11.021 Messaggio sull'approvazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Giappone del 4 marzo 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva la Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Giappone, firmata il 22 ottobre 2010.

Vogliate gradire, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

del 4 marzo 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-2810

2333

Compendio La presente Convenzione è in linea con gli accordi di sicurezza sociale conclusi finora dalla Svizzera e riflette i principi generali applicati nell'ambito della sicurezza sociale internazionale, in particolare le disposizioni sulla parità di trattamento dei cittadini degli Stati contraenti, il versamento all'estero delle rendite, il computo dei periodi di assicurazione, l'assoggettamento giuridico dei lavoratori e la reciproca assistenza amministrativa. La Convenzione interessa le assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti, l'invalidità e la malattia.

Il messaggio descrive dapprima la genesi della Convenzione, per poi presentare il sistema di sicurezza sociale giapponese e infine analizzare nei dettagli le singole disposizioni del trattato.

2334

Indice Compendio

2334

1 Contesto 1.1 Portata della Convenzione 1.2 Risultati della procedura preliminare

2336 2336 2337

2 La sicurezza sociale in Giappone 2.1 Considerazioni generali 2.2 Vecchiaia 2.3 Decesso 2.4 Invalidità 2.5 Malattia

2337 2337 2337 2338 2338 2339

3 Commento ai singoli articoli della Convenzione 3.1 Campo d'applicazione 3.2 Disposizioni generali 3.3 Legislazione applicabile 3.4 Disposizioni particolari 3.4.1 Vecchiaia, invalidità e decesso 3.5 Disposizioni varie 3.6 Disposizioni transitorie e finali

2339 2340 2340 2341 2341 2341 2342 2343

4 Ripercussioni 4.1 Ripercussioni finanziarie e sul personale 4.2 Ripercussioni sull'economia 4.3 Ripercussioni a livello informatico

2343 2343 2343 2344

5 Programma di legislatura

2344

6 Aspetti giuridici 6.1 Rapporto con altre convenzioni di sicurezza sociale e con il diritto internazionale 6.2 Costituzionalità 6.3 Consultazione

2344 2344 2344 2345

Decreto federale che approva la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Giappone (Disegno)

2347

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

2349

2335

Messaggio 1

Contesto

Nell'ambito delle consultazioni bilaterali sulla conclusione dell'accordo di libero scambio tra la Svizzera e il Giappone, entrato in vigore il 1° settembre 2009, la delegazione giapponese ha rilevato che nel settore delle assicurazioni sociali sussistevano doppioni indesiderati. Nel caso di un distacco temporaneo di dipendenti nell'altro Stato, l'obbligo di contribuzione all'assicurazione di rendita vige in linea di massima in entrambi gli Stati. I contributi versati nello Stato in cui si svolge temporaneamente il proprio lavoro non danno tuttavia diritto a una rendita. Da indagini condotte presso aziende svizzere è emerso che questo doppio assoggettamento costituisce un ostacolo per gli scambi commerciali tra i due Stati.

Dato che il periodo assicurativo minimo in Giappone è pari a 25 anni e quindi molto lungo, senza una convenzione in materia, per gli svizzeri residenti in quel Paese è molto difficile maturare il diritto a una rendita di vecchiaia giapponese. Attualmente gli svizzeri residenti in Giappone sono 1500. Accanto alla Cina, il Giappone è il partner commerciale più importante della Svizzera in Asia. È probabile che in futuro gli svizzeri che si trasferiranno in Giappone saranno molto più numerosi; essi potranno dunque godere dei vantaggi della Convenzione di sicurezza sociale.

In occasione dell'incontro con il ministro del lavoro e della sanità giapponese Hakuo Yanagisawa, avvenuto a Tokio nel giugno 2007, l'allora consigliere federale Pascal Couchepin aveva dichiarato che la Svizzera era pronta a valutare le possibilità di concludere una convenzione di sicurezza sociale.

Negli scorsi anni i rapporti bilaterali tra la Svizzera e il Giappone si sono intensificati e nel contempo diversificati. I rapporti economici e la circolazione delle persone hanno vissuto una forte espansione. Per questi motivi e in seguito alla conclusione dell'Accordo di libero scambio, la Svizzera e il Giappone hanno elaborato il disegno di una convenzione che disciplina il coordinamento delle assicurazioni sociali e facilita gli scambi commerciali tra i due Paesi.

1.1

Portata della Convenzione

Nel registro degli assicurati dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) e dell'assicurazione per l'invalidità (AI) sono iscritti circa 9200 cittadini giapponesi.

Queste persone hanno maturato anni di contribuzione in Svizzera, ma il loro diritto a prestazioni AVS/AI è limitato. Più precisamente possono percepire una rendita solo se sono residenti in Svizzera. In caso contrario, hanno solo diritto al rimborso dei contributi AVS versati.

Secondo il registro centrale degli stranieri sono 4600 i cittadini giapponesi che vivono attualmente in Svizzera. Gli svizzeri residenti in Giappone nel 2010 sono stati a loro volta 1500. Una convenzione di sicurezza sociale renderebbe loro molto più facile riscuotere prestazioni di vecchiaia in Giappone.

2336

1.2

Risultati della procedura preliminare

Nell'aprile 2008 si sono svolti a Berna i primi colloqui tra gli esperti delle delegazioni svizzera e giapponese. Base della discussione erano le bozze della Convenzione preparate dalle due parti. Dopo altri due giri di negoziati, in occasione dell'incontro del gennaio 2010 si è trovato un accordo di fondo sul testo del trattato.

Gli ultimi ritocchi sono stati apportati per corrispondenza. La versione finale della Convezione è stata siglata a Berna il 22 ottobre 2010.

2

La sicurezza sociale in Giappone

2.1

Considerazioni generali

In Giappone, le assicurazioni sociali statali sono obbligatorie per tutti i lavoratori e contemplano i rischi malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali, maternità, vecchiaia, decesso e disoccupazione. Vengono finanziate tramite i contributi dei datori di lavoro e dei dipendenti e grazie a sovvenzioni dello Stato. Il tasso globale di contribuzione si situa, a seconda dell'età, tra il 25 e il 27 per cento del reddito lordo ed è a carico per metà del datore di lavoro e per metà del dipendente. I contributi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono esclusivamente a carico del datore di lavoro.

Già nel lontano 1875 il Giappone istituì un sistema di rendite per la marina militare, seguito, nel 1876, da un sistema di rendite per l'esercito, nel 1884 per i funzionari dello Stato e nel 1920 per i dipendenti delle ferrovie dello Stato. Nel 1941 fu istituita l'assicurazione pensioni comune obbligatoria («Employees Pension Insurance, EPI»), che includeva tuttavia soltanto i lavoratori di sesso maschile alle dipendenze di grandi aziende. Nel 1958 fu introdotta l'assicurazione malattie obbligatoria per l'intera popolazione e nel 1961 fu varata la legge sulla pensione nazionale («National Pension, NP»), che includeva anche i lavoratori autonomi e gli agricoltori.

Negli scorsi tre decenni la società giapponese ha vissuto profondi cambiamenti.

Mentre nel 1969 la popolazione attiva era costituita per la maggior parte da lavoratori autonomi e agricoltori, oggi è costituita all'80 per cento da lavoratori dipendenti.

È su questo sfondo che va vista la trasformazione, operata nel 1986, dei due sistemi pensionistici in un sistema a due pilastri: l'assicurazione pensioni nazionale («National Pension Insurance») ne è il primo e l'assicurazione pensioni per dipendenti («Employees Pension Insurance») il secondo.

2.2

Vecchiaia

Il finanziamento del primo pilastro è assicurato da un contributo forfettario mensile equivalente a circa 150 franchi svizzeri che, entro il 2013, sarà portato a 200 franchi svizzeri circa. Il contributo mensile al secondo pilastro ammonta al 14,9 per cento del reddito (a carico per metà del datore di lavoro e per metà del dipendente), percentuale che entro il 2017 sarà aumentata al 18,3 per cento.

Vi sono tre categorie di persone soggette all'obbligo di contribuzione: nella prima rientrano gli studenti e i lavoratori indipendenti, che versano autonomamente i propri contributi, la seconda comprende tutti i dipendenti, i cui contributi vengono 2337

versati dal datore di lavoro. I funzionari pubblici sono assicurati, nell'ambito dell'EPI, in sistemi specifici («Mutual Aid Pensions»). La terza categoria, composta dalle coniugi senza reddito da lavoro, è esonerata dall'obbligo di contribuzione.

L'età di pensionamento che dà diritto alle prestazioni della NP è di 65 anni. Per le prestazioni di rendita dell'EPI l'età di pensionamento sarà portata gradualmente da 60 a 65 anni (per gli uomini entro il 2015, per le donne entro il 2030).

La rendita della NP è calcolata applicando alla rendita massima di circa 9500 franchi il rapporto tra gli anni di contribuzione compiuti e il periodo di assicurazione massimo di 40 anni. Per il diritto a una rendita sono tuttavia richiesti almeno 25 anni di contribuzione. La rendita di vecchiaia dell'EPI è composta da una parte determinata in funzione del reddito ed eventuali supplementi versati a favore delle famiglie (condizioni: almeno 20 anni di contribuzione, coniuge d'età inferiore ai 65 anni, figli a carico d'età inferiore ai 18 anni ecc.). Le basi di calcolo sono i periodi di assicurazione e una scala dei redditi con un tetto massimo analoga alla nostra scala delle rendite. Il tetto massimo corrisponde a un reddito annuo di circa 90 000 franchi).

La rendita della NP può essere anticipata o differita con gli adeguamenti che ne conseguono (riduzioni o maggiorazioni).

I dipendenti stranieri affiliati all'assicurazione pensioni obbligatoria possono chiedere il rimborso di parte dei contributi quando lasciano il Giappone, sempre che il periodo trascorso su suolo giapponese non sia superiore a 36 mesi di contributi.

Mentre la legislazione svizzera prevede il rimborso della totalità dei contributi del datore di lavoro e del dipendente, la legislazione giapponese contempla solo il rimborso parziale dei contributi versati.

2.3

Decesso

LA NP e l'EPI prevedono rendite per superstiti che vengono cumulate. In entrambe le assicurazioni, per ottenere il diritto alle prestazioni il defunto deve aver versato contributi per almeno 26,6 dei 40 anni di assicurazione possibili. In linea di massima hanno diritto alle prestazioni la coniuge a carico del defunto con figli di età inferiore ai 18 anni e i figli a carico del medesimo di età inferiore ai 18 anni. La rendita per vedove vera e propria viene versata soltanto se il defunto ha maturato almeno 25 anni di contribuzione, se al momento del decesso la coniuge è di età compresa fra i 60 e i 65 anni e se il matrimonio durava da almeno 10 anni. La rendita per vedove ammonta a tre quarti dell'ipotetica rendita del defunto. Una rendita per vedovi è prevista soltanto nel sistema pensionistico dei dipendenti. Il vedovo deve aver compiuto 55 anni.

2.4

Invalidità

Entrambi i pilastri del sistema pensionistico prevedono rendite d'invalidità. Al momento della prima diagnosi medica il richiedente deve essere assicurato. Le condizioni per il diritto alle prestazioni sono le stesse nei due pilastri. La richiesta di prestazioni causa invalidità può essere inoltrata a 18 mesi dal primo accertamento medico. Vi sono tre categorie d'invalidità (a seconda della gravità della disabilità), alla terza categoria vengono però versate soltanto prestazioni dell'EPI. L'importo 2338

della rendita dipende dall'assegnazione alle tre categorie d'invalidità. Il criterio principale per la valutazione dell'invalidità è la compromissione dell'apparato motorio e non, come nel sistema svizzero, la limitazione delle capacità al lavoro e al guadagno. Una persona che ha perso l'uso di ambo le mani o gambe o i piedi rientra nella categoria 1. Una persona che ha perso l'uso di una mano o un piede solo rientra nella categoria 2. Le basi di calcolo per la rendita d'invalidità sono il reddito e il periodo di assicurazione. La rendita AI della NP consiste in un importo forfettario e supplementi per i figli a carico. Per gli invalidi della categoria 1, la rendita massima dell'EPI corrisponde al 125 per cento della rendita di vecchiaia ordinaria; per quelli delle categorie 2 e 3, è invece pari alla rendita di vecchiaia ordinaria maggiorata dei supplementi per coniugi.

2.5

Malattia

L'assicurazione malattie obbligatoria è articolata a livello nazionale, regionale e comunale e prevede prestazioni in natura o in denaro in caso di malattia e maternità e per le spese funerarie. Ne sono competenti l'assicurazione malattie nazionale e casse mutue cooperativistiche e aziendali. I datori di lavoro con più di cinque dipendenti sono affiliati obbligatoriamente all'assicurazione malattie nazionale. I premi ammontano all'8,2 per cento per l'assicurazione malattie e all'1,23 per cento per l'assicurazione delle cure (prestazioni dall'età di 40 anni). I contributi sono a carico per metà del datore di lavoro e per metà del dipendente. Nel caso delle prestazioni in natura l'assicurazione assume il 70 per cento dei costi, il rimanente 30 per cento è a carico dell'assicurato. A partire dall'età di 70 anni l'aliquota percentuale si riduce al 20 per cento e da 75 anni al 10 per cento. A differenza della Svizzera, in Giappone le cure dentarie sono incluse nel catalogo delle prestazioni dell'assicurazione malattie.

Per la nascita di un figlio e le spese funerarie sono previsti versamenti in contanti.

Nonostante non vi sia alcun obbligo di versare indennità giornaliere in caso di malattia, alcune assicurazioni ne corrispondono per un importo pari a due terzi del salario giornaliero in caso di incapacità al guadagno in seguito a malattia per una durata massima di sei mesi. Lo stesso vale per l'indennità in caso di maternità (corrispondente anch'essa a due terzi del salario giornaliero), versata al più presto 42 giorni prima del parto fino al più tardi 56 giorni dopo la nascita del bambino.

3

Commento ai singoli articoli della Convenzione

La Convenzione riguarda per entrambi gli Stati contraenti l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e l'assicurazione malattie. Il coordinamento di questi rami assicurativi segue il modello delle altre convenzioni concluse dalla Svizzera.

2339

3.1

Campo d'applicazione

Il campo d'applicazione materiale (art. 2) si riferisce, per quel che riguarda la Svizzera, all'AVS/AI e all'assicurazione malattie e, per quel che riguarda il Giappone, alla legislazione in materia di sicurezza sociale relativa ai rischi vecchiaia, al decesso e invalidità nonché alla legislazione sull'assicurazione malattie.

La Convenzione non contempla disposizioni particolari per le prestazioni dell'assicurazione malattie. Tuttavia, le disposizioni generali (artt. 1­4) e gli articoli 6­12 sulla legislazione applicabile riguardano indirettamente anche in questo settore.

L'articolo 3 definisce il campo d'applicazione personale: la Convenzione è applicabile ai cittadini degli Stati contraenti, inclusi i loro familiari e superstiti, nonché ai rifugiati e apolidi, a condizione che risiedano sul territorio di uno degli Stati contraenti. Per quanto riguarda il Giappone, il campo d'applicazione personale si estende anche alle persone in possesso di un permesso di dimora permanente. I destinatari di questa disposizione sono gli appartenenti alla minoranza coreana. Durante la seconda guerra mondiale il Giappone ha revocato la cittadinanza giapponese ai coreani residenti in Giappone, che sono solitamente in possesso di un permesso di dimora permanente. La minoranza coreana è un tema politico assai delicato per il Giappone.

Per questo motivo non è possibile nominarla esplicitamente nella Convenzione, ma i suoi appartenenti devono essere compresi implicitamente nel campo d'applicazione personale. Le condizioni per ottenere un permesso di dimora permanente sono molto severe e, a parte i coreani, non ci sono praticamente altri cittadini stranieri che abbiano i requisiti necessari per acquisirlo. Il campo d'applicazione personale è dunque estremamente limitato anche da parte giapponese. Il permesso di dimora permanente scade se l'interessato soggiorna all'estero per più di tre anni. Nella prassi saranno dunque pressoché inesistenti i casi di cittadini di Stati terzi provenienti dal Giappone che, sulla scorta di un'attività lucrativa o della residenza in Svizzera, saranno affiliati all'AVS/AI e potranno dunque beneficiare dei vantaggi offerti dalla Convenzione.

Come è il caso per altre convenzioni, alcune disposizioni sono generalmente applicabili anche a cittadini di Stati terzi. Si tratta delle disposizioni sull'assoggettamento (artt. 6­8, art. 9 par. 2 e art. 11) e di quelle specificate nella parte IV (Disposizioni varie).

3.2

Disposizioni generali

Conformemente ai principi generali vigenti a livello internazionale, la Convenzione introduce un'ampia parità di trattamento dei cittadini di entrambi gli Stati contraenti nei rami assicurativi coperti (art. 4). Tenendo conto di alcune particolarità della propria legislazione, su questo principio la Svizzera ha tuttavia sollevato alcune riserve concernenti l'AVS/AI facoltativa e l'AVS/AI di cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di determinate altre organizzazioni (art. 1a cpv. 1 lett. c n. 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 19461 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti).

1

RS 831.10

2340

La parità di trattamento si applica anche al versamento di prestazioni pecuniarie agli assicurati residenti all'estero. L'articolo 5 garantisce l'erogazione delle prestazioni a prescindere dal luogo di residenza. Anche su queste disposizioni la Svizzera ha sollevato alcune riserve. Le rendite d'invalidità di persone il cui grado d'invalidità è inferiore al 50 per cento (quarti di rendita), le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell'AVS/AI vengono infatti versati solo in Svizzera.

3.3

Legislazione applicabile

Uno degli aspetti centrali disciplinati dalle convenzioni di sicurezza sociale è l'assoggettamento giuridico-assicurativo delle persone che svolgono un'attività lucrativa sul territorio dell'altro Stato contraente. Per la presente Convenzione, come del resto per tutti gli altri accordi bilaterali, vale il principio dell'assoggettamento al luogo in cui viene esercitata l'attività lucrativa (art. 6).

Gli articoli 7­11 comprendono disposizioni speciali che derogano al succitato principio. Per un massimo di sei anni (art. 7) i dipendenti inviati per lavorare temporaneamente sul territorio dell'altro Stato contraente restano soggetti alla legislazione del primo Stato contraente.

I membri dell'equipaggio di una nave battente la bandiera di uno Stato contraente sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera (art. 8 par. 1). Se il datore di lavoro ha sede in uno dei due Stati contraenti, il dipendente è soggetto alla legislazione dello stesso Stato (art. 8 par. 2).

Ai membri di una missione diplomatica, di una sede permanente e di una sede consolare le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari consentono di restare soggetti alle assicurazioni sociali dello Stato d'invio (art. 9 par. 1).

Rimangono soggetti alle assicurazioni dello Stato d'invio anche i dipendenti pubblici al servizio di uno Stato contraente inviati nell'altro Stato (art. 9 par. 2).

Le disposizioni sulla legislazione applicabile sono integrate da una clausola di deroga (art. 10) che, in casi speciali, permette alle autorità competenti degli Stati contraenti di concordare norme derogatorie nell'interesse di singole persone o determinati gruppi di persone.

L'articolo 11 definisce la posizione giuridica del coniuge e dei figli di una persona che da uno Stato contraente viene inviata nell'altro. Di regola, i familiari che accompagnano una persona che lavora temporaneamente all'estero rimangono anch'essi soggetti alla legislazione del Paese di provenienza insieme, a meno che non svolgano una propria attività lucrativa nello Stato di residenza. I coniugi e i figli di lavoratori svizzeri distaccati in Giappone restano assicurati presso l'AVS/AI.

3.4

Disposizioni particolari

3.4.1

Vecchiaia, invalidità e decesso

Qualora i periodi di assicurazione compiuti in uno Stato contraente non siano sufficienti per acquisire il diritto a prestazioni, vengono conteggiati i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato contraente. Per compiere, ad esempio, il periodo assicurativo minimo di tre anni richiesto per avere diritto a una rendita ordinaria 2341

dell'AI vengono conteggiati i periodi assicurativi compiuti in Giappone (art. 17).

Allo stesso modo, per compiere il periodo assicurativo minimo (25 anni) richiesto per avere diritto a una rendita di vecchiaia giapponese vengono conteggiati i periodi di assicurazione maturati in Svizzera (art. 13).

Grazie alla parità di trattamento, i cittadini giapponesi (art. 3) godono sostanzialmente degli stessi diritti riconosciuti nell'AVS/AI ai cittadini svizzeri. Gli articoli 16­19 confermano questo principio, ma prevedono distinzioni per alcune prestazioni.

Il versamento all'estero di una rendita di vecchiaia ordinaria svizzera che non superi il 10 per cento di una rendita completa viene sostituito dal pagamento di un'indennità unica corrispondente al valore della rendita dovuta all'insorgenza dell'evento assicurato secondo la legislazione svizzera. Se il diritto alla rendita svizzera è superiore al 10 per cento ma pari al massimo al 20 per cento della corrispondente rendita completa, il cittadino dell'altro Stato contraente può scegliere tra la rendita e un'indennità unica. Nel caso delle coppie sposate, l'indennità unica viene versata soltanto se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita.

Le stesse condizioni, ad eccezione della disposizione sul versamento dell'indennità unica nel caso delle coppie sposate, sono applicabili alle rendite ordinarie dell'assicurazione invalidità, a patto che l'avente diritto abbia compiuto 55 anni e che non sia più previsto alcun riesame delle condizioni di diritto (art. 18).

I cittadini giapponesi ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione hanno diritto a una rendita straordinaria dell'AVS/AI alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Il diritto presuppone però che l'interessato abbia risieduto senza interruzione in Svizzera per almeno cinque anni (art. 19).

3.5

Disposizioni varie

In una sezione a parte, la Convenzione definisce, come del resto tutte le convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera, alcune disposizioni esecutive. Per facilitare l'attuazione e disciplinare l'assistenza amministrativa saranno convenute misure amministrative. Si stabilisce inoltre che le autorità degli Stati contraenti riconoscono reciprocamente i documenti redatti nelle rispettive lingue ufficiali (art. 22). Il versamento degli importi dovuti in virtù della Convenzione viene garantito anche nel caso in cui uno degli Stati contraenti introduca restrizioni ai movimenti valutari (art. 25). Anche la protezione dei dati al momento della loro trasmissione è disciplinata nel dettaglio (art. 23). I dati trasmessi possono essere utilizzati solo per gli scopi previsti dalla Convenzione e devono essere protetti segnatamente dall'accesso e dall'utilizzo non autorizzato. Ai dati trasmessi sono applicabili le disposizioni in materia di protezione dei dati dello Stato ricevente.

La soluzione delle controversie incombe alle autorità competenti degli Stati contraenti (art. 26).

2342

3.6

Disposizioni transitorie e finali

L'articolo 28 sancisce che la Convenzione sarà applicata tenendo conto anche degli eventi assicurati insorti e dei periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore. Le prestazioni che ne derivano saranno tuttavia versate solo a partire dall'entrata in vigore. È inoltre possibile il riesame dei diritti in merito ai quali era stata presa una decisione prima dell'entrata in vigore della Convenzione.

L'articolo 29 stabilisce infine che la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui gli Stati contraenti si saranno scambiati gli atti di ratifica. La Convenzione rimarrà in vigore per un periodo indeterminato, ma gli Stati contraenti avranno la facoltà di notificarne la denuncia alla fine di ogni anno civile rispettando un termine di disdetta di dodici mesi (art. 30).

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni finanziarie e sul personale

In Svizzera vivono attualmente circa 4600 cittadini giapponesi, i cittadini svizzeri residenti in Giappone sono 1500.

L'entità delle ripercussioni finanziarie dipende principalmente dal numero delle persone che possono riscuotere nuove prestazioni grazie alla Convenzione. I costi supplementari sono dovuti in primo luogo al fatto che, grazie alla Convenzione, i cittadini giapponesi residenti al di fuori della Svizzera possono riscuotere una rendita di vecchiaia invece del rimborso dei contributi AVS. In secondo luogo, gli assicurati di cittadinanza giapponese hanno diritto alle prestazioni dell'AVS e dell'AI anche se sono residenti al di fuori della Svizzera. In compenso, la Convenzione facilita ai cittadini svizzeri la riscossione di prestazioni giapponesi.

È difficile quantificare con precisione i costi supplementari generati dalla Convenzione. Per la Confederazione questi non dovrebbero superare i 2,4 milioni di franchi all'anno, mentre i costi a carico dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sono stimati a 8,8 milioni di franchi all'anno. Occorre però tenere presente che, invece delle rendite molto esigue, è previsto il versamento di indennità uniche, il che dovrebbe contenere il numero di rendite e gli oneri amministrativi.

Per quanto riguarda la Cassa svizzera di compensazione, competente per il versamento all'estero delle rendite, non è necessario aumentare il personale.

4.2

Ripercussioni sull'economia

I legami economici con l'estero sono molto importanti per la Svizzera. Il distacco di dipendenti (cosiddetti «espatriati») in altri Paesi è necessario soprattutto per curare i contatti con i clienti, creare società all'estero, concludere contratti e realizzare progetti.

Alle aziende operanti a livello internazionale e ai collaboratori interessati il distacco all'estero pone problemi a livello di assicurazioni sociali. La presente Convenzione risolve questi problemi e contribuisce così ad agevolare gli scambi commerciali con il Giappone.

2343

4.3

Ripercussioni a livello informatico

La Convenzione non ha ripercussioni sui sistemi informatici in uso.

5

Programma di legislatura

L'avamprogetto non è stato preannunciato nel Rapporto di legislatura 2007­2010 perché non rientra fra le priorità del Consiglio federale e, data la serie di convenzioni di sicurezza sociale già concluse dalla Svizzera, si tratta di un'attività a carattere ripetitivo.

6

Aspetti giuridici

6.1

Rapporto con altre convenzioni di sicurezza sociale e con il diritto internazionale

La Convenzione è stata redatta in gran parte secondo il modello degli accordi bilaterali conclusi recentemente dalla Svizzera e contiene in larga misura regolamentazioni vigenti a livello europeo e internazionale in materia di assicurazioni sociali.

6.2

Costituzionalità

Il presente decreto federale è fondato sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)2, che conferisce alla Confederazione la competenza esclusiva per gli affari esteri e la autorizza a concludere accordi internazionali. La competenza dell'Assemblea federale di approvare questi accordi è sancita dall'articolo 166 capoverso 2 Cost. Ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. i trattati internazionali sono sottoposti al voto del popolo nell'ambito di un referendum facoltativo, se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

La Convenzione con il Giappone è denunciabile in qualsiasi momento rispettando un termine di disdetta di dodici mesi (art. 30), non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e, per la sua attuazione, non è necessario operare adeguamenti a livello di legge.

Occorre infine verificare se la Convenzione comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

(cfr. anche art. 22 cpv. 4 della legge sul Parlamento; LParl3).

La Convenzione con il Giappone comprende, sì, disposizioni che contengono norme di diritto, ma queste ultime non sono da considerarsi importanti, in quanto non costituiscono decisioni di principio per la legislazione svizzera. Gli impegni presi 2 3

RS 101 RS 171.10

2344

nella Convenzione non superano quelli di altri trattati conclusi in passato dalla Svizzera. Lo stesso vale per il suo contenuto e la sua portata giuridica, economica e politica.

Negli scorsi dieci anni la Svizzera ha concluso accordi in larga misura analoghi (fra gli altri con la Bulgaria4 e l'Australia5). Queste convenzioni comprendono regolamentazioni analoghe sulla legislazione applicabile, basate sul principio del luogo in cui viene esercitata l'attività lucrativa e prevedono eccezioni per determinate categorie di persone. Le convenzioni determinano essenzialmente l'assoggettamento a un solo sistema di assicurazioni sociali e garantiscono la riscossione e il versamento all'estero delle prestazioni, che rientrano fra i principi fondamentali del diritto delle assicurazioni sociali e della sua funzione di coordinamento a livello internazionale.

Le convenzioni si distinguono in parte per il campo d'applicazione materiale, includendo o meno l'assicurazione contro gli infortuni, l'assicurazione malattie e gli assegni familiari. Per quel che riguarda il campo d'applicazione personale, l'unica differenza fra la presente e le altre convenzioni finora concluse consiste nel fatto che all'articolo 3, oltre ai cittadini giapponesi, sono inclusi anche i cittadini appartenenti alla minoranza coreana. Come nelle altre convenzioni è prevista la parità di trattamento delle persone contemplate dal campo d'applicazione personale. Nella Convenzione sono inoltre incluse regolamentazioni concernenti i provvedimenti d'integrazione dell'AI. Anche le parti intitolate «Disposizioni varie» e «Disposizioni transitorie e finali» sono modellate sulle succitate convenzioni.

In occasione del dibattito sulla mozione 04.3203 della Commissione delle istituzioni politiche del 22 aprile 2004 e quello sul messaggio sugli accordi di libero scambio successivamente conclusi, entrambe le Camere hanno sostenuto il parere del Consiglio federale, secondo cui i trattati internazionali che corrispondono a questi criteri non sottostanno a referendum facoltativo in materia di trattati internazionali ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

La presente Convenzione soddisfa dunque le condizioni per non essere soggetta a referendum facoltativo conformemente alla succitata prassi. Il Consiglio federale propone pertanto di non
sottoporre a referendum facoltativo in materia di trattati internazionali conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

il decreto federale concernente la Convenzione di sicurezza sociale con il Giappone.

6.3

Consultazione

Le disposizioni sulla procedura di consultazione non sono applicabili nella fattispecie, per cui non se n'è svolta alcuna.

4 5

RS 0.831.109.214.1 RS 0.831.109.158.1

2345

2346