Decreto federale che approva e traspone il Protocollo ONU sulle armi da fuoco

Disegno I

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20112, decreta: Art. 1 1 Il Protocollo addizionale del 31 maggio 20013 della Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 20004 contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni (Protocollo ONU sulle armi da fuoco) è approvato con le seguenti riserve:

a.

Riserva concernente l'articolo 10 paragrafo 2 lettera b: Se entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta il Paese di transito consultato non si oppone per iscritto al transito, si ritiene che non abbia obiezioni e conceda il suo consenso tacito.

b.

Riserva concernente l'articolo 10 paragrafo 3: I dati concernenti i Paesi di transito non saranno menzionati in modo sistematico nelle autorizzazioni di esportazione e di importazione sul territorio svizzero o nella relativa documentazione di accompagnamento, conformemente alla legislazione svizzera che non chiede sempre tale menzione.

Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera con le riserve summenzionate.

2

Il Consiglio federale è autorizzato a revocare tali riserve se diventano prive di oggetto.

3

1 2 3 4

RS 101 FF 2011 4077 RS ...; FF 2011 4143 RS 0.311.54

2011-0068

4139

Approva e traspone il Protocollo ONU sulle armi da fuoco. DF

Art. 2 La legge del 20 giugno 19975 sulle armi è modificata come segue: Art. 31c cpv. 2 lett. bbis (nuova) Oltre ai compiti inerenti al suo mandato secondo gli articoli 9a capoverso 2, 22b, 24 capoversi 3 e 4, 25 capoversi 3 e 5, 31d, 32a, 32c e 32j capoverso 1, l'Ufficio centrale ha segnatamente i seguenti compiti: 2

bbis. trattare le richieste di autorità svizzere ed estere in merito al rintracciamento di armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi nonché munizioni ed elementi di munizioni, inviare alle autorità estere le richieste analoghe di autorità svizzere e fungere da servizio di contatto per questioni tecniche e operative in materia di rintracciamento; Art. 32a cpv. 1 lett. g (nuova) 1

L'Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati: g.

banca dati sui contrassegni delle armi da fuoco ai fini del rintracciamento (DARUE).

Art. 32b cpv. 4bis (nuovo) 4bis

La DARUE contiene i dati seguenti:

a.

indicazioni sui contrassegni di cui agli articoli 18a e 18b;

b.

referenze dei fabbricanti e degli importatori nonché indicazioni sul loro conto;

c.

recapiti dei fabbricanti, dei fornitori e degli importatori;

d.

indicazioni dell'autorizzazione per l'introduzione.

Art. 32c cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 2 Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA, della ASWA e della DARUE possono essere comunicati alle seguenti autorità per l'adempimento dei loro compiti legali:

1

Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA e della DARUE possono essere resi accessibili alle autorità di polizia cantonali e alle autorità doganali per mezzo di una procedura di richiamo.

2

5

RS 514.54

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Approva e traspone il Protocollo ONU sulle armi da fuoco. DF

Art. 33 cpv. 1 lett. abis (nuova) È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

1

abis. rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa senza autorizzazione il contrassegno obbligatorio delle armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall'articolo 18a; Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina la data dell'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.

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