Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni del 2 marzo 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 20102, decreta: Art. 1 La garanzia federale è accordata: 1. Nidvaldo alla modifica del titolo della Costituzione cantonale, alla modifica degli articoli 41 capoverso 5, 48, 59a capoverso 2, 67, 67a, 68, 69a e 106, nonché all'abrogazione degli articoli 3 capoverso 4, 4, 99 e 100 della Costituzione cantonale, accettate nella votazione popolare del 2 maggio 2010; 2. Basilea Campagna alla modifica dei § 9 capoverso 4 lettera b, 79 capoverso 1, 84, 156 e 157 della Costituzione cantonale, accettata nella votazione popolare del 17 maggio 2009; 3. Sciaffusa alla modifica degli articoli 40 capoversi 1 e 1bis, 55 capoverso 2, 70 capoverso 2, 72 capoverso 2, 73 capoverso 2, 76 capoverso 2, nonché all'abrogazione degli articoli 17 capoverso 2, 72 capoverso 3, 75, 76 capoverso 1 e 77 capoverso 2 della Costituzione cantonale, accettate nella votazione popolare del 7 marzo 2010; 4. Ginevra alla legge costituzionale del 4 maggio 2007 (A 2 01) che modifica la Costituzione cantonale, accettata nella votazione popolare del 24 febbraio 2008;

1 2

RS 101 FF 2010 7007

2010-2100

2667

Garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni. DF

5. Giura alla modifica degli articoli 65 capoverso 1 e 66 capoverso 2 della Costituzione cantonale, alla modifica dell'articolo 14 e all'abrogazione dell'articolo 6 capoverso 1 delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione cantonale, accettate nella votazione popolare del 7 marzo 2008.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 28 febbraio 2011

Consiglio nazionale, 2 marzo 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

2668