Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Disegno II

(Legge sulle armi, LArm) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20111, decreta: I La legge federale del 20 giugno 19972 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 La presente legge non si applica all'esercito, alle autorità di dogana e di polizia.

Non si applica nemmeno alle amministrazioni militari, ad eccezione degli articoli 32c e 32j.

1

Art. 25a cpv. 3 lett. e (nuova) 3

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di autorizzazione per: e.

collaboratori delle autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, insieme a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen.

Art. 27 cpv. 4 lett. e (nuova) 4

Sono dispensati dal permesso: e.

i collaboratori delle autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, insieme a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen.

Art. 32a cpv. 1 lett. b Concerne soltanto il testo francese.

1 2

FF 2011 4077 RS 514.54

2011-0070

4157

Legge sulle armi

Art. 32abis (nuovo)

Utilizzazione del numero d'assicurato AVS

Conformemente all'articolo 50e capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19463 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l'Ufficio centrale è autorizzato a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato AVS per comunicare ai servizi competenti dell'amministrazione militare i dati contenuti nella DAWA.

Art. 32b cpv. 3 lett. a e b 3

La DAWA contiene i dati seguenti: a.

generalità e numero d'assicurato AVS delle persone che al proscioglimento dall'obbligo militare hanno ricevuto in proprietà un'arma;

b.

generalità e numero d'assicurato AVS delle persone cui in base alla legislazione militare è stata ritirata l'arma personale o l'arma personale in prestito;

Art. 32c cpv. 2bis (nuovo) 2bis Tutti i dati della DEBBWA possono essere resi accessibili ai servizi competenti dell'amministrazione militare per mezzo di una procedura di richiamo.

Art. 32j cpv.1 e.2 lett. a e b 1

Abrogato

2

I competenti servizi dell'amministrazione militare comunicano all'Ufficio centrale: a.

l'identità e il numero d'assicurato AVS delle persone che al proscioglimento dall'obbligo militare ricevono in proprietà un'arma, indicando il genere e il numero dell'arma;

b.

l'identità e il numero d'assicurato AVS delle persone alle quali, in base alla legislazione militare, è stata ritirata l'arma personale o l'arma personale in prestito.

II La legge federale del 3 ottobre 20084 sui sistemi d'informazione militari è modificata come segue: Art. 17 cpv. 4bis (nuovo) I dati concernenti la consegna e il ritiro dell'arma personale sono conservati per vent'anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

4bis

3 4

RS 831.10 RS 510.91

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Legge sulle armi

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Legge sulle armi

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