Legge sull'energia
Disegno
(LEne) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20111 decreta: I La legge federale del 26 giugno 19982 sull'energia è modificata come segue: Art. 8 1
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Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti: a.
la formulazione uniforme e comparabile di indicazioni relative al consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
b.
la procedura di omologazione energetica per impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
c.
le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; per gli apparecchi elettrici, tali requisiti comprendono anche il consumo in modalità standby.
Invece di stabilire requisiti per la commercializzazione, può: a.
incaricare il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) di convenire con i produttori o gli importatori valori mirati di consumo allo scopo di ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
b.
introdurre strumenti economici.
Il Consiglio federale si orienta alla redditività e alle migliori tecnologie disponibili e tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Le esigenze relative alla commercializzazione e gli obiettivi degli strumenti economici devono essere adeguati allo stato della tecnica e agli sviluppi internazionali.
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Il Consiglio federale può dichiarare applicabili anche per l'uso proprio le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie.
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FF 2011 2215 RS 730.0
2010-2154
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Legge sull'energia
Art. 17 cpv. 1 lett. c e d 1 Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell'economia in particolare i seguenti compiti:
c.
convenire valori mirati di consumo per ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8 cpv. 2 lett. a);
d.
attuare strumenti economici (art. 8 cpv. 2 lett. b);
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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