Decisione generale concernente l'utilizzo di prodotti fitosanitari con il principio attivo Dimetoato dell'8 marzo 2011

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 48 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, decide: 1.

L'utilizzo dei seguenti prodotti fitosanitari: Bellator Rex Bi 58 Bi 58 Insektenvernichter Danadim Progress Dimethoat 40 Hoko Dimethoat blau Dimethoat Burri Dimethoat Realchemie Dimethoat S Diméthoate Perfekthion Perfekthion Rogor 40 Rogor 40 Rogor 40 Roxion Techn'oate

W-4499-1 D-4052 D-3836 D-3837 W-1320 W-1599 W-1425 W-6534 W-4499 W-4510 W-2329 W-5183 W-1866 W-1212 W-1867 W-1309 F-3850

è vietato con effetto immediato per le seguenti indicazioni nelle colture ortofrutticole: ­ frutta a granella: tutte le indicazioni ­ albicocche, pesche/nettarine, prugne/susine, kiwi: tutte le indicazioni ­ cavoli fogliacei (cavolo cinese, cavolo piuma (cavolo riccio senza testa, cavolo crespo), Pak-Choi), cavolo rapa, ravanello, ramolaccio, rutabaga: tutte le indicazioni.

2.

1

La decisione generale dell'UFAG del 17 novembre 2010 concernente il principio attivo Dimetoato è abrogata.

RS 916.161

2011-0537

2327

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

A un eventuale ricorso viene revocato l'effetto sospensivo.

8 marzo 2011

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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