Decisione concernente l'introduzione dell'obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo secondo l'articolo 104 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) Il 7 luglio 2011 l'Ufficio federale della migrazione ha deciso quanto segue: 1.

Dal 3 ottobre 2011 tutti i voli sulle linee ­ Dar es Salaam­Svizzera ­ Nairobi­Svizzera ­ Pristina­Svizzera e ­ Dubai­Svizzera soggiacciono all'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 104 LStr.

2.

Le compagnie aeree che effettuano regolari voli di linea o charter su una o più di queste linee sono tenute a comunicare all'UFM, immediatamente dopo l'imbarco, le seguenti categorie di dati per tutti i voli suindicati: a. generalità (cognome, nomi, data di nascita, cittadinanza) di tutti i passeggeri; b. numero, Stato di rilascio e tipo del documento di viaggio utilizzato da ogni passeggero; c. aeroporto di destinazione in Svizzera; d. numero del trasporto; e. ora di partenza e d'arrivo; f. luogo d'imbarco; g. numero complessivo delle persone trasportate con il volo in questione.

3.

Le comunicazioni secondo il numero 2 vanno trasmesse all'UFM, conformemente alle specifiche riportate sul sito dell'UFM, tramite la rete SITA (Type B Messaging) in formato UN/EDIFACT PAXLST oppure tramite l'API Webupload (File Upload via Internet) in formato CSV.

4.

Le compagnie aeree interessate dall'obbligo di comunicazione secondo il numero 1 sono tenute a informare in forma adeguata i passeggeri delle linee in questione circa la comunicazione dei loro dati.

5.

Le compagnie aeree interessate dall'obbligo di comunicazione secondo il numero 1 sono tenute a cancellare i dati rilevati nel quadro del loro obbligo entro 24 ore dall'atterraggio all'aeroporto di destinazione.

6.

L'eventuale ricorso contro la presente decisione non ha effetto sospensivo.

7.

La decisione va pubblicata nel Foglio federale.

2011-1444

5673

8.

Da notificare a: ­ Belair Airlines AG, Ronald Böhlen, Postholder Ground Operations, Sägereistrasse 27, 8152 Glattbrugg ­ easyJet Switzerland SA, Route de l'Aéroport 5, 1217 Meyrin ­ Edelweiss Air AG, Operations Center, Postfach, 8058 Zürich-Flughafen ­ Emirates Airline, Michael Schneider, Gerbergasse 5, 8001 Zürich ­ Swiss International Airlines AG, z.H. Marina Ripa, ZRHCRX/OEGP/ RIP, Malzgasse 15, 4052 Basel

9.

Comunicazione a: ­ Organi competenti per il controllo alle frontiere ­ International Air Transport Association, IATA Centre, 33 Route de l'Aéroport, Case postale, 1215 Genève-Aéroport 15 ­ Airline Operators Committee Zurich International Airport, Dnata Switzerland AG, Postfach, 8302 Kloten ­ Airline Operators Committee Geneva International Airport, Dnata Switzerland AG Bérengère Füssler, AOC secretary, Operation Coordinator, Case postale 196, 1215 Genève-Aéroport ­ Airline Operators Committee Euro Airport Basel, p.A. Deutsche Lufthansa, René Handschin, Flughafenterminal, 4030 Basel Flughafen ­ Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

26 luglio 2011

5674

Ufficio federale della migrazione