Termine di referendum: 6 ottobre 2011

Legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (Semplificazione del rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale) Modifica del 17 giugno 2011 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 18 novembre 20101; visto il parere del Consiglio federale del 22 dicembre 20102, decreta: I La legge federale del 19 dicembre 19753 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero è modificata come segue: Art. 5a cpv. 3 e 4 La partecipazione a una votazione o a un'elezione è equiparata a un rinnovo dell'iscrizione, sempre che il voto non sia espresso per via elettronica. Il Comune di voto annota che l'avente diritto di voto ha rinnovato la propria iscrizione alla data di ricezione del suo materiale di voto.

3

Gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto e autorizzati a votare per via elettronica possono rinnovare la propria iscrizione elettronicamente. Se il rinnovo dell'iscrizione avviene contemporaneamente al voto, il segreto del voto deve essere tutelato.

4

1 2 3

FF 2011 643 FF 2011 653 RS 161.5

2010-3007

4331

Diritti politici degli Svizzeri all'estero. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 giugno 20114 Termine di referendum: 6 ottobre 2011

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FF 2011 4331

4332