C Decreto federale che completa la Convenzione tra la Svizzera e la Francia intesa ad evitare la doppia imposizione

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 20112, decreta: Art. 1 Il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a completare come segue, in un quadro bilaterale e nella forma appropriata, il secondo paragrafo del numero XI del Protocollo addizionale alla Convenzione del 9 settembre 19663 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale: Sebbene le indicazioni da fornire nella domanda di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»), esse non devono tuttavia essere interpretate in maniera da ostacolare uno scambio efficace di informazioni.

Art. 2 Il complemento secondo l'articolo 1 significa che, in veste di Stato richiesto, la Svizzera deve accogliere una domanda di assistenza amministrativa della Francia se questa stabilisce che non si tratta di una «fishing expedition» e se identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo.

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi presso la competente autorità francese per il riconoscimento reciproco di questa interpretazione.

2

3 Se una domanda di assistenza amministrativa non indica il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richie-

1 2 3

RS 101 FF 2011 3419 RS 0.672.934.91

2011-0479

3439

Doppie imposizioni. Convenzione con la Francia. DF

ste, la Svizzera, in veste di Stato richiesto, osserva i principi della proporzionalità e della praticabilità.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

3440