Legge federale sulle foreste
Progetto
(Legge forestale, LFo) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 3 febbraio 20111; visto il parere del Consiglio federale del 4 maggio 20112, decreta: I La legge forestale del 4 ottobre 19913 è modificata come segue: Art. 7
Rimboschimento compensativo
Ogni dissodamento va compensato nella medesima regione in natura e con essenze stanziali.
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È possibile rinunciare al compenso in natura per riguardo ad aree agricole privilegiate e zone di pregio ecologico o paesistico particolare, a condizione che siano adottati provvedimenti analoghi al rimboschimento compensativo a favore della protezione della natura e del paesaggio.
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È possibile rinunciare al rimboschimento compensativo in caso di dissodamento: a.
di estensioni boschive cresciute spontaneamente negli ultimi 30 anni, al fine di recuperare terreni agricoli;
b.
volto a garantire la protezione contro le piene e la rinaturazione di corsi d'acqua;
c.
per biotopi secondo gli articoli 18a e 18b capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio.
Se il terreno agricolo recuperato secondo il capoverso 3 lettera a è destinato a un altro utilizzo entro il periodo di 30 anni, il rimboschimento compensativo deve essere effettuato a posteriori.
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Minoranza (Janiak, Cramer, Diener Lenz, Fetz, Forster) Nelle zone con area forestale in crescita è possibile rinunciare al compenso in natura per riguardo ...
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FF 2011 3955 FF 2011 3985 RS 921.0 RS 451
2011-0450
3983
Legge forestale
Art. 8 Abrogato Art. 10 cpv. 2 2 Al momento dell'emanazione e dell'adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT5 è ordinato un accertamento del carattere forestale:
a.
laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;
b.
al di fuori delle zone edificabili, laddove il Cantone intende impedire l'avanzamento della foresta.
Minoranza (Janiak, Cramer, Diener Lenz, Fetz, Forster) 2
Stralciare (= secondo il diritto vigente)
Art. 13, rubrica e cpv. 1 e 3 Delimitazione tra foreste e zone di utilizzazione I margini forestali definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati ai piani di utilizzazione.
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I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 sempreché i piani di utilizzazione siano adattati e le condizioni reali siano mutate in modo sostanziale.
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II Referendum ed entrata in vigore 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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RS 700
3984