 22 gennaio 1992

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente una convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con la Bulgaria, firmata il 28 ottobre 1991.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 gennaio 1992

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In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Felber II cancelliere della Confederazione, Couchepin

1991 - 895

Compendio Dopo brevi trattative, il 28 ottobre 1991 è stato possibile concludere una Convenzione di doppia imposizione con la Bulgaria. Diverse imprese svizzere operano già oggi in Bulgaria e per il futuro è da prevedere un ulteriore potenziamento delle loro attività economiche in questo Paese. Oltre all'eliminazione della doppia imposizione, la Convenzione offre alle imprese investitrici una certa protezione fiscale. Essa evita inoltre che questioni di natura fiscale indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto ai concorrenti degli altri Stati industrializzati dell'Occidente.

A seguito della mutata situazione economica e politica in Bulgaria è stato possibile concludere una convenzione completa, che segue in gran parte il modello di Convenzione dell'OCSE e la prassi convenzionale svizzera.

I Cantoni e le cerehie economiche interessate hanno approvato la conclusione della Convenzione.

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Messaggio 1

Genesi

Come noto il processo di riforme avviato nell'Europa dell'Est ha provocato anche in Bulgaria un'apertura generale. All'inizio del 1989 la legislazione economica bulgara è stata completamente riveduta sicché le possibili attività economiche degli investitori occidentali hanno tratto notevoli miglioramenti. Su domanda della Bulgaria, nel 1989 hanno avuto inizio le prime trattative sugli aspetti di natura tecnica. Alla luce dei buoni risultati scaturiti da questi negoziati, all'inizio del 1990 hanno fatto seguito altri incontri durante i quali sono state eliminate le ultime divergenze.

Oltre all'eliminazione della doppia imposizione, la Convenzione di doppia imposizione offre alle ditte attive in Bulgaria una certa protezione fiscale, favorisce nuovi investimenti svizzeri ed evita che questioni di natura fiscale indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto ai concorrenti degli altri Stati industrializzati. Nel messaggio sul rafforzamento della cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est e sui corrispondenti provvedimenti di aiuto immediato (FF 1990 I 109), il Consiglio federale si è pronunciato a favore di un sostegno generale del processo di riforma nell'Europa dell'Est ed è giunto alla conclusione che in questo contesto le convenzioni di doppia imposizione sono provvedimenti idonei.

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Commento alle disposizioni della Convenzione

Nel nostro messaggio del 13 luglio 1965 concernente la Convenzione di doppia imposizione con la Svezia (FF 1965 II 501), abbiamo commentato in modo approfondito le disposizioni del modello di Convenzione dell'OCSE del 1963.

Questo modello è stato successivamente rimaneggiato; la versione riveduta è stata pubblicata nell'aprile 1977 dal Consiglio dell'OCSE unitamente ad una nuova raccomandazione. Le innovazioni sono state presentate in dettaglio nel messaggio dell'I 1 gennaio 1978 concernente la Convenzione di doppia imposizione con la Gran Bretagna (FF 1978 I 189). Qui di seguito ci limitiamo pertanto a commentare le principali deroghe al testo dell'OCSE e alla prassi convenzionale svizzera, nonché a menzionare le peculiarità della presente Convenzione.

Articolo 2 Imposte considerate La Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio, ad eccezione delle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Articolo 5 Stabile organizzazione Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i nove mesi.

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Articolo 7 Utili delle imprese Nell'ambito della presente Convenzione le disposizioni del diritto interno bulgaro sull'attrattiva della stabile organizzazione non sono applicabili per la determinazione degli utili da attribuire alla stabile organizzazione (protocollo n. 2).

Articolo 9 Imprese associate Se in uno Stato sono state effettuate riprese di utili, gli Stati contraenti possano consultarsi sulle reciproche rettifiche di utili. È parimenti previsto che le riprese di utili possano essere effettuate soltanto entro cinque anni dalla fine dell'anno in cui gli utili sono stati conseguiti. Questa limitazione temporale non è applicabile nel caso di frode o altri delitti fiscali intenzionali.

Artìcolo 10 Dividendi L'imposta a favore dello Stato della fonte è del 5 per cento (partecipazioni) rispettivamente del 15 per cento (azioni isolate).

Articolo 11 Interessi Conformemente alla presente Convenzione l'imposta a favore dello Stato della fonte è limitata al 10 per cento. Gli interessi pagati in connessione con vendite a credito nonché quelli su mutui bancari non sono tuttavia assoggettati ad alcuna imposta alla fonte.

Articolo 12 Canoni I canoni sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario (protocollo n. 4).

Articolo 17 Artisti e sportivi Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l'imposizione nel luogo in cui le prestazioni sono svolte è applicabile di principio anche ai redditi attribuiti ad un persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo. Questa imposizione non ha tuttavia luogo qualora sia stabilito che né l'artista, né lo sportivo, né le persone a lui associate partecipino agli utili di questa altra persona. L'imposizione secondo l'articolo 17 è però esclusa se l'attività dell'artista o dello sportivo è finanziata in maniera rilevante da fondi pubblici.

Articolo 19 Funzioni pubbliche Questo articolo è applicabile unicamente alle remunerazioni versate per servizi resi nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico. Le imprese di trasporto aereo non sono inoltre considerate persone giuridiche di diritto pubblico (protocollo n. 5).

Articolo 23 Eliminazione della doppia imposizione La Svizzera e la Bulgaria evitano la doppia imposizione con il metodo dell'esenzione. Rimane riservata l'applicazione dell'aliquota globale. La Bulgaria esenta anche i dividendi svizzeri. Con riferimento agli interessi la Bulgaria ac-

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corda il computo d'imposta previsto dal suo diritto interno. Per i dividendi e gli interessi la Svizzera applica il computo globale d'imposta.

Articolo 24 Non discriminazione A causa delle peculiarità della legislazione bulgara, la Bulgaria accorda la parità di trattamento alle stabili organizzazioni bulgare che appartengono a persone fisiche o a società di persone svizzere residenti di Svizzera soltanto in rapporto alle stabili organizzazioni di persone e di società di persone di Stati terzi.

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Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano ad alcune entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite di introiti fiscali risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva e dal computo parziale o totale delle imposte prelevate alla fonte dalla Bulgaria sui dividendi e sugli interessi. Questi ammanchi - dovuti al rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti della Bulgaria - non dovrebbero rivestire una grande importanza, dato che gli investimenti bulgari in Svizzera sono insignificanti. Per contro, il computo forfettario d'imposta, introdotto con il decreto del Consiglio federale del 22 agosto 1967, graverà sul fisco svizzero. Queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, sono controbilanciate da vantaggi finanziari. Infatti, se finora l'imposta alla fonte bulgara sui dividendi e sugli interessi doveva essere ammessa in deduzione, in futuro i redditi provenienti dalla Bulgaria potranno essere assoggettati in Svizzera sull'ammontare lordo, per cui risulterà un aumento generale del reddito imponibile.

A queste ripercussioni di natura fiscale fanno comunque riscontro notevoli vantaggi per l'economia svizzera che scaturiscono dal promovimento del commercio e dalla facilitazione degli investimenti in Bulgaria. Inoltre giova ricordare che le convenzioni di doppia imposizione vengono essenzialmente concluse nell'interesse dei contribuenti e della cooperazione economica, elemento chiave della politica svizzera in materia di commercio estero.

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Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione in diritto di stipulare trattati con l'estero. Secondo l'articolo 85 capoverso 5 Cost., l'approvazione spetta alla vostra Assemblea.

La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile; essa non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale d'approvazione non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione.

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Conclusioni

La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione delPOCSE e la politica convenzionale svizzera. Essa apporta agli investitori svizzeri un importante sgravio delle imposte bulgare e dovrebbe favorire, in linea di massima, un ulteriore sviluppo delle reciproche relazioni economiche.

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Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Bulgaria

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 gennaio 1992!), decreta:

Art. l 1 La Convenzione, firmata il 28 ottobre 1991, tra la Confederazione Svizzera e la Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

"FF 1992 II 1244

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Convenzione

Traduzione»

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

La Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria Desiderose di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, allo scopo di sviluppare e facilitare le loro relazioni economiche, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Soggetti La presente Convezione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne la Bulgaria: (i) l'imposta sul reddito, (ii) l'imposta sugli utili, (iii) 'imposta sui fabbricati (qui di seguito indicate quali «imposta bulgara»); b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri redditi); e ''Dal testo originale francese.

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Doppie imposizioni (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare ed immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio); (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Articolo 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine «Bulgaria» designa la Repubblica di Bulgaria e, se usato in senso geografico, comprende il territorio nazionale sul quale la Bulgaria esercita i suoi diritti di sovranità nonché l'altipiano continentale e la zona economica esclusiva sui quali la Bulgaria in accordo con il diritto internazionale può esercitare i suoi diritti di sovranità; b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; e) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e altri soggetti di diritto indipendenti, che ai fini dell'imposizione sono considerate persone giuridiche. Esso comprende parimenti le società di persone; d) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; e) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; f) per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa il cui luogo di direzione effettiva è situato in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; g) l'espressione «autorità competente» designa: (ii) per quanto concerne la Bulgaria: il ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne la Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato.

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Doppie imposizioni

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 Residenza 1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa: a) per quanto concerne la Bulgaria, ogni persona fisica che, in virtù della legislazione bulgara, è assoggettata ad imposta in Bulgaria a motivo del suo reddito mondiale e non è residente di uno Stato terzo, nonché ogni persona giuridica che ha il luogo della sua direzione in Bulgaria o che è quivi registrata; b) per quanto concerne la Svizzera, ogni persona che, in virtù della legislazione svizzera, è assoggettata all'imposta in Svizzera a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del luogo della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga; tale espressione designa parimenti le società in nome collettivo e in accomandita semplice costituite secondo il diritto svizzero, il cui luogo di direzione effettiva è in Svizzera.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; e) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritienç che essa è residente dello Stato in cui si trova il luogo della sua direzione effettiva.
Articolo 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

80 Foglio federale. 75° anno. Voi. II

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2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; e) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio e f) una miniera, una cava, un pozzo di petrolio o di gas, o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i nove mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; la vendita di oggetti presentati in occasione di un'esposizione o di una fiera non è considerata costitutiva di una stabile organizzazione; e) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di raccogliere o di fornire informazioni per l'impresa, di effettuare ricerche scientifiche, di esercitare la sorveglianza di un cantiere di costruzione o di montaggio, a condizione che l'impresa non esegua nell'altro Stato contraente lavori di costruzione né consegni o monti macchine o installazioni o eserciti ogni altra attività analoga di carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a-e, a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si
limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di

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un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori e i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa
di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

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3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto addottalo dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell'impresa.

2. Gli utili derivanti dall'esercizio di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell'impresa.

3. Se il luogo di direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima o interna è situato a bordo di una nave o di un battello, detto luogo si considera situato nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave o del battello.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9 Imprese associate 1. Allorché a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

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b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando utili in base ai quali un'impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un'impresa dell'altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa dell'altro Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli adeguamenti da portare agli utili nei due Stati contraenti.

3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un'impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, dopo lo spirare di cinque anni a partire dalla fine dell'anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un'impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

Articolo 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della
società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di detta limitazione.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili - ad eccezione dei crediti -

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nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tasssati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di detta limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi di cui al paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui la persona che riceve gli interessi è residente, se detta persona è
il beneficiario effettivo degli interessi e se questi interessi sono pagati: a) in connessione con la vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico; b) in connessione con la vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa, o e) su un mutuo di qualsivoglia natura, non rappresentato da titoli al portatore, concesso da un istituto bancario.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di qualsivoglia natura, garantiti o non da ipoteca ovvero por-

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tanti o meno un diritto di partecipazione agli utili del debitore e, segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le pene per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli -interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa.

In tal caso, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitori e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di detta limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli,

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Doppie imposizioni

progetti, formule o procedimenti segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13 Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, di battelli che servono alla navigazione interna o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell'impresa.

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Doppie imposizioni

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio della propria attività.

Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15 Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e e) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, o a bordo di un battello che serve alla navigazione interna,
sono imponibili nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

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Doppie imposizioni

Articolo 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora sia stabilito che né l'artista dello spettacolo, né lo sportivo, né persone a loro associate partecipino direttamente o indirettamente agli utili di questa persona.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non trovano applicazione per i redditi provenienti da attività esercitate da artisti o sportivi professionali che sono finanziate in maniera rilevante, direttamente o indirettamente, da fondi pubblici.

Articolo 18 Pensioni Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Articolo 19 Funzioni pubbliche 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica, da un suo ente locale o persona giuridica di diritto pubblico a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato o suddivisione, ente locale o persona giuridica, nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili soltanto in questo Stato, b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente e (i) abbia la nazionalità di detto Stato, o (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica, da un suo ente locale o da una persona giuridica di diritto pubblico, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato o suddivisione, ente locale o persona giuridica, nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili soltanto in questo Stato.

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Doppie imposizioni

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica, da un suo ente locale o persona giuridica di diritto pubblico.

Articolo 20 Studenti 1. Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

2. Con riferimento alle borse di studio e alle remunerazioni di un'attività dipendente, cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 1, uno studente, un praticante o un apprendista ai sensi del paragrafo 1 potrà, per la durata del suo studio o della propria formazione professionale, beneficiare delle stesse esenzioni, sgravi o riduzioni d'imposta cui beneficiano i residenti dello Stato in cui soggiorna.

Articolo 21 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti all'articolo 6 paragrafo 2, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

Articolo 22 Patrimonio 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati al paragrafo 2 dell'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.

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2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi od aeromobili impiegati nel traffico internazionale, da battelli che servono alla navigazione interna e da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova il luogo di direzione effettiva dell'impresa.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Articolo 23 Eliminazione della doppia imposizione 1. Per quanto concerne la Bulgaria, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) se un residente di Bulgaria ritrae redditi o possiede un patrimonio che, giusta la presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, la Bulgaria esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione; b) se un residente di Bulgaria ritrae redditi, che giusta gli articoli 11 e 12 sono imponibili in Svizzera, la Bulgaria concede sull'imposta che preleva su detti redditi un computo pari all'imposta pagata in Svizzera. L'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili in Svizzera.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) Qualora un residente di Svizzera ritrae redditi o possiede un patrimonio che giusta le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Bulgaria, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto
dell'esenzione.

b) Qualora un residente di Svizzera riceve dividendi, interessi o canoni che giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 sono imponibili in Bulgaria, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (ii) computo dell'imposta pagata in Bulgaria, giusta le disposizioni degli articoli 10, I l e 12, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione

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Doppie imposizioni

dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Bulgaria, o (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, oppure (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, di almeno l'imposta prelevata in Bulgaria sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura giusta le prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

e) Qualora una società residente di Svizzera riceve dividendi da una società residente di Bulgaria, essa fruisce, per quanto riguarda la riscossione dell'imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.

Articolo 24 Non discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. Il termine «nazionali» designa: a) ogni persona fisica che ha la nazionalità di uno Stato contraente; b) ogni persona giuridica, società di persone ed associazione costituita in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.

3. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo
11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile

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Doppie imposizioni

di tale impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

6. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso che impedisca alla Bulgaria d'imporre secondo l'aliquota prevista dalla legislazione bulgara l'ammontare complessivo degli utili di una stabile organizzazione bulgara di una persona fisica residente della Svizzera o di una società di persone residente della Svizzera, purché detta aliquota non ecceda quella generalmente applicabile agli utili di una stabile organizzazione di uno Stato terzo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.

Articolo 25 Procedura amichevole 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, ella può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere in via di
amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere a un colloquio nell'ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

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Articolo 26 Agenti diplomatici e funzionari consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Ai fini della Convenzione, gli agenti diplomatici e i funzionari consolari di uno Stato contraente accreditati presso l'altro Stato contraente o presso uno Stato terzo, che hanno la nazionalità dello Stato accreditante, sono considerati residenti di detto Stato qualora vi siano assoggettati ai medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei residenti di detto Stato.

3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o permanente di uno Stato terzo, che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d'imposta sul reddito o sul patrimonio come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Articolo 27 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Sofia non appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno a tutte le imposte prelevate per gli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale saranno stati scambiati gli strumenti di ratifica.

3. Lo scambio di note del 20 gennaio 1969 tra la Bulgaria e la Svizzera concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea cesserà di avere effetto a contare dal giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 28 Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In questo caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile a tutte le imposte prelevate-per gli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre dell'anno civile per la fine del quale è stata notificata la denuncia.

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Doppie imposizioni

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Berna, il 28 ottobre 1991, nelle lingue francese e bulgara, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per la Confederazione Svizzera: Stich

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Per la Repubblica di Bulgaria: Kostov

Protocollo

Traduzione»

La Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria all'atto della firma della Convenzione conclusa a Berna il 28 ottobre 1991 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della medesima: 1. Ad articolo 3 paragrafo 1 lettera e Con riferimento alla Bulgaria sono parimenti considerate imprese le società individuali e collettive di persone fisiche, nonché le attività economiche di queste persone, iscritte nei registri comunali.

2. Ad articolo 7 paragrafi l e i Qualora un'impresa di uno Stato contraente venda merci o eserciti un'attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati in base all'importo complessivo conseguito dall'impresa, bensì soltanto in base alla remunerazione attribuibile all'attività reale della stabile organizzazione per tale vendita o per tale attività.

Nel caso di contratti di pianificazione, di fornitura o d'installazione oppure di costruzione di attrezzature o di impianti industriali, commerciali o scientifici, o di opere pubbliche, qualora l'impresa ha una stabile organizzazione gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati in base all'importo complessivo del contratto, bensì soltanto in base alla parte del contratto che è effettivamente eseguito dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata.

Gli utili afferenti alla parte del contratto che è eseguita dalla sede dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui questa impresa è un residente.

"Dal testo originale francese.

81 Foglio federale. 75° anno. Voi. II

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Doppie imposizioni

3. Ad articolo 8 paragrafi 1 e 4 Le disposizioni di questi paragrafi nonché le disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 1 lettera f, dell'articolo 13 paragrafo 3, dell'articolo 15 paragrafo 3 e dell'articolo 22 paragrafo 3, si applicano per analogia anche ai veicoli stradali utilizzati nel traffico internazionale.

4. Ad articolo 12 paragrafo 2 Fintantoché la Confederazione Svizzera non avrà introdotto nella sua legislazione interna un'imposizione alla fonte sui canoni pagati a non residenti, il paragrafo 2 dell'articolo 12 non è applicabile e i canoni sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario effettivo.

5. Ad articolo 19 L'espressione «persona giuridica di diritto pubblico» non comprende le imprese di trasporto aereo, nonostante esse appartengano allo Stato o a una terza persona.

Fatto in duplice esemplare a Berna, il 28 ottobre 1991, nelle lingue francese e bulgara, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per la Confederazione Svizzera: Stich

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Per la Repubblica di Bulgaria: Kostov

Doppie imposizioni

II Capo del Dipartimento federale delle finanze

Berna, 28 ottobre 1991 Sua Eccellenza

Ivan Kostov Ministro delle finanze Sofia

Signor Ministro, Con riferimento alla Convenzione conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio che è stata firmata in data d'oggi, ho l'onore di informarLa che il Consiglio federale svizzero ha definito, con decisione del 7 marzo 1977, come segue la politica svizzera in materia di scambio di informazioni: Per la Svizzera, lo scopo di una convenzione di doppia imposizione è di evitare le doppie imposizioni internazionali; le informazioni necessarie per un'applicazione regolare e per impedire l'uso abusivo di una tale convenzione possono già essere scambiate in virtù delle disposizioni convenzionali esistenti sulla procedura di amichevole composizione, sulla riduzione delle imposte trattenute alla fonte, ecc.

Per la Svizzera, una disposizione particolare sullo scambio d'informazioni è superflua in quanto - conformemente allo scopo della Convenzione di doppia imposizione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria - anche un'esplicita prescrizione potrebbe prevedere soltanto lo scambio di informazioni che sono necessarie per un'applicazione regolare e per impedire un uso abusivo di detta Convenzione.

Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza l'espressione della mia alta considerazione.

Per la Confederazione Svizzera: Stich

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Bulgaria del 22 gennaio 1992

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1992

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05.05.1992

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1244-1271

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