11.035 Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (disegno I) e la modifica della legge sulle armi (disegno II) del 25 maggio 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva e traspone il Protocollo ONU sulle armi da fuoco (disegno I), nonché il disegno di modifica della legge sulle armi (disegno II).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 maggio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2011-0071

4077

Compendio La presente revisione verte sull'approvazione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco nonché sull'autorizzazione del Consiglio federale a notificare l'adesione della Svizzera al Protocollo e a trasporlo nel diritto nazionale (disegno I). Concerne anche lo Strumento ONU per il rintracciamento (disegno II), la cui trasposizione richiede una sola modifica di legge. Si tratta di prorogare nella legge sui sistemi d'informazione militari, il termine di conservazione dei dati sulla consegna e il ritiro dell'arma personale. Si propone, infine, una modifica della legge sulle armi la cui necessità è emersa nel contesto dell'applicazione a livello di ordinanza delle norme contenute in due sviluppi dell'acquis di Schengen, ovvero i regolamenti FRONTEX e RABIT.

Il 15 novembre 2000 l'Assemblea generale dell'ONU ha approvato la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione) e due Protocolli addizionali specifici contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. In Svizzera tali trattati sono entrati in vigore il 26 novembre 2006, trenta giorni dopo la ratifica.

Il 31 maggio 2001 l'Assemblea generale dell'ONU ha approvato un terzo Protocollo addizionale, il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni (Protocollo ONU sulle armi da fuoco). Parte integrante della struttura della Convenzione e dei Protocolli già esistenti, esso riprende gli obiettivi della Convenzione e ne sancisce l'applicazione nel settore della fabbricazione e del traffico illeciti di armi. Lo scopo della Convenzione e di quest'ultimo Protocollo addizionale è di creare una certa uniformità fra le legislazioni dei singoli Stati fissando standard minimi al fine di combattere efficacemente la fabbricazione e il traffico illeciti di armi. 79 Stati hanno finora aderito al Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Per quanto riguarda gli Stati membri dell'UE, il Protocollo è stato ratificato dal Belgio, dalla Bulgaria, da Cipro, dall'Estonia, dall'Italia, dalla Lituania, dalla Polonia, dalla Slovacchia e dalla Slovenia, mentre la Lettonia, i Paesi Bassi, la Romania e la Spagna vi hanno semplicemente aderito.

L'obiettivo del Protocollo ONU sulle armi da fuoco è di combattere a livello globale la fabbricazione e il traffico
illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni. I mezzi di prevenzione comprendono la marcatura delle singole armi da fuoco, la conservazione delle informazioni su tali armi e, se necessario, delle informazioni su loro parti, elementi e munizioni, come pure l'introduzione di misure di controllo affidabili dell'esportazione, dell'importazione e del transito, il rafforzamento della cooperazione e lo scambio d'informazioni fra gli Stati Parte a livello bilaterale, regionale e internazionale. S'intendono invece ottenere miglioramenti in ambito repressivo mediante l'inasprimento delle disposizioni penali, il sequestro e, di regola, la distruzione delle armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni che circolano illegalmente sul mercato.

4078

La seconda normativa internazionale, ovvero lo Strumento ONU per il rintracciamento, completa e precisa il Protocollo ONU sulle armi da fuoco negli ambiti della marcatura, della conservazione delle informazioni e della cooperazione internazionale. Si tratta di un rapporto approvato dall'Assemblea generale dell'ONU che chiede agli Stati membri dell'ONU un impegno politico senza tuttavia essere vincolante a livello giuridico.

I fini perseguiti dalla Convenzione e dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco corrispondono agli interessi e alla posizione della Svizzera, che ha peraltro partecipato attivamente all'elaborazione del testo del Protocollo.

La legislazione svizzera vigente soddisfa già ampiamente i requisiti fissati dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Occorre tuttavia completare la legge sulle armi (disegno I) per precisare che l'Ufficio centrale Armi dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile del trattamento delle richieste di rintracciamento provenienti dall'estero e delle richieste svizzere destinate all'estero e per fornire una base legale per la banca dati sui contrassegni. È inoltre necessario aggiungere una disposizione che punisce chi rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa senza autorizzazione il contrassegno di cui all'articolo 18a, di armi da fuoco, loro parti essenziali o accessori. Per quanto riguarda le disposizioni inerenti alle autorizzazioni per l'introduzione sul territorio svizzero, il transito in Svizzera o l'esportazione di armi da fuoco, è prevista la formulazione di riserve al momento dell'adesione al Protocollo, poiché le norme non sono compatibili con l'attuale sistema svizzero delle autorizzazioni. Gli altri adeguamenti, in particolare l'obbligo di contrassegno che consente di identificare lo Stato sul cui territorio sono introdotte le armi da fuoco, possono avvenire a livello di ordinanza.

La trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento richiede una sola modifica a livello di legge, che è stata inserita nel disegno II. La legge federale del 3 ottobre 2008 sui sistemi d'informazione militari (LSIM; RS 510.91) è stata completata con una disposizione secondo cui in futuro i dati sulla consegna e il ritiro dell'arma personale saranno conservati per vent'anni dopo il proscioglimento dall'obbligo militare. La suddetta legge federale
disciplina già la conservazione di tali informazioni, ma soltanto per un periodo di cinque anni. Gli altri adeguamenti indispensabili per la trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento possono essere inseriti nel diritto d'esecuzione.

Il disegno II contiene altre modifiche necessarie non correlate all'applicazione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e dello Strumento ONU per il rintracciamento.

Si tratta di modifiche della legge sulle armi la cui necessità è emersa nell'ambito dell'applicazione a livello di ordinanza delle norme contenute in due sviluppi dell'acquis di Schengen, ovvero i regolamenti FRONTEX e RABIT. Tali modifiche dispenseranno i collaboratori delle autorità di altri Stati Schengen incaricate della protezione dei confini, che partecipano in Svizzera, insieme al personale omologo svizzero, a interventi operativi per proteggere le frontiere esterne dello spazio Schengen, dall'obbligo di autorizzazione per l'introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco e munizioni nonché del permesso di porto di armi.

4079

È stata colta l'occasione per procedere anche a ulteriori adeguamenti la cui necessità è stata rilevata nella gestione quotidiana di alcune banche dati.

Il disegno II contiene, infine, la correzione di un errore di redazione insinuatosi nel testo francese nel corso della trasposizione dell'acquis di Schengen.

4080

Indice Compendio

4078

1 Punti essenziali dei disegni 1.1 Interventi parlamentari e attività del gruppo di lavoro interdipartimentale «trasposizione SALW» 1.2 Sintesi del contenuto dei disegni 1.3 Procedura di consultazione

4083 4083 4084 4085

2 Protocollo ONU sulle armi da fuoco 2.1 Punti essenziali del Protocollo 2.1.1 Situazione iniziale 2.1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati 2.1.3 Trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco nella direttiva europea sulle armi 2.1.4 Sintesi del contenuto del Protocollo 2.2 Valutazione 2.3 Commento ai singoli articoli del Protocollo 2.4 Riserve e dichiarazioni

4088 4088 4089 4090 4095

3 Strumento ONU per il rintracciamento 3.1 Punti essenziali dello Strumento 3.1.1 Situazione iniziale 3.1.2 Sintesi del contenuto dello Strumento 3.2 Valutazione 3.3 Commento ai singoli articoli dello Strumento 3.4 Nessuna riserva o dichiarazione

4098 4098 4098 4099 4100 4102 4104

4 Ulteriori adeguamenti legislativi necessari indipendentemente dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco e dallo Strumento ONU per il rintracciamento

4105

5 Relazione con il diritto vigente e modifiche di legge necessarie per la trasposizione 5.1 Relazione con la legge sulle armi, la legge sul materiale bellico e la legge sul controllo dei beni a duplice impiego 5.1.1 Definizioni 5.1.2 Campo d'applicazione 5.1.3 Contrassegno 5.1.4 Conservazione delle informazioni 5.1.5 Autorizzazioni di esportazione, di importazione e di transito 5.1.6 Sequestro, confisca ed eliminazione 5.1.7 Disposizioni penali 5.1.8 Scambio d'informazioni e cooperazione in materia di rintracciamento 5.2 Le modifiche proposte 5.2.1 Disegno I 5.2.2 Disegno II

4086 4086 4086 4087

4106 4106 4107 4110 4111 4114 4119 4122 4123 4125 4126 4127 4127 4081

5.3 Diritto d'esecuzione e trasposizione 5.4 Commento agli articoli 5.4.1 Disegno I 5.4.2 Disegno II

4128 4128 4129 4130

6 Ripercussioni 6.1 Per la Confederazione 6.1.1 Sul piano finanziario 6.1.2 Sul piano del personale 6.1.3 Sul piano informatico 6.1.4 Conseguenze per i servizi di sicurezza e di polizia statali 6.2 Per i Cantoni 6.3 Per l'economia 6.4 Per i commercianti e i privati

4133 4133 4133 4133 4134 4134 4134 4134 4135

7 Programma di legislatura

4136

8 Aspetti giuridici 8.1 Diritto europeo 8.2 Costituzionalità 8.3 Forma dell'atto

4136 4136 4137 4138

Decreto federale che approva e traspone il Protocollo ONU sulle armi da fuoco (Disegno I)

4139

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni

4143

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) (Disegno II)

4157

4082

Messaggio 1

Punti essenziali dei disegni

1.1

Interventi parlamentari e attività del gruppo di lavoro interdipartimentale «trasposizione SALW»

Nella sua mozione del 16 dicembre 2004 (04.3735)1 il consigliere nazionale Boris Banga ha chiesto al Consiglio federale di ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati (Convenzione del Consiglio d'Europa sulle armi da fuoco) e il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale2 per prevenire, reprimere e combattere il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni (Protocollo ONU sulle armi da fuoco)3. L'11 marzo 2005 il Consiglio federale ha risposto che, a prescindere dal grande impegno della Svizzera in tali settori, occorreva risolvere altre questioni in materia prima di fare un simile passo. Il 6 dicembre 2007 l'intervento è stato tolto di ruolo perché il suo autore non faceva più parte della Camera.

Nella risposta del 1° marzo 2006 all'interpellanza Banga del 14 dicembre 2005 (05.3803)4, che si ricollegava alla mozione precedente, il Consiglio federale ha annunciato che avrebbe incaricato un gruppo di lavoro interdipartimentale di studiare le questioni relative all'applicazione dello Strumento internazionale dell'ONU per un'identificazione e un rintracciamento affidabili e sicuri delle armi leggere e di piccolo calibro illecite (Strumento ONU per il rintracciamento)5, come pure quelle concernenti la ratifica da parte della Svizzera del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle armi da fuoco e di elaborare proposte in merito al seguito dei lavori.

Nel dicembre 2007 il gruppo di lavoro «trasposizione SALW»6 ha presentato il proprio rapporto nel quale ha raccomandato di trasporre nel diritto nazionale il Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Nella seduta del 27 febbraio 2008 il nostro Consiglio ha preso atto del rapporto e ha deciso di trasporre nel diritto svizzero gli obblighi sanciti dallo Strumento ONU per il rintracciamento, rimandando invece a più tardi la decisione in merito alla trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco7.

1 2 3 4 5

6

7

04.3735, Armi da fuoco detenute da privati. Ratifica della Convenzione europea e del Protocollo dell'ONU.

RS 0.311.54 Risoluzione A/RES/55/255 del 31 maggio 2001, approvata in occasione della 55° riunione dell'Assemblea generale dell'ONU.

05.3803, Armi leggere e di piccolo calibro. Provvedimenti esecutivi.

Noto anche con il nome di «Marking and Tracing Instrument», «International Tracing Instrument» o «Strumento Thalmann». Cfr. il rapporto A/60/88 del gruppo di lavoro Thalmann con allegato lo Strumento ONU per il rintracciamento.

Comitato del gruppo di lavoro interdipartimentale sulle armi leggere e di piccolo calibro («small arms and light weapons», SALW) già esistente, diretto dalla SECO, cui hanno partecipato rappresentanti di fedpol, del DFAE, del DFF e del DDPS.

Comunicato stampa della SECO del 27 febbraio 2008.

4083

La mozione Allemann (07.3888)8, che si riferisce alla risposta all'interpellanza Banga, incarica il Consiglio federale di sottoporre alle Camere le necessarie modifiche di legge. Nella nostra risposta del 14 marzo 2008, abbiamo affermato di rinunciare alla firma e alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle armi da fuoco, vista la scarsa attualità e l'esiguo numero di Stati contraenti. Pur approvando l'orientamento della mozione, abbiamo tuttavia raccomandato di respingerla.

Il 7 settembre 2009 il Consiglio nazionale ha accolto la proposta respingendo la mozione.

Il 30 maggio 2008 è stato chiesto ai membri della Commissione armi e munizioni9 di esprimersi, nel contesto di un'indagine conoscitiva, sulla trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e in particolare sulle possibili conseguenze e sui probabili costi. Le risposte sono state perlopiù positive. I membri della Commissione hanno accolto con favore l'orientamento dell'avamprogetto, soprattutto perché i suoi contenuti erano già stati ampiamente applicati nel quadro dello sviluppo dell'acquis di Schengen10. Essi hanno approvato anche l'inasprimento delle disposizioni penali riguardanti l'obbligo di contrassegno. Le autorità d'esecuzione hanno invece espresso timori in merito a un aumento dei costi e del fabbisogno di personale, riconducibili al trattamento delle richieste di rintracciamento. Sono state inoltre manifestate alcune perplessità sull'efficacia del rintracciamento, motivate dal fatto che il Protocollo ONU sulle armi da fuoco non era stato firmato e ratificato da tutti gli Stati.

Dopo che le autorità d'esecuzione si erano tuttavia espresse a favore dell'adesione, abbiamo acconsentito alla trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco11.

1.2

Sintesi del contenuto dei disegni

Il messaggio verte su due disegni.

Disegno I Il disegno I concerne l'approvazione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, l'autorizzazione del Consiglio federale di notificare l'adesione della Svizzera al Protocollo e la trasposizione di quest'ultimo nel diritto nazionale. Il disegno I sottostà al referendum facoltativo sui trattati internazionali.

Il contenuto dello Strumento ONU per il rintracciamento poggia sul Protocollo ONU sulle armi da fuoco e lo integra negli ambiti della marcatura, della conservazione delle informazioni e della cooperazione. Le modifiche della legge del 20 giugno 199712 sulle armi (LArm) previste dal disegno I sono in parte dettate dai requisiti dello Strumento ONU per il rintracciamento.

8 9 10 11 12

4084

07.3888, Ratifica del Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e applicazione dello strumento Thalmann, depositata il 21 dicembre 2007.

Commissione incaricata dell'applicazione della legislazione sulle armi e composta di rappresentanti dei Cantoni e della Confederazione.

Cfr. n. 2.1.3.

Ora delle domande del 29 settembre 2008: risposta alla domanda Allemann 08.5353 in merito all'adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

RS 514.54

Disegno II Il disegno II contiene innanzitutto una modifica della legge federale del 3 ottobre 200813 sui sistemi d'informazione militari (LSIM). L'applicazione dello Strumento ONU per il rintracciamento richiede, infatti, l'aggiunta di una disposizione, la quale sancisce che in futuro i dati sulla consegna e il ritiro dell'arma personale saranno conservati per vent'anni dopo il proscioglimento dall'obbligo militare. La LSIM disciplina già la conservazione di tali informazioni, ma soltanto per un periodo di cinque anni. Per il resto lo Strumento ONU per il rintracciamento può essere trasposto a livello di ordinanza. Il disegno II sottostà al referendum facoltativo.

Il disegno II racchiude anche gli altri adeguamenti di legge necessari, non correlati alla trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e dello Strumento ONU per il rintracciamento (cfr. n. 5.1.9). La necessità di tali modifiche è emersa nell'ambito dell'applicazione a livello di ordinanza delle norme contenute in due sviluppi dell'acquis di Schengen, ovvero i regolamenti FRONTEX e RABIT.

Il disegno II corregge inoltre un errore di redazione insinuatosi nel testo francese nel corso della trasposizione dell'acquis di Schengen.

Rapporto tra il disegno I e il disegno II Lo Strumento ONU per il rintracciamento costituisce un'esortazione a legiferare espressa dai politici e che non ha carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale. La Svizzera, in veste di Stato membro dell'ONU, è tenuta (sul piano politico ma non giuridico), conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea generale dell'ONU, a trasporre di propria iniziativa le disposizioni pertinenti nel diritto nazionale, ovvero ad adottare, qualora non esistessero ancora, le leggi, i regolamenti e le procedure amministrative necessarie per garantire l'applicazione efficace dello Strumento ONU per il rintracciamento (art. 24 dello Strumento).

Lo Strumento ONU per il rintracciamento può essere trasposto indipendentemente dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Tuttavia, se si considera il collegamento stretto tra i due strumenti internazionali, la trasposizione sarebbe più difficile se l'adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco non venisse approvata. In tal caso, lo Strumento ONU per il rintracciamento richiederebbe l'adeguamento di una sola legge, la LSIM,
e potrebbe per il resto essere trasposto nella legislazione d'esecuzione.

Abbiamo inoltre colto l'occasione per procedere a ulteriori adeguamenti dimostratisi necessari durante la gestione quotidiana di alcune banche dati.

1.3

Procedura di consultazione

Il 12 maggio 2010 abbiamo avviato la procedura di consultazione in merito all'approvazione e alla trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e alla modifica della legge sulle armi (avamprogetto II). La procedura si è conclusa il 2 settembre 2010 e al DFGP sono pervenuti 32 pareri.

Tutti i Cantoni, tutti i partiti politici, ad eccezione dell'UDC che è di principio contrario a una revisione supplementare della legge sulle armi, e la maggioranza 13

RS 510.91

4085

delle cerchie interessate sono sostanzialmente favorevoli ai due avamprogetti posti in consultazione. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione li approva esplicitamente.

Le osservazioni formulate dai partecipanti sono molto variegate, ad eccezione di quelle concernenti le richieste di rintracciamento che i Cantoni dovranno trattare.

Infatti, diversi partecipanti hanno rilevato il probabile aumento delle richieste.

Ritengono tuttavia che tale compito supplementare comporti soltanto un onere ridotto che può essere sostenuto dall'organico attuale. La questione è approfondita nel numero 6.2. Le altre considerazioni vertono su aspetti specifici che sono trattati nei capitoli pertinenti.

2

Protocollo ONU sulle armi da fuoco

2.1

Punti essenziali del Protocollo

2.1.1

Situazione iniziale

Il 15 novembre 2000 l'Assemblea generale dell'ONU ha approvato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale14 (di seguito Convenzione) e due Protocolli addizionali, uno volto a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini15 (di seguito Protocollo contro la tratta di persone) e l'altro finalizzato a combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria16 (di seguito Protocollo contro il traffico di migranti). Un terzo Protocollo addizionale, il Protocollo ONU sulle armi da fuoco, è stato adottato il 31 maggio 2001. L'approvazione e l'adesione a quest'ultimo nonché la sua trasposizione sono oggetto del disegno I.

La Convenzione è entrata in vigore negli Stati Parte il 29 settembre 2003, mentre i tre Protocolli addizionali sono entrati in vigore rispettivamente il 25 dicembre 2003 (tratta di persone), il 28 gennaio 2004 (traffico di migranti) e il 3 luglio 2005 (armi da fuoco). Fino al 20 ottobre 2009 la Convenzione era stata sottoscritta da 147 Stati e ratificata da 150.

In Svizzera, la Convenzione e i Protocolli contro la tratta di persone e il traffico di migranti sono entrati in vigore il 26 novembre 2006, trenta giorni dopo il deposito degli strumenti svizzeri di ratifica.

La Convenzione e i tre Protocolli addizionali hanno lo scopo di creare standard minimi per la legislazione nazionale (prescrizioni e misure) che consentano agli Stati Parte di combattere efficacemente il crimine organizzato. Mirano pertanto ad armonizzare gli ordinamenti giuridici dei singoli Stati e costituiscono un importante sviluppo del diritto penale internazionale, poiché pongono le basi per un'azione concertata a livello internazionale contro il crimine organizzato. Fino alla creazione della Convenzione, non esisteva infatti alcuno strumento globale che riunisse tutte le misure per prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale.

Gli scopi perseguiti dalla Convenzione sono conformi agli interessi della Svizzera.

La delegazione svizzera ha peraltro partecipato attivamente all'elaborazione della 14 15 16

4086

RS 0.311.54 RS 0.311.542 RS 0.311.541

Convenzione e dei tre Protocolli addizionali. Ha presentato diverse proposte e si è impegnata affinché fossero comminate pene severe nei confronti delle organizzazioni criminali e degli autori di riciclaggio di denaro. Il nostro Paese si è inoltre impegnato per una cooperazione più intensa tra gli Stati Parte nell'ambito di tutti e tre i Protocolli addizionali.

Secondo l'articolo 37 della Convenzione, che ne disciplina la relazione con i Protocolli, uno Stato o un'organizzazione d'integrazione economica regionale che intende aderire a un Protocollo (addizionale) deve aver già aderito alla Convenzione. I Protocolli devono essere interpretati congiuntamente alla Convenzione e in considerazione dei loro rispettivi scopi.

2.1.2

Svolgimento e risultato dei negoziati

La Svizzera ha partecipato attivamente ai lavori di preparazione della Convenzione e dei Protocolli esprimendo il proprio parere sul significato dei termini «traffico illecito» e «parti ed elementi» di armi da fuoco. Si è inoltre pronunciata sullo scambio di informazioni e sulle questioni legate alla riservatezza. Ha presentato anche una proposta in merito al problema della conservazione delle informazioni o del rilascio dell'autorizzazione ai commercianti di armi (che non è stata presa in considerazione). Il nostro Paese si è infine adoperato affinché gli oneri derivanti dagli obblighi di conservazione delle informazioni e di marcatura siano proporzionati, impegnandosi nell'ambito della marcatura a favore dell'attuazione di una regolamentazione internazionale compatibile tra gli Stati17.

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco è il terzo Protocollo addizionale ed è parte integrante della struttura della Convenzione e dei Protocolli già esistenti. Esso è retto dagli stessi principi della Convenzione, che mette in pratica con l'obiettivo di prevenire il traffico illecito di armi. Il Protocollo è stato approvato il 31 maggio 2001 dall'Assemblea generale dell'ONU e aperto alla firma dopo 30 giorni.

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco è stato firmato da 51 Stati e dalla Comunità europea (CE). A fine ottobre 2009, il Protocollo era stato ratificato da 30 Stati, 48 Stati vi avevano aderito e un Paese è diventato Stato firmatario mediante una dichiarazione di successione. Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco attualmente si applica quindi in 79 Stati. Per quanto riguarda gli Stati membri dell'UE, il Protocollo è stato ratificato da Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Italia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia mentre Lettonia, Paesi Bassi, Romania e Spagna vi hanno aderito. Dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, solo la Cina e il Regno Unito hanno firmato il Protocollo, che tuttavia finora non è stato ancora ratificato da nessuno dei due Paesi.

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco è rimasto aperto alla firma fino al 12 dicembre 2002. Da tale data gli Stati possono soltanto aderirvi. La Svizzera, non avendo firmato il Protocollo, non può ratificarlo ma solo aderirvi come Stato Parte.

17

Rapporto dell'ONU sui lavori preparatori dei negoziati in vista dell'elaborazione della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e i relativi Protocolli; disponibile in inglese all'indirizzo: http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/travaux-preparatoires.html.

4087

2.1.3

Trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco nella direttiva europea sulle armi

Il 16 gennaio 2002 la Commissione europea ha firmato il Protocollo ONU sulle armi da fuoco in nome della CE.

L'adesione della CE al Protocollo ONU sulle armi da fuoco ha comportato la modifica di alcune disposizioni della direttiva europea sulle armi18. Dopo una serie di consultazioni avvenute tra il 2006 e il 2008, il 21 maggio 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la direttiva (di modifica) 2008/51/CE19 che recepisce molte, ma non tutte, le prescrizioni del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. La direttiva è stata notificata alla Svizzera il 30 maggio 2008 e costituisce il 56° sviluppo dell'acquis di Schengen dalla sottoscrizione dell'Accordo di associazione a Schengen20 (AAS). Nell'ambito di tale accordo il nostro Paese si è impegnato a recepire gli sviluppi dell'acquis (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS) e dal momento della notifica dell'atto giuridico da parte dell'UE, in linea di massima ha tempo due anni per trasporre ogni sviluppo nel diritto nazionale21.

Il 13 maggio 2009 il nostro Consiglio ha approvato il messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi (09.044). Le modifiche pertinenti sono entrate in vigore il 28 luglio 201022.

2.1.4

Sintesi del contenuto del Protocollo

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco si prefigge di prevenire, combattere ed eliminare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni. Le pertinenti misure preventive consistono nella marcatura individuale delle armi da fuoco, nella conservazione delle informazioni concernenti tali armi e, se necessario, delle informazioni concernenti loro parti, elementi e munizioni. Altri obiettivi sono l'introduzione di affidabili misure di controllo delle procedure di esportazione, di importazione e di transito delle armi da fuoco, una più intensa cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati Parte a livello bilaterale, regionale e internazionale. L'applicazione di norme penali più severe, la confisca e, di norma, la distruzione delle armi da fuoco o di loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di traffico illecito, dovrebbero invece rendere più efficace la repressione.

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco si applica, fatta eccezione per la marcatura, non solo alle armi da fuoco ma anche a loro parti, elementi, munizioni ed elementi di munizioni. Le prescrizioni sulla conservazione delle informazioni si applicano alle 18 19

20

21 22

4088

Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51).

Direttiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5).

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31).

Conformemente all'art. 2 par. 1 della direttiva 2008/51/CE, la Svizzera aveva tempo fino al 28 luglio 2010 per la trasposizione a livello nazionale.

FF 2009 7673; RU 2010 2823 e 2899

parti e agli elementi delle armi da fuoco, alle munizioni e ai loro elementi solo laddove è appropriato e fattibile.

Il Protocollo non si applica alle transazioni tra Stati o ai trasferimenti ad opera di uno Stato nei casi in cui l'applicazione lede il diritto di uno Stato Parte di adottare, nell'interesse della sicurezza nazionale, misure conformi allo Statuto delle Nazioni Unite (art. 4).

2.2

Valutazione

La Svizzera ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale23 e i due Protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico di migranti. La delegazione svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione della Convenzione e dei tre Protocolli addizionali. Nell'ambito della politica estera, l'adesione al terzo Protocollo è in linea con la posizione finora adottata dalla Svizzera nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata transnazionale.

In Svizzera hanno sede alcuni fabbricanti ed esportatori di armi. È quindi nell'interesse del nostro Paese ostacolare il traffico illecito di armi da fuoco. Il recepimento anche del terzo Protocollo addizionale ha il vantaggio di rafforzare ulteriormente lo scambio di informazioni a livello transfrontaliero e la cooperazione internazionale nonché di consolidare l'integrazione della Svizzera nel gruppo degli Stati impegnati nella lotta al traffico illecito di armi.

L'adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco interessa diversi ambiti della legislazione svizzera, in particolare il contrassegno d'importazione, il periodo di conservazione della documentazione, la cooperazione tra gli Stati di transito, le disposizioni penali e, più in generale, la cooperazione internazionale. La procedura di scambio dei documenti di accompagnamento tra gli Stati Schengen24, introdotta in Svizzera con il recepimento della direttiva CE sulle armi, indica già che vi è l'esigenza di una più intensa cooperazione internazionale, sebbene essa riguardi relativamente pochi Stati. Riguardo al problema delle armi contrassegnate in modo irregolare, è necessario completare le norme penali. Tali provvedimenti esecutivi interessano sia i commercianti (marcatura, raccolta di informazioni per scambiarle con gli altri Stati) sia gli organi statali (raccolta e scambio di informazioni).

Le nuove disposizioni da recepire non sembrano eccessivamente restrittive. È auspicabile che la Svizzera aderisca al Protocollo ONU sulle armi da fuoco se intende combattere efficacemente, a livello internazionale, la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e salvaguardare la credibilità e la coerenza della politica estera del nostro Paese in quest'ambito. Interpellate sul seguito dei lavori, nel contesto di un'indagine conoscitiva, avviata dalla Commissione armi e munizioni, anche le autorità esecutive hanno espresso un parere favorevole.

23 24

RS 0.311.54 Per Stati Schengen s'intendono i Paesi vincolati da uno degli accordi d'associazione a Schengen. Si tratta dei 27 Stati membri della Comunità europea cui si aggiungono l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (data di adesione non ancora fissata).

4089

2.3

Commento ai singoli articoli del Protocollo

Di seguito sono descritti i singoli articoli del Protocollo ONU sulle armi da fuoco su cui poggiano le modifiche contemplate dal disegno I. La relazione tra il Protocollo e il diritto vigente è descritta nel numero 5.

Art. 1

Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco integra la Convenzione e deve essere interpretato congiuntamente a essa (art. 37 par. 1 e 4 della Convenzione, art. 1 del Protocollo). Le disposizioni della Convenzione si applicano per analogia al Protocollo ONU sulle armi da fuoco, salvo disposizioni contrarie di quest'ultimo. Questo significa ad esempio che le disposizioni penali del Protocollo sono applicabili in combinato disposto con le disposizioni della Convenzione sulla mutua assistenza giudiziaria e l'estradizione.

Art. 2

Scopo

La Convenzione ha lo scopo di prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale ed è integrata dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco che si prefigge, a sua volta, di promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione fra gli Stati Parte, al fine di prevenire, combattere ed eliminare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.

Art. 3

Terminologia

Il termine «arma da fuoco» definisce ogni arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può agevolmente essere trasformata al fine di espellere pallini, una pallottola o un proiettile per mezzo di una carica propulsiva. Sono escluse le armi da fuoco antiche o le loro riproduzioni definite come tali dalla legislazione nazionale, fermo restando che le armi antiche non includono in nessun caso le armi da fuoco fabbricate dopo il 1899.

L'espressione «parti ed elementi» definisce ogni elemento o elemento di ricambio specificatamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il telaio, il carrello o il tamburo, il castello di culatta o il blocco di culatta, il silenziatore o qualsiasi altro dispositivo adattato a tale scopo.

Il termine «munizioni» indica l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, i detonatori, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, a condizione che essi siano soggetti ad autorizzazione.

L'espressione «fabbricazione illecita» comprende tre tipologie di reato, ovvero la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco: 1.

mediante parti ed elementi che sono stati oggetto di traffico illecito;

2.

senza la licenza di commercio di armi; oppure

3.

senza apporre le marcature previste dalla legge.

4090

L'espressione «traffico illecito» comprende due tipologie di reato, ovvero l'importazione, l'esportazione, il transito, la consegna, l'acquisizione, la vendita o il trasporto transfrontaliero di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni se: 1.

uno degli Stati Parte interessati non lo autorizza; oppure

2.

le armi da fuoco non sono munite di una marcatura conforme alle prescrizioni pertinenti.

Per «rintracciamento» (lo sviluppo dell'acquis di Schengen25 parla di «identificabilità») s'intende, ai sensi del Protocollo, il controllo sistematico del percorso compiuto dalle armi da fuoco e, se possibile, delle loro parti, dei loro elementi e delle loro munizioni, dal fabbricante all'acquirente, al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati Parte a individuare, controllare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti.

Art. 4

Ambito di applicazione

Il Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, per prevenire, combattere ed eliminare la fabbricazione e il traffico illeciti delle armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni. Si applica altresì per agevolare le indagini e il perseguimento penale dei reati elencati nell'articolo 5 del Protocollo.

Dagli obiettivi della Convenzione e dall'articolo 4 paragrafo 1 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, si può dedurre che, per essere perseguibili conformemente all'articolo 5 del Protocollo, i reati devono essere «di natura transnazionale» e implicare un «gruppo criminale organizzato». D'altro canto l'adempimento di questi due elementi costitutivi è essenziale soltanto se sono espressamente citati all'interno di disposizioni specifiche (ad eccezione dell'articolo 4 del Protocollo)26, circostanza non riscontrata nel Protocollo ONU sulle armi da fuoco, nemmeno nell'articolo 5.

Il Protocollo non si applica alle transazioni tra Stati (ai sensi di Stato sovrano, e non quale soggetto di diritto civile) o ai trasferimenti ad opera di uno Stato nei casi in cui l'applicazione lede il diritto di uno Stato Parte di adottare, nell'interesse della sicurezza nazionale, misure conformi allo Statuto delle Nazioni Unite.

Art. 5

Penalizzazione

Il diritto nazionale deve conferire il carattere di reato alla fabbricazione e al traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono stati commessi intenzionalmente. Le nozioni di fabbricazione e di traffico illeciti sono definite rispettivamente nella lettera d e nella lettera e dell'articolo 3 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (cfr. commento all'articolo 3).

Sono inoltre punibili la falsificazione, la cancellazione, l'asportazione o l'alterazione illegali della/e marcatura/e obbligatoria/e di un'arma da fuoco. Le disposizioni che sanzionano la violazione dell'obbligo di marcatura si applicano unicamente alle armi

25 26

FF 2009 7689 Guide législatif pour l'application du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, note 21 e 174; disponibile all'indirizzo: http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislativeguide.html#_Legislative_guide_for_3.

4091

da fuoco, poiché soltanto quest'ultime sono soggette a tale obbligo stabilito dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Fatti salvi i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nazionale, sono da considerare perseguibili anche il tentativo di commettere, organizzare, dirigere, favoreggiare, incoraggiare, agevolare o consigliare la perpetrazione dei reati summenzionati. Le disposizioni generali sulla punibilità e il perseguimento dei reati sono desumibili dalla Convenzione entrata in vigore per la Svizzera il 26 novembre 200627. Tali disposizioni, ad esempio quelle relative alla responsabilità delle persone giuridiche, all'azione penale, alle sentenze e alle sanzioni, alla confisca e al sequestro, alla destinazione dei beni o dei proventi di reato confiscati, alla giurisdizione, all'estradizione, all'assistenza giudiziaria reciproca, alla protezione dei testimoni e all'assistenza alle vittime (art. 6, 10­16, 18, 20, 23­27, 29, 30 e 34), sono anch'esse correlate alla penalizzazione prevista dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Art. 6

Sequestro, confisca ed eliminazione

Gli articoli 12­14 della Convenzione disciplinano in termini generali la confisca e il sequestro, nonché la destinazione dei beni o dei proventi di reato confiscati. Mentre per tali oggetti si considera a titolo prioritario il riutilizzo, il Protocollo ONU sulle armi da fuoco, in quanto atto normativo speciale, sancisce di norma la distruzione degli oggetti confiscati.

Le armi da fuoco, le loro parti, i loro elementi e le munizioni che sono stati oggetto di fabbricazione o traffico illeciti, devono essere sequestrati e, per impedirne la messa in circolazione illegale, confiscati e distrutti o eliminati in altro modo. Per eliminare le armi da fuoco in altro modo, occorre contrassegnarle e registrare il modo in cui le armi da fuoco e le munizioni sono state eliminate.

Art. 7

Conservazione delle informazioni

Le informazioni sulle armi da fuoco devono essere conservate per almeno dieci anni.

Vanno conservate le informazioni necessarie per rintracciare e identificare in modo inequivocabile le armi da fuoco che sono state oggetto di fabbricazione o traffico illeciti, nonché per prevenire e individuare tali attività. Per quanto riguarda le parti e gli elementi di armi da fuoco, nonché le munizioni, la conservazione è raccomandata laddove è appropriato e fattibile.

Le informazioni da conservare devono comprendere almeno le marcature apposte sulle armi da fuoco conformemente all'articolo 8 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Tali marcature devono indicare il nome del fabbricante, il Paese o il luogo di fabbricazione e il numero di serie oppure consistere in un contrassegno di facile impiego composto di semplici simboli geometrici abbinati a un codice numerico o alfanumerico. Vanno conservate anche le informazioni relative alla marcatura d'importazione (Paese importatore). Lo scopo è di conservare le informazioni sulle armi da fuoco. Si possono anche registrare altre informazioni, quali la tipologia dell'arma da fuoco, il modello, il calibro, la lunghezza della canna e le dimensioni del caricatore.

Inoltre, nelle transazioni transfrontaliere le informazioni da conservare comprendono la data di rilascio e di scadenza di permessi, licenze o autorizzazioni necessari, il 27

4092

RS 0.311.54

Paese d'importazione o d'esportazione ed eventualmente i Paesi di transito, il destinatario finale, nonché la descrizione e la quantità degli articoli. In tale contesto il destinatario finale può anche essere una persona non direttamente coinvolta nella transazione.

Come illustrato alla fine del commento all'articolo 6 (Sequestro, confisca ed eliminazione), anche le informazioni sui sistemi alternativi di eliminazione delle armi da fuoco devono essere registrate.

Art. 8

Marcatura delle armi da fuoco

L'obbligo di marcatura non si applica né a singole parti o elementi di armi né a munizioni, ma unicamente alle armi da fuoco assemblate. Per identificare e rintracciare le armi da fuoco si applicano le disposizioni seguenti.

­

La scelta del metodo di marcatura (punzonatura, incisione, impressione con laser ecc.) è libera.

­

All'atto della fabbricazione, ogni arma da fuoco deve essere provvista di una marcatura inconfondibile che indichi il nome del fabbricante, il Paese o il luogo di fabbricazione e il numero di serie, oppure di un altro tipo di marcatura inconfondibile e di facile impiego composta di semplici simboli geometrici e di un codice numerico o alfanumerico, che consente di identificare il Paese di fabbricazione.

­

All'atto dell'importazione, ogni arma da fuoco deve essere provvista di una marcatura semplice e appropriata che consenta di identificare il Paese importatore e, se possibile, l'anno d'importazione, nonché di un contrassegno inconfondibile, a meno che quest'ultimo non sia già apposto sull'arma da fuoco. Tali condizioni non si applicano alle importazioni temporanee di armi da fuoco per fini leciti e verificabili.

­

Le marcature d'importazione consentono inoltre di rintracciare le armi per le quali il percorso di tracciabilità di cui all'articolo 7 del Protocollo presenta delle lacune. Questa circostanza costituisce spesso un problema soprattutto per le armi antiche.

­

Infine, all'atto del trasferimento di un'arma da fuoco proveniente dalle scorte dello Stato in vista di un uso civile permanente, essa deve essere munita di una marcatura unica e adeguata che consenta di identificare lo Stato che effettua il trasferimento. Questa norma è stata introdotta perché in passato uno scarso rigore nella gestione delle scorte statali di armamenti ha permesso di trafugare armi in regioni di crisi o sul mercato nero.

Art. 9

Disattivazione delle armi da fuoco

Gli Stati Parte che, secondo la loro legislazione interna, non considerano le armi da fuoco disattivate come armi da fuoco, devono adottare i provvedimenti necessari per impedire la riattivazione illecita delle armi disattivate.

Tutte le parti essenziali di un'arma da fuoco disattivata devono essere rese definitivamente inutilizzabili, in modo da impedirne la riattivazione. Le autorità competenti devono poter verificare le misure di disattivazione applicate. Devono inoltre rilasciare un certificato o un documento attestante la disattivazione o, in alternativa, posso-

4093

no confermare la definitiva inutilizzabilità dell'arma da fuoco apponendovi una marcatura chiaramente visibile.

Art. 10 e 11

Requisiti generali concernenti le licenze o le autorizzazioni di esportazione, importazione e transito ­ Misure di sicurezza e di prevenzione

Gli Stati Parte sono tenuti a introdurre e mantenere un sistema efficace di licenze e autorizzazioni per l'esportazione, l'importazione e il transito di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni. Prima di rilasciare una licenza o un'autorizzazione occorre raccogliere informazioni dettagliate, ovvero registrare informazioni rilevanti, richiedere le dichiarazioni d'approvazione, verificare le indicazioni obbligatorie che figurano sulle autorizzazioni e sui documenti d'accompagnamento e verificare l'autenticità dei documenti principali. Il sistema ha inoltre lo scopo di prevenire, nel limite del possibile e ricorrendo a misure di sicurezza e di prevenzione, il furto, la perdita o il dirottamento di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.

Ai sensi dell'articolo 10, gli Stati Parte sono tenuti a: ­

verificare, prima di rilasciare licenze o autorizzazioni di esportazione, che lo Stato importatore abbia a sua volta rilasciato una licenza o un'autorizzazione di importazione (par. 2 lett. a);

­

verificare, prima di rilasciare licenze o autorizzazioni di esportazione, che tutti gli Stati di transito abbiano, prima della spedizione, notificato per iscritto di non opporsi al transito; sono fatti salvi gli accordi o le intese a favore degli Stati senza sbocco sul mare (par. 2 lett. b);

­

indicare, nella licenza o nell'autorizzazione di esportazione o di importazione e nei documenti d'accompagnamento, almeno il luogo e la data del rilascio, la data di scadenza, il Paese d'esportazione, il Paese d' importazione, il destinatario finale, la descrizione e il quantitativo delle armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni e, in caso di transito, tutti i Paesi di transito (par. 3 primo periodo);

­

fornire anticipatamente a ogni Stato di transito le informazioni riportate nelle licenze di importazione (par. 3 secondo periodo);

­

informare lo Stato Parte esportatore, su sua richiesta, della ricezione delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni;

­

fare in modo che le procedure di rilascio delle licenze o delle autorizzazioni siano sicure e che l'autenticità delle licenze o autorizzazioni possa essere verificata o convalidata.

Si possono prevedere eccezioni per l'importazione, l'esportazione e il transito temporanei di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni per fini leciti e verificabili, quali la caccia, il tiro sportivo, perizie, mostre o riparazioni.

I Paesi di transito devono essere coinvolti nella cooperazione internazionale in modo da poter ricostruire il percorso e rintracciare le armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni smarriti durante il trasporto.

4094

Art. 12 e 13

Informazioni e cooperazione

Uno dei principali obiettivi del Protocollo ONU sulle armi da fuoco è di promuovere lo scambio d'informazioni tra i Paesi per rintracciare le armi. A tal scopo il Protocollo ONU sulle armi da fuoco definisce le informazioni da scambiare e le modalità principali dello scambio e invita gli Stati Parte a cooperare. Gli Stati sono quindi tenuti a istituire organi di contatto e a renderli noti a livello internazionale. Lo scopo è di scambiare informazioni sulle persone coinvolte nei trasferimenti d'armi (fabbricanti, commercianti, importatori, esportatori e trasportatori), sui gruppi del crimine organizzato inclusi i mezzi e le metodologie utilizzati (p. es. l'occultamento), sugli itinerari, nonché sulle esperienze maturate nell'ambito giuridico e sulle prassi e le misure di prevenzione e di repressione adottate dallo Stato.

Art. 14 e 15

Istruzione e assistenza tecnica ­ Intermediari e attività di mediazione

Il Protocollo esorta gli Stati Parte a collaborare tra di loro o con le organizzazioni internazionali competenti, in modo da ottenere, su richiesta, l'istruzione e l'assistenza tecnica, economica e materiale necessaria per migliorare le loro capacità di raggiungere gli obiettivi del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Il Protocollo inoltre raccomanda agli Stati Parte di verificare l'opportunità di creare un sistema che consenta di indicare, di registrare e di autorizzare gli intermediari e di scambiarsi informazioni sugli intermediari coinvolti nelle transazioni. Tuttavia la realizzazione di un tale sistema è facoltativa.

Art. 16

Composizione delle controversie

Nelle disposizioni finali il Protocollo sancisce gli obblighi formali riguardanti, segnatamente, la procedura di composizione delle controversie. In base all'articolo 16, gli Stati Parte si adoperano per risolvere in via negoziale le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del Protocollo. Se la composizione non fosse possibile, la controversia è sottoposta ad arbitrato e, qualora anche nel corso dell'arbitrato non si pervenga a un accordo, demandata alla Corte internazionale di Giustizia.

Art. 17­21

Disposizioni organizzative

Gli articoli 17­21 disciplinano temi quali la firma, la ratifica, l'accettazione e l'approvazione del Protocollo nonché l'adesione al medesimo, come pure l'entrata in vigore, l'emendamento, la denuncia, il depositario e le lingue.

2.4

Riserve e dichiarazioni

In base all'articolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati28, uno Stato può formulare, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione e dell'approvazione di un trattato o al momento dell'adesione, una riserva, a meno che quest'ultima non sia vietata dal trattato (cma a) o che il trattato disponga che si possono fare solo determinate riserve, tra le quali non figura la riserva in questione 28

Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111).

4095

(cma b). La riserva deve inoltre essere compatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato (cma c).

La Convenzione e il Protocollo ONU sulle armi da fuoco prevedono entrambi la possibilità di formulare riserve solo in relazione al meccanismo di composizione delle controversie (art. 35 della Convenzione e art. 16 del Protocollo), anche se non escludono la possibilità di formulare riserve di altro tipo.

Dei 79 Stati che finora hanno aderito al Protocollo, 16 hanno formulato riserve. Di queste, 11 riguardano il meccanismo di composizione delle controversie, le altre vertono sull'ambito di applicazione territoriale e/o sui conflitti armati.

La disposizione di cui all'articolo 16 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco che prevede, come ultima ratio della procedura di composizione delle controversie, di sottoporre la questione oggetto della controversia alla Corte internazionale di Giustizia, non rappresenta un problema per la Svizzera, che da sempre riconosce la competenza della Corte29. La formulazione di una riserva da parte della Svizzera non violerebbe quindi l'articolo 19 commi a e b della Convenzione di Vienna.

Per quanto riguarda i requisiti generali concernenti le licenze o le autorizzazioni di esportazione, importazione e transito di cui all'articolo 10 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, la Svizzera ha posto in atto un efficace sistema di autorizzazioni di esportazione, di importazione e di transito di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, che risponde in ampia misura a quanto sancito dall'articolo 10 del Protocollo.

Le autorizzazioni di esportazione vengono ad esempio concesse solo se il Paese importatore dispone di un'autorizzazione di importazione. Ad eccezione dell'indicazione dei Paesi di transito, le informazioni che figurano nelle autorizzazioni e nei documenti d'accompagnamento riguardo al periodo di validità dell'autorizzazione, alla tipologia della merce, ai Paesi d'esportazione e d'importazione e al destinatario finale sono conformi a quanto richiesto dall'articolo 10 del Protocollo. I servizi competenti sono in grado di fornire informazioni sulla ricezione delle spedizioni destinate alla Svizzera, nonché di garantire la sicurezza della procedura e l'autenticità delle autorizzazioni.

La disposizione di cui all'articolo 10 paragrafo 2 lettera b del Protocollo che
subordina il rilascio di un'autorizzazione di importazione o di esportazione all'esistenza di un permesso scritto degli Stati di transito, è invece inapplicabile. Nel contesto dell'odierno, frenetico traffico commerciale, le aziende di trasporto e le ditte di spedizione sono in grado di decidere e modificare secondo le circostanze, via computer o satellite, gli itinerari delle merci trasportate, ad esempio in caso di interruzioni nella catena di trasporto programmata inizialmente. Di conseguenza, il fatto di chiedere il consenso dei Paesi di transito prima di rilasciare un'autorizzazione, soprattutto di tipo generale, è impensabile, a prescindere dal fatto che si tratti della Svizzera o di un altro Paese. Anche il requisito di cui al paragrafo 3, che prevede l'indicazione dei Paesi di transito nell'autorizzazione e la comunicazione di tali dati ai Paesi interessati prima di rilasciare l'autorizzazione, non è compatibile con la concessione di un'autorizzazione generale (cfr. n. 5.1.5). Lo scopo dell'autorizzazione generale è di non vincolare, volta per volta, le importazioni al rilascio di 29

4096

Statuto della Corte internazionale di Giustizia, del 26 giugno 1945 (RS 0.193.501), entrato in vigore per la Svizzera il 28 luglio 1948 (cfr. dichiarazione della Svizzera ai sensi dell'art. 36 dello Statuto).

un'autorizzazione specifica con i conseguenti oneri amministrativi. Una volta concessa l'autorizzazione generale, i singoli trasferimenti o le esportazioni da e verso il territorio svizzero avvengono a discrezione dell'importatore e/o dell'esportatore, senza che questi debba richiedere alle autorità un'ulteriore autorizzazione o comunicare anticipatamente ai Paesi esteri i dettagli del trasferimento. In occasione dell'adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco occorrerà quindi formulare una riserva in merito all'articolo 10 paragrafo 2 lettera b.

L'autorizzazione generale costituisce per la Svizzera uno strumento di controllo dei trasferimenti apprezzato e collaudato da anni. Come spiegato in precedenza, le prescrizioni del Protocollo ONU sulle armi da fuoco non sono compatibili fino nei dettagli con il sistema svizzero di autorizzazioni generali. Per la Svizzera non è inoltre chiaro come altri Stati siano in grado di applicare, senza formulare alcuna riserva, le disposizioni sul trasferimento sancite nell'articolo 10 paragrafo 3 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Il rapporto sui controlli delle esportazioni in occasione di trasferimenti di armi allestito nell'aprile 200930 dal Gruppo di ricerca e d'informazione sulla pace e la sicurezza, rileva, in effetti, alcune carenze nell'ambito dell'esecuzione. Ad esempio, i trasferimenti di armi tra i Paesi del Benelux si effettuano senza documenti d'importazione. In Austria, per ottenere un'autorizzazione di esportazione non occorre esibire un «End User Certificate» (EUC, analogo a un'autorizzazione di importazione, cfr. art. 10 par. 2 lett. b del Protocollo ONU sulle armi da fuoco).

Inoltre, gli EUC hanno forme e contenuti diversi a seconda del Paese. All'interno dell'UE o, ad esempio, tra i Paesi NATO, si usa l'«International Import Certificate» (IIC), il quale, analogamente a un'autorizzazione di importazione, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione di esportazione, anche se non occorre indicare il destinatario finale o il luogo di destinazione finale della merce (cfr. art. 10 par. 3 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco). Secondo le stime, soltanto nel 10­15 per cento delle spedizioni il destinatario della merce ne conferma la ricezione (media europea) e in determinati casi tali conferme non vengono nemmeno chieste
(cfr. art. 10 par. 4 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco). In Svezia, la richiesta della conferma di ricezione non è prevista, mentre altri Stati (Paesi Bassi, Austria) la esigono solo in casi particolari. Un gruppo di esperti governativi dell'ONU ha inoltre constatato che soltanto una sessantina di Stati dispone di legislazioni sull'esportazione, l'importazione e il transito di armi.

Per quanto riguarda il sistema delle autorizzazioni generali, l'UE ha emanato nel maggio 2009 la direttiva 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti dei prodotti per la difesa all'interno delle Comunità31. Scopo della direttiva è di garantire il corretto funzionamento del mercato interno; a tal fine essa crea, per il trasferimento intracomunitario di prodotti per la difesa, un sistema di licenze generali, globali e individuali, privilegiando le prime due tipologie rispetto alla terza e concedendo, in casi specifici, agli Stati membri la possibilità di dispensare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo dell'autorizzazione anticipata.

La possibilità di esigere la licenza individuale permane almeno per alcuni casi ben 30

31

«Contrôles post-exportation lors des transferts d'armement - Preuves d'arrivée et monitoring de l'utilisation finale», Ilhan Berkol e Virginie Moreau, Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, 2009/4.

Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

4097

definiti. La direttiva non ha ripercussioni dirette per la Svizzera ma è segno di un'evoluzione verso il sistema delle autorizzazioni generali.

Pare che l'UE sia intenzionata ad applicare l'articolo 10 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco mediante un sistema di autorizzazione generale. Infatti, nel Parlamento europeo attualmente è pendente una proposta di regolamento32 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede l'introduzione di un'autorizzazione di esportazione multipla, la cui domanda di rilascio andrebbe trattata entro 60 giorni e la cui validità sarebbe di 18 mesi. Inoltre, se entro venti giorni dalla richiesta i Paesi di transito non fanno obiezione, si riterrà che abbiano prestato tacito consenso al transito (art. 5 par. 2 della proposta di regolamento).

Non sarebbe quindi opportuno che la Svizzera abbandoni l'efficace e funzionale sistema delle autorizzazioni generali sostituendolo con un'altra soluzione, al solo scopo di ottemperare ad alcuni obblighi, peraltro difficilmente applicabili, sanciti dall'articolo 10 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Anziché rinunciare al sistema delle autorizzazioni generali, preferiamo quindi formulare riserve al paragrafo 2 lettera b e al paragrafo 3 dell'articolo 10 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Una tale riserva non è incompatibile con lo scopo e l'obiettivo del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. In effetti, il suo sistema di autorizzazioni generali consente alla Svizzera di promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione con gli altri Stati Parte come richiesto dal Protocollo. La Svizzera rispetta quindi l'articolo 19 lettera c della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

Se un giorno le riserve dovessero diventare prive di oggetto, il nostro Consiglio potrebbe facilmente revocarle grazie alla disposizione che gli conferisce tale competenza (art. 1 cpv. 3 del disegno I).

Finora 21 Stati hanno notificato, con apposite dichiarazioni, la propria autorità nazionale o l'organo centrale incaricato di mantenere i contatti con gli altri Stati Parte. In caso di adesione, anche la Svizzera sarebbe tenuta a notificare tale organo mediante un'apposita dichiarazione.

3

Strumento ONU per il rintracciamento

3.1

Punti essenziali dello Strumento

3.1.1

Situazione iniziale

Il 12 dicembre 1995 l'Assemblea generale dell'ONU ha conferito l'incarico di redigere, con il supporto di un gruppo di esperti governativi, un rapporto che sondasse la possibilità di elaborare una convenzione internazionale che metta gli Stati in condizione di identificare e rintracciare in maniera tempestiva e affidabile il luogo di fabbricazione o di importazione delle armi leggere e di piccolo calibro illegali33.

Tale rapporto è stato sottoposto all'Assemblea generale il 27 agosto 199734.

32 33 34

4098

COD/2010/0147.

Risoluzione A/RES/50/70 capitolo B.

Documento A/52/298.

Con risoluzione del 20 luglio 2001 gli Stati partecipanti alla conferenza dell'ONU sul tema hanno adottato un programma di azione per prevenire, combattere ed eliminare tutte le forme di traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro35. Nel quadro di questo programma di azione dell'ONU, nel 2004 è stato istituito un gruppo di lavoro, al quale è stato affidato il mandato di negoziare un accordo internazionale che metta gli Stati in condizione di individuare e rintracciare rapidamente e in maniera affidabile le armi leggere e di piccolo calibro illecite36. Il gruppo di lavoro era guidato dall'ambasciatore svizzero Anton Thalmann. Nel corso dei negoziati la Svizzera ha potuto contare sull'appoggio diretto dell'UE e in particolare della Francia.

Lo Strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare in maniera tempestiva e affidabile le armi leggere e di piccolo calibro illecite, scaturito dai lavori diretti dalla Svizzera, è stato adottato dall'Assemblea generale dell'ONU l'8 dicembre 200537. A differenza del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, tale Strumento è vincolante soltanto a livello politico e non dal punto di vista giuridico. La Svizzera non ha finora adottato alcuna misura per applicarlo.

3.1.2

Sintesi del contenuto dello Strumento

L'attuazione dello Strumento ONU per il rintracciamento ha lo scopo di consentire, nella misura del possibile, la ricostruzione delle diverse tappe che di solito compie o può compiere un'arma leggera o di piccolo calibro. Si prefigge inoltre di permettere agli Stati di identificare e rintracciare in maniera tempestiva e affidabile le armi leggere e di piccolo calibro illecite, ricostruendo sistematicamente il loro intero percorso, dal luogo di fabbricazione o di importazione, attraverso tutta la catena di fornitura, fino al momento in cui sono diventate illegali. Le armi diventano illegali ai sensi della legislazione nazionale, a seguito della violazione degli obblighi in materia di autorizzazione, di embarghi imposti dall'ONU o perché contrassegnate in modo irregolare. L'elenco delle istruzioni e delle raccomandazioni, suddiviso nelle tre principali sezioni dedicate alla marcatura, alla contabilità e alla cooperazione, ha lo scopo di incoraggiare i Paesi membri dell'ONU a coordinare gli sforzi in quest'ambito.

Ai sensi dello Strumento ONU per il rintracciamento, per arma leggera e di piccolo calibro s'intende qualsiasi arma portatile, ad eccezione delle armi da fuoco antiche o delle loro riproduzioni, che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere pallini, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di una carica propulsiva (art. 4).

Mentre le armi di piccolo calibro sono concepite per essere utilizzate da singoli individui (si tratta soprattutto, ai sensi dello Strumento ONU per il rintracciamento, di rivoltelle e pistole automatiche, fucili e carabine, pistole mitragliatrici, fucili d'assalto e mitragliatrici leggere), le armi leggere sono azionate o trasportate da un gruppo di due o tre persone e comprendono in particolare, ai sensi dello Strumento 35 36 37

Documento ONU A/CONF.192/15 pag. 5: «Programme d'action en vue de prévenir, combattre, éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects».

Punto 8 della Risoluzione 58/241 dell'Assemblea generale dell'ONU.

Rapporto A/60/88 del gruppo di lavoro Thalmann (con appendice riguardante lo Strumento per il rintracciamento) e risoluzione A/60/519 (n. 2) dell'Assemblea generale dell'ONU dell'8 dicembre 2005.

4099

ONU per il rintracciamento, mitragliatrici pesanti, lanciagranate portatili o fissi, cannoni portatili antiaereo, cannoni portatili anticarro, fucili senza rinculo, lanciamissili e lanciarazzi portatili anticarro, lanciamissili portatili antiaereo e mortai con calibro inferiore a 100 millimetri.

Lo Strumento ONU per il rintracciamento sancisce, per le armi leggere e di piccolo calibro, standard minimi tecnici e di contenuto concernenti la marcatura in fase di fabbricazione e il trasferimento dalle scorte statali in vista di un uso civile permanente (art. 7, 8 e 10). Le armi illegali che vengono rinvenute sul territorio nazionale devono essere confiscate per impedirne l'ulteriore circolazione illecita (art. 9). Gli Stati devono conservare le informazioni sulle armi presenti sul loro territorio, in modo da poter dare una risposta tempestiva e affidabile a tutte le richieste di rintracciamento (art. 11 e 13). Le informazioni riguardanti la fabbricazione delle armi devono essere conservate per trent'anni, quelle concernenti i trasferimenti per vent'anni (art. 12). Gli articoli 14­23 descrivono infine i dettagli delle procedure e delle modalità da seguire in caso di una richiesta di rintracciamento.

Lo Strumento non limita il diritto degli Stati di acquistare, fabbricare, trasferire e custodire armi leggere o di piccolo calibro necessarie per l'autodifesa, la sicurezza e la partecipazione a operazioni per il mantenimento della pace conformi a quanto statuito dallo Statuto delle Nazioni Unite.

Lo Strumento ONU per il rintracciamento non si pronuncia sulla necessità di ottenere il consenso anticipato di tutti i Paesi di transito per il rilascio di un'autorizzazione di esportazione ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 2 lettera b del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Per quanto concerne la marcatura d'importazione, lo Strumento ONU per il rintracciamento riprende la disposizione di cui all'articolo 8 paragrafo 1 lettera b del Protocollo. Le disposizioni in materia di supporto tecnico, finanziario e di altra natura, quelle riguardanti la cooperazione internazionale (art. 27 e 28), come pure quelle che disciplinano l'utilizzo dei meccanismi e dei servizi di Interpol (art. 35) hanno invece il valore di semplici raccomandazioni.

3.2

Valutazione

Il 27 febbraio 2008 abbiamo preso atto del rapporto sugli strumenti multilaterali38 redatto dal gruppo di lavoro «trasposizione SALW» e abbiamo deciso di integrare nell'ordinamento svizzero gli obblighi sanciti dallo Strumento ONU per il rintracciamento39.

Lo Strumento ONU per il rintracciamento è il primo accordo allestito nel quadro del programma di azione dell'ONU per prevenire, combattere ed eliminare tutte le forme di traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro. L'accordo definisce standard minimi validi per tutti i 192 Paesi membri dell'ONU e costituisce uno strumento importante per la lotta al traffico illecito di armi di piccolo calibro, anche se ha un carattere esclusivamente politico riconducibile alla soluzione di compromesso adottata dagli Stati che hanno preso parte alla sua elaborazione. Pertanto le 38

39

4100

Rapporto del dicembre 2007 destinato al Consiglio federale del gruppo di lavoro interdipartimentale per le questioni concernenti la ratifica e l'applicazione dei strumenti internazionali in materia di armi leggere e di piccolo calibro (gruppo di lavoro «trasposizione SALW»).

Comunicato stampa della SECO del 27 febbraio 2008.

modalità e soprattutto i tempi di attuazione delle disposizioni dipendono unicamente dalla volontà politica dei singoli Stati. A causa della sua natura politica, non è né possibile né necessario formulare riserve allo Strumento ONU per il rintracciamento.

Come menzionato nel numero 1.2, lo Strumento ONU per il rintracciamento integra il contenuto del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, ma il suo ambito di applicazione è più vasto, in quanto, oltre alle armi di piccolo calibro (armi da fuoco), contempla anche le armi leggere (cfr. n. 3.3 sugli art. 4­6 Definizioni e n. 5.1.1 Definizioni). L'inserimento delle armi leggere tra gli oggetti che devono essere contrassegnati e registrati contraddice il sistema normativo svizzero ed europeo, secondo cui le armi di piccolo calibro utilizzabili individualmente anche in ambito civile e facilmente trasportabili (armi da fuoco portatili), necessitano di un disciplinamento diverso rispetto alle armi leggere che non possono essere trasportate da una sola persona e che solitamente sono utilizzate solo per scopi militari.

Nonostante l'ambito di applicazione delle armi da fuoco sia paragonabile in entrambe le normative, lo Strumento ONU per il rintracciamento si riferisce espressamente, per ciò che riguarda gli obblighi di marcatura, al Protocollo ONU sulle armi da fuoco, riprendendo, integrando e precisando i requisiti fissati da quest'ultimo. Per quanto concerne la conservazione delle informazioni, lo Strumento ONU per il rintracciamento stabilisce una durata di conservazione dei documenti più lunga rispetto al Protocollo ONU sulle armi da fuoco, ma è meno preciso per ciò che riguarda il tipo di dati da conservare. In materia di cooperazione internazionale, lo Strumento ONU per il rintracciamento contiene invece disposizioni più dettagliate rispetto al Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Lo Strumento ONU per il rintracciamento si basa quindi solo in parte sul Protocollo ONU sulle armi da fuoco, estendendone però allo stesso tempo l'ambito di applicazione. Lo Strumento può dunque essere applicato indipendentemente dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco ma, visto lo stretto legame tra i due strumenti, sarebbe più difficile attuarlo se non fosse approvata l'adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Conformemente al sistema normativo svizzero, la trasposizione
dovrebbe avvenire separatamente, ovvero nella legislazione sulle armi e in quella sul controllo delle esportazioni.

L'attuazione dello Strumento è auspicabile se si considera il ruolo guida che la Svizzera ha assunto durante la sua elaborazione. Abbiamo pertanto deciso, nel febbraio del 2008, di recepire lo Strumento nell'ordinamento svizzero. Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco e lo Strumento ONU per il rintracciamento sono strettamente collegati sul piano del contenuto. Per trasporre lo Strumento ONU per il rintracciamento occorre un'unica modifica di legge, che è stata inserita nel disegno II: si tratta della proroga nella LSIM del termine di conservazione dei dati sulla consegna e il ritiro dell'arma personale. In una fase successiva lo Strumento ONU per il rintracciamento sarà trasposto nel diritto d'esecuzione relativo alla LArm, alla legge del 13 dicembre 199640 sul materiale bellico (LMB) e alla legge del 13 dicembre 199641 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI).

40 41

RS 514.51 RS 946.202

4101

3.3

Commento ai singoli articoli dello Strumento

Di seguito sono descritti i singoli articoli dello Strumento ONU per il rintracciamento. Il loro legame con la normativa vigente è invece spiegato nel numero 5.

Art. 1­3

Disposizioni generali

Lo scopo dello Strumento ONU per il rintracciamento è di consentire l'identificazione e il rintracciamento rapidi e affidabili delle armi leggere e di piccolo calibro, come pure di promuovere e agevolare la cooperazione e il sostegno internazionali in materia di marcatura e di rintracciamento. Lo Strumento è inoltre finalizzato a potenziare l'efficacia degli accordi internazionali vigenti volti a prevenire, combattere ed eliminare tutte le forme di traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro.

L'ambito di applicazione dello Strumento ONU per il rintracciamento contempla anche i trasferimenti di armi tra Stati.

Lo Strumento ONU per il rintracciamento non limita il diritto degli Stati di acquistare, fabbricare, trasferire e custodire armi leggere o di piccolo calibro per l'autodifesa, la sicurezza e la partecipazione a operazioni per il mantenimento della pace conformi a quanto sancito dallo Statuto delle Nazioni Unite.

Art. 4­6

Definizioni

Lo Strumento ONU per il rintracciamento mira a consentire l'identificazione e il rintracciamento delle armi leggere e di piccolo calibro illecite (SALW)42.

Ai sensi dello Strumento ONU per il rintracciamento, per armi di piccolo calibro s'intendono le armi destinate a essere utilizzate da singoli individui. Si tratta in particolare di rivoltelle e pistole automatiche, fucili e carabine, pistole mitragliatrici, fucili d'assalto e mitragliatrici leggere.

Per armi leggere s'intendono invece le armi per il cui utilizzo sono necessarie due o tre persone, anche se alcune di queste armi possono essere trasportate e azionate da un singolo individuo. Fanno parte delle armi leggere le mitragliatrici pesanti, i lanciagranate portatili o fissi, i cannoni portatili antiaereo, i cannoni portatili anticarro, i fucili senza rinculo, i lanciamissili e i lanciarazzi portatili anticarro, i lanciamissili portatili antiaereo e i mortai con calibro inferiore a 100 millimetri.

Sono escluse dalla definizione di armi leggere e di piccolo calibro le armi antiche o le loro riproduzioni, definite dal diritto nazionale. Le armi leggere e di piccolo calibro fabbricate dopo il 1899 non sono però mai considerate armi antiche.

Il termine rintracciamento indica la ricostruzione sistematica del percorso compiuto dalle armi leggere e di piccolo calibro illecite, rinvenute o sequestrate sul territorio di uno Stato. Tale percorso parte dal luogo di fabbricazione o di importazione, attraversa tutta la catena di fornitura e termina nel luogo in cui le armi sono divenute illegali.

Le armi leggere e di piccolo calibro sono illecite se: ­

42

sono considerate illecite in virtù delle leggi dello Stato sul cui territorio sono state rinvenute; In inglese: small arms and light weapons (SALW), cfr. nota 6.

4102

­

sono trasferite violando embarghi sulle armi decisi dal Consiglio di sicurezza in conformità allo Statuto delle Nazioni Unite;

­

non sono contrassegnate in conformità alle disposizioni dello Strumento ONU per il rintracciamento;

­

sono fabbricate o assemblate senza licenza o autorizzazione della competente autorità dello Stato in cui avviene la fabbricazione o l'assemblaggio;

­

sono trasferite senza licenza o autorizzazione di una competente autorità nazionale.

Art. 7­10

Marcatura

Le disposizioni sulla marcatura durante la fabbricazione di cui agli articoli 7, 8 e 10 dello Strumento ONU per il rintracciamento sono quasi identiche alle prescrizioni della sezione corrispondente del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Secondo tali disposizioni devono essere indicati il fabbricante, il Paese di fabbricazione e il numero di serie individuale. L'utilizzo di simboli geometrici oppure di un codice numerico e/o alfanumerico è ammesso a condizione che ciò non impedisca d'identificare in modo facile e univoco il Paese di produzione.

Per quanto concerne la marcatura d'importazione, lo Strumento ONU per il rintracciamento, contrariamente a quanto previsto dal Protocollo, raccomanda soltanto di contrassegnare, se possibile, le armi destinate all'importazione indicando il Paese e l'anno d'importazione (art. 8 lett. b).

L'articolo 8 lettere c e d dello Strumento ONU per il rintracciamento disciplina la marcatura delle armi delle forze armate e di sicurezza pubbliche. I requisiti per la marcatura di armi in possesso dello Stato sono meno severi rispetto a quelli previsti per le armi in possesso di privati. Nel caso del passaggio di armi dell'esercito o delle forze di sicurezza pubbliche all'uso permanente da parte di civili, si applicano, in base allo Strumento ONU per il rintracciamento, le stesse regole previste dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

La scelta dei metodi di marcatura è a discrezione dei singoli Stati. Per quanto riguarda i requisiti di qualità della marcatura (art. 7) e gli elementi delle armi che devono essere contrassegnati (art. 10) lo Strumento ONU per il rintracciamento contiene disposizioni più dettagliate rispetto al Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Le marcature devono essere apposte, indipendentemente dal metodo utilizzato, su una superficie libera ed essere chiaramente e facilmente visibili e leggibili senza dover ricorrere a mezzi ausiliari o strumenti tecnici. Inoltre devono essere durevoli ed eventualmente, nei limiti delle possibilità tecniche, recuperabili. La marcatura deve essere apposta su un elemento essenziale dell'arma, come il telaio o il castello della culatta, la cui distruzione rende l'arma definitivamente inutilizzabile e ne esclude la riattivazione. Si raccomanda anche la marcatura di altre parti dell'arma, ad esempio la canna, il carrello
o il tamburo.

L'articolo 9 dello Strumento ONU per il rintracciamento disciplina la marcatura delle armi illecite rinvenute sul territorio di uno Stato Parte. In tali casi è necessario marcare e registrare queste armi da fuoco in conformità alle norme pertinenti oppure distruggerle (cfr. le spiegazioni concernenti l'art. 6 del Protocollo [Sequestro, confisca ed eliminazione]).

4103

Art. 11­13

Conservazione delle informazioni

Il contenuto delle disposizioni dei due atti normativi dell'ONU coincide ampiamente anche per quanto riguarda la conservazione delle informazioni.

Analogamente a quanto sancito nel Protocollo ONU sulle armi da fuoco, il metodo di conservare le informazioni può essere scelto liberamente. Innanzitutto gli Stati membri dell'ONU devono assicurarsi che siano allestiti registri dettagliati contenenti tutte le armi contrassegnate che si trovano sul loro territorio (art. 11). I registri sulle informazioni di fabbricazione devono essere conservati per almeno trent'anni e tutti gli altri per almeno vent'anni (art. 12). Alla cessazione dell'attività, il commerciante deve consegnare i registri all'autorità competente che quindi garantisce la disponibilità dei dati durante il periodo prescritto (art. 13).

Art. 14­23

Cooperazione in materia di rintracciamento

Gli articoli 14­23 dello Strumento ONU per il rintracciamento sanciscono le modalità che si applicano alle richieste internazionali in materia di rintracciamento di armi illegali. Le disposizioni prescrivono nel dettaglio le indicazioni che devono figurare sulla richiesta di rintracciamento (art. 17), il modo in cui uno Stato interpellato deve rispondere, il modo in cui garantire la confidenzialità dei dati sensibili e le circostanze in cui uno Stato può rifiutare, ritardare o limitare una risposta (art. 22). Lo Strumento ONU per il rintracciamento parte dal presupposto che ogni Stato Parte sia in grado di eseguire rintracciamenti e quindi di rispondere a richieste in tal senso.

Art. 24­35

Attuazione

Gli Stati devono nominare (almeno) un organo nazionale di riferimento incaricato di scambiare informazioni e di fungere da centro di collegamento per tutte le questioni riguardanti l'attuazione dello Strumento ONU per il rintracciamento. È prevista anche la cooperazione tra gli Stati e, se necessario, con l'ONU e con Interpol. Le disposizioni in materia di supporto tecnico, finanziario e di altra natura (art. 27 e 28) e quelle che disciplinano l'utilizzo dei meccanismi e dei mezzi di Interpol (art. 35) hanno il valore di semplici raccomandazioni.

Art. 36­38

Misure successive

Un rapporto sull'attuazione dello Strumento, sulle esperienze maturate in materia di rintracciamento e sugli interventi di sostegno e di cooperazione internazionale è presentato al Segretario generale dell'ONU ogni due anni. Gli Stati si riuniscono con la stessa periodicità per analizzare tali rapporti.

3.4

Nessuna riserva o dichiarazione

A seguito della soluzione di compromesso adottata dagli Stati Parte, lo Strumento ONU per il rintracciamento ha natura esclusivamente politica. Gli Stati Parte sono pertanto liberi (art. 24 dello Strumento ONU per il rintracciamento), sul piano politico, di definire le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni. Non è pertanto prevista né necessaria la formulazione di riserve o di dichiarazioni relative allo Strumento ONU per il rintracciamento.

4104

Per applicare lo Strumento ONU per il rintracciamento, la LSIM è completata (cfr.

disegno II) con una disposizione secondo cui, in futuro, i dati sulla consegna e il ritiro dell'arma personale saranno conservati per vent'anni dopo il proscioglimento dall'obbligo militare. La LSIM disciplina già la conservazione di tali dati in conformità, ma il periodo previsto è soltanto di cinque anni (periodo di conservazione sussidiario). Per il resto, lo Strumento ONU per il rintracciamento può essere trasposto direttamente nella legislazione d'esecuzione.

4

Ulteriori adeguamenti legislativi necessari indipendentemente dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco e dallo Strumento ONU per il rintracciamento

Il 1° ottobre 2009 è entrata in vigore l'ordinanza del 26 agosto 200943 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE). Essa disciplina la cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen alle frontiere esterne dello spazio Schengen in conformità ai regolamenti (CE) n. 2007/200444 (regolamento FRONTEX) e n. 863/200745 (regolamento RABIT). L'articolo 26 capoverso 1 OCOFE statuisce che il personale estero non necessita di un permesso d'importazione, d'esportazione o di transito per le armi e il materiale che porta con sé in Svizzera nell'ambito di impieghi o a scopo di formazione. L'ordinanza non fa tuttavia riferimento al permesso di porto di armi.

D'altra parte l'articolo 25a LArm non prevede espressamente la possibilità d'introdurre temporaneamente armi sul territorio svizzero senza autorizzazione. Per chiarire la situazione giuridica occorre pertanto sancire nella LArm che i collaboratori delle autorità estere di protezione dei confini sono dispensati dall'obbligo di autorizzazione quando introducono temporaneamente armi da fuoco sul territorio svizzero.

L'articolo 27 LArm statuisce inoltre che chiunque intende portare un'arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi.

Occorre quindi dispensare dal permesso di porto di armi le persone di questa categoria e completare l'articolo 27 capoverso 4 LArm aggiungendovi l'eccezione pertinente.

Nella LArm sono inoltre modificati gli articoli 2 capoverso 1 e 32j capoverso 2 lettera a e per facilitare la gestione di certe banche dati è introdotto il nuovo articolo 32c capoverso 2bis.

43 44

45

RS 631.062 Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30).

4105

5

Relazione con il diritto vigente e modifiche di legge necessarie per la trasposizione

5.1

Relazione con la legge sulle armi, la legge sul materiale bellico e la legge sul controllo dei beni a duplice impiego

La LArm ha lo scopo di prevenire l'impiego abusivo di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni. È inoltre finalizzata a impedire il porto abusivo di oggetti pericolosi e disciplina l'acquisto, l'introduzione sul territorio svizzero, l'esportazione, la custodia, il possesso, il porto, il trasporto, la mediazione, la fabbricazione e il commercio di armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni. Per quanto riguarda l'esportazione, il campo d'applicazione della legge è tuttavia circoscritto agli Stati Schengen, dove le armi esportate devono essere accompagnate da una bolletta di scorta o dalla carta europea d'arma da fuoco. Tali disposizioni si applicano quindi soltanto alle armi da caccia e da sport e alle relative munizioni per uso personale. Per il resto, l'esportazione è retta dalla legislazione sul materiale bellico o da quella sui beni a duplice impiego. Per la legislazione sulle armi sono quindi pertinenti le norme del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e dello Strumento ONU per il rintracciamento che disciplinano la fabbricazione e l'introduzione sul territorio svizzero. Le disposizioni sull'esportazione, invece, interessano soltanto la parte della LArm appena descritta.

La LMB si prefigge di controllare la fabbricazione e il trasferimento di materiale bellico e della tecnologia pertinente, al fine di tutelare gli obblighi internazionali e i principi di politica estera della Svizzera. Nel contempo il nostro Paese deve poter mantenere una capacità industriale adeguata alle esigenze della sua difesa nazionale.

Le disposizioni dei due strumenti internazionali sull'esportazione e sul transito interessano la legislazione sul materiale bellico. Conformemente all'ambito di applicazione dello Strumento ONU per il rintracciamento, sono soggette alla LMB anche la fabbricazione e l'introduzione sul territorio svizzero di armi leggere e di piccolo calibro non da fuoco.

La LBDI disciplina il controllo dei beni a duplice impiego e dei beni militari speciali sussidiariamente alla LMB. Il suo campo d'applicazione si estende ai beni utilizzabili a fini civili e militari, ai beni concepiti o modificati a fini militari, che non sono armi, munizioni, esplosivi, oggetti da combattimento o per l'istruzione
del combattimento, come pure ai velivoli d'esercitazione con punti d'aggancio. Per quanto riguarda le armi leggere e di piccolo calibro, sono soggette alla LBDI e quindi controllate all'esportazione soprattutto le armi da caccia e da sport, che senza essere trasformate non possono essere utilizzate come armi da combattimento.

Le spiegazioni concernenti le modifiche necessarie nelle tre leggi sono suddivise in base alle diverse tematiche. All'occorrenza facciamo riferimento agli adeguamenti necessari in altre leggi.

4106

5.1.1

Definizioni

Requisiti degli strumenti internazionali La terminologia del Protocollo ONU sulle armi da fuoco è descritta nel numero 2.3 (art. 3 Terminologia).

La terminologia dello Strumento ONU per il rintracciamento è commentata nel numero 3.3 (art. 4­6 Definizioni).

LArm Le definizioni del Protocollo ONU sulle armi da fuoco coincidono ampiamente con quelle della legislazione svizzera sulle armi.

I criteri di definizione quali «lancio di proiettili mediante una carica propulsiva» e «portati da una sola persona» sono analoghi nella LArm (art. 4 cpv. 1 lett. a) e nel Protocollo ONU sulle armi da fuoco. In quest'ultimo l'aggettivo «portatile» è stato inserito per evidenziare che l'arma da fuoco deve poter essere trasportata e azionata da un singolo individuo senza un supporto meccanico o di altro tipo46.

Conformemente all'articolo 3 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco le armi da fuoco antiche e le loro riproduzioni, definite dalla legislazione nazionale, non sono considerate armi da fuoco. Di conseguenza le disposizioni del Protocollo ONU sulle armi da fuoco non si applicano alle armi da fuoco e alle loro riproduzioni fabbricate prima del 1900 (le armi da fuoco fabbricate dopo il 1899 non possono quindi essere considerate antiche). Si tratta di uno standard minimo e gli Stati hanno ugualmente la libertà di considerare armi da fuoco le armi che sono state fabbricate prima del 1900. L'articolo 2 capoverso 2 LArm statuisce che sono considerate armi antiche le armi da fuoco fabbricate prima del 1870. Questa definizione più restrittiva potrebbe pertanto indurre gli altri Stati Parte a rifiutarsi di cooperare quando le richieste della Svizzera riguardano armi da fuoco fabbricate tra il 1870 e il 1899. Tale limite è dovuto all'attuazione dell'AAS (cfr. n. 2.1.3) di cui fa parte anche una disposizione determinante in questo contesto, ovvero l'articolo 82 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 198547 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. L'articolo 2 OArm48, nel frattempo abrogato, in passato fissava il limite al 1890.

La definizione di arma da fuoco ai sensi della LArm è pertanto compatibile con la definizione del Protocollo
ONU sulle armi da fuoco.

Per «parti ed elementi» nel Protocollo ONU sulle armi da fuoco s'intende ogni elemento o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il telaio, il carrello, il tamburo, il castello di culatta o il blocco di culatta e il silenziatore. Nella legislazione svizzera molti di questi elementi costituiscono «parti essenziali di armi» ai sensi

46 47 48

Documento A/55/383/Add. 3; complemento all'art. 3 lett. a del Protocollo.

GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

RU 1998 2549 abrogato dall'ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RU 2008 5525).

4107

dell'articolo 3 dell'ordinanza del 2 luglio 200849 sulle armi (OArm). Il diritto svizzero equipara la nozione di carrello a quella di castello di culatta.

Nella legislazione svizzera il tamburo della rivoltella non è una parte essenziale dell'arma ai sensi dell'articolo 3 OArm, nonostante faccia parte di un'arma da fuoco. Le differenze terminologiche rispetto al Protocollo ONU sulle armi da fuoco, non influiscono sulla trasposizione di quest'ultimo, poiché secondo il Protocollo la conservazione delle informazioni sugli elementi (tra cui il tamburo) è facoltativa e l'obbligo di marcatura si applica soltanto alle armi da fuoco assemblate e non ai singoli elementi. In questo caso non è pertanto necessario modificare il diritto svizzero.

Nella categoria «parti ed elementi» il Protocollo ONU sulle armi da fuoco annovera anche il silenziatore, sebbene non sia fondamentale per il funzionamento dell'arma da fuoco. Il motivo è riconducibile alla maggiore pericolosità che le armi da fuoco munite di silenziatore rappresentano per la sicurezza pubblica. Secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera a LArm e l'articolo 4 capoverso 2 lettera b OArm, i silenziatori sono «parti appositamente costruite di accessori di armi» la cui introduzione sul territorio svizzero è vietata in virtù dell'articolo 5 capoverso 1 lettera g LArm oppure presuppone un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 35 OArm. La legislazione svizzera quindi è già ora più restrittiva del Protocollo ONU sulle armi da fuoco il cui articolo 10 esige l'istituzione di un sistema di autorizzazioni per l'importazione.

La definizione svizzera di munizione è compatibile con le prescrizioni del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, anche se quest'ultimo include nella nozione di munizione anche i suoi elementi mentre la LArm contempla soltanto la munizione assemblata.

Le disposizioni della LArm sulla munizione disciplinano tuttavia espressamente anche gli elementi di munizioni (cfr. art. 1, 6, 7, 17­19, 26, 31 nonché cap. 3, 5 e 8 LArm). Inoltre le norme del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, la cui trasposizione comporterà un onere supplementare concreto per la Svizzera in materia di contrassegno, non sono vincolanti in modo assoluto per le parti, gli elementi e le munizioni. Infine, l'obbligo di contrassegnare le unità elementari d'imballaggio
delle munizioni è già stato introdotto nella legislazione svizzera sulle armi in seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen (nuovo articolo 18b LArm)50.

Le definizioni di fabbricazione illecita e di traffico illecito di armi da fuoco, loro elementi essenziali, silenziatori nonché munizioni ed elementi di munizioni ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco possono facilmente essere raggruppate. In effetti, si considera che gli oggetti menzionati sono fabbricati e trafficati illecitamente quando mancano le relative autorizzazioni, quando non sono marcati conformemente alla normativa o quando tali contrassegni sono stati manipolati.

Per «armi di piccolo calibro» s'intendono, ai sensi dello Strumento ONU per il rintracciamento, le armi da fuoco che possono essere utilizzate da un singolo individuo. Questa definizione corrisponde a quella contenuta nell'articolo 4 capoverso 1 lettera a LArm. Le «armi leggere» che ai sensi dello Strumento ONU per il rintracciamento richiedono più di una persona per l'utilizzo, non sono disciplinate dalla LArm ma rientrano nel campo d'applicazione delle disposizioni sul controllo delle 49 50

RS 514.541 FF 2009 7689

4108

esportazioni della LMB e della LBDI. Le armi leggere e di piccolo calibro antiche non sono considerate né armi leggere né armi di piccolo calibro, e la loro definizione corrisponde a quella del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (cfr. le spiegazioni fornite in precedenza). Non è pertanto necessario inserire ulteriori prescrizioni su quest'aspetto nella legislazione sulle armi.

Lo scopo dello Strumento ONU per il rintracciamento è di identificare e rintracciare le armi leggere e di piccolo calibro illecite. Sono illecite ai sensi dello Strumento le armi considerate illegali nel luogo in cui sono state rinvenute, trasferite in violazione di embarghi decisi dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, non contrassegnate conformemente alle prescrizioni oppure fabbricate, assemblate o trasferite senza autorizzazione. Le richieste di rintracciamento possono essere presentate quando l'arma rinvenuta soddisfa uno di questi criteri. Tali criteri sono compatibili con la legislazione svizzera sulle armi e con le definizioni di fabbricazione e di traffico illeciti ai sensi del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

LMB I beni soggetti alla legislazione sul materiale bellico sono elencati nell'allegato 1 dell'ordinanza del 25 febbraio 199851 concernente il materiale bellico (OMB). La suddivisione per categorie corrisponde a quella dell'elenco delle munizioni del Regime Wassenaar52, cui ha aderito anche la Svizzera. Le armi contemplate dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco sono soprattutto armi che rientrano nella categoria KM 1 (armi da fuoco portatili di ogni calibro) e in parte anche nella categoria KM 2 (armamento o armi di ogni calibro, ad eccezione tuttavia delle armi da fuoco portatili). Sono ad esempio escluse dall'elenco svizzero del materiale bellico le armi fabbricate prima del 1890 e le loro riproduzioni. Questa definizione dell'OMB è compatibile con il Protocollo ONU sulle armi da fuoco, che non si applica ad armi da fuoco antiche fabbricate nel 1899 o prima. L'elenco svizzero del materiale bellico prevede anche altre eccezioni, ad esempio per determinate armi da caccia e da sport.

Per quanto riguarda la trasposizione del Protocollo, queste esclusioni non costituiscono tuttavia un problema poiché la legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego consente di garantire un rilevamento completo di tutti
i beni soggetti a registrazione. Le parti e gli elementi elencati sono quindi controllati perché sono elementi e accessori di armi delle pertinenti categorie KM 1 o KM 2. Non sono registrate soltanto le parti essenziali per il funzionamento dell'arma bensì tutti gli elementi progettati appositamente per il materiale bellico. Le relative munizioni appartengono alla categoria KM 3, di cui in linea di massima fanno parte anche gli elementi di munizioni che possono tuttavia rientrare anche in altre categorie. La polvere da sparo menzionata dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco è, ad esempio, inserita nella categoria KM 8.

Le armi leggere e di piccolo calibro ai sensi dello Strumento ONU per il rintracciamento fanno anch'esse parte delle categorie KM 1 e KM 2. Quest'ultima comprende soprattutto, ma non esclusivamente, armi leggere.

51 52

RS 514.511 Regime Wassenaar sul controllo delle esportazioni in materia di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice impiego; il testo è disponibile all'indirizzo: http://www.un.org/fr/disarmament/conventions.shtml.

4109

LBDI L'allegato 3 dell'ordinanza del 25 giugno 199753 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) contiene l'elenco delle munizioni summenzionato del Regime Wassenaar. I beni che, secondo tale elenco, non sono considerati materiale bellico, sono beni militari speciali e restano soggetti alla LBDI. L'ambito di applicazione materiale dei due strumenti internazionali verte soprattutto sulle armi, i loro accessori ed elementi, che, analogamente all'elenco del materiale bellico, rientrano nelle categorie ML 1 e ML 2, nonché sulle munizioni e sui loro elementi della categoria ML 3.

Singole armi, in particolare determinate armi da caccia e da sport, non sono considerate né materiale bellico né beni militari speciali. Il numero 1 dell'allegato 5 OBDI garantisce che anche queste armi siano soggette al controllo sancito dalla LBDI.

Tutte le armi, le parti, gli elementi e le munizioni contemplate dai due strumenti internazionali sono pertanto soggetti a un controllo svizzero delle esportazioni sancito dalla LMB o dalla LBDI. Sebbene la terminologia del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e dello Strumento ONU per il rintracciamento non corrisponda alle definizioni stabilite da queste due leggi, i campi d'applicazione materiali possono essere integrati nel diritto vigente. Potrebbero tuttavia sorgere delle difficoltà se, in caso di un'eventuale revisione nell'ambito della presente trasposizione, fosse necessario emanare disposizioni speciali per un settore circoscritto dell'elenco dei beni.

5.1.2

Campo d'applicazione

Requisiti degli strumenti internazionali Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco non si applica ai trasferimenti di armi tra Stati eseguiti nell'interesse della sicurezza nazionale o effettuati da uno Stato nell'esercizio della sua sovranità. Lo Strumento ONU per il rintracciamento si applica invece anche ai trasferimenti di armi tra Stati.

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco, e più precisamente le sue disposizioni penali, non esige che le fattispecie debbano essere di natura internazionale o correlate alla criminalità organizzata. Lo Strumento ONU per il rintracciamento non nomina nemmeno questi due elementi costitutivi di reato.

LArm Come il Protocollo ONU sulle armi da fuoco, anche la LArm esclude dal proprio campo d'applicazione i servizi dello Stato (esercito, amministrazioni militari, autorità doganali e di polizia), ad eccezione dei casi contemplati dagli articoli 32c capoverso 2bis e 32j capoverso 2 (in tale contesto l'art. 2 cpv.1 è modificato dal presente disegno in modo da risultare corretto). Poiché le prescrizioni dei due strumenti internazionali in materia di marcatura, conservazione delle informazioni e scambio d'informazioni al momento del trasferimento di armi da fuoco da parte dello Stato verso un uso civile, sono già soddisfatte, non occorre nessun adeguamento legislativo (cfr. n. 5.1.3 e 5.1.4).

53

RS 946.202.1

4110

Siccome né lo Strumento ONU per il rintracciamento né il Protocollo ONU sulle armi da fuoco fanno riferimento alla «natura transnazionale» o al coinvolgimento di «un gruppo criminale organizzato», questi elementi costitutivi di reato sono irrilevanti per la trasposizione nel diritto svizzero.

Nel diritto svizzero, le pistole automatiche contemplate dallo Strumento ONU per il rintracciamento sono comprese nella nozione di arma da pugno.

LMB La LMB si applica soltanto in parte al centro di competenza della Confederazione per l'acquisto di materiale bellico (armasuisse). Le disposizioni sull'autorizzazione di principio, ad esempio, non sono applicabili. Non valgono nemmeno le norme sul trasferimento di beni immateriali o sul conferimento di diritti su tali beni, quando le operazioni commerciali di armasuisse riguardano l'acquisizione di materiale bellico per l'esercito svizzero.

LBDI La LBDI si applica ai beni utilizzabili a fini civili e militari e ai beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. Il Consiglio federale determina i beni a duplice impiego e i beni militari speciali, che sono oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie e che sono pertanto soggetti alla LBDI. Quest'ultima è applicabile soltanto nella misura in cui non lo sono la LMB e la legge federale del 21 marzo 200354 sull'energia nucleare (LENu).

5.1.3

Contrassegno

Requisiti degli strumenti internazionali Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco stabilisce che le armi da fuoco (ma non le loro parti, i loro elementi e le loro munizioni e nemmeno le armi antiche e le loro riproduzioni) devono essere provviste in fase di fabbricazione di una marcatura che indichi anche il Paese o il luogo di fabbricazione. Ogni arma da fuoco importata in modo permanente deve recare un contrassegno semplice e appropriato del Paese d'importazione, ovvero della Svizzera.

Lo Strumento ONU per il rintracciamento stabilisce che le armi leggere e di piccolo calibro devono essere contrassegnate, in fase di fabbricazione, sulla superficie libera di una parte essenziale dell'arma. La marcatura d'importazione, invece, non è prescritta dallo Strumento ONU per il rintracciamento.

Per il passaggio di armi leggere o di piccolo calibro dalle scorte dell'esercito o delle forze di sicurezza pubbliche verso un uso civile permanente, lo Strumento ONU per il rintracciamento e il Protocollo ONU sulle armi da fuoco applicano lo stesso criterio, ovvero l'apposizione di una marcatura «unica e adeguata» che consenta di identificare lo Stato (in questo caso la Svizzera) che effettua il trasferimento.

Le armi leggere e di piccolo calibro che non sono marcate e registrate in conformità alle disposizioni internazionali, devono essere contrassegnate e registrate a posteriori oppure distrutte tempestivamente. Fino a quel momento vanno custodite al sicuro 54

RS 732.1

4111

come stabilito dall'articolo 9 dello Strumento ONU per il rintracciamento (cfr.

n. 5.1.6).

Le armi leggere o di piccolo calibro destinate all'esercito e alle forze di polizia devono essere contrassegnate secondo le prescrizioni dello Strumento ONU per il rintracciamento. Tale contrassegno non deve necessariamente soddisfare i requisiti della marcatura apposta in fase di fabbricazione.

LArm Il termine «marcatura», utilizzato nel Protocollo ONU sulle armi da fuoco e nello Strumento ONU per il rintracciamento, corrisponde all'espressione «contrassegno» della legislazione sulle armi.

L'articolo 18a LArm statuisce che in fase di fabbricazione deve essere apposto sulle armi da fuoco, sulle loro parti essenziali o sui loro accessori un contrassegno singolare e distinto e che tali oggetti devono essere muniti ciascuno di un proprio contrassegno prima di poter essere introdotti sul territorio svizzero. Con la trasposizione dello sviluppo dell'acquis di Schengen nel nuovo articolo 18b LArm, è stato inoltre introdotto l'obbligo di contrassegnare singolarmente le unità elementari d'imballaggio delle munizioni al momento della fabbricazione o dell'introduzione sul territorio svizzero55. Il diritto svizzero invece non impone ancora nessun obbligo di contrassegno al Paese d'importazione.

L'obbligo previsto dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco di apporre una marcatura che indichi anche il Paese o il luogo di fabbricazione è già stato soddisfatto nel diritto d'esecuzione (con la nuova lett. c dell'art. 31 cpv. 1 OArm) modificato nel contesto della trasposizione dello sviluppo dell'acquis di Schengen. È inoltre stata inserita una disposizione che esige l'apposizione di un contrassegno con l'anno di fabbricazione (lett. d), superando quindi i requisiti del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Il contrassegno semplice e appropriato del Paese d'importazione (ed eventualmente dell'anno d'importazione) che, al momento di attraversare la frontiera, deve essere aggiunto alla marcatura di base inconfondibile (fabbricante, Paese o luogo di fabbricazione, numero di serie) sulle armi da fuoco introdotte in modo permanente sul territorio svizzero, può essere disciplinato nel diritto d'esecuzione come nel caso delle indicazioni da apporre sul contrassegno di fabbricazione.

Occorre allestire una banca dati in cui verranno
registrati i contrassegni in modo da poterli attribuire al relativo fabbricante o importatore.

Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco provenienti dalle scorte dello Stato in vista di un uso civile permanente, in Svizzera, oltre ai militari, a livello federale hanno in dotazione un'arma da fuoco gli impiegati dell'Amministrazione delle dogane (segnatamente del Corpo delle guardie di confine), parte dei collaboratori dell'Ufficio federale di polizia e i membri del corpo di guardia degli impianti nucleari; nei Cantoni e nei Comuni possiedono un'arma da fuoco gli agenti di polizia, gli ispettori della caccia e i guardiacaccia. Le autorità succitate hanno pertanto la possibilità di consegnare armi da fuoco a tali collaboratori in vista di un uso civile permanente, ad esempio quando essi lasciano il servizio.

55

FF 2009 7689

4112

L'esercito svizzero contrassegna tutte le armi d'ordinanza con l'emblema della croce federale, un numero individuale e la lettera «A» di «Armee» (esercito in tedesco)56.

In caso di cessione in proprietà, l'arma è contrassegnata come proprietà privata mediante una «P» come stabilito dall'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza del 5 dicembre 200357 sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM).

Le armi da fuoco in dotazione alle autorità federali, cantonali e comunali di polizia, alle autorità doganali, agli ispettorati della caccia e ai guardiacaccia nonché al corpo di guardia degli impianti nucleari sono contrassegnate nello stesso modo delle armi da fuoco destinate all'uso civile. Tali armi possono eventualmente riportare un contrassegno aggiuntivo (p. es. uno stemma). Queste prassi non sono sancite da nessuna legge in senso formale, ma sono disciplinate correttamente da ordinanze o direttive cui le autorità non intendono derogare per motivi di sicurezza e di responsabilità. Inoltre, le armi da fuoco in dotazione al corpo di guardia degli impianti nucleari e alle autorità doganali non sono cedute in proprietà e non sono quindi trasferite verso l'uso civile.

Vista la possibilità d'identificare il Paese di trasferimento per tutte le armi di servizio trasferite dallo Stato verso l'uso civile, non occorre alcun adeguamento legislativo.

L'articolo 7 dello Strumento ONU per il rintracciamento stabilisce i requisiti di qualità della marcatura delle armi da fuoco. Non occorre pertanto adeguare l'OArm, poiché il suo articolo 31 capoverso 1 stabilisce che i contrassegni devono figurare singolarmente, distintamente e in modo chiaramente leggibile. Questa disposizione soddisfa tutti i requisiti concernenti il contrassegno previsti dallo Strumento ONU per il rintracciamento, quali la chiara leggibilità senza dover ricorrere a mezzi ausiliari o strumenti tecnici, la facile riconoscibilità, la durevolezza e il ripristino secondo le possibilità tecniche. La leggibilità e la durevolezza sono esigenze ovvie di un contrassegno.

Per la marcatura delle armi delle scorte statali, l'articolo 8 lettera d dello Strumento ONU per il rintracciamento stabilisce requisiti meno severi rispetto a quelli applicabili alle armi in possesso di privati. Non è pertanto necessario alcun adeguamento legislativo.

LMB Poiché
la fabbricazione e l'introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco sono disciplinate dalla LArm, la legislazione sul materiale bellico non è interessata dall'obbligo di marcatura di cui all'articolo 8 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

La LMB stabilisce tuttavia i requisiti per la fabbricazione e l'importazione di armi leggere e di piccolo calibro che non sono armi da fuoco ai sensi della LArm e pertanto non sono soggette a tale legislazione. In quest'ambito l'obbligo di marcatura previsto dallo Strumento ONU per il rintracciamento sarebbe quindi opportuno, visto che il suo campo d'applicazione materiale non si estende soltanto alle armi da 56

57

Non esiste una base giuridica che giustifichi questa prassi. La direttiva dello Stato maggiore dell'Aggruppamento dello Stato maggiore generale del 4 luglio 1977 concernente la numerazione di armi da fuoco portatili personali nonché di armi da fuoco portatili collettive consente almeno di stabilire i numeri attribuiti ai diversi tipi di armi. La direttiva può essere consultata in forma stampata presso il servizio competente del DDPS.

RS 514.10

4113

fuoco bensì a tutte le armi leggere e di piccolo calibro. Per adempiere tutti i requisiti dello Strumento ONU per il rintracciamento sarebbe necessario introdurre disposizioni speciali riguardo alla marcatura in fase di fabbricazione per determinate armi leggere e di piccolo calibro. In questo contesto si pongono tuttavia alcuni problemi.

La LMB non prevede obblighi di marcatura, infatti, spetta alla LArm disciplinare in modo esaustivo l'ambito dei contrassegni. Sorge quindi il dubbio se l'inserimento di tali disposizioni, estranee al sistema della LMB, sia giustificato, soprattutto se si considera che per l'artiglieria militare pesante il rischio di diffusione incontrollata è notevolmente minore rispetto a quello delle armi da fuoco. Le armi contemplate da tale obbligo dovrebbero inoltre essere elencate singolarmente poiché l'attuale categorizzazione del materiale bellico non permette di distinguerle. Inoltre la LMB non contiene alcuna definizione di armi leggere e di piccolo calibro. Le armi leggere e di piccolo calibro fabbricate in Svizzera soddisfano anche i criteri delle armi da fuoco stabiliti dalla LArm. Un disciplinamento speciale non avrebbe quindi alcuna rilevanza dal punto di vista pratico. Di conseguenza non è necessario adeguare la LMB.

Riguardo alle marcature d'importazione, occorre tener presente che le armi soggette al campo d'applicazione dello Strumento ONU per il rintracciamento, sono importate in Svizzera per essere montate ad esempio su veicoli corrazzati. Sulla base di queste argomentazioni si rinuncia anche alla marcatura d'importazione che lo Strumento ONU per il rintracciamento si limita peraltro soltanto a raccomandare.

LBDI La LBDI non prevede il controllo né della fabbricazione né dell'importazione di armi leggere e di piccolo calibro. Tale controllo è disciplinato dalla LArm e dalla LMB.

5.1.4

Conservazione delle informazioni

Requisiti degli strumenti internazionali Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco fissa un periodo di conservazione di almeno dieci anni per le informazioni concernenti le marcature e le transazioni internazionali di armi da fuoco.

Lo Strumento ONU per il rintracciamento stabilisce invece un periodo di conservazione di trent'anni per le informazioni sulla fabbricazione. Tutte le altre informazioni, ad esempio sull'importazione sul territorio svizzero e sull'esportazione, sono conservate per vent'anni. Secondo la legislazione svizzera, alla cessazione dell'attività, i commercianti sono tenuti a consegnare i registri allo Stato.

LArm L'articolo 21 LArm sancisce già un obbligo di conservazione di dieci anni per le informazioni (fabbricazione, riparazioni e commercio) che i titolari di una patente di commercio devono registrare nei libri contabili. In virtù dell'articolo 21 tali informazioni vertono sulla fabbricazione, l'acquisto, la vendita o su ogni altro commercio di armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni e polvere da sparo. L'articolo 30 OArm disciplina i dettagli della contabilità.

Nella procedura di consultazione sul presente progetto, due organizzazioni hanno sollevato la questione dell'istituzione di un registro centralizzato. Un'organizzazione 4114

era favorevole e l'altra contraria. Finora i Cantoni si scambiano i dati in caso di necessità, ma sono attualmente impegnati nell'elaborazione di un progetto che prevede l'armonizzazione delle loro banche dati. Il presente progetto non prevede l'istituzione di un registro centralizzato. La questione è già stata oggetto di numerosi dibattiti che hanno avuto esito negativo e non è dunque opportuno affrontare nuovamente l'argomento.

Una volta scaduto il termine di conservazione di dieci anni, i libri contabili vanno consegnati all'autorità cantonale competente. Con la trasposizione dello sviluppo dell'acquis di Schengen, l'articolo 21 LArm è stato completato aggiungendovi il capoverso 4 che statuisce l'obbligo per le autorità di conservare per ulteriori vent'anni i documenti ricevuti58. Per i casi normali in cui i due termini di conservazione possono essere sommati, la legge prevede pertanto già la durata massima di conservazione richiesta dallo Strumento ONU per il rintracciamento. In caso di cessazione dell'attività professionale, i documenti sulla fabbricazione sono trasmessi all'autorità cantonale competente prima della scadenza dei dieci anni e quindi il periodo di conservazione non raggiunge trent'anni. Questa trasmissione anticipata non è tuttavia rilevante, poiché in virtù dell'articolo 13 dello Strumento ONU per il rintracciamento la consegna va disciplinata conformemente al diritto nazionale. La Svizzera di conseguenza non viola gli impegni internazionali.

I collaboratori dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) possono, se ricoprono una determinata funzione (Polizia giudiziaria federale, Servizio federale di sicurezza), ricevere in dotazione un'arma da fuoco. Devono restituire l'arma quando terminano l'attività presso fedpol. La fedpol tiene un registro con tutte le informazioni sulla consegna e la restituzione di ogni arma di servizio fino alla distruzione di quest'ultima. Allo scadere del termine di conservazione dei dati, fedpol propone all'Archivio federale di custodirli. Se il collaboratore che lascia fedpol ha svolto almeno dieci anni di servizio, l'arma può essergli ceduta in proprietà. La cessione dell'arma di servizio avviene nel rispetto della legislazione svizzera sulle armi e soddisfa pertanto il requisito dello Strumento ONU per il rintracciamento che fissa a vent'anni la
durata minima di conservazione dei dati.

La sovranità in materia di polizia è di competenza dei Cantoni, che definiscono i compiti delle proprie unità armate. Le condizioni per ottenere, portare, utilizzare e restituire le armi da fuoco di tali unità sono infatti anch'esse disciplinate dal diritto cantonale (prevalentemente nelle leggi di polizia). Anche la conservazione dei registri sull'armamento dei corpi di polizia cantonali e municipali è pertanto soggetta alla sovranità cantonale in materia di polizia e non può essere disciplinata dalla legislazione federale.

Al proscioglimento dall'obbligo militare, per ricevere in proprietà il fucile d'assalto ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera d OEPM oppure la pistola ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 lettera c OEPM, i militari devono tra l'altro esibire un permesso d'acquisto di armi valido. Dal momento della cessione in proprietà dell'arma personale quest'ultima è soggetta alle disposizioni della legislazione sulle armi (art. 15 OEPM). Le informazioni fornite dall'ex militare per ottenere un permesso d'acquisto di armi sono pertanto soggette agli obblighi di contabilità del diritto sulle armi. L'articolo 32j capoverso 2 lettera a LArm sancisce inoltre il dovere dei servizi competenti dell'amministrazione militare di comunicare 58

FF 2009 7689

4115

all'Ufficio centrale Armi l'identità delle persone in questione. Tali misure consentono di garantire che la durata di conservare dei dati di almeno vent'anni chiesta dallo Strumento ONU per il rintracciamento sia soddisfatta.

Riguardo al termine di conservazione dei dati sulla consegna e la restituzione dell'arma personale in generale, si rinvia al commento dedicato alla LSIM alla fine del presente numero.

In virtù dell'articolo 31 dell'ordinanza del 5 aprile 200659 sulle finanze della Confederazione (OFC) il servizio delle finanze di armasuisse conserva i documenti per dieci anni. In caso di contratti speciali di durata maggiore, il termine di conservazione è stabilito in base alla durata del contratto. Questa situazione è ammissibile poiché spetta agli acquirenti provvedere affinché i dati concernenti i beni acquisiti siano conservati durante il periodo obbligatorio.

Il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) è una formazione armata e in uniforme ai sensi dell'articolo 91 capoverso 2 della legge sulle dogane del 18 marzo 200560 (LD). Il personale del Cgcf può far uso di armi da fuoco in virtù dell'articolo 106 LD. La consegna e la restituzione dell'arma di servizio sono disciplinate in una direttiva interna che rende obbligatorio inventariare i dati sulle armi da fuoco di ogni tipo. Attualmente sono in corso lavori volti a sancire un termine di conservazione di vent'anni per i dati sulla consegna e la restituzione dell'arma personale alla cessazione del servizio in seno al Cgcf. Secondo la prassi attuale, dopo la partenza di un collaboratore, l'arma viene consegnata a un altro collaboratore del Cgcf a meno che non venga distrutta perché divenuta inutilizzabile. Dopo la fine del rapporto di lavoro, le armi di servizio non possono essere cedute in proprietà ai collaboratori che lasciano il Cgcf. Qualora vi fosse una cessione, essa andrebbe eseguita nel rispetto delle disposizioni della legislazione sulle armi. Sarebbe inoltre applicabile l'articolo 32j capoverso 2 lettera a LArm che statuisce l'obbligo di comunicazione all'Ufficio centrale Armi. Tali misure permettono pertanto di garantire che la durata di conservare dei dati di almeno vent'anni chiesta dallo Strumento ONU per il rintracciamento sia soddisfatta.

La legislazione sulle armi si applica anche all'acquisizione a scopi professionali
e alla restituzione di armi da fuoco per gli agenti del corpo di guardia degli impianti nucleari e degli ispettorati della caccia nonché per i guardiacaccia che devono essere titolari di un permesso d'acquisto di armi. Sono applicabili anche le disposizioni sulla contabilità in materia di armi cosicché la condizione di una conservazione minima di vent'anni ai sensi dello Strumento ONU per il rintracciamento è adempita.

La durata di conservazione dei documenti doganali che le autorità doganali sono tenute a rispettare nell'ambito della procedura d'imposizione non è interessata dal presente progetto (cfr. art. 96 dell'ordinanza del 1° novembre 200661 sulle dogane [OD]), poiché le informazioni necessarie possono essere richieste ai servizi statali competenti, ad esempio risalendo a indicazioni fornite per l'ottenimento di un'autorizzazione.

Sarà necessario completare la legislazione d'esecuzione per tener conto delle altre informazioni da conservare in virtù del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Lo 59 60 61

RS 611.01 RS 631.0 RS 631.01

4116

Strumento ONU per il rintracciamento statuisce che le registrazioni devono essere precise e dettagliate. Per il resto menziona soltanto la durata di conservazione.

Occorre conservare le indicazioni contenute nel contrassegno dell'arma da fuoco (in caso d'introduzione sul territorio svizzero la Svizzera come Paese di destinazione e l'anno dell'introduzione; in caso di trasferimento delle scorte dello Stato verso un uso civile permanente la Svizzera come Paese di trasferimento). Per le transazioni internazionali vanno registrati e conservati i dati seguenti: data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione, Paese d'esportazione, Paese di destinazione dell'arma da fuoco, Paesi di transito e destinatario finale dell'arma.

LMB A differenza del diritto sulle armi, la legislazione sul controllo delle esportazioni disciplina la durata di conservazione a livello d'ordinanza. L'articolo 17 OMB sancisce l'obbligo di tenere una contabilità sulla fabbricazione, l'acquisto, la vendita, la mediazione o qualsiasi altra forma di commercio di materiale bellico, come pure sulla conclusione di contratti inerenti alle transazioni di beni immateriali. I documenti pertinenti devono essere conservati per dieci anni, come stabilito dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Anche le categorie delle informazioni da conservare corrispondono ai requisiti del Protocollo. Quest'ultimo stabilisce inoltre, che in determinati casi devono essere disponibili anche i dati sui Paesi di transito.

L'elenco dei documenti da conservare di cui all'articolo 17 capoverso 2 OMB andrebbe quindi completato aggiungendovi i documenti di trasporto. In virtù dell'articolo 9e capoverso 3 OMB, la SECO può in qualsiasi momento domandare ai titolari di un'autorizzazione generale d'importazione informazioni sul genere, la quantità, l'imposizione doganale e la destinazione finale dei beni che sono importati mediante un'autorizzazione generale d'importazione o fatti transitare mediante un'autorizzazione generale di transito. L'obbligo d'informare si estingue dieci anni dopo l'imposizione doganale.

La LMB rispetta i termini di conservazione di venti o trent'anni previsti dallo Strumento ONU per il rintracciamento. Nella LMB i documenti sulla fabbricazione sono rilevanti soltanto per armi leggere e di piccolo calibro che non sono considerate armi da
fuoco ai sensi della LArm. Si tratta di un tipo di armi che in Svizzera non viene fabbricato (cfr. n. 5.1.3). Non manca pertanto nessun documento. L'obbligo di conservazione dei documenti sulle transazioni internazionali si applica per contro a tutte le esportazioni di armi da fuoco rette dalla LMB. L'OMB attualmente fissa una durata di conservazione di soli dieci anni e non di venti come richiesto. Anche in questo caso è tuttavia possibile assicurare una conservazione dei registri duratura, poiché lo Strumento ONU per il rintracciamento non designa i documenti da conservare. Se si considerano i requisiti del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, la conservazione delle informazioni necessarie (p. es. data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione, destinatario finale, descrizione dei beni) può essere assicurata dal servizio d'autorizzazione, in questo caso dalla SECO. L'articolo 9 capoverso 1 della legge del 26 giugno 199862 sull'archiviazione (LAr) stabilisce un termine di protezione di trent'anni per i documenti sulle autorizzazioni. Le autorizzazioni sono pertanto conservate in seno all'Amministrazione federale per un periodo più lungo dei dieci anni fissati dall'OMB. Per questo motivo la durata di conservazione non sarà estesa, soprattutto se si considera che l'obbligo di tenere la contabilità sancito 62

RS 152.1

4117

dalla LArm, cui sono soggetti i titolari di patenti di commercio di armi, comprende anche documenti rilevanti per la LMB. Secondo la LArm occorre tenere la contabilità anche sulla vendita e su ogni altro tipo di commercio di armi.

La durata di conservazione dei documenti doganali che le autorità doganali sono tenute a rispettare nell'ambito della procedura d'imposizione non è interessata dal presente progetto (cfr. art. 96 OD), poiché le informazioni necessarie possono essere richieste ai servizi statali competenti, per esempio risalendo alle indicazioni fornite per l'ottenimento di un'autorizzazione.

LBDI L'articolo 21 OBDI impone un obbligo di conservazione di cinque anni per tutti i documenti necessari all'esportazione. Per soddisfare i requisiti del Protocollo ONU sulle armi da fuoco occorrerebbe quindi raddoppiare tale durata per i documenti necessari all'esportazione di armi da fuoco, loro parti essenziali e accessori. La legislazione d'esecuzione dovrà quindi essere adeguata di conseguenza. È inoltre necessario poter custodire i documenti di trasporto senza tuttavia interferire con gli esportatori di altri beni soggetti alla LBDI, in particolare di beni a duplice impiego.

La trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco non deve assolutamente pregiudicare la loro attività.

Per i documenti sulle importazioni e le esportazioni non è prevista l'estensione della durata di conservazione a vent'anni come richiesto dallo Strumento ONU per il rintracciamento, poiché il servizio d'autorizzazione garantisce la loro conservazione durante tale arco di tempo (cfr. le spiegazioni sulla LMB di cui sopra). L'articolo 10 capoverso 3 OBDI autorizza la SECO a esigere informazioni sulla destinazione finale dei beni che saranno esportati con un permesso generale d'esportazione. La fabbricazione non rientra nel campo d'applicazione della LBDI e i documenti pertinenti sono quindi contemplati dalla LArm e dalla LMB.

La durata di conservazione dei documenti doganali che le autorità doganali sono tenute a rispettare nell'ambito della procedura d'imposizione non è interessata dal presente progetto (cfr. art. 96 OD), poiché le informazioni necessarie possono essere richieste ai servizi statali competenti, per esempio risalendo alle indicazioni fornite per l'ottenimento di un'autorizzazione.

LSIM Lo Stato
maggiore di condotta dell'esercito gestisce il Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) in virtù dell'articolo 12 LSIM. Il PISA ha lo scopo di impedire l'uso abusivo dell'arma personale e contiene i dati concernenti la consegna e il ritiro dell'arma personale conformemente all'articolo 14 capoverso 1 lettera h LSIM. Come previsto nell'articolo 17 capoverso 5 LSIM, tali dati del PISA sono conservati per cinque anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo militare.

Secondo la prassi attuale l'arma di un militare prosciolto passa a un altro militare.

Per garantire la possibilità di ricostruire questi passaggi di arma per un periodo superiore a cinque anni, il disegno II completa l'articolo 17 della LSIM aggiungendovi un capoverso 4bis che stabilisce una durata di conservazione di vent'anni per i dati sulla consegna e il ritiro dell'arma personale dopo il proscioglimento dall'obbligo militare. Il concetto di ritiro comprende anche i casi in cui il militare comunica la perdita o il furto dell'arma personale. Questi dati finora venivano registrati in una banca dati speciale gestita dalla Base logistica dell'esercito (BLEs) e aggiornati in caso di ritrovamento di un'arma.

4118

Per quanto concerne la durata di conservazione dei dati relativi alla cessione in proprietà dell'arma personale al proscioglimento dall'obbligo militare, si rimanda al commento relativo alla LArm (v. sopra).

5.1.5

Autorizzazioni di esportazione, di importazione e di transito

Requisiti degli strumenti internazionali Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco statuisce che, prima di rilasciare un'autorizzazione di esportazione di armi da fuoco, loro parti, elementi (quindi secondo il diritto svizzero anche silenziatori) e munizioni, gli Stati Parte devono verificare se lo Stato importatore ha rilasciato un'autorizzazione o una licenza di importazione.

Inoltre è necessario che tutti gli Stati di transito abbiano notificato per scritto di non opporsi al transito. Infine, il contenuto delle licenze e dei documenti di accompagnamento deve rispettare determinate condizioni.

Lo Strumento ONU per il rintracciamento non contiene disposizioni sull'importazione, l'esportazione e il transito di armi da fuoco e armi leggere, loro parti, elementi e munizioni.

LArm Gli articoli 24 e seguenti LArm disciplinano l'introduzione sul territorio svizzero di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni. L'esportazione di armi da fuoco o di loro parti essenziali verso uno Stato Schengen è invece disciplinata dall'articolo 22b LArm. Dal canto suo, l'esportazione di altri tipi di armi oppure di armi da fuoco verso Stati che non fanno parte dello spazio Schengen è retta dalle legislazioni sul materiale bellico e sul controllo dei beni a duplice impiego.

La Svizzera dispone di un sistema ben sviluppato di controllo delle esportazioni e dell'introduzione sul territorio svizzero di tali beni, conforme a quanto statuisce l'articolo 10 paragrafo 1 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Il sistema corrisponde agli standard internazionali in materia di sicurezza e tiene conto degli sviluppi più recenti. Ciononostante la legislazione svizzera non è palesemente in grado di soddisfare alcuni requisiti del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, in particolare riguardo alla cooperazione con gli Stati di transito (cfr. n. 2.4).

La LArm distingue tra autorizzazioni generali e autorizzazioni specifiche. Per ottenere tali autorizzazioni il richiedente deve presentare un modulo compilato con i propri dati personali e, nel caso delle autorizzazioni specifiche, indicare il tipo di merce, esibire la patente di commercio di armi ed eventualmente le autorizzazioni eccezionali di cui all'articolo 5 capoverso 4 LArm. In seguito l'Ufficio centrale Armi verifica se vi sono i presupposti per rilasciare
l'autorizzazione. Il richiedente che intende introdurre armi da fuoco sul territorio svizzero a titolo non professionale deve allegare alla richiesta una copia del suo permesso di acquisto di armi, un estratto del casellario giudiziale, la copia del passaporto o della carta d'identità nonché l'attestazione ufficiale di cui all'articolo 9a LArm che lo autorizza ad acquistare un'arma. Per esportare definitivamente armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni in uno Stato Schengen, occorre una bolletta di scorta (art. 22b LArm, art. 44

4119

OArm)63. Per ottenerla il richiedente deve compilare un modulo; l'Ufficio centrale Armi rilascia la bolletta di scorta soltanto se è garantita la sicurezza del trasporto e se il destinatario finale è autorizzato a possedere le armi in questione. Il richiedente di un'autorizzazione per transazioni internazionali deve inoltre soddisfare determinati requisiti generali e soprattutto godere di una buona reputazione (art. 52 cpv. 1 OArm). Il sistema di rilascio è quindi efficace e consente di verificare le condizioni per il rilascio di questo tipo di autorizzazioni.

Nell'ambito delle autorizzazioni generali per l'importazione ricorrente e a titolo professionale di armi da fuoco, loro parti essenziali, munizioni o elementi di munizioni, la Svizzera non è in grado di soddisfare i requisiti stabiliti dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Durante la validità delle autorizzazioni generali (quindi per un anno), i titolari possono introdurre sul territorio svizzero tali beni in periodi e attraverso itinerari diversi e consegnarli a vari destinatari finali. All'inizio della procedura di rilascio di un'autorizzazione generale, spesso le indicazioni relative ai beni che s'intendono introdurre sul territorio svizzero, quali i destinatari finali, le quantità e le caratteristiche, non sono ancora note. Sovente un'autorizzazione generale viene richiesta già quando si negozia il contratto, quindi prima di avere la certezza di concludere l'affare. Inoltre, persino nel caso delle autorizzazioni specifiche, frequentemente i trasportatori dei beni cambiano a breve termine gli itinerari, ad esempio per adeguarli alle capacità di trasporto disponibili o per reagire a eventuali ritardi accumulati durante la spedizione. Date queste circostanze, non è possibile indicare gli Stati di transito nell'autorizzazione generale e trasmettere loro le informazioni contenute nell'autorizzazione anticipatamente come statuito dall'articolo 10 numero 3 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco stabilisce anche che il rilascio di un'autorizzazione di esportazione presuppone il consenso scritto degli Stati di transito (quindi un'autorizzazione di transito). La Svizzera non è in grado di soddisfare quest'esigenza. La legislazione sulle armi disciplina unicamente l'esportazione di armi da fuoco negli
Stati Schengen (procedura con la bolletta di scorta e la carta europea d'arma da fuoco). Come nel caso dell'importazione, spesso anche quando si esporta non si conoscono in anticipo gli Stati di transito. Il problema consiste anche nel fatto che alcuni Stati, quali la Germania, rilasciano autorizzazioni di transito soltanto se lo Stato esportatore ha rilasciato un'autorizzazione di esportazione. Prima di rilasciare la bolletta di scorta non è quindi possibile verificare se gli Stati di transito sono d'accordo, come invece statuisce l'articolo 10 paragrafo 2 lettera b del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Inoltre, la natura stessa dell'autorizzazione generale implica che non si debba indicare la quantità dei beni introdotti sul territorio svizzero in ogni singola occasione. I requisiti sanciti dall'articolo 10 paragrafo 3 del Protocollo sono pertanto inapplicabili anche per quanto riguarda la quantità. È peraltro improbabile che un rintracciamento basato su indicazioni generiche che potrebbero figurare in un'autorizzazione generale abbia successo.

63

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4120

Stranamente l'articolo 6 paragrafo 1 lettera h della proposta di regolamento dell'UE (cfr. n. 2.4) prevede che nell'autorizzazione di esportazione multipla debba figurare la quantità esportata.

Visti i problemi descritti, i requisiti stabiliti dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco potrebbero essere trasposti soltanto modificando completamente il sistema delle autorizzazioni. Un cambiamento così radicale pare poco opportuno, anche perché non risolverebbe tutte le difficoltà. La procedura di autorizzazione continuerebbe a essere bloccata in particolare dal fatto che l'autorizzazione di transito dipende dal rilascio di un'autorizzazione di esportazione.

Per i motivi sopra esposti si rinuncia ad adeguare la legge sulle armi. Al momento dell'adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco saranno formulate riserve all'articolo 10.

LMB La trasposizione delle esigenze summenzionate del Protocollo è difficilmente compatibile con l'attuale sistema delle autorizzazioni retto dalla LMB. Quest'ultima sancisce infatti il rilascio di un'autorizzazione di esportazione valida per un anno e prorogabile di altri sei mesi. L'autorizzazione consente di suddividere in diverse spedizioni le esportazioni autorizzate e consegnate a un destinatario finale specifico (la cosiddetta fornitura parziale). Questo significa che durante la validità dell'autorizzazione è possibile consegnare tali beni al destinatario finale in date differenti e attraverso itinerari diversi. Queste informazioni, riguardanti in particolare gli Stati di transito, spesso non sono ancora note durante la fase iniziale della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Alcuni Stati inoltre subordinano il rilascio di autorizzazioni di transito all'esistenza di una licenza di esportazione del Paese esportatore nonché di una licenza di importazione dello Stato destinatario. Infine, l'autorizzazione di esportazione spesso viene già richiesta durante la negoziazione del contratto e quindi prima di avere la certezza di concludere l'affare. Per trasporre le esigenze del Protocollo ONU sulle armi da fuoco nella LMB, occorrerebbe pertanto modificare completamente il sistema delle autorizzazioni. Un cambiamento così radicale pare poco opportuno, anche perché non risolverebbe tutti i problemi. La procedura di autorizzazione continuerebbe a essere bloccata in
particolare dal fatto che l'autorizzazione di transito dipende dal rilascio di un'autorizzazione di esportazione.

La LMB si applica a una vasta gamma di beni. Le armi da fuoco rappresentano soltanto una piccola parte di tutto l'elenco del materiale bellico. Per evitare ripercussioni, peraltro inopportune, a danno degli esportatori di altri beni, per le armi da fuoco andrebbe istituita una procedura di autorizzazione separata con altri moduli e disposizioni diverse.

Per i motivi sopra esposti rinunciamo ad adeguare la LMB. La modifica prevista dell'OMB, concernente l'aggiunta dei documenti di trasporto e i giustificativi da conservare (cfr. n. 5.1.4), dovrebbe consentire di fornire la necessaria documentazione sugli Stati di transito. Spetta agli esportatori raccogliere tutte le autorizzazioni necessarie in vista di un'esportazione.

4121

LBDI La LBDI solleva un ulteriore problema rispetto alla LMB. Per l'esportazione negli Stati che partecipano alle misure di controllo internazionali non obbligatorie sul piano del diritto internazionale (elenco degli Stati64 nell'allegato 4 OBDI) sostenute dalla Svizzera, la SECO può rilasciare una normale autorizzazione generale di esportazione valida per due anni. In questo modo le esportazioni di armi da fuoco contemplate dalla LBDI e destinate a tali Stati non devono essere autorizzate singolarmente. Se si tratta di Stati Schengen, tuttavia, l'esportazione è retta dalle disposizioni della LArm (procedura con la bolletta di scorta). Come per la LMB, anche in questo caso l'esigenza stabilita dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco è compatibile soltanto in maniera limitata con l'attuale sistema delle autorizzazioni e quindi, per gli stessi motivi sopra esposti, si rinuncia a un adeguamento.

5.1.6

Sequestro, confisca ed eliminazione

Requisiti degli strumenti internazionali Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco stabilisce che gli Stati Parte devono adottare le misure necessarie per consentire il sequestro, la confisca e l'eliminazione (di solito la distruzione) di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di fabbricazione o di traffico illeciti.

Lo Strumento ONU per il rintracciamento non contiene disposizioni sul sequestro, la confisca o l'eliminazione di armi leggere o di piccolo calibro, loro parti, elementi e munizioni.

LArm Il sequestro e la confisca sono disciplinati nell'articolo 31 LArm, che è stato completato in seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen. Le nuove lettere d ed e dell'articolo 31 capoverso 1 prevedono che l'autorità competente procede al sequestro di armi da fuoco, loro parti essenziali o accessori, come pure di unità elementari d'imballaggio delle munizioni, non contrassegnate conformemente alle norme65.

L'articolo 31 capoverso 3 nuova lettera b LArm statuisce inoltre che l'autorità competente può confiscare definitivamente tali oggetti. Dopo il sequestro di un'arma da fuoco da parte della polizia (messa al sicuro e custodia presso un'autorità penale o di polizia), l'autorità competente decide in merito alla confisca e al seguito della procedura conformemente all'articolo 54 OArm.

L'articolo 31 capoverso 1 lettera b LArm è sufficiente per procedere al sequestro e all'eliminazione (di solito alla distruzione) di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di fabbricazione o di traffico illeciti e quindi per soddisfare i requisiti del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. L'acquisto o il possesso di tali oggetti, infatti, non è legittimo.

64

65

Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Corea (Sud), Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

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4122

LMB In virtù dell'articolo 38 LMB il giudice ordina la confisca del materiale bellico se non è possibile garantire un ulteriore impiego conforme al diritto. Non è pertanto necessario adeguare la LMB.

LBDI Anche l'articolo 17 LBDI statuisce che il giudice ordina la confisca del materiale bellico se non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Ne consegue che nemmeno la LBDI necessita di adeguamenti.

LD Conformemente all'articolo 32 capoverso 4 LD, l'ufficio doganale restituisce le merci che non devono essere introdotte, importate, esportate o fatte transitare nel territorio doganale, ma che sono dichiarate regolarmente per l'imposizione doganale, sempre che non debbano essere distrutte. L'articolo 104 capoversi 2 e 3 LD stabilisce che l'Amministrazione delle dogane sequestra oggetti che sono presumibilmente confiscabili e li consegna immediatamente alle autorità competenti, ovvero all'ufficio cantonale delle armi o alle autorità giudiziarie.

5.1.7

Disposizioni penali

Requisiti degli strumenti internazionali Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco statuisce che deve essere punito chiunque falsifica, rende irriconoscibile, rimuove o modifica senza autorizzazione i contrassegni obbligatori delle armi da fuoco.

Infine, fatti salvi i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nazionale, gli Stati Parte devono perseguire anche il tentativo di commettere i reati summenzionati nonché di organizzare, dirigere, favoreggiare, incoraggiare o agevolare, per mezzo di un aiuto o di consigli, la perpetrazione dei reati summenzionati.

Lo Strumento ONU per il rintracciamento non contiene disposizioni penali.

LArm L'articolo 33 capoverso 1 lettera f LArm, adeguato in seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen66, statuisce che dev'essere punito chiunque fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni oppure commercia tali oggetti senza munirli di un contrassegno conforme alle norme. Le disposizioni penali modificate della LArm si applicano al commercio sia a titolo professionale che non professionale (art. 33 cpv. 1 lett. f n.1 e 2 LArm). Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco non impone la punibilità per l'introduzione illegale sul territorio svizzero. Questa interpretazione è simile a quella del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. direttiva [di modifica] 2008/51/CE67).

La legislazione svizzera non punisce ancora chi intenzionalmente modifica, rende 66 67

FF 2009 7689 Direttiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5).

4123

irriconoscibile, rimuove o altera in modo illegale il contrassegno obbligatorio delle armi da fuoco.

Occorre pertanto completare l'articolo 33 capoverso 1 LArm. Non è punibile chi agisce legalmente, ad esempio in veste di titolare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 LArm o dell'articolo 33 capoverso 1 OArm.

Siccome tali reati devono essere punibili a prescindere dal fatto che siano stati commessi dal titolare di una patente di commercio di armi (lett. b e f) o da un altro individuo, pare appropriato modificare la sistematica e inserire la nuova disposizione in una nuova lettera abis. I reati contemplati dall'articolo 33 capoverso 1 LArm sono delitti, mentre quelli contemplati dal capoverso 3 sono crimini. Non occorre pertanto disciplinare appositamente il tentativo (art. 22 CP), la partecipazione (art. 24 CP) e la complicità (art. 25 CP). In virtù del rinvio di cui all'articolo 333 capoverso 1 CP queste disposizioni del Codice penale si applicano infatti anche al diritto penale accessorio, rendendo quindi altrettanto punibili tali forme di partecipazione. L'entità della pena è in linea con la sistematica del Codice penale e dell'articolo 33 LArm.

Non sono proposte disposizioni particolari che puniscono chi illecitamente rimuove, rende irriconoscibile o modifica per mestiere il contrassegno obbligatorio di armi da fuoco, poiché è alquanto improbabile che tale attività venga svolta a titolo professionale.

LMB La LMB non contiene alcuna disposizione penale secondo cui le armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni possono essere importati, esportati, acquistati, venduti, forniti, trasportati o introdotti sul territorio nazionale soltanto se sono contrassegnati conformemente alle norme. Una disposizione penale di questo tipo sarebbe rilevante soltanto nell'ambito dell'esportazione. In effetti, tutte le altre attività riguardanti le armi da fuoco sono disciplinate esclusivamente dalla LArm, mentre l'esportazione lo è soltanto in parte (bolletta di scorta per l'esportazione di armi da fuoco e loro parti essenziali negli Stati Schengen). Tuttavia anche chi intende esportare armi contemplate dalla LMB deve rispettare le disposizioni della LArm. Questo significa che chi commercia armi non contrassegnate correttamente viola anche l'obbligo di contrassegno sancito
dalla LArm (sviluppo dell'acquis di Schengen). Le disposizioni penali della LArm prevedono una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria, mentre le violazioni compiute a titolo professionale sono punite con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Non è pertanto necessario adeguare la LMB.

LBDI Nemmeno la LBDI contiene disposizioni penali che sanzionano il traffico di armi da fuoco, loro parti essenziali, elementi e munizioni non contrassegnati correttamente.

Come nel caso della LMB, sono sufficienti le disposizioni penali della LArm e quindi non occorre adeguare la LBDI.

4124

5.1.8

Scambio d'informazioni e cooperazione in materia di rintracciamento

Requisiti degli strumenti internazionali Gli Stati Parte sono tenuti a cooperare per raggiungere gli obiettivi fissati dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Ciascuno di loro designa un organo nazionale o un servizio centrale che intrattiene i contatti con gli altri Stati Parte in merito alle questioni contemplate dal Protocollo. Gli Stati Parte si scambiano, in conformità con il loro diritto nazionale e amministrativo, informazioni pertinenti sulla fabbricazione o sul traffico illeciti di armi da fuoco e loro parti essenziali, come pure di silenziatori, munizioni ed elementi di munizioni.

Lo Strumento ONU per il rintracciamento contiene disposizioni dettagliate sulla procedura e sul contenuto dello scambio d'informazioni finalizzato a rintracciare armi leggere o di piccolo calibro illecite, ovvero fabbricate o trafficate senza autorizzazione (cfr. n. 5.1.1 Definizioni).

LArm In applicazione dell'articolo 13 paragrafo 2 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco nonché degli articoli 25 e 31 paragrafo 1 lettera a dello Strumento ONU per il rintracciamento, la Divisione politica IV del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è stata designata come servizio nazionale di contatto per le questioni strategiche e amministrative (cfr. la parte finale del n. 2.4). Non occorre tuttavia disciplinare questa funzione nella legge, poiché la Divisione politica IV ricopre già questo ruolo nel contesto del Programma d'azione dell'ONU (cfr. n. 3.1.1).

L'Ufficio centrale Armi fungerà invece da centro nazionale di contatto (Single Point of Contact; SPOC) per le questioni operative e tecniche inerenti alla legislazione sulle armi e alle richieste di rintracciamento. All'articolo 31c capoverso 2 LArm è aggiunta una nuova lettera bbis, la quale statuisce che l'Ufficio centrale Armi ha il compito di trattare le richieste in merito al rintracciamento delle armi da fuoco, di parti essenziali di armi, elementi di armi costruiti appositamente, accessori di armi nonché munizioni ed elementi di munizioni, di inviare alle autorità estere le richieste analoghe di autorità svizzere e di fungere da servizio di contatto per questioni tecniche e operative in materia di rintracciamento. Poiché l'oggetto della disposizione non riguarda lo scambio di informazioni con gli Stati Schengen o altri casi particolari (cfr. lett. c­f)
è appropriato, nell'ottica della sistematica, inserire la nuova disposizione in una nuova lettera bbis. Inoltre, per facilitare il trattamento delle richieste e registrare i diversi contrassegni proponiamo di istituire la banca dati DARUE (art. 32a cpv. 1 lett. g, 32b cpv. 4bis e 32c cpv. 1 e 2 LArm).

La Missione permanente della Svizzera presso la sede dell'ONU a New York comunicherà mediante una nota diplomatica i nomi dei due servizi di contatto quando depositerà lo strumento di adesione.

Eventuali domande di assistenza giudiziaria devono essere indirizzate esclusivamente all'Ufficio federale di giustizia (art. 18 par. 13 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale68). La Svizzera ha già notificato questa circostanza all'ONU nel contesto della ratifica della Convenzione.

68

RS 0.311.54

4125

Le disposizioni dello Strumento ONU per il rintracciamento relative alla cooperazione in materia di rintracciamento di armi leggere e di piccolo calibro (art. 14­23) disciplinano l'assistenza amministrativa transnazionale, le modalità di trattamento delle richieste e il contenuto delle informazioni scambiate, ovvero le indicazioni sulla merce ricercata, sul luogo in cui si trova e sugli itinerari di trasferimento.

Anche l'articolo 12 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco definisce il contenuto delle informazioni scambiate (art. 12 Informazioni e art. 13 Cooperazione): si tratta di indicazioni sulle persone coinvolte nei trasferimenti di armi da fuoco e di loro parti essenziali, silenziatori, munizioni ed elementi di munizioni oggetto di fabbricazione o di traffico illeciti (fabbricanti, commercianti, importatori, esportatori e trasportatori), sui gruppi del crimine organizzato, sui mezzi e le metodologie da essi utilizzati (p. es. metodi di occultamento) e sulle esperienze maturate dagli Stati in materia di legislazione, prevenzione e repressione (metodi e misure).

Nella prassi attuale i dati personali vengono comunicati soltanto in casi eccezionali, ad esempio quando l'arma è entrata in possesso di una persona in modo illecito.

Fintanto che l'arma risulta trasferita in modo legale, l'Ufficio centrale Armi non comunica dati personali. Visto che nell'ambito delle richieste di rintracciamento non sono scambiati dati personali degni di particolare protezione, non è necessario disciplinare le modalità delle richieste in una legge in senso formale (cfr. art. 19 in combinato disposto con l'art. 17 cpv. 2 della legge federale del 19 giugno 199269 sulla protezione dei dati [LPD]). L'articolo 19 capoverso 2 LPD statuisce che gli organi federali hanno il diritto di comunicare, su richiesta, il cognome, il nome, l'indirizzo e la data di nascita di una persona senza che occorra una base legale o di legittimità ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere a­d LPD. In applicazione diretta dell'articolo 19 capoverso 2 LPD, l'Ufficio centrale Armi è quindi autorizzato a comunicare, su richiesta, dati personali.

Le disposizioni concernenti le modalità per scambiare informazioni nell'ambito delle richieste di rintracciamento, dovranno essere inserite in un nuovo capitolo del diritto d'esecuzione.

LMB L'articolo
42 LMB relativo all'assistenza amministrativa autorizza già oggi le autorità federali a cooperare in modo flessibile con autorità estere e organizzazioni internazionali. Pertanto non occorre alcun adeguamento.

LBDI La disposizione in materia di assistenza amministrativa della LBDI (art. 20) corrisponde a quella della LMB. Pertanto anche qui non sono necessari adeguamenti.

5.2

Le modifiche proposte

Con l'adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco e la sua trasposizione, come pure con la trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento, la Svizzera adegua la propria legislazione sulle armi alle norme ONU, adottate per fissare standard minimi applicabili a livello internazionale concernenti la marcatura di armi da 69

RS 235.1

4126

fuoco, la registrazione e la conservazione delle informazioni sulle armi da fuoco, la punibilità dei reati connessi alla marcatura e il rafforzamento della cooperazione internazionale. A tal fine, occorre completare in modo puntuale il diritto sulle armi e la legislazione sul controllo delle esportazioni che comunque garantiscono già attualmente un livello di controllo appropriato e conforme agli standard internazionali. A livello di legge, la trasposizione dei due strumenti internazionali comporta modifiche alla LArm e alla LSIM, mentre gli altri adeguamenti potranno essere inseriti nella legislazione d'esecuzione. Come menzionato nel numero 5.1, queste due leggi subiranno le modifiche illustrate qui di seguito.

5.2.1

Disegno I

L'articolo 31c capoverso 2 LArm attribuisce nuovi compiti all'Ufficio centrale Armi conformemente a quanto stabilito dagli articoli 12 e 13 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e dagli articoli 14­23, 25, 30 e 33 dello Strumento ONU per il rintracciamento. In virtù della nuova disposizione, l'Ufficio centrale Armi tratterà le richieste provenienti dall'estero in merito al rintracciamento delle armi da fuoco, invierà all'estero le richieste per conto delle autorità svizzere e fungerà da servizio di contatto per questioni tecniche e operative in materia di rintracciamento. Per consentire la gestione delle richieste e la registrazione dei contrassegni sarà creata la nuova banca dati DARUE (art. 32a cpv. 1 lett. g, 32b cpv. 4bis e 32c cpv. 1 e 2 LArm).

La nuova lettera abis dell'articolo 33 capoverso 1 LArm commina una pena detentiva, conformemente all'articolo 5 paragrafo 1 lettera c del Protocollo ONU sulle armi, anche a chiunque rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa senza autorizzazione il contrassegno obbligatorio delle armi da fuoco.

5.2.2

Disegno II

Strumento ONU per il rintracciamento Poiché i requisiti dello Strumento ONU per il rintracciamento sono già soddisfatti dagli adeguamenti apportati in virtù del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, a livello di legge occorrerà modificare soltanto l'articolo 17 LSIM. La modifica riguarda la durata di conservazione dei dati (cfr. n. 5.2.3 e 5.4). Gli altri adeguamenti necessari per trasporre lo Strumento ONU per il rintracciamento possono invece essere introdotti a livello d'ordinanza.

Ulteriori adeguamenti legislativi necessari non correlati al Protocollo ONU sulle armi da fuoco o allo Strumento ONU per il rintracciamento Nell'articolo 2 capoverso 1 LArm è introdotta un'eccezione finalizzata a garantire che gli articoli 32c e 32j rispettino il campo d'applicazione della LArm. Infatti, l'amministrazione militare era esclusa dal campo d'applicazione, mentre la LArm le affida invece determinate mansioni nell'ambito della comunicazione e della gestione dei dati.

4127

Gli articoli 25a capoverso 3 e 27 capoverso 4 LArm dispensano i collaboratori delle autorità estere di protezione dei confini di cui all'articolo 2 lettera b OCOFE70, che partecipano in Svizzera, insieme ai propri omologhi svizzeri, a interventi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen, dall'obbligo di autorizzazione per l'introduzione temporanea di armi da fuoco sul territorio svizzero e dall'obbligo di possedere un porto d'armi.

La versione francese dell'articolo 32a capoverso 1 lettera b LArm è modificata per correggere un errore di redazione insinuatosi durante una revisione anteriore della legge.

Viene introdotto un nuovo articolo 32abis e sono modificati gli articoli 32b capoverso 3 lettere a e b nonché 32j capoverso 2 lettere a e b affinché il numero d'assicurato AVS possa esser utilizzato per rendere sistematica la trasmissione dei dati tra i servizi competenti dell'amministrazione militare e l'Ufficio centrale Armi.

Viene aggiunto l'articolo 32c capoverso 2bis e abrogato l'articolo 32j capoverso 1 per consentire ai servizi competenti dell'amministrazione militare di accedere mediante una procedura di richiamo alla banca dati DEBBWA sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi.

Infine, viene modificato l'articolo 32j capoverso 2 lettera a per eliminare l'obbligo dell'amministrazione militare di notificare all'Ufficio centrale Armi le guardie di confine che alla cessazione dell'attività in seno al Cgcf ricevono in proprietà la loro arma.

5.3

Diritto d'esecuzione e trasposizione

Le legislazioni sulle armi e sul controllo delle esportazioni garantiscono già un grado elevato di controllo. A livello di legge occorre pertanto introdurre soltanto le poche modifiche appena descritte. Le disposizioni dettagliate concernenti gli adeguamenti saranno prevalentemente introdotte a livello d'ordinanza dopo l'entrata in vigore dei due disegni. Gli obblighi di contrassegno riguardano i fabbricanti e gli importatori di armi da fuoco che saranno responsabili della loro trasposizione. Le norme relative alla conservazione delle informazioni saranno attuate dalle autorità (cantonali) competenti; le norme sullo scambio transfrontaliero d'informazioni tecniche e operative sono invece di competenza dell'Ufficio centrale Armi dato che si tratta del servizio della Confederazione competente in materia.

5.4

Commento agli articoli

Gli effetti sul diritto vigente della trasposizione delle norme internazionali (ovvero la relazione con le disposizioni della LArm, della LMB, della LBDI nonché, nel caso delle armi personali in dotazione all'esercito, della LSIM) sono state descritte nel numero 5.1.

70

RS 631.062

4128

5.4.1

Disegno I

Art. 31c cpv. 2 lett. bbis LArm

Nuova mansione per l'Ufficio centrale Armi con estensione dello scambio di informazioni operative

L'Ufficio centrale Armi tratta le richieste provenienti dall'estero in merito al rintracciamento delle armi da fuoco, loro parti essenziali, munizioni ed elementi di munizioni, invia le rispettive richieste dei Cantoni e funge da servizio di contatto (SPOC) per questioni tecniche e operative in materia di rintracciamento. Lo scambio concerne informazioni operative e riguardanti casi specifici, ad esempio sui fabbricanti, i commercianti, gli importatori e gli esportatori autorizzati, e quando possibile, sui trasportatori degli oggetti menzionati. Sono inoltre scambiate informazioni, fornite dalle autorità penali, sui gruppi criminali organizzati responsabili della fabbricazione o del traffico illeciti delle armi da fuoco, sui mezzi di occultamento, sui metodi e gli strumenti adottati a tale scopo, sui luoghi di spedizione e di destinazione e sugli itinerari abituali, sulle esperienze, sulle prassi e le misure legislative volte a prevenire, combattere ed eliminare la fabbricazione e il traffico illeciti di tali oggetti nonché su informazioni tecniche e scientifiche utili alle autorità di perseguimento penale. In virtù del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, il rintracciamento di «parti essenziali» è limitato ai silenziatori (cfr. n 5.1.1).

La Divisione politica IV del DFAE continuerà invece a svolgere, nel quadro del programma d'azione dell'ONU, la funzione di centro di contatto amministrativo e strategico per l'ONU. Tuttavia non è necessario iscrivere tale ruolo nel diritto.

Art. 32a cpv. 1 lett. g, 32b cpv. 4bis e 32c cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 2 LArm

Creazione della banca dati DARUE, contenuto e comunicazione

Come detto in precedenza, la Svizzera deve designare uno SPOC responsabile di tutte le richieste provenienti dall'estero (cfr. art. 31c cpv. 2 lett. bbis). Lo SPOC deve raccogliere le informazioni necessarie riguardo a persone e organizzazioni (fabbricanti, fornitori, importatori ecc.) collegate a un caso specifico, nonché sulla provenienza e sul rintracciamento e trasmetterle all'autorità estera richiedente. L'Ufficio centrale Armi, in qualità di SPOC, si occupa inoltre del trattamento e della comunicazione di tutte le richieste svizzere destinate all'estero, provvede affinché tali richieste vengano trattate dall'estero, aggiunge le informazioni supplementari necessarie e pone eventualmente ulteriori domande per accertare i fatti.

Per trasporre con successo il contrassegno delle armi da fuoco a livello pratico, l'Ufficio centrale Armi deve disporre di una banca dati contenente tutti i contrassegni e i corrispondenti fabbricanti, fornitori o importatori. L'articolo 32a capoverso 1 lettera g LArm prevede pertanto la creazione di una nuova banca dati denominata DARUE, il cui contenuto è disciplinato dal nuovo articolo 32b capoverso 4bis. Vi saranno registrate le indicazioni sui contrassegni di cui agli articoli 18a e 18b nonché tutte le generalità, le referenze e le indicazioni (numeri, simboli, segni ecc.

apposti sulle armi da loro fabbricate o importate) concernenti i fabbricanti, i fornitori e gli importatori. La comunicazione del contenuto della DARUE è disciplinata dall'articolo 32c capoversi 1 e 2.

4129

Art. 33 cpv. 1 lett. abis LArm

Punibilità in caso di modifica dei contrassegni obbligatori

La nuova lettera abis aggiunta all'articolo 33 capoverso 1 LArm sanziona con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa senza autorizzazione il contrassegno obbligatorio, di cui all'articolo 18a, di armi da fuoco, loro parti essenziali o accessori. La nuova disposizione disciplina la punibilità dei delitti ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 CP (cfr. n. 5.1.7). Sono fatti salvi, invece, gli atti consentiti da un'autorizzazione, ad esempio da un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 LArm e dell'articolo 33 capoverso 1 OArm.

Come statuito nella parte generale del CP in relazione con l'articolo 333 CP, il tentativo o la partecipazione (complicità, istigazione, correità) ai reati succitati sono punibili in virtù del diritto penale accessorio (legislazione sulle armi), anche se quest'ultimo non contiene disposizioni specifiche in materia.

5.4.2 Art. 2 cpv. 1 LArm

Disegno II Campo d'applicazione

L'articolo 32j LArm, che disciplina la comunicazione di informazioni del settore dell'amministrazione militare e che è stato introdotto con la trasposizione dell'acquis di Schengen, è in contraddizione con l'articolo 2 che esclude l'amministrazione militare dal campo d'applicazione della LArm.

Lo stesso vale per l'articolo 32c relativo alla comunicazione dei dati alle autorità di giustizia e polizia della Confederazione, di cui fa parte anche la polizia militare, e alle autorità competenti per l'esecuzione della LArm, che si applica anche a determinati servizi dell'amministrazione militare.

Proponiamo quindi di rimediare a queste contraddizioni completando l'articolo con un'eccezione in favore degli articoli 32c e 32j.

Art. 25a cpv. 3 lett. e, nonché 27 cpv. 4 lett. e LArm

Deroga all'obbligo di autorizzazione per l'introduzione di armi da fuoco nel territorio svizzero e all'obbligo del permesso di porto d'armi

Il disegno II comprende un adeguamento della LArm, la cui necessità è emersa nell'ambito dell'applicazione a livello di ordinanza delle prescrizioni contenute in due sviluppi dell'acquis di Schengen, ovvero i regolamenti FRONTEX e RABIT. In vista della cooperazione, in particolare con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX), nell'OCOFE71 sono state infatti create le pertinenti basi giuridiche. L'articolo 26 capoverso 1 OCOFE dispensa il personale estero delle autorità di protezione dei confini dall'obbligo di possedere un permesso d'importazione, d'esportazione o di transito, per le armi da fuoco e il materiale che porta con sé in Svizzera nell'ambito di impieghi o formativi.

L'ordinanza non contiene invece disposizioni sul permesso di porto d'armi. Il fatto 71

RS 631.062

4130

che i collaboratori delle autorità estere di protezione dei confini siano dispensati dall'obbligo di autorizzazione per l'introduzione temporanea di armi da fuoco sul territorio svizzero, non è compatibile con l'articolo 25a LArm. L'articolo 27 LArm prevede inoltre che chiunque intende portare o trasportare un'arma in luoghi accessibili al pubblico deve essere titolare di un permesso di porto di armi. Per colmare queste lacune giuridiche, occorre dispensare i collaboratori delle autorità estere di protezione dei confini dall'obbligo di possedere un'autorizzazione per l'introduzione temporanea di armi da fuoco nel territorio svizzero e dall'obbligo di porto di armi da fuoco.

Art. 32a lett. b LArm

concerne soltanto il testo francese; correzione di un errore di traduzione

Il disegno II contiene la correzione di un errore di redazione commesso soltanto nel testo francese nel corso della trasposizione dell'acquis di Schengen72.

L'Ufficio centrale Armi gestisce la banca dati sull'acquisto di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato Schengen, e non in uno Stato Schengen.

Art. 32abis, 32b cpv. 3 lett. a e b, nonché art. 32j cpv. 2 lett. a e b LArm

Utilizzazione del numero d'assicurato AVS

Viene aggiunto un nuovo articolo 32abis e vengono modificati gli articoli 32b e 32j per stabilire le basi giuridiche necessarie affinché l'Ufficio centrale Armi possa utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato AVS per lo scambio di dati con l'amministrazione militare e per la gestione della banca dati DAWA. Lo scambio sistematico dei dati tra l'Ufficio centrale Armi e l'amministrazione militare, e unicamente tra questi due servizi, avverrà quindi con la massima esattezza (il numero d'assicurato AVS è il modo migliore per evitare di creare doppioni e confusione tra persone omonime) e nel rispetto della protezione dei dati.

Dal 1° dicembre 2007 l'articolo 50e capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194673 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) vieta l'utilizzo sistematico del numero AVS al di fuori delle assicurazioni sociali della Confederazione, salvo se una legge federale lo prevede e se lo scopo dell'utilizzazione e gli aventi diritto sono definiti. L'articolo 50g capoverso 2 lettera a LAVS esige inoltre da chi utilizza il numero d'assicurato AVS di «adottare misure tecniche e organizzative per l'utilizzazione del numero d'assicurato corretto e la protezione contro la sua utilizzazione abusiva». Conformemente all'articolo 50g capoverso 3 LAVS, gli standard minimi applicabili a tali misure sono sanciti in un'ordinanza a sé stante74.

Art. 32c cpv. 2bis e 32j cpv. 1 LArm

Accesso alla banca dati DEBBWA mediante una procedura di richiamo per l'amministrazione militare

Attualmente l'amministrazione militare non può accedere alla banca dati DEBBWA mediante una procedura di richiamo ed è l'Ufficio centrale Armi che le comunica i dati nei singoli casi. La DEBBWA contiene i dati sul rifiuto e la revoca di autorizza72 73 74

FF 2006 2531 RS 831.10 RS 831.101.4

4131

zioni e sul sequestro di armi. Essa costituisce pertanto uno strumento di prevenzione di cui attualmente possono avvalersi soltanto le polizie cantonali e le autorità doganali, ad esempio quando devono adottare misure di polizia e informarsi sulla potenziale pericolosità di una persona che potrebbe aver utilizzato un'arma da fuoco in modo abusivo. Se la persona in questione svolge il servizio militare, le misure di polizia sono di competenza della polizia militare. Quest'ultima dovrebbe di conseguenza poter beneficiare dello stesso strumento a disposizione delle polizie cantonali e delle autorità doganali al fine di preparare i propri interventi.

L'obbligo dell'Ufficio centrale Armi, al momento sancito dall'articolo 32j capoverso 1 LArm, di segnalare ai competenti servizi dell'amministrazione militare le persone che, in seguito all'impiego abusivo di armi da fuoco, sono registrate nella banca dati DEBBWA e sono o potrebbero essere soggette all'obbligo militare, è risultato inattuabile. Le informazioni a sua disposizione non consentono all'Ufficio centrale Armi di sapere se una persona è o potrebbe essere soggetta all'obbligo di prestare servizio militare. La procedura di richiamo deve tuttavia consentire all'amministrazione militare di adempiere i propri compiti legali volti a impedire l'uso abusivo dell'arma personale (art. 13 lett. j LSIM). Per decidere se consegnare un'arma personale a un membro dell'esercito, le autorità competenti dell'amministrazione militare devono disporre direttamente delle informazioni contenute nella banca dati DEBBWA.

Affinché in futuro anche i competenti servizi dell'amministrazione militare possano accedere alla banca dati DEBBWA mediante una procedura di richiamo, l'articolo 32c LArm è stato completato aggiungendovi il nuovo capoverso 2bis.

Art. 32j cpv. 2 lett. a LArm

Eliminazione della comunicazione dei dati relativi alle guardie di confine

La presente revisione costituisce l'occasione per eliminare l'obbligo da parte dell'amministrazione militare di notificare le guardie di confine che, alla cessazione dell'attività in seno al Cgcf, ricevono in proprietà la loro arma di servizio. Tali armi comunque figurano già nei registri cantonali poiché sono soggette all'obbligo del permesso d'acquisto di armi. Non è quindi necessario registrarle ulteriormente.

Art. 17 cpv. 4bis LSIM

Estensione della durata di conservazione dei dati dell'esercito relativi alla consegna e al ritiro dell'arma personale

Attualmente l'articolo 17 LSIM non stabilisce alcun termine specifico per la conservazione dei dati concernenti la consegna e il ritiro dell'arma personale nel Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA). In assenza di una disposizione specifica, la durata di conservazione è pertanto di cinque anni (art. 17 cpv. 5 LSIM). In virtù della presente modifica, i dati concernenti la consegna e il ritiro dell'arma personale saranno invece conservati per vent'anni dopo il proscioglimento dall'obbligo militare. La durata è stata adeguata ai termini di conservazione previsti per altri dati (cfr.

n. 5.1.4). Per ritiro s'intende anche la perdita o il furto delle armi personali. In caso di ritrovamento dell'arma, le comunicazioni di perdita o di furto sono aggiornate.

4132

6

Ripercussioni

6.1

Per la Confederazione

6.1.1

Sul piano finanziario

L'approvazione e la trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e la modifica della legge sulle armi non incidono sulle finanze.

6.1.2

Sul piano del personale

Per lo scambio d'informazioni e la cooperazione in materia di rintracciamento previsti dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco e dallo Strumento ONU per il rintracciamento, dal 2012 e per una durata indeterminata, l'Ufficio centrale Armi di fedpol, avrà bisogno di aumentare l'organico di due posti a tempo pieno che costeranno complessivamente 375 000 franchi (compresi i contributi del datore di lavoro).

La Svizzera deve infatti designare un Single Point of Contact (SPOC) per tutte le richieste provenienti dall'estero. Lo SPOC è incaricato di raccogliere le informazioni necessarie riguardo a persone e organizzazioni (fabbricanti, fornitori, importatori ecc.) collegate a un caso specifico nonché alla provenienza e al rintracciamento degli oggetti. Tali informazioni vanno in seguito trasmesse all'estero.

L'Ufficio centrale Armi è inoltre responsabile, in veste di SPOC, del trattamento e della comunicazione di tutte le domande svizzere destinate all'estero, provvede affinché tali richieste vengano trattate dall'estero, aggiunge le informazioni supplementari necessarie e pone eventualmente ulteriori domande per accertare i fatti.

Per trasporre con successo il contrassegno delle armi e rendere il rintracciamento efficace a livello pratico, l'Ufficio centrale Armi deve disporre di una banca dati in cui sono registrati tutti i contrassegni e i corrispondenti fabbricanti o importatori. A tal fine occorrono due posti a tempo pieno per una durata indeterminata.

Prima di avviare la procedura di consultazione, si supponeva di riuscire a far fronte all'onere supplementare causato dal ruolo di SPOC con le risorse esistenti. Nel frattempo all'Ufficio centrale Armi sono state affidate altre nuove mansioni anch'esse svolte dall'organico attuale.

Una delle principali mansioni nuove è costituita dall'installazione e dalla gestione del sistema informatico ARMADA. Il tempo necessario per gestire ARMADA è stato sottovalutato. Il sistema comprenderà gran parte delle banche dati previste dall'articolo 32a LArm, compresa la nuova banca dati la cui creazione è prevista dal presente progetto. ARMADA sarà presumibilmente operativo dal 2 maggio 2011 e vi potranno accedere le autorità d'esecuzione cantonali e federali nonché il Cgcf. Il nuovo sistema sarà consultabile 24 ore su 24 e consentirà l'accesso a dati personali.
Per il trattamento di tali dati occorre disporre di sufficiente personale appositamente istruito.

Il lavoro supplementare reso necessario da ARMADA è stato compensato all'interno, ma tali risorse ormai sono esaurite. Per garantire una trasposizione corretta del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e dello Strumento ONU per il rintracciamento, occorre stanziare ulteriori risorse per l'Ufficio centrale Armi affinché possa adempiere il suo ruolo di SPOC.

4133

6.1.3

Sul piano informatico

L'adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco e la trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento comporteranno la creazione di una nuova banca dati informatica denominata DARUE, che verrà inclusa nell'installazione del sistema informatico ARMADA (cfr. n. 6.1.2). Per quanto riguarda la comunicazione dei dati, l'Ufficio centrale Armi scambierà informazioni e in particolare le richieste di rintracciamento prevalentemente tramite i canali di comunicazione di Interpol ed eventualmente anche per scritto.

6.1.4

Conseguenze per i servizi di sicurezza e di polizia statali

Le armi da fuoco in dotazione alle autorità federali, cantonali e comunali di polizia, alle autorità doganali, agli ispettorati della caccia e ai guardiacaccia nonché al corpo di guardia degli impianti nucleari sono contrassegnate allo stesso modo delle armi da fuoco destinate all'uso civile. Tali armi possono a volte essere provviste di un contrassegno aggiuntivo (p. es. uno stemma). Di conseguenza non occorre nessun disciplinamento supplementare per le armi da fuoco dei servizi di sicurezza statali.

6.2

Per i Cantoni

L'adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco, la trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento e tutti gli adeguamenti del diritto svizzero non dovrebbero comportare modifiche delle legislazioni cantonali.

Le autorità d'esecuzione cantonali, e più precisamente gli uffici cantonali delle armi, rispondono regolarmente a numerose richieste di rintracciamento provenienti dall'estero trasmesse in parte tramite Interpol e in parte dall'Ufficio centrale Armi.

In futuro gli Stati Parte potranno presentare tali richieste anche sulla base dello Strumento ONU per il rintracciamento. Questa circostanza dovrebbe tuttavia influire soltanto in modo marginale sull'onere lavorativo dei Cantoni e non sarà presumibilmente necessario assumere personale supplementare.

Lo Strumento ONU per il rintracciamento consente inoltre di indirizzare ai Cantoni le richieste in materia di trasferimento di munizioni. Tali richieste attualmente giungono già ai Cantoni tramite Interpol ed è quindi poco probabile che aumentino in futuro.

6.3

Per l'economia

L'adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco e la sua trasposizione nonché la trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento non dovrebbero avere conseguenze dirette a livello economico.

4134

6.4

Per i commercianti e i privati

Protocollo ONU sulle armi da fuoco Per i commercianti e i privati sono rilevanti i requisiti previsti dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco riguardanti i contrassegni per l'importazione.

Attualmente i fabbricanti svizzeri sono già tenuti a garantire che tutte le armi da fuoco che escono dai loro centri di produzione siano contrassegnate conformemente al Protocollo ONU sulle armi da fuoco (art. 18a cpv. 1 LArm). Inoltre anche le armi introdotte sul territorio svizzero devono essere munite di un contrassegno unico e inconfondibile del fabbricante (art. 18a cpv. 2 LArm).

Causa invece ripercussioni dirette la trasposizione della disposizione secondo cui su ogni arma importata dev'essere apposto, oltre al contrassegno unico, anche il nome del Paese sul cui territorio viene introdotta l'arma e, se possibile, l'anno d'importazione.

Visto che spetta ai singoli Stati Parte scegliere il sistema di conservazione delle informazioni e dato che il Protocollo ONU sulle armi da fuoco sancisce, a differenza dello Strumento ONU per il rintracciamento, un termine di conservazione di soli dieci anni per i libri contabili, in quest'ambito non è necessario alcun adeguamento.

Infine, i commercianti potrebbero subire le ripercussioni della raccolta di informazioni qualora in futuro dovesse aumentare il numero di richieste di rintracciamento pervenute a seguito della trasposizione degli strumenti dell'ONU. Infatti, se non dispongono direttamente delle informazioni, le autorità cantonali d'esecuzione devono procurarsele presso i commercianti che sono in possesso della maggior parte dei dati necessari per il rintracciamento (p. es. i registri delle armi anteriori al 1999).

Tuttavia l'Ufficio centrale Armi è già in grado di rispondere alla maggior parte di queste richieste senza doversi rivolgere ai commercianti.

Non sono invece previste ripercussioni per i privati come i tiratori, i cacciatori e i collezionisti di armi, ad eccezione dell'obbligo di apporre il contrassegno d'importazione in occasione dell'introduzione sul territorio svizzero.

Strumento ONU per il rintracciamento A differenza del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, lo Strumento ONU per il rintracciamento si limita a raccomandare il contrassegno d'importazione. Il diritto svizzero sancisce già l'obbligo del contrassegno di fabbricazione (art. 18a LArm).
La legislazione sulle armi adeguata in seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen e la presente modifica della legge sui sistemi d'informazione militari garantiscono il rispetto del periodo massimo di conservazione stabilito dallo Strumento ONU per il rintracciamento.

Le difficoltà scaturiscono dal campo d'applicazione più esteso dello Strumento ONU per il rintracciamento, che comprende, oltre alle normali armi da fuoco portatili, anche le armi cosiddette leggere. Queste ultime sono al momento contemplate esclusivamente dalla legge sul materiale bellico che non prescrive il contrassegno di fabbricazione o d'importazione e non prevede nemmeno modifiche in tal senso.

Per garantire il rintracciamento delle armi leggere analogamente a quello delle armi da fuoco portatili, occorrerebbe che i fabbricanti e i commercianti, oltre ad adempiere l'obbligo di contrassegnare le armi leggere conformemente al diritto internaziona-

4135

le, registrino e conservino le informazioni su tali armi per un periodo di venti o trent'anni (in vista di un'eventuale consultazione).

In Svizzera la quantità di armi leggere è relativamente ridotta rispetto alla totalità delle armi fabbricate e vendute, e quindi le persone interessate dagli oneri supplementari sarebbero poche75.

Nell'ambito della legislazione sulle armi, i privati come i tiratori, i cacciatori e i collezionisti di armi sono soggetti alle disposizioni sopra indicate relative al Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Per quanto riguarda le armi leggere, invece, i privati in generale non sono interessati.

7

Programma di legislatura

Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 200876 sul programma di legislatura 2007­2011 né nel decreto federale del 18 settembre 200877 sul programma di legislatura 2007­2011. L'adesione della CE al Protocollo ONU sulle armi da fuoco nel 2002 ha comportato a livello europeo modifiche della direttiva CE sulle armi, che sono state notificate alla Svizzera nel 2008 sotto forma di uno sviluppo dell'acquis di Schengen. La nuova versione della direttiva CE sulle armi riprende in buona parte, anche se non integralmente, le norme del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Il disegno di decreto federale per la trasposizione della modifica della direttiva CE sulle armi è stato approvato dalle Camere federali nel dicembre 2009. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 1° aprile 2010. Nel 2006, quando è stato elaborato il programma di legislatura, non era ancora prevista la trasposizione delle norme restanti del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e quindi il progetto non era stato inserito nel programma di legislatura.

8

Aspetti giuridici

8.1

Diritto europeo

L'Unione europea e tutti i suoi Stati membri hanno firmato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Il 16 gennaio 2002 l'UE ha firmato il Protocollo ONU sulle armi da fuoco che tuttavia è stato sottoscritto e messo in vigore soltanto da una parte degli Stati dell'UE. Gran parte delle norme del Protocollo ONU sulle armi da fuoco è stata trasposta mediante la direttiva 2008/51/CE sulle armi, ad eccezione del traffico transfrontaliero di armi da fuoco e munizioni. Tale direttiva di modifica mantiene l'attuale strumento di controllo e si limita a introdurre singole novità d'importanza marginale. Inoltre, la direttiva sanci75

76 77

Cfr. il rapporto annuale del 2009 sui controlli dell'esportazione di armi leggere e di piccolo calibro soggette alla legge sul materiale bellico, consultabile (in tedesco) all'indirizzo: http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/18215.pdf. Nel 2009 sono state rilasciate 1452 autorizzazioni di esportazione per «armi leggere» (mentre durante lo stesso periodo le autorizzazioni concesse per esportare «armi di piccolo calibro» sono state 24 843). Oltre il 95 % delle esportazioni di armi leggere sono state autorizzate in seguito a richieste di esportazione verso gli Stati membri dell'UE.

FF 2008 597 FF 2008 677

4136

sce l'obbligo di marcatura soltanto per la fabbricazione e il trasferimento delle armi da fuoco provenienti da scorte governative e destinate all'uso civile permanente.

Mancano invece norme sulla marcatura necessaria per l'introduzione sul territorio di un Paese. Infine, la direttiva 2008/51/CE sulle armi contiene soltanto indicazioni di principio sulla punibilità.

In occasione della riunione del 15­16 dicembre 2005 il Consiglio dell'UE ha approvato la Strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni78. La strategia esorta gli Stati a sostenere l'adozione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia di rintracciamento e di marcatura delle armi leggere e di piccolo calibro nonché delle relative munizioni. L'UE promuove lo Strumento ONU per il rintracciamento, conformemente all'articolo 1 paragrafo 1 dell'Azione comune 2008/113/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 200879, a sostegno dello strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro (SALW) illegali nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni.

Con l'adozione e la trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e la trasposizione autonoma dello Strumento ONU per il rintracciamento, la Svizzera segue quindi la stessa direzione dell'UE.

Il 27 ottobre 2006 la Svizzera ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco integra la Convenzione e l'articolo 1 paragrafo 1 del Protocollo statuisce che esso va interpretato congiuntamente alla Convenzione. Anche la clausola arbitrale di cui all'articolo 16 paragrafo 2 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco corrisponde alla prassi svizzera. Pertanto l'adesione al Protocollo è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. La trasposizione delle norme contenute nel Protocollo ONU sulle armi da fuoco è compatibile anche con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera nel contesto dell'adesione all'Accordo di Schengen. Infatti, gran parte delle prescrizioni del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e dello Strumento ONU per il rintracciamento è già stata inserita nella direttiva 2008/51/CE sulle armi, la cui trasposizione è stata approvata dal Parlamento.

8.2

Costituzionalità

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco è un trattato internazionale multilaterale. Il disegno del decreto di approvazione è retto dall'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri rientrano nella competenza della Confederazione. La competenza per l'approvazione dei trattati internazionali è conferita all'Assemblea federale dall'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno al referendum facoltativo i trattati internazionali che hanno una durata indeterminata e sono indenunciabili, prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale oppure 78

79

Documento 5319/06 del 13 gennaio 2006 (non pubblicato nella Gazzetta ufficiale), disponibile all'indirizzo: http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/06/st05/st05319.it06.pdf.

GU L 40 del 14.2.2008, pag. 16.

4137

comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco è denunciabile (art. 20 del Protocollo) e non prevede nessuna adesione a un'organizzazione internazionale.

Rimane da stabilire se il Protocollo ONU sulle armi da fuoco comprende disposizioni importanti contenenti norme di diritto o se la sua attuazione richiede l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento80, per disposizioni importanti contenenti norme di diritto s'intendono quelle che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, alla luce dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate nel diritto interno sotto forma di leggi formali.

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco impone agli Stati Parte l'obbligo di marcatura e di conservazione delle informazioni per ogni singola arma da fuoco, sue parti, elementi e munizioni. Inoltre impone l'obbligo di eseguire controlli affidabili in materia d'esportazione, importazione e transito, esige l'inasprimento delle disposizioni penali, il sequestro di armi da fuoco in circolazione illegalmente e statuisce l'obbligo di rafforzare la cooperazione tra gli Stati Parte. Il Protocollo contiene quindi norme di diritto da considerare importanti poiché, se fossero trasposte a livello nazionale, dovrebbero essere emanate in veste di legge formale conformemente all'articolo 164 capoverso 1 lettere b e c Cost.

Ne consegue che, in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., il decreto federale concernente l'approvazione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

Le modifiche della legge sulle armi sono rette dall'articolo 107 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione il compito di emanare prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori di armi e munizioni.

Le modifiche della legge sulle armi contenute nel disegno II, compresi gli adeguamenti necessari per trasporre lo Strumento ONU per il rintracciamento, sottostanno al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.

8.3

Forma dell'atto

Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato (art. 141a cpv. 2 Cost.). Proponiamo pertanto di integrare la modifica della legge sulle armi nel decreto di approvazione concernente l'adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

80

4138

Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10).