Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 15 dicembre 2012

Iniziativa popolare federale «Imposta sull'energia invece dell'IVA» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Imposta sull'energia invece dell'IVA», presentata il 24 maggio 2011; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Imposta sull'energia invece dell'IVA», presentata il 24 maggio 2011, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Martin Bäumle, Raubbühlstrasse 23b, 8600 Dübendorf 2. Markus Stadler, Hofstatt 9, 6463 Bürglen 3. Verena Diener, Asylstrasse 41, 8032 Zürich

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Iniziativa popolare federale

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Tiana Moser, Böcklinstrasse 39, 8032 Zürich Thomas Weibel, Zugerstrasse 112, 8810 Horgen Franziska Schöni-Affolter, Kutscherweg 64, 3047 Bremgarten Michael Köpfli, Grünerweg 3, 3013 Bern Urs Brücker, Mättelistrasse 7, 6045 Meggen Franz Stadler, Gruebstrasse 7, 6318 Walchwil David Wüest-Rudin, Vogesenstrasse 104, 4056 Basel Markus Flury, Allerheiligenstrasse 15, 4614 Hägendorf Laurent Seydoux, rte des Chevaliers-de-Malte 48, 1228 Plan-les-Ouates Eric Demierre, Impasse du Verné 19, 1696 Vuisternens-en-Ogoz Patricia Künzle, Schneebergstrasse 16, 9000 St. Gallen Werner Anderegg, Bronschhoferstrasse 24, 9500 Wil Jürg Wiesli, Rücklinsteinstrasse 16, 8582 Dozwil Jürg Kappeler, Teuchelweg 59, 7000 Chur Ruth J. Scheier, Büntstrasse 10, 5430 Wettingen Thomas Maier, Alte Gfennstrasse 75, 8600 Dübendorf Pierre Cherbuin, Avenue du Général Guisan 71, 1400 Yverdon-les-Bains Marc Walpoth, rue de la Prairie 25, 1202 Genève Stève Piaget, Blauensteinerstrasse 10, 4053 Basel Gerhard Schafroth, Widmannstrasse 13, 4410 Liestal Karin Ingold, Hans Huberstrasse 39, 4500 Solothurn Sandra Gurtner-Oesch, Unionsgasse 9, 2502 Biel Jacques-André Haury, chemin du Village 48, 1012 Lausanne

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Imposta sull'energia invece dell'IVA» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa «Imposta sull'energia invece dell'IVA», casella postale 595, 2501 Bienne, e pubblicata nel Foglio federale del 15 giugno 2011.

1° giugno 2011

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Imposta sull'energia invece dell'IVA» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 130a (nuovo)

Imposta sull'energia

La Confederazione può riscuotere un'imposta sull'importazione e la produzione in Svizzera di energia non rinnovabile. Se l'energia è esportata, l'imposta viene restituita. L'imposta è calcolata per chilowattora di energia primaria.

1

Al fine di evitare distorsioni considerevoli della concorrenza, la legge può prevedere un'imposta sull'energia grigia.

2

L'aliquota dell'imposta è determinata in modo che il gettito dell'imposta corrisponda a una percentuale fissa del prodotto interno lordo.

3

Ogni vettore energetico può essere assoggettato a un'aliquota diversa in funzione del suo bilancio ecologico globale.

4

Al fine di evitare distorsioni considerevoli della concorrenza e semplificare la riscossione dell'imposta, la legge può prevedere eccezioni a un'imposizione integrale.

5

Se, a causa dell'evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, il 13,1 per cento al massimo del gettito d'imposta può essere impiegato a tal fine.

6

Il 5 per cento del gettito d'imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un'altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.

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II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. ebis (nuova) 3. Disposizione transitoria dell'art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto) 2

Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può: ebis. utilizzare l'1,5 per cento del gettito dell'imposta sull'energia di cui all'articolo 130a;

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RS 101

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Iniziativa popolare federale

Art. 197 n. 95 (nuovo) 9. Disposizione transitoria dell'art. 130a (Imposta sull'energia) All'entrata in vigore della legislazione relativa all'articolo 130a, ma al più tardi il 31 dicembre del quinto anno seguente l'accettazione dello stesso:

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a.

gli articoli 130, 196 numero 3 capoverso 2 lettera e nonché 196 numero 14 sono abrogati;

b.

l'articolo 134 è modificato come segue:

Art. 134

Esclusione dell'imposizione cantonale e comunale

Ciò che la legislazione federale sottomette alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all'imposta preventiva, o che dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Cantoni e dei Comuni.

1

2 La percentuale fissa del prodotto interno lordo di cui all'articolo 130a capoverso 3 è stabilita in modo che il gettito dell'imposta sull'energia corrisponda al gettito medio dell'imposta sul valore aggiunto dei cinque anni precedenti la soppressione della stessa.

Se la legislazione relativa all'articolo 130a non entra in vigore al più tardi il 1° gennaio del sesto anno seguente l'accettazione dello stesso, il Consiglio federale disciplina i particolari.

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Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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