Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC1 n. 1043 del 27 gennaio 2011

L'Ufficio federale della sanità pubblica, visto l'articolo 16c LOTC, decide: 1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 cpv. 1 lett. a OIPPE2) Pâtes alimentaires (paste alimentari) fabbricate secondo il diritto francese e legalmente immesse in commercio in Francia possono essere importate o fabbricate e immesse in commercio in Svizzera, anche se non sono conformi alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 cpv. 1 lett. b OIPPE) La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea e della Francia. In particolare, sono determinanti i seguenti atti normativi: Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova3 Décret no 55-1175 du 31 août 1955 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne les pâtes alimentaires4 Note d'information no 2001-122 de la DGCCRF portant sur l'emploi de la dénomination oeufs frais pour les ovoproduits utilisés comme ingrédients dans la fabrication de denrées alimentaires Le protocole du 11 mai 2001 concernant l'emploi de la dénomination «oeufs frais» et «oeufs extra frais» d'ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires) et SNIPO (Syndicat National des Industriels en Produits d'oeufs)

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Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51).

Ordinanza del 19 maggio 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8).

GU L 163 del 24.6.2008, p. 6­23 JORF du 4 septembre 1955 page 8855

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3. Fabbricazione in Svizzera Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera, le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate.

4. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (PA), è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

5. Rimedi giuridici Conformemente all'articolo 50 PA, contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

1° febbraio 2011

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RS 172.021

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Ufficio federale della sanità pubblica