Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali Concluso a Oslo l'11 novembre 2010

Preambolo La Confederazione Svizzera, denominata in seguito «Svizzera», e il Regno di Norvegia, denominato in seguito «Norvegia», denominati in seguito «Parti», considerando quanto segue: le Parti riconoscono equivalente la tutela della salute garantita dalle loro rispettive misure veterinarie; l'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (denominato in seguito «Accordo Svizzera­CE») stabilisce le misure da adottare per la salute animale, la salute pubblica e l'allevamento zootecnico nel commercio tra la Svizzera e l'Unione europea di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali; l'allegato 11 dell'Accordo Svizzera­CE indica le norme giuridiche relative all'immissione in commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali; tali norme portano a risultati identici o equivalenti a quelli delle norme giuridiche dell'Unione europea; l'allegato I dell'Accordo sullo spazio economico europeo (denominato in seguito «Accordo SEE») stabilisce le misure da adottare per la salute animale, la salute pubblica e l'allevamento zootecnico nel commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali tra la Norvegia e l'Unione europea; le Parti convengono sul fatto che l'Accordo SEE e l'Accordo Svizzera­CE devono essere utilizzati per agevolare gli aspetti veterinari e zoosanitari del commercio bilaterale di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali tra la Svizzera e la Norvegia;

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Dal testo originale tedesco.

RS 0.916.026.81

2010-2837

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Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali. Accordo con la Norvegia

la Svizzera forma un'unione doganale con il Liechtenstein conformemente al Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 19233 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (denominato in seguito «Trattato di unione doganale»); il 27 settembre 2007 è stato concluso un Accordo aggiuntivo fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli4; le Parti avvalorano i diritti e gli obblighi loro derivanti dall'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (denominato in seguito «Accordo SPS») conformemente all'allegato 1A.4 dell'Accordo del 15 aprile 19945 che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio (denominato in seguito Accordo dell'OMC); desiderose di agevolare il commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali tra la Svizzera e la Norvegia salvaguardando la salute pubblica e quella animale e soddisfacendo le aspettative dei consumatori in merito alla sicurezza dei prodotti alimentari; decise a contrastare in modo rigoroso il pericolo di introduzione e di propagazione di epizoozie e ad adottare le misure necessarie per combattere ed eradicare tali epizoozie, in particolare a evitare limitazioni degli scambi, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Obiettivi

L'obiettivo del presente Accordo è di facilitare il commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali tra la Svizzera e la Norvegia introducendo una regolamentazione sul riconoscimento dell'equivalenza delle misure veterinarie adottate dalle Parti in linea con la salvaguardia della salute pubblica e animale e migliorare la comunicazione e la cooperazione in materia di misure veterinarie.

Art. 2

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo si applica al commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli ed embrioni e di prodotti animali tra la Svizzera e la Norvegia.

2. Le disposizioni d'esecuzione del presente Accordo convenute dalle Parti sono disciplinate negli allegati.

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RS 0.631.112.514 RS 0.916.026.812 RS 0.632.20

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Art. 3

Obblighi multilaterali

Il presente Accordo non limita in alcun modo i diritti e gli obblighi per le Parti derivanti dall'Accordo dell'OMC e dai suoi allegati, in particolare dall'Accordo SPS.

Art. 4

Campo di applicazione

1. Il campo di applicazione del presente Accordo si limita alle misure veterinarie delle Parti per gli animali vivi, i relativi sperma, ovuli, embrioni e i prodotti animali coperti dagli accordi internazionali elencati nell'allegato 1.

2. Le Parti possono concordare in futuro eventuali modifiche del presente Accordo per estenderne il campo di applicazione ad altre misure veterinarie applicabili al commercio reciproco.

Art. 5

Definizioni

Nel presente Accordo si applicano le seguenti definizioni: (a) animali vivi, relativi sperma, ovuli, embrioni e prodotti animali: animali vivi, relativi sperma, ovuli ed embrioni, nonché prodotti animali che rientrano nel campo di applicazione degli accordi internazionali di cui all'allegato 1; (b) misure veterinarie: misure sanitarie ai sensi dell'allegato A paragrafo 1 dell'Accordo SPS che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo; (c) livello di protezione sanitaria adeguato: livello di protezione sanitaria ai sensi dell'allegato A paragrafo 5 dell'Accordo SPS; (d) regione: «zone», «regioni» o «compartimenti» secondo la definizione del Codice zoosanitario dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (World Organisation for animal health, OIE); (e) Accordo Svizzera­CE: allegato 11 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli nella versione di cui all'allegato 1; (f) Accordo SEE: allegato 1 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo nella versione di cui all'allegato 1; (g) Stati terzi: qualsiasi Stato diverso dalla Svizzera o dagli Stati membri dello SEE; (h) autorità competenti: (i) per la Svizzera: le autorità di cui all'allegato 2; (ii) per la Norvegia: le autorità di cui all'allegato 2.

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Art. 6

Adeguamento alle condizioni regionali

1. Fatte salve le disposizioni contenute nell'Accordo Svizzera­CE o nell'Accordo SEE, il Comitato di gestione misto istituito secondo l'articolo 16 del presente Accordo può stabilire, nel rispetto delle norme OIE, i criteri per la concessione di uno status speciale per determinate malattie.

2. Se nell'ambito dell'Accordo Svizzera­CE o dell'Accordo SEE a una Parte sono concessi ulteriori garanzie o lo status di indennità da malattie o infezioni, è necessario il riconoscimento dell'altra Parte.

Art. 7

Equivalenza

1. Il riconoscimento dell'equivalenza richiede l'accettazione: (a) delle prescrizioni legali, delle norme, delle procedure e dei programmi con cui si garantisce e controlla il rispetto delle prescrizioni nazionali e di quelle del Paese importatore; (b) dell'organizzazione documentata per scritto della (delle) autorità competente (i), nonché delle rispettive competenze, struttura gerarchica, modalità di lavoro e risorse; (c) dell'efficienza dell'autorità competente in merito all'esecuzione del programma di controllo e del livello di protezione raggiunto.

In questa valutazione le Parti tengono conto delle esperienze precedenti.

2. Il principio di equivalenza si applica alle misure veterinarie nei settori o nei sottosettori degli animali vivi, dei relativi sperma, ovuli ed embrioni e dei prodotti animali, alle prescrizioni legali, ai regimi o sottoregimi di sorveglianza e controllo, alle prescrizioni legali specifiche e ai requisiti in materia di sorveglianza e igiene.

Art. 8

Determinazione dell'equivalenza

Per determinare se una misura veterinaria della Parte esportatrice corrisponde al livello di protezione sanitaria della Parte importatrice, le Parti applicano la procedura seguente: (a) le Parti identificano la misura veterinaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell'equivalenza; (b) la Parte importatrice espone l'obiettivo della propria misura veterinaria indicando, in maniera adeguata alle circostanze, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire e specifica il livello di protezione sanitaria che considera adeguato; (c) la Parte esportatrice dimostra che la propria misura veterinaria è conforme al livello di protezione sanitaria considerato adeguato dalla Parte importatrice; (d) la Parte importatrice determina se la misura veterinaria applicata dalla Parte esportatrice è conforme al livello di protezione sanitaria che essa considera adeguato;

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(e) la Parte importatrice riconosce equivalente la misura veterinaria della Parte esportatrice se quest'ultima dimostra in modo obiettivo che essa è conforme al livello di protezione sanitaria considerato adeguato.

Art. 9

Riconoscimento delle misure veterinarie

1. Fatto salvo l'articolo 15, per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del presente Accordo le Parti riconoscono equivalenti le misure veterinarie descritte nell'Accordo Svizzera­CE e nell'Accordo SEE e le condizioni commerciali con l'Unione europea da essi derivanti. Le Parti si impegnano ad applicare le stesse misure e le stesse condizioni commerciali negli scambi reciproci; esse adottano le misure legislative e amministrative necessarie al fine di consentire gli scambi su tale base entro sei mesi, in conformità con l'articolo 19 o con altri eventuali accordi bilaterali.

2. Per gli animali vivi, i relativi sperma, ovuli ed embrioni, nonché i prodotti animali non coperti dall'Accordo Svizzera­CE o dall'Accordo SEE, la Parte esportatrice deve soddisfare i requisiti e i certificati sanitari richiesti dalla Parte importatrice.

Art. 10

Assistenza reciproca e visite

Ogni Parte ha la facoltà di chiedere l'assistenza e il diritto di visita all'altra Parte; quest'ultimo può includere: (a) la verifica di tutti o di alcuni programmi di controllo delle autorità competenti, tra cui, se necessario, la supervisione dei programmi d'ispezione e di verifica; e (b) visite di locali, stabilimenti e posti d'ispezione frontalieri.

Ogni questione deve essere trattata in conformità con l'articolo 16.

Art. 11

Commercio tra le Parti

1. Per gli animali vivi, i relativi sperma, ovuli ed embrioni e i prodotti animali rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo Svizzera­CE o dell'Accordo SEE si applicano le stesse condizioni commerciali vigenti per il commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali fra gli Stati membri dell'Unione europea.

2. Se necessario, gli animali vivi, i relativi sperma, ovuli ed embrioni e i prodotti animali sono accompagnati dagli stessi certificati sanitari previsti per gli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea e disponibili nel sistema TRACES.

Art. 12

Controlli di confine per le importazioni da Stati terzi

1. Gli animali vivi, i relativi sperma, ovuli ed embrioni, nonché i prodotti animali provenienti da Stati terzi che vengono introdotti nel territorio di una Parte e sono quindi inviati in transito nel territorio dell'altra Parte devono essere sottoposti a un controllo veterinario di confine al momento del primo arrivo nel territorio di una 1629

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Parte oppure, qualora norme giuridiche dell'Unione europea lo prevedano, nel momento in cui giungono alla destinazione finale nel territorio dell'altra Parte. Gli animali vivi, i relativi sperma, ovuli ed embrioni e i prodotti animali provenienti dall'Islanda devono essere sottoposti a controlli veterinari di confine analogamente a quanto previsto nell'Accordo SEE. I controlli veterinari di confine sono eseguiti in conformità con le corrispondenti norme giuridiche dell'Unione europea, quali sono indicate nell'Accordo Svizzera­CE e nell'Accordo SEE.

2. Se le partite importate o in transito non soddisfano le condizioni necessarie, le autorità competenti adottano le misure del caso previste dalle norme giuridiche dell'Unione europea, indicate nell'Accordo Svizzera­CE e nell'Accordo SEE.

3. Ogni Parte riscuote tasse o contributi secondo le proprie norme giuridiche nazionali per coprire i costi dei controlli ufficiali.

4. In conformità con l'Accordo Svizzera­CE e con l'Accordo SEE le Parti adottano in contemporanea con gli Stati membri dell'UE misure corrispondenti a quelle adottate da questi ultimi per quanto riguarda: (a) i certificati applicabili; (b) gli Stati terzi autorizzati; (c) le aziende autorizzate.

5. In caso di difficoltà le Parti contattano immediatamente le autorità competenti.

Qualora non si giunga a una soluzione, il caso viene trattato conformemente all'articolo 16.

Art. 13

Notificazione

1. Qualora la salute pubblica o animale sia oggetto di una minaccia seria e immediata, la Parte coinvolta informa l'ufficio di collegamento di cui all'allegato 2; una conferma scritta deve essere inviata entro 24 ore.

2. Qualora una delle Parti abbia seri dubbi sulla sicurezza della salute pubblica o animale, su richiesta si tengono consultazioni tra le Parti quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire a una soluzione reciprocamente accettabile.

Art. 14

Scambio di informazioni, comunicazione di risultati di ricerche e di dati scientifici

1. Le Parti si scambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l'attuazione del presente Accordo onde offrire garanzie, suscitare fiducia reciproca e dimostrare l'efficienza dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.

2. Lo scambio di informazioni sulle modifiche di misure veterinarie e di altre informazioni pertinenti include:

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(a) la possibilità di controllare le proposte di modifica delle norme giuridiche o dei requisiti che potrebbero ripercuotersi sul presente Accordo prima che vengano modificate in modo definitivo; su richiesta di una delle Parti, in caso di proposte di modifica si può procedere in conformità con l'articolo 16; (b) la trasmissione di informazioni sugli ultimi sviluppi relativi al commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali; (c) informazioni sui risultati ottenuti conformemente all'articolo 10.

3. Le Parti provvedono affinché i documenti o i dati scientifici con cui motivano le proprie opinioni o le proprie richieste siano presentati alle istanze scientifiche competenti. Queste ultime valutano i dati senza indugio e trasmettono l'esito della verifica a entrambe le Parti.

4. Gli uffici di collegamento per questo scambio di informazioni sono elencati nell'allegato 2.

Art. 15

Clausola di salvaguardia

In caso di grave minaccia alla salute pubblica o animale, le Parti hanno la facoltà di adottare misure provvisorie per la tutela della salute pubblica o animale, sempre che l'articolo 13, in particolare il paragrafo 2, non disponga altrimenti. Tali misure sono notificate senza indugio all'altra Parte; su richiesta le Parti si consultano quanto prima sulla situazione. Esse tengono debito conto delle informazioni assunte nel corso di tali consultazioni.

Art. 16

Comitato di gestione misto

1. È istituito un comitato di gestione misto (denominato in seguito «Comitato»), composto di rappresentanti delle autorità competenti di cui all'articolo 5 lettera h.

Esso esamina tutte le questioni concernenti il presente Accordo e la sua attuazione.

Le decisioni sono prese di comune accordo.

2. Il Comitato si riunisce una volta all'anno, d'intesa tra le due Parti o su richiesta di una delle Parti.

3. In occasione della sua prima seduta il Comitato si dota di un regolamento interno.

4. Il Comitato ha la competenza decisionale sui casi previsti nel presente Accordo.

Le Parti attuano le decisioni del Comitato secondo le proprie procedure interne.

5. Il Comitato esamina regolarmente gli allegati del presente Accordo in vista del loro aggiornamento.

6. Il Comitato si adopera a chiarire, se necessario in stretta collaborazione con l'Unione europea, ogni questione derivante dagli obblighi del presente Accordo e dagli obblighi dell'Accordo Svizzera­CE o dell'Accordo SEE.

7. Il Comitato può affidare a gruppi tecnici di lavoro composti di esperti di entrambe le Parti l'incarico di individuare e chiarire le questioni tecniche e scientifiche inerenti al presente Accordo.

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8. Qualora siano necessarie ulteriori perizie, il Comitato può altresì costituire gruppi di lavoro scientifico-tecnici ad hoc, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

Art. 17

Clausola di arbitrato

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo è risolta per via diplomatica, salvo diversa disposizione dell'articolo 3.

2. Le controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo che non sono state risolte per via diplomatica entro tre mesi dalla data in cui una delle Parti ha presentato lo scambio di note diplomatiche sono sottoposte, su richiesta, a un tribunale arbitrale.

3. Il tribunale arbitrale si compone di tre membri nominati conformemente alle «Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States» della Corte permanente di Arbitrato (in seguito denominate «Optional Rules»), in vigore dal 20 ottobre 1992.

4. Qualora il presente Accordo non preveda altrimenti o le Parti non abbiano concordato diversamente, la procedura del tribunale arbitrale sottostà alle Optional Rules.

5. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e vincolanti per le Parti.

Art. 18

Campo di applicazione territoriale

1. Il campo di applicazione territoriale del presente Accordo comprende: (a) per la Norvegia: il territorio nazionale della Norvegia, escluso il territorio delle Svalbard e l'isola di Jan Mayen; (b) per la Svizzera: il territorio nazionale della Svizzera, incluse le enclavi doganali estere di Büsingen e Campione.

2. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein. Esso non è più applicabile se l'Accordo Svizzera­CE o il Trattato di unione doganale con il Liechtenstein non è più in vigore.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure interne. Le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui avviene l'ultima notificazione.

3. Le Parti adempiono i rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo in conformità alle loro procedure interne.

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Art. 20

Disposizioni finali

1. Ogni Parte può proporre modifiche del presente Accordo. Il Comitato può decidere di modificare gli allegati 1 e 2.

2. Ciascuna delle Parti può denunciare il presente Accordo con preavviso scritto di sei mesi. In tal caso l'Accordo è abrogato al momento della scadenza del termine di preavviso.

3. Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare, ciascuno in lingua inglese, tedesca e norvegese. In caso di divergenze fa fede la versione in lingua inglese.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Oslo, l'11 novembre 2010.

(Seguono le firme)

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Lista degli allegati Allegato 1 Allegato 2

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Accordi internazionali che determinano il campo di applicazione del presente Accordo Autorità competenti e uffici di collegamento

Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali. Accordo con la Norvegia

Allegato 1

Accordi internazionali che determinano il campo di applicazione del presente Accordo Svizzera Allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario istituito dall'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, del 23 dicembre 20087, concernente la modifica delle appendici 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'Accordo.

Norvegia Allegato I dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 220) modificato da ultimo il 1° ottobre 2010.

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RS 0.916.026.81 RU 2009 4875

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Allegato 2

Autorità competenti e uffici di collegamento Svizzera L'Ufficio federale di veterinaria e l'Ufficio federale della sanità pubblica sono responsabili dei controlli in ambito veterinario e di tutela della salute. Essi si ripartiscono le competenze nel modo seguente: ­

Per quanto riguarda l'assistenza, il coordinamento e la sorveglianza dell'attuazione delle norme e dei requisiti relativi alla salute animale, la competenza è dell'Ufficio federale di veterinaria. I certificati sanitari sono rilasciati dalle autorità cantonali su incarico dell'Ufficio federale di veterinaria.

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Per quanto riguarda l'assistenza, il coordinamento e la sorveglianza dell'attuazione delle norme e dei requisiti la competenza è dell'Ufficio federale della sanità pubblica. I certificati sanitari sono rilasciati dalle autorità cantonali su incarico dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

­

Per quanto riguarda l'importazione, l'Ufficio federale di veterinaria (servizio veterinario di confine) è responsabile dell'attuazione al confine delle norme e dei requisiti negli ambiti veterinario, sanitario e affini.

Ai fini del presente Accordo l'Ufficio federale di veterinaria opera per conto dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

Norvegia L'autorità norvegese per la sicurezza alimentare è responsabile dei controlli in ambito veterinario e di tutela della salute.

Uffici di collegamento Svizzera:

Ufficio federale di veterinaria

Norvegia:

Ministero delle politiche agricole e alimentari

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