Termine di referendum: 29 giugno 1992

Legge federale sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

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(Legge sull'assicurazione contro i danni, LADa) del 20 marzo 1992

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 34 capoverso 2 della Costituzione federale; in applicazione dell'Accordo del 10 ottobre 1989'* con la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (Accordo CEE); visto il messaggio del Consiglio federale del 14 agosto 19912), decreta: Capitolo 1: Campo d'applicazione Art. l Istituti d'assicurazione contro i danni 1 La presente legge si applica agli istituti assicurativi che, giusta la legge del 23 giugno 19783) sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), sono autorizzati ad esercitare in Svizzera l'assicurazione diretta, esclusa quella sulla vita (istituti di assicurazione contro i danni).

2 II Consiglio federale indica i rami assicurativi. Può adottare denominazioni collettive per più rami assicurativi.

3 II Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può conferire l'autorizzazione per più rami assicurativi anche per denominazione collettiva.

Art. 2 Istituti assicurativi comunitari e di Paesi terzi 1 Le prescrizioni speciali della presente legge attinenti agli istituti assicurativi con sede in uno Stato membro della Comunità economica europea (istituti assicurativi comunitari) s'applicano finché vige l'Accordo CEE.

2 Se l'Accordo CEE cessa di essere in vigore, l'istituto assicurativo comunitario è sottoposto alle prescrizioni previste per gli istituti assicurativi esteri con sede in uno Stato che non fa parte della Comunità economica europea (istituti assicurativi di Paesi terzi).

3 II Consiglio federale può emanare prescrizioni transitorie.

DRU ...

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> FF 1991 IV 1 O R S 961.01 706

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Capitolo 2: Condizioni d'esercizio Sezione 1: Istituti assicurativi svizzeri Art. 3 Capitale minimo 1 L'istituto assicurativo con sede in Svizzera deve disporre di un capitale la cui quota minima che dev'essere versata va da un limite di 600 000 franchi a un limite di 10 milioni di franchi secondo i rami assicurativi.

2 II Consiglio federale emana disposizioni sul capitale minimo determinante.

Può adeguare i limiti di cui al capoverso 1 alle fluttuazioni del valore monetario.

3 L'autorità di controllo fissa nel singolo caso il capitale minimo necessario.

Può ammettere deroghe ai limiti di cui al capoverso 1 qualora circostanze speciali lo giustifichino.

Art. 4 Margine di solvibilità e fondo di garanzia 1 L'istituto assicurativo deve dimostrare di disporre di mezzi finanziari propri, liberi e non gravati, pari almeno al margine di solvibilità, se quest'ultimo è più elevato del capitale minimo versato di cui all'articolo 3.

2 II Consiglio federale determina i mezzi propri computabili, nonché l'ammontare e le modalità di calcolo: a. del margine di solvibilità, in funzione dell'insieme delle attività (volume dei premi e onere dei sinistri); b. del fondo di garanzia (una determinata frazione del margine di solvibilità), che non deve essere inferiore al fondo di garanzia minimo; e. del fondo di garanzia minimo, in funzione del fabbisogno di capitale del ramo assicurativo considerato.

Art. 5 Fondo d'organizzazione 1 L'istituto assicurativo deve disporre, oltre che del capitale minimo, di un fondo d'organizzazione per le spese di fondazione e d'impianto o derivanti da uno sviluppo straordinario della sua attività. All'inizio dell'attività, il fondo d'organizzazione ammonta, di norma, al 50 per cento al massimo del capitale minimo.

2 II Consiglio federale emana disposizioni complementari sull'ammontare, la costituzione, la durata di conservazione e la ricostituzione del fondo d'organizzazione.

3 L'autorità di controllo fissa l'ammontare del fondo d'organizzazione nel singolo caso. In casi eccezionali, può accordare deroghe all'obbligo di costituire il fondo d'organizzazione oppure, segnatamente in caso di dotazione di capitale poco elevata o di ricostituzione, fissarlo ad un ammontare superiore al 50 per cento del capitale minimo.

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Sezione 2: Istituti assicurativi esteri Art. 6 Istitutivi assicurativi comunitari L'istituto assicurativo comunitario deve presentare un certificato rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato sul cui territorio ha la sede sociale, attestante: a. che ha assunto una forma giuridica ammessa in detto Stato; b. che limita il proprio scopo sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne derivano direttamente, ad esclusione di qualsiasi altra attività commerciale; e. i rami assicurativi che è abilitato a praticare in detto Stato; d. i rischi effettivamente coperti; e. che dispone dei mezzi propri necessari giusta l'articolo 4; f. che esistono i mezzi finanziari di cui all'articolo 5.

Art. 7 Istituti assicurativi di Paesi terzi L'istituto assicurativo di un Paese terzo deve soddisfare le seguenti condizioni: a. avere assunto una forma giuridica ai sensi dell'articolo 11 LSA 1'; b. disporre, alla sua sede, di un capitale minimo ai sensi dell'articolo 3; e. disporre, in Svizzera, di un fondo d'organizzazione giusta l'articolo 5 e di corrispondenti elementi patrimoniali; d. disporre di un margine di solvibilità ai sensi dell'articolo 4, calcolato secondo il volume d'affari in Svizzera; e. disporre, in Svizzera, di elementi patrimoniali per un ammontare equivalente a una frazione, determinata dal Consiglio federale, del fondo minimo di garanzia oppure del margine di solvibilità, qualora l'ammontare di quest'ultimo sia più elevato; f. depositare a titolo di cauzione una frazione, determinata dal Consiglio federale, del fondo minimo di garanzia oppure, se più elevato, l'ammontare di cui all'articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 4 febbraio 19192) sulle cauzioni delle società estere d'assicurazione.

Capitolo 3: Patrimonio vincolato Art. 8 Scopo II patrimonio vincolato dell'istituto assicurativo serve a garantire le pretese basate su contratti d'assicurazione del portafoglio svizzero.

Art. 9 Importo legale 1 L'importo legale del patrimonio vincolato comprende: a. le riserve secondo il piano d'esercizio per i rischi in corso; " RS 961.01 >RS 961.02

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b. le riserve secondo il piano d'esercizio per danni non ancora liquidati; e. le riserve matematiche secondo il piano d'esercizio per le rendite in corso e le riserve per l'invecchiamento; nonché d. un supplemento adeguato.

2 Le quote degli istituti di riassicurazione nelle riserve tecniche dell'istituto d'assicurazione diretta vengono computate nell'ambito del piano d'esercizio (principio del computo al netto).

Art. 10 Determinazione dell'importo legale 1 L'istituto assicurativo deve calcolare l'importo legale al momento della chiusura dei conti e comunicarlo all'autorità di controllo entro i primi tre mesi del nuovo esercizio sociale.

2 Se vi sono gravi motivi, l'autorità di controllo può disporre che l'importo legale venga calcolato a un'altra data.

3 Se vi sono gravi motivi, l'autorità di controllo può ordinare in qualsiasi momento una stima dell'importo legale, segnatamente se si deve presumere ch'esso sia fortemente aumentato in seguito a uno sviluppo straordinario dell'attività.

Art. 11 Copertura dell'importo legale 1 L'importo legale deve essere coperto in permanenza da determinati elementi patrimoniali assegnati al patrimonio vincolato.

2 L'istituto assicurativo deve in ogni momento poter fornire la prova della copertura all'autorità di controllo.

3 II Consiglio federale determina le modalità per detta prova.

Art. 12 Elementi ammessi 1 II patrimonio vincolato deve soddisfare i principi della sicurezza, della liquidità e della redditività e presentare una ripartizione e diversificazione adeguate.

2 II Consiglio federale emana prescrizioni complementari sul genere, l'entità e la stima degli elementi ammessi, nonché sulle eventuali garanzie supplementari che ritenesse opportune per determinati elementi patrimoniali.

Art. 13 Conservazione degli elementi del patrimonio vincolato 1 II Consiglio federale emana prescrizioni sulla conservazione degli elementi del patrimonio vincolato.

2 Se necessario nell'interesse degli assicurati, l'autorità di controllo può, in casi particolari, prescrivere all'istituto assicurativo il luogo e il modo di conservazione.

46 Foglio federale. 75° anno. Voi. II

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Art. 14 Verifica da parte dell'autorità di controllo 1 L'autorità di controllo verifica se: a. l'importo legale sia calcolato giusta l'articolo 9 capoverso 1; b. gli elementi del patrimonio vincolato siano pari almeno all'importo legale e soddisfino le prescrizioni della presente legge concernenti gli investimenti e le disposizioni della relativa ordinanza.

2 L'autorità di controllo può limitare le verifiche a sondaggi; all'atto della verifica può parimenti tener conto degli accertamenti fatti da organi di controllo interni od esterni dell'istituto assicurativo.

3 La verifica della presenza di elementi in custodia di terzi può essere effettuata in base alla distinta allestita dall'ente di deposito.

Capitolo 4: Provvedimenti conservativi Sezione 1: Disposizioni generali Art. 15

Principio

1

Se gli interessi dell'insieme degli assicurati del portafoglio svizzero sembrano esposti a pericolo, l'autorità di controllo intima all'istituto assicurativo di prendere, entro un dato termine, adeguati provvedimenti.

2 Se l'istituto assicurativo non ottempera a questa intimazione, l'autorità di controllo prende d'ufficio i provvedimenti necessari per proteggere gli assicurati. Può segnatamente trasferire a un altro istituto assicurativo il portafoglio e il relativo patrimonio vincolato oppure ordinare la realizzazione forzata degli elementi di quest'ultimo.

Art. 16 Inosservanza delle prescrizioni sulle riserve tecniche Se l'istituto assicurativo non osserva le prescrizioni del diritto sulla sorveglianza delle assicurazioni o le disposizioni dell'autorità di controllo circa la costituzione e la copertura delle riserve tecniche, l'autorità di controllo prende provvedimenti adeguati nell'interesse degli assicurati. Può segnatamente: a. vietare la libera disposizione degli elementi patrimoniali dell'istituto assicurativo situati in Svizzera, oppure ordinarne il deposito o il blocco; b. assegnare elementi patrimoniali dell'istituto assicurativo al patrimonio vincolato, fino a concorrenza dell'importo legale giusta l'articolo 9; e. vietare totalmente o parzialmente un computo giusta l'articolo 9 capoverso 2; d. prorogare il termine accordato per completare il patrimonio vincolato o concedere, se del caso, un termine supplementare; e. accordare una moratoria all'istituto assicurativo per l'adempimento dei suoi obblighi, nonché agli assicurati per il pagamento dei premi; f. esigere la convocazione dell'assemblea generale o di un altro organo sociale competente per decidere in merito ai provvedimenti necessari e farsi 710

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rappresentare alle sedute degli organi sociali allorquando quest'ultimi deliberano su detti provvedimenti.

Sezione 2: Istituti assicurativi svizzeri Art. 17 Insufficienza della dotazione di capitale e del fondo d'organizzazione Se le condizioni giusta l'articolo 3 (capitale minimo) e l'articolo 5 (fondo d'organizzazione) non sono più adempiute, l'autorità di controllo prende i provvedimenti previsti nell'articolo 40 LSA1'.

Art. 18 Piano di risanamento 1 Se i mezzi propri computabili sono inferiori al margine di solvibilità, l'autorità di controllo ingiunge all'istituto assicurativo di sottoporle, per approvazione, un piano inteso a ristabilire una sana situazione finanziaria (piano di risanamento).

2 L'autorità di controllo può stabilire nel singolo caso le esigenze che il piano di risanamento deve soddisfare e il termine entro cui devono essere attuati i provvedimenti ivi previsti.

3 Se l'istituto assicurativo non attua entro il termine impartito i provvedimenti previsti nel piano di risanamento, il Dipartimento gli revoca l'autorizzazione senza ulteriore ingiunzione giusta l'articolo 40 capoverso 1 LSA1'.

Art. 19 Piano di finanziamento 1 Se i mezzi propri computabili non coprono più il fondo di garanzia, l'autorità di controllo esige dall'istituto assicurativo un piano di finanziamento a breve termine che deve esserle sottoposto per approvazione.

2 L'autorità di controllo può inoltre restringere o vietare la libera disposizione degli elementi patrimoniali dell'istituto assicurativo e prendere ogni provvedimento atto a tutelare gli interessi degli assicurati.

3 L'articolo 18 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 20 Nomina di un liquidatore Se l'istituto assicurativo entra in liquidazione, il Dipartimento può nominargli un liquidatore.

Art. 21 Dichiarazione di fallimento 1 La dichiarazione del fallimento di un istituto assicurativo richiede il consenso del Dipartimento.

'> RS 961.01

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Se l'amministrazione di un istituto assicurativo ne dichiara l'indebitamento eccessivo (art. 725 cpv. 3 o 903 cpv. 2 CO") o l'insolvenza (art. 191 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, LEF2)) o se un creditore ne chiede il fallimento, il giudice ne informa immediatamente l'autorità di controllo e rinvia la decisione circa la dichiarazione del fallimento. L'autorità di controllo può esercitare le competenze previste nell'articolo 170 LEF2).

3 Se la situazione non può essere risanata, il Dipartimento acconsente alla dichiarazione di fallimento.

Art. 22 Liquidazione del fallimento 1 II Dipartimento può nominare un'amministrazione speciale per la liquidazione del fallimento e conferirle tutte le competenze spettanti all'assemblea dei creditori, nonché designare un mandatario per rappresentare il portafoglio nei confronti dell'amministrazione del fallimento.

2 Per quanto concerne la grida ai creditori, il Dipartimento può prendere disposizioni speciali deroganti alla LEF2).

3 Previo prelievo delle spese del fallimento (art. 262 cpv. 1 LEF2)), con la somma ricavata dal patrimonio vincolato vengono anzitutto coperti i crediti derivanti dai contratti d'assicurazione del portafoglio svizzero. L'eccedenza è versata alla massa fallimentare.

Sezione 3: Istituti assicurativi esteri Art. 23 Esclusione dei crediti di terzi Gli elementi del patrimonio vincolato sono gravati per legge da un diritto di pegno per i crediti derivanti da contratti d'assicurazione del portafoglio svizzero; per gli altri crediti, non sono né sottoposti all'esecuzione forzata, né possono essere sequestrati o pignorati, né essere inclusi in una procedura di fallimento all'estero.

Art. 24 Realizzazione forzata 1 Per i crediti derivanti da contratti d'assicurazione del portafoglio svizzero, l'istituto assicurativo dev'essere escusso in via di realizzazione del pegno (art.

151 segg. LEF2)) nel luogo della sede incaricata dell'insieme degli affari svizzeri (art. 14 cpv. 2 LSA3)). Se il Dipartimento svincola un fondo per la realizzazione, l'esecuzione deve essere continuata nel luogo d'ubicazione del fondo.

2 Se è presentata una domanda di realizzazione del pegno, l'ufficio delle esecuzioni ne informa entro tre giorni l'autorità di controllo secondo l'articolo 31 capoverso 3.

» RS 220 281.1 > RS 961.01

2 >RS 3

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Se, entro quattordici giorni a contare dal deposito della domanda di realizzazione del pegno, l'istituto assicurativo non può provare di aver soddisfatto completamente il creditore, l'autorità di controllo, dopo aver sentito l'istituto assicurativo, comunica all'ufficio delle esecuzioni quali elementi del patrimonio vincolato vengono svincolati per la realizzazione.

Art. 25 Disposizioni complementari per gli istituti assicurativi comuni tari 1 Se l'autorità di controllo dello Stato di sede di un istituto assicurativo comunitario restringe o vieta la libera disposizione degli elementi patrimoniali di quest'ultimo, l'autorità svizzera di controllo, su domanda dell'autorità di controllo estera, prende gli stessi provvedimenti nei confronti della sede incaricata dell'insieme degli affari svizzeri.

2 Gli articoli 18 capo verso 3 e 20 si applicano per analogia.

Art. 26 Disposizioni complementari per gli istituti assicurativi di Paesi terzi Gli articoli 18-20 si applicano per analogia agli istituti d'assicurazione di Paesi terzi.

Art. 27 Effetto dei ricorsi I ricorsi contro le decisioni prese in virtù degli articoli 15-19 e 25 non hanno effetto sospensivo.

Capitolo 5: Collaborazione con autorità di controllo estere Art. 28 1

In vista dell'esecuzione dell'Accordo CEE, l'autorità di controllo può collaborare con le autorità estere competenti trattando i dati, le informazioni, i rapporti e i documenti ricevuti o trasmettendoli direttamente all'estero.

2 Su richiesta delle autorità estere o per iniziativa propria, ove lo ritenga nell'interesse di quest'ultime, l'autorità di controllo può fornire loro i dati, le informazioni, i rapporti e i documenti che non sono pubblici, se è garantito che: a. sono necessari all'esercizio del controllo; b. l'autorità estera è tenuta a osservare il segreto d'ufficio; e. non venga divulgato nessun segreto di fabbricazione, commerciale o bancario; d. l'autorità estera certifica che i dati, le informazioni, i rapporti e i documenti ricevuti sono utilizzati esclusivamente in una procedura volta ad attuare lo scopo dell'Accordo CEE e non saranno comunicati ad altre autorità o a terzi.

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 3

La collaborazione deve tenere conto della sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico o di altri interessi essenziali della Svizzera.

4 Sono salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale.

Capitolo 6: Disposizioni penali Art. 29 Inosservanza di prescrizioni disciplinari 1 Gli istituti assicurativi che violano una prescrizione della presente legge o di un'ordinanza, istruzioni generali emanate in virtù di siffatte prescrizioni oppure una decisione loro comunicata con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo sono puniti con una multa disciplinare di 5000 franchi al massimo. Nei casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento.

2 L'autorità di controllo persegue e giudica queste infrazioni secondo le disposizioni procedurali della legge federale sul diritto penale amministrativo 1 '. Le disposizioni generali di quest'ultima legge (art. 2-13) sono applicabili.

Art. 30 Delitti 1 È punito con la detenzione o con la multa: a. chiunque ritira dal patrimonio vincolato elementi di entità tale che l'importo legale non risulta più coperto, oppure, senza il consenso dell'autorità di controllo, grava o aliena fondi assegnati al patrimonio vincolato; b. chiunque attesta in un documento, contrariamente alla verità, fatti importanti concernenti il patrimonio vincolato o da in altro modo all'autorità di controllo false indicazioni sul patrimonio vincolato o sugli investimenti del capitale; e. chiunque commette qualsiasi altro atto che diminuisca la sicurezza degli elementi del patrimonio vincolato.

2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3 II capoverso 1 lettera b si applica anche ai documenti esteri.

4 Alle infrazioni commesse nell'azienda da mandatari o rappresentanti sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo".

5 II giudice può vietare, per una durata di cinque anni al massimo, al condannato alla detenzione qualsiasi attività dirigente in un istituto assicurativo sottoposto alla presente legge.

6 L'istruzione e il giudizio delle fattispecie penali descritte nel presente articolo incombono ai Cantoni. L'autorità di controllo può chiedere l'apertura dell'istruzione giusta l'articolo 258 della legge federale sulla procedura penale2'.

DRS 313.0 > R S 312.0

2

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Capitolo 7: Disposizioni finali Art. 31 Esecuzione e autorità di controllo 1 II Consiglio federale emana le disposizioni complementari previste dalla presente legge nonché le disposizioni d'esecuzione.

2 Esso consulta dapprima le organizzazioni interessate.

3 La sorveglianza e la facoltà decisionale competono all'Ufficio federale delle assicurazioni private, sempreché non sia stato esplicitamente dichiarato competente il Dipartimento.

Art. 32 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 1992 II presidente: Meier Josi II segretario: Huber

Consiglio nazionale, 20 marzo 1992 II presidente: Nebiker II segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 31 marzo 1992 '> Termine di referendum: 29 giugno 1992

') FF 1992 II 706

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Allegato

Abrogazione e modificazione di altri atti legislativi 1. Risoluzione federale del 20 dicembre 1888!) sulla raccolta delle decisioni dei tribunali civili svizzeri nelle contestazioni relative ad assicurazioni Abrogata 2. Legge del 23 giugno 1978 2> sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 7 Obbligo Gli istituti d'assicurazione sottoposti alla sorveglianza devono ottenere l'autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia per ogni ramo assicurativo. Il Consiglio federale, per tutelare gli assicurati, può emanare disposizioni restrittive quanto all'esercizio di singoli rami assicurativi.

Art. 8 cpv. 1 leu. f 1

Per ottenere l'autorizzazione, gli istituti d'assicurazione devono presentare una domanda all'autorità di sorveglianza, corredata del piano d'esercizio. Quest'ultimo deve contenere segnatamente: f. le tariffe e i rimanenti documenti d'assicurazione soggetti ad approvazione e da utilizzare in Svizzera; Art. 9 Condizioni per l'autorizzazione 1 L'autorizzazione è accordata se l'istituto assicurativo soddisfa alle esigenze legali, segnatamente a quelle degli articoli 10-14 e se la parte del piano d'esercizio soggetta ad approvazione può essere approvata dall'autorità di sorveglianza.

2 II Consiglio federale designa la parte del piano d'esercizio soggetta ad approvazione.

Art. 13 cpv 3 3

II Consiglio federale stabilisce in quale misura l'assicurazione per l'indennità di morte può essere esercitata come complemento dell'assicurazione infortuni, malattie e invalidità.

Art. 14 cpv. 1 1 Gli istituti d'assicurazione stranieri devono essere inoltre autorizzati a esercitare l'assicurazione nel loro Paese d'origine e ivi esplicare, al momento della »CS3611 > RS 961.01

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presentazione della domanda, un'attività assicurativa diretta da almeno tre anni. I tre anni d'attività non sono richiesti se l'impresa: a. risulta dalla fusione di imprese preesistenti o b. è stata costituita da una o più imprese per esercitare un determinato ramo assicurativo, precedentemente praticato da una di esse.

Art. 19 Modificazione del piano d'esercizio Le modificazioni delle parti del piano d'esercizio soggette ad approvazione (art. 9) possono essere applicate dagli istituti d'assicurazione soltanto dopo essere state approvate dall'autorità di sorveglianza.

Art. 20 Titolo e ultimo periodo Esame delle tariffe soggette ad approvazione ... Sono fatti salvi l'articolo 37 capoverso 5, secondo periodo, e l'articolo 38a capoverso 3.

Titolo precedente l'articolo 37 Capitolo settimo: Disposizioni speciali per singoli rami assicurativi Sezione 1: Assicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli Sezione 2: Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali Art. 38a 1

Gli istituti d'assicurazione possono stipulare contratti d'assicurazione contro l'incendio.per rischi situati in Svizzera soltanto se vi includono la copertura dei danni causati dagli elementi naturali.

2 L'estensione della copertura e la tariffa dei premi dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali sono uniformi e vincolanti per tutti gli istituti d'assicurazione.

3 L'autorità di sorveglianza esamina, in base ai calcoli tariffali presentati dagli istituti d'assicurazione, se i premi che ne risultano sono equi dal punto di vista del rischio e dei costi.

4 II Consiglio federale emana le prescrizioni di dettaglio concernenti: a. le basi di calcolo dei premi; b. l'estensione della copertura dei danni causati dagli elementi naturali e i limiti della garanzia; e. il genere e l'estensione delle statistiche che gli istituti d'assicurazione devono compilare.

5 II Consiglio federale può: a. fissare, se necessario, le condizioni d'assicurazione; b. prendere i provvedimenti necessari per garantire la ripartizione dell'onere dei sinistri tra gli istituti d'assicurazione, segnatamente ordinare l'adesione 717

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

a un'organizzazione di diritto privato gestita dagli istituti d'assicurazione stessi.

Art. 39 cpv. 4 4 Salvo disposizione contraria del Dipartimento federale di giustizia e polizia, la cauzione depositata giusta la legge federale del 4 febbraio 1919 1) sulle cauzioni delle società estere d'assicurazione, i valori del fondo di garanzia giusta la legge federale del 25 giugno 19302) concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita, nonché il patrimonio vincolato giusta la legge del 20 marzo 19923) sull'assicurazione contro i danni passano all'istituto d'assicurazione cessionario.

Art. 40 cpv. 2 e 4 2 Se un istituto d'assicurazione rinuncia all'autorizzazione, il Dipartimento federale di giustizia e polizia lo esonera dalla sorveglianza e gli restituisce le cauzioni prestate, non appena l'istituto ha soddisfatto tutti gli obblighi derivanti dal diritto di sorveglianza.

4 Le cauzioni devono essere restituite soltanto qualora l'istituto d'assicurazione abbia soddisfatto tutti gli obblighi menzionati nell'articolo 2 della legge federale del 4 febbraio 1919'> sulle cauzioni delle società estere d'assicurazione.

Art. 42 cpv. 1 lett. a 1 II Consiglio federale emana: a. disposizioni per completare gli articoli 3 capoverso 1, 5 capoverso 3, 6 capoverso 1 lettera b ultimo periodo, 12, 13 capoverso 3, 14 capoverso 3, 15, 24, 31 capoverso 2, 34, 37 capoverso 4, 380 e 44 della presente legge, come anche per intervenire contro gli abusi che pregiudicano gli interessi degli assicurati; Art. 47 cpv. 2 2 1 tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione.

Art. 49 cpv. J 1 Gli istituti d'assicurazione che violano una prescrizione della presente legge o di un'ordinanza, un'istruzione generale emanata in virtù di siffatte prescrizioni oppure una singola decisione loro comunicata con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo sono puniti con una multa disciplinare di 5000 franchi al massimo. Nei casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento.

"RS 961.02 RS 961.03 > RU ...

2 > 3

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 3. Legge federale del 4 febbraio 1919'' sulle cauzioni delle società d'assicurazioni

Titolo Legge federale sulle cauzioni delle società estere d'assicurazione (Legge sulle cauzioni, LC) Titolo prima dell'articolo 1 I. Costituzione della cauzione Art. l cpv. l e 3 1 Le società estere d'assicurazione autorizzate ad esercitare in Svizzera un'attività in materia d'assicurazione diretta in virtù della legge del 23 giugno 19782) sulla sorveglianza degli assicuratori devono prestare una cauzione al Consiglio federale.

3 Finché è in vigore l'Accordo del 10 ottobre 19893) con la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, la presente legge non s'applica alle società d'assicurazione con sede in uno Stato membro della Comunità economica europea, esercitanti in Svizzera esclusivamente un'attività in materia d'assicurazione diretta, esclusa l'assicurazione sulla vita.

Art. 3 cpv. 2 e 3 2 Per le società d'assicurazione sulla vita la cauzione deve corrispondere all'ammontare della riserva matematica del loro portafoglio svizzero (art. 2 cpv. 1 n. 1), aumentato d'una garanzia supplementare.

3 Per le altre società d'assicurazione la cauzione deve comportare almeno la metà dei premi riscossi annualmente in Svizzera. Questa disposizione non è applicabile alle assicurazioni per i trasporti.

Art. 5 cpv. 3 3 II deposito collettivo presso una centrale1 di deposito è ammesso qualora gli interessi degli assicurati permangano tutelati.

» RS 961.02 > RS 961.01 >RU ...

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Titolo prima dell'articolo 6 II. Utilizzazione della cauzione Esclusione dei crédit, di terzi

Art. 6 La cauzione non è soggetta all'esecuzione forzata per altre pretese che non siano quelle indicate all'articolo 2 e non può essere sequestrata, né pignorata, né compresa in una procedura di fallimento all'estero.

Art. 14-17, 22 e 23 Abrogati 4. Legge federale del 25 giugno 1930 " concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita

3. Registro delie garanzie

Art. 7 La devoluzione dei valori al fondo di garanzia si fa iscrivendoli in un registro fa allestire dalla società secondo le istruzioni del Consiglio federale.

Art. 9 cpv. 3 e 4 3 L'autorità di vigilanza verifica almeno una volta all'anno se l'importo da accantonare è coperto dai valori iscritti nel registro delle garanzie. Essa può limitare la verifica a sondaggi e tener conto degli accertamenti fatti dagli organi di controllo interni o esterni all'istituto assicurativo.

4 La verifica della presenza di valori in custodia di terzi può essere effettuata in base alla distinta allestita dall'ente di deposito.

vi. valori ammessi Valutazione

Art. 12 II Consiglio federale emana prescrizioni sul genere, l'entità e la stima dei valori che le società sono autorizzate ad attribuire al fondo di garanzia nonché sulle eventuali garanzie supplementari che ritenesse opportune per determinati valori.

Art. 13 cpv. 1 e 2 1

La società può custodire essa stessa i valori del fondo di garanzia oppure affidarli a un depositario. Se li custodisce essa stessa, 1 valori devono essere separati dal resto del patrimonio.

2 II luogo e il modo di custodia devono essere approvati dall'autorità di vigilanza.

RS 961.03

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Legge federale sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (Legge sull'assicurazione contro i danni, LADa) del 20 marzo 1992

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1992

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

12

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

31.03.1992

Date Data Seite

706-720

Page Pagina Ref. No

10 117 003

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