Legge sull'energia

Disegno

(LEne) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20111 decreta: I La legge federale del 26 giugno 19982 sull'energia è modificata come segue: Art. 8 1

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Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti: a.

la formulazione uniforme e comparabile di indicazioni relative al consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;

b.

la procedura di omologazione energetica per impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;

c.

le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; per gli apparecchi elettrici, tali requisiti comprendono anche il consumo in modalità standby.

Invece di stabilire requisiti per la commercializzazione, può: a.

incaricare il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) di convenire con i produttori o gli importatori valori mirati di consumo allo scopo di ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;

b.

introdurre strumenti economici.

Il Consiglio federale si orienta alla redditività e alle migliori tecnologie disponibili e tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Le esigenze relative alla commercializzazione e gli obiettivi degli strumenti economici devono essere adeguati allo stato della tecnica e agli sviluppi internazionali.

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Il Consiglio federale può dichiarare applicabili anche per l'uso proprio le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie.

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FF 2011 2215 RS 730.0

2010-2154

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Legge sull'energia

Art. 17 cpv. 1 lett. c e d 1 Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell'economia in particolare i seguenti compiti:

c.

convenire valori mirati di consumo per ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8 cpv. 2 lett. a);

d.

attuare strumenti economici (art. 8 cpv. 2 lett. b);

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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