Legge federale sulla pianificazione del territorio

Progetto

(Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 22 agosto 20111; visto il parere del Consiglio federale del 7 settembre 20112, decreta: I La legge del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue: Art. 24c cpv. 2 e 35 (nuovi) 2 Con l'autorizzazione dell'autorità competente, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente.

3 La presente disposizione si applica altresì agli edifici abitativi agricoli e agli edifici annessi utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo, eretti o trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale. Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare ripercussioni negative per l'agricoltura.

L'aspetto esterno di un edificio può essere modificato soltanto se ciò è necessario per un'utilizzazione a scopo abitativo al passo con i tempi o per un risanamento energetico, oppure per migliorare l'inserimento dell'edificio nel paesaggio.

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In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.

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Minoranza I (Girod, Nordmann, Pedrina, Stump, Teuscher, van Singer) La presente disposizione si applica altresì agli edifici abitativi agricoli abitati tutto l'anno e costruiti legalmente ...

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FF 2011 6315 FF 2011 6329 RS 700

2011-1780

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Legge sulla pianificazione del territorio

Minoranza II (Bäumle, Nussbaumer, Girod, Pedrina, Stump, van Singer) La presente disposizione si applica altresì agli edifici abitativi agricoli costruiti legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale. Il Consiglio federale emana disposizioni al fine di evitare ripercussioni negative per l'agricoltura.

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Minoranza (Jans, Bäumle, Cathomas, Girod, Nussbaumer, Pedrina, Schmidt, Stump) L'aspetto esterno di un edificio può essere modificato soltanto se ciò è necessario per un'utilizzazione a scopo abitativo al passo con i tempi o per un risanamento energetico. Le modifiche non devono alterare il carattere dell'edificio o dell'impianto e devono garantirne o migliorarne l'inserimento nel paesaggio.

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Art. 27a

Restrizioni dei Cantoni per costruzioni fuori delle zone edificabili

La legislazione cantonale può prevedere restrizioni alle disposizioni degli articoli 16a capoverso 2, 24b, 24c e 24d.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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