Termine di referendum: 6 ottobre 2011

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Modifica del 17 giugno 2011 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 20101, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione: In tutta la legge l'espressione «organo federale responsabile della protezione civile» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «UFPP».

Art. 5

Compiti della Confederazione

D'intesa con i Cantoni, la Confederazione può coordinare l'intervento o, all'occorrenza, assumere la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, l'intera Svizzera o zone limitrofe dei Paesi confinanti.

1

2

Essa sostiene i Cantoni con mezzi d'intervento specializzati.

Il Consiglio federale assicura il coordinamento della protezione della popolazione e il coordinamento di quest'ultima con altri strumenti della politica di sicurezza.

3

Esso controlla la collaborazione della protezione della popolazione con gli altri strumenti della politica di sicurezza e disciplina la collaborazione nel campo dell'istruzione.

4

Disciplina le modalità secondo cui le autorità e la popolazione sono allertate e allarmate in caso di pericolo imminente.

5

Adotta misure per rafforzare la protezione della popolazione in vista di conflitti armati.

6

1 2

FF 2010 5293 RS 520.1

2009-1907

4375

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 6 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 10 lett. a La Confederazione: a.

coordina la collaborazione nel campo dell'istruzione tra: 1. le organizzazioni partner della protezione della popolazione, 2. la protezione della popolazione e l'esercito, 3. la protezione della popolazione e i terzi;

Art. 12 cpv. 2 e 3 Gli uomini congedati dal servizio militare non sono tenuti a prestare servizio di protezione civile se hanno prestato almeno 50 giorni di servizio militare.

2

Chi è stato congedato dal servizio civile non è tenuto a prestare servizio di protezione civile.

3

Art. 12a

Esenzione di membri di autorità

Finché esercitano la loro funzione, le seguenti persone non sono tenute a prestare servizio di protezione civile: a.

i membri del Consiglio federale;

b.

il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri;

c.

i membri dell'Assemblea federale;

d.

i membri dei Tribunali della Confederazione;

e.

i membri degli esecutivi cantonali;

f.

i membri permanenti dei tribunali cantonali;

g

i membri degli esecutivi comunali.

Art. 19 Abrogato Art. 21

Esclusione

I militi condannati a una pena detentiva o a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere possono essere esclusi dal servizio di protezione civile.

Art. 25a

Durata dei servizi di protezione civile

La durata dei servizi di protezione civile secondo gli articoli 27a e 33­37 non può superare complessivamente 40 giorni all'anno.

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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 27, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. a, b e d, 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. a e c, nonché 3 Chiamata per interventi in caso di catastrofi o situazioni d'emergenza, in caso di conflitto armato o per lavori di ripristino 1

2

3

Il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi di protezione civile: a.

in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono diversi Cantoni o l'intera Svizzera;

b.

in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono le zone limitrofe di Paesi confinanti;

d.

abrogata

I Cantoni possono chiamare in servizio i militi di protezione civile: a.

in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono il territorio cantonale, altri Cantoni o le zone limitrofe di Paesi confinanti;

c.

abrogata

I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata.

Art. 27a

Chiamata per interventi di pubblica utilità

I militi di protezione civile possono essere chiamati in servizio per interventi di pubblica utilità:

1

2

a.

dal Consiglio federale, per interventi a livello nazionale;

b.

dai Cantoni, per interventi a livello cantonale, regionale o comunale.

La durata complessiva degli interventi non può superare 21 giorni all'anno.

La convocazione è inviata ai militi almeno 42 giorni prima dell'inizio dell'intervento.

3

4

I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata.

Art. 33

Istruzione di base

Al più tardi entro la fine dell'anno in cui compiono i 26 anni, i militi di protezione civile seguono un'istruzione di base di 14­21 giorni. Le persone cui si prevede di affidare una funzione di specialista possono inoltre essere chiamate a seguire un'istruzione complementare di 7 giorni al massimo.

Art. 34

Istruzione dei quadri

I militi cui si prevede di affidare la funzione di comandante seguono un corso per comandanti di 21­28 giorni. Sono convocati dalla Confederazione per 14 giorni e dai Cantoni per 7­14 giorni. I Cantoni si assumono i propri costi.

1

I militi cui si prevede di affidare un'altra funzione di quadro seguono un corso per quadri di 7­14 giorni.

2

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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 35

Perfezionamento

I militi con funzioni di quadro o di specialista possono essere chiamati a seguire corsi di perfezionamento della durata massima complessiva di 14 giorni su un periodo di quattro anni.

1

Durante lo stesso periodo, i militi secondo l'articolo 39 capoverso 2 possono essere chiamati dai Cantoni a seguire corsi di perfezionamento della durata massima di sette giorni. I Cantoni si assumono i propri costi.

2

Art. 36

Corsi di ripetizione

Dopo l'istruzione di base, i militi sono convocati ogni anno a un corso di ripetizione di 2­7 giorni.

1

I comandanti e i loro sostituti possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo ulteriori 21 giorni di corso.

2

3 I militi che assumono altre funzioni di quadro o funzioni di specialista possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo ulteriori 14 giorni di corso.

I corsi di ripetizione possono essere effettuati anche in zone limitrofe di un Paese confinante.

4

Art. 38 cpv.2 L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) disciplina la convocazione ai servizi d'istruzione e di perfezionamento secondo l'articolo 39 capoverso 2.

2

Art. 39 cpv. 2 Essa istruisce i comandanti e i loro sostituti nonché i quadri e determinati specialisti del sostegno alla condotta e della protezione dei beni culturali.

2

Art. 42 cpv. 3 I Cantoni comunicano all'UFPP la soppressione di centri d'istruzione della protezione civile.

3

Titolo prima dell'art. 43

Capitolo 4: Sistemi telematici e d'allarme, materiale Art. 43 cpv. 2 2

Il Consiglio federale definisce il genere e l'entità del materiale unificato.

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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 43a

Cantoni

I Cantoni provvedono al materiale d'intervento e all'equipaggiamento personale dei militi di protezione civile.

1

D'intesa con i Cantoni, l'UFPP elabora raccomandazioni volte a garantire l'uniformità del materiale d'intervento e dell'equipaggiamento personale.

2

Art. 43b

Sistema d'allarme acqua

I proprietari di impianti d'accumulazione provvedono alla realizzazione, alla manutenzione e al rinnovamento delle installazioni edilizie facenti parte del sistema d'allarme acqua.

1

Il Consiglio federale definisce le esigenze tecniche per i sistemi d'allarme acqua e per le installazioni edilizie necessarie.

2

Art. 44 Abrogato Art. 46

Obbligo di costruire

Nei Comuni in cui il numero di posti protetti è insufficiente, il proprietario che costruisce un edificio abitativo deve realizzarvi un rifugio ed equipaggiarlo. Se non è tenuto a realizzare un rifugio, il proprietario deve versare un contributo sostitutivo.

1

2 Il proprietario che costruisce un istituto o un ospedale deve realizzarvi un rifugio ed equipaggiarlo. Se ciò non è possibile per motivi tecnici, il proprietario deve versare un contributo sostitutivo.

3 I Comuni provvedono affinché le zone in cui il numero di posti protetti è insufficiente dispongano di sufficienti rifugi pubblici equipaggiati.

I Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e immobili d'importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate a proteggere tali beni.

4

Art. 47

Gestione, contributi sostitutivi

Per garantire un'offerta equilibrata di posti protetti, i Cantoni gestiscono la costruzione dei rifugi.

1

I contributi sostitutivi di cui all'articolo 46 capoversi 1 e 2 sono in primo luogo destinati al finanziamento dei rifugi pubblici dei Comuni e al rinnovamento dei rifugi privati. I contributi rimanenti possono essere utilizzati per altre misure di protezione civile.

2

3

I contributi sostitutivi spettano ai Cantoni.

Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi, stabilisce l'importo minimo e l'importo massimo dei contributi sostitutivi e disciplina l'utilizzazione degli stessi.

4

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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 48a

Manutenzione

La manutenzione dei rifugi incombe ai proprietari.

Art. 49 1

Soppressione

I rifugi possono essere soppressi dai Cantoni.

Il Consiglio federale definisce le condizioni; disciplina il rimborso dei sussidi federali in caso di soppressione di rifugi pubblici.

2

Art. 52 1

Cantoni

I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione.

Essi provvedono alla realizzazione, all'equipaggiamento, alla manutenzione e al rinnovamento dei posti di comando, degli impianti d'apprestamento e dei centri sanitari protetti.

2

3 Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione del fabbisogno.

Art. 53

Enti ospedalieri

Gli enti ospedalieri provvedono alla realizzazione, all'equipaggiamento, alla manutenzione e al rinnovamento degli ospedali protetti.

1

2 Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione del fabbisogno e le esigenze tecniche.

Art. 54 Abrogato Art. 55 cpv. 4 Se vengono soppressi centri sanitari protetti od ospedali protetti, dev'essere garantito il numero minimo prescritto di posti letto.

4

Art. 61, rubrica e cpv. 2 Regresso e indennizzo Chi chiede un intervento di pubblica utilità a livello nazionale deve indennizzare la Confederazione, i Cantoni e i Comuni per le prestazioni fornite a terzi in caso di sinistro e non può far valer pretese di risarcimento nei confronti di tali enti per i danni che gli sono stati direttamente arrecati. Sono fatte salve le pretese risultanti da danni causati intenzionalmente o per negligenza grave.

2

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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 66a

Attribuzione a una funzione

Chi non accetta l'attribuzione a una funzione nella protezione civile può interporre ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Art. 66b

Diritto di ricorso del DDPS

Il DDPS può impugnare le decisioni cantonali di ultima istanza con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Su richiesta, le autorità cantonali di ultima istanza notificano senza indugio e gratuitamente al DDPS le loro decisioni.

Art 67, rubrica Competenze e ricorso Art. 67a

Opposizione

Se rifiuta di assumersi la totalità o parte dei costi supplementari di cui all'articolo 71 capoversi 2 e 2bis o di versare il contributo forfettario di cui all'articolo 71 capoverso 3, l'UFPP deve motivarlo.

1

Contro la decisione di cui al capoverso 1 può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla notificazione.

2

Art. 68

Infrazioni alla legge

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: 1

a.

in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile si rifiuta di dar seguito a una convocazione o alla chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un'assenza autorizzata, abusa di un congedo o si sottrae in altro modo all'obbligo di prestare servizio;

b.

disturba servizi d'istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola o mette in pericolo le persone che prestano servizio di protezione civile;

c.

incita pubblicamente a rifiutare di servire nella protezione civile o di eseguire le misure ufficialmente ordinate.

Nei casi di cui al capoverso 1, la pena è della multa se l'autore ha agito per negligenza.

2

3

È punito con la multa chiunque intenzionalmente: a.

in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli;

b.

in qualità di persona in servizio nella protezione civile viene meno agli ordini di servizio;

c.

disattende ordini o regole di comportamento relativi all'allarme;

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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

d.

abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d'identità per il personale della protezione civile.

Nei casi di cui al capoverso 3, la pena è della multa sino a 5000 franchi se l'autore ha agito per negligenza.

4

Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l'autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale o ad avviare un procedimento penale; può ammonire l'interessato.

5

6

Sono fatti salvi il perseguimento penale e l'azione civile in virtù di altre leggi.

Art. 69

Infrazioni alle prescrizioni esecutive

Chiunque viola intenzionalmente prescrizioni emanate in esecuzione della presente legge e la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione è punito con la multa. Nei casi gravi o in caso di recidiva l'autore può essere punito con la multa sino a 20 000 franchi.

1

2

La pena è della multa sino a 5000 franchi se l'autore ha agito per negligenza.

Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l'autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale o ad avviare un procedimento penale; può ammonire l'interessato.

3

Art. 70 cpv. 2 Abrogato Art. 71 cpv. 2 e 2bis 2 Essa si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l'equipaggiamento, il rinnovamento e il cambiamento di utilizzazione degli impianti di protezione nonché, in caso di soppressione degli stessi, per lo smantellamento necessario delle installazioni tecniche di protezione. Se a seguito della soppressione di un centro sanitario protetto o di un ospedale protetto non è più raggiunto il numero minimo prescritto di posti letto, la Confederazione non si assume tali costi.

2bis Essa si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rinnovamento di rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale e i costi per l'equipaggiamento dei rifugi per beni culturali degli archivi cantonali.

Art. 72 cpv. 1, parte introduttiva, primo periodo, nonché cpv. 1bis, 3 e 5 Per svolgere i compiti ad esso assegnati dalla presente legge, l'UFPP tratta i dati personali riguardanti i militi della protezione civile nel sistema informatico centralizzato della protezione civile. ...

1

1bis Per organizzare i servizi d'istruzione, esso tratta i dati personali dei partecipanti ai corsi in un apposito sistema di gestione. Al riguardo può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità:

4382

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

a.

dati concernenti la salute;

b.

profili della personalità per la valutazione del potenziale per funzioni di quadro o di specialista.

I dati di cui al capoverso 2 devono essere distrutti al più tardi un anno dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

3

L'UFPP e i Cantoni sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero di assicurato AVS per eseguire i controlli.

5

Art. 73 cpv. 2bis e 3 2bis L'UFPP può mettere a disposizione degli organi cantonali responsabili dell'istruzione le valutazioni del potenziale per funzioni di quadro o di specialista dei partecipanti ai servizi d'istruzione della Confederazione.

L'UFPP può comunicare o rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema informatico centralizzato della protezione civile agli organi federali competenti nonché agli organi cantonali responsabili della protezione civile.

3

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 19973 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c 1 Il Consiglio federale può prevedere controlli di sicurezza per agenti della Confederazione, militari, militi della protezione civile e terzi che collaborano a progetti classificati nell'ambito della sicurezza interna ed esterna e che nell'esercizio della loro attività:

c.

hanno, in quanto militari o militi della protezione civile, accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;

2. Legge federale del 6 ottobre 19664 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Art. 9 Abrogato

3 4

RS 120 RS 520.3

4383

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 14 Obbligo dei proprietari e dei possessori

I Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e immobili d'importanza nazionale a prendere o a tollerare misure edilizie di protezione.

Aliquote dei sussidi

1

Art. 24 La Confederazione può versare sussidi pari al 20 per cento al massimo delle spese per misure diverse da quelle edilizie, come l'allestimento di documenti e riproduzioni secondo gli articoli 10 e 11, che s'avverano essenziali ai fini della conservazione del patrimonio culturale e risultano particolarmente onerose.

Se riduce l'importo dei sussidi all'atto della loro assegnazione, rifiuta i sussidi o ne riduce l'importo al momento della revisione della liquidazione finale, l'ufficio federale responsabile della protezione dei beni culturali è tenuto a motivarlo. Contro tale decisione può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla notificazione.

2

3. Legge del 18 marzo 20055 sulle dogane Art. 8 cpv. 2 lett. m 2

Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio: m. il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 giugno 20116 Termine di referendum: 6 ottobre 2011 5 6

RS 631.0 FF 2011 4375

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