Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 26 novembre 2010 e nella procedura per circolazione degli atti del 6 dicembre 2010, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re Institut d'histoire de la médecine et de la santé publique (IUHMSP), progetto «Georges de Morsier et la recherche neurologique sur les hallucinations dans les années 1930», concernente la domanda del 24 settembre 2010 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione Al prof. dr. med. Vincent Barras, direttore dell'Institut d'histoire de la médecine et de la santé publique (IUHMSP) a Losanna e direttore di tesi di Matthias Sohr, e allo stesso Matthias Sohr, dottorando all'IUHMSP, è rilasciata alle condizioni e agli oneri sotto indicati un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la raccolta di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

I titolari dell'autorizzazione devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP e consegnarla alla Commissione peritale.

2. Oggetto dell'autorizzazione a.

Il personale degli archivi degli Ospedali universitari di Ginevra (HUG) è autorizzato a consentire ai titolari dell'autorizzazione secondo il punto 1 l'accesso ai repertori e ai registri d'entrata che rinviano ai fascicoli degli HUG. L'utilizzazione di questi dati può servire unicamente allo scopo descritto al punto 3.

b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati I dati personali che soggiacciono al segreto medico secondo l'articolo 321 CP possono essere utilizzati unicamente per la realizzazione del progetto di ricerca «Georges de Morsier et la recherche neurologique sur les hallucinations dans les années 1930».

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4. Protezione dei dati comunicati I titolari dell'autorizzazione sono tenuti ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie a proteggere i dati dall'accesso non autorizzato, secondo le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati.

5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Il direttore di tesi, prof. dr. med. Vincent Barras, è responsabile della protezione dei dati non anonimizzati comunicati.

6. Oneri a.

I dati personali necessari alla realizzazione del progetto di ricerca devono essere anonimizzati il più presto possibile.

b.

Non deve essere concesso a persone non autorizzate il diritto di prendere visione di dati non anonimizzati.

c.

I dati non anonimizzati devono essere distrutti non appena non siano più necessari. La distruzione deve avvenire secondo le prescrizioni cantonali in materia di protezione dei dati.

d.

I risultati dello studio possono essere pubblicati solo in forma anonimizzata, ossia non deve essere possibile risalire alle persone interessate.

e.

I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a informare per scritto il personale degli archivi degli HUG che partecipa al progetto in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. Prima dell'invio, la comunicazione scritta deve essere fatta pervenire per conoscenza al segretariato della Commissione peritale a destinazione del presidente.

7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione, in virtù degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (tel. 031 323 35 80), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

22 febbraio 2011

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, Franz Werro 1721