Apertura di una procedura di esame relativa al progetto di concentrazione Swisscom (Schweiz) AG/Groupe E SA (art. 32 e 33 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza [Legge sui cartelli, LCart; RS 251]) Il 30 novembre 2010, la Commissione della concorrenza ha ricevuto la notifica completa del progetto di concentrazione menzionato a margine. La società Swisscom (Schweiz) AG e Groupe E SA intendono fondare una società comune.

In Svizzera si stanno costruendo in diverse zone delle reti in fibra ottica. Per la loro realizzazione sono previste differenti forme di cooperazione. Nel Cantone di Friburgo Swisscom (Schweiz) AG e Groupe E SA pianificano di fondare una società comune per lo sviluppo e la gestione di una rete in fibra ottica che copra l'intero territorio cantonale. Nel prossimo futuro, anche a seguito della forte crescita della domanda di banda larga, si dovrà contare sul fatto che la rete in fibra ottica sarà predominante. Per questo motivo, Swisscom (Schweiz) AG e Groupe E SA saranno gli unici gestori di una rete che potrà servire illimitatamente la domanda di banda larga. Tenuto conto di questa situazione, la Commissione della concorrenza ha deciso di esaminare le conseguenze della creazione della società comune sui mercati della telecomunicazione. In questo senso, si indagherà se eventualmente possa anche essere creata una posizione dominante collettiva.

Tutte le imprese o le persone interessate possono prendere posizione in merito a questo progetto rivolgendosi alla segreteria della Commissione della concorrenza (Segreteria).

I pareri devono essere formulati per scritto ed essere inoltrati alla Segreteria al più tardi dieci giorni dopo la data della presente pubblicazione. Essi possono essere inviati alla Segreteria per telefax (031 322 20 53) o per posta, indicando il progetto di concentrazione menzionato nel titolo, al seguente indirizzo: Segreteria della Commissione della concorrenza, Monbijoustrasse 43, 3003 Berna.

Secondo l'articolo 43 LCart, la qualità di parte è riservata alle sole imprese partecipanti alla concentrazione.

25 gennaio 2011

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Segreteria della Commissione della concorrenza

2011-0074