Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 20112, decreta: Art. 1 1 La Convenzione firmata il 25 febbraio 20113 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è approvata.

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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e se Malta:

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a.

identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; e

b.

indica, sempre che le siano noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell'interpretazione presentata nel capoverso 3.

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Nell'applicazione delle disposizioni di cui al capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

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Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

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RS 101 FF 2011 6181 RS ...; FF 2011 6197

2007-0056

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Doppia imposizione. Conv. con Malta. DF

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