Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti dell'11 marzo 2011, visti l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze (FCTSA), 6932 Breganzona, per i progetti «Registro sugli arresti cardio-circolatori (ACC) extraospedalieri nel Cantone Ticino» e «Registro cantonale sindrome coronarica acuta nel pre ospedaliero (PREH SCA) nel Cantone Ticino», concernente la domanda del 10 febbraio 2011 per un adeguamento dell'autorizzazione particolare del 25 aprile 2008 a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione a)

Senza modifica.

b)

Ai membri dell'équipe medica che partecipa all'istituzione dei registri è rilasciata, alle condizioni e agli oneri indicati nella decisione originale del 25 aprile 2008, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la raccolta di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della decisione summenzionata.

Per la FCTSA e i servizi ambulanza: dottor Luciano Anselmi, dottor Michele Bonato, dottor Giuseppe Savary Borioli, dottor Michele Spinelli, dottor Romano Mauri, dottor Renzo Rigotti, dottoressa Emanuela Zamprogno, dottor Dario Vadilonga, signor Roman Burkart, signor Claudio Benvenuti, signor Carlo Realini, signor Daniel Pasquali.

Per i servizi di pronto soccorso ospedalieri (Ente Ospedaliero Cantonale): dottoressa Marilù Guigli, dottor Davide Fadini, dottor Mattia Lepori, dottor Luca Martinolli.

Per il Cardiocentro Ticino: dottor Giovanni Pedrazzini.

I titolari dell'autorizzazione devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP e consegnarla alla Commissione peritale.

Per il resto, il dispositivo della decisione del 25 aprile 2008 rimane valido senza modifiche.

2. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione, in virtù degli articoli 44 segg. della legge federale del 2810

2011-0680

20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

3. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata alla Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA) nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (tel. 031 323 35 80), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

12 aprile 2011

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, Franz Werro

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