Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito Conclusa a Singapore il 24 febbraio 2011 Approvata dall'Assemblea federale il ...2 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il ...

Entrata in vigore per la Svizzera il ...

Il Consiglio federale e il Governo della Repubblica di Singapore, animati dal desiderio di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a)

a Singapore: l'imposta sul reddito, (qui di seguito indicate quali «imposta singaporiana»);

b)

in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri redditi), (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

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Dal testo originale tedesco.

RU ...

2011-1339

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Doppia imposizione. Conv. con Singapore

4. La Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.

5. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a)

il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;

b)

il termine «Singapore» designa la Repubblica di Singapore e comprende, usato in senso geografico, il suo territorio, le acque interne e le acque territoriali, nonché la zona di mare al di fuori dalle acque territoriali che, secondo la sua legislazione interna e in conformità con il diritto internazionale, possono o potrebbero in futuro essere designati come territori sui quali Singapore può esercitare il suo diritto sovrano o il suo potere giurisdizionale per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marino nonché le sue risorse naturali;

c)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

d)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

e)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

f)

per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

g)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato, (ii) a Singapore: il ministro delle finanze o i suo rappresentante autorizzato;

h)

il termine «cittadini» designa: (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato contraente, (ii) le persone giuridiche, le società di persone o altre associazioni di persone costituite conformemente alla legislazione in vigore in questo Stato contraente.

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2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le espressioni che non vi siano definite hanno il significato che ad esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un'altra legislazione di detto Stato.

Art. 4

Residente

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche, i suoi enti locali o enti di diritto pubblico.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;

d)

in tutti gli altri casi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente solo dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione;

b)

una succursale; 7733

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c)

un ufficio;

d)

un'officina;

e)

un laboratorio e

f)

una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. a)

Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione solo quando la sua durata oltrepassa i dodici mesi.

b)

La prestazione di servizi, comprese le attività di consulenza da parte di impiegati di un'impresa o di altro personale assunto a tal fine dall'impresa, costituisce una stabile organizzazione solo quando tali attività si protraggono sul territorio dell'altro Stato contraente (nel quadro dello stesso progetto o di progetti collegati) per un periodo che complessivamente oltrepassa i 300 giorni nell'arco di 12 mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia stabile organizzazione se: a)

si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo di attività menzionate alle lettere a­e, a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona ­ diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 ­ agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di 7734

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uno statuto indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero esercita la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi di esse una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» è definita conformemente al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa esercita in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili a tale stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è la stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute, comprese le spese di direzione e le spese generali d'amministrazione che sarebbero deducibili se la stabile organizzazione fosse un'impresa autonoma, nella misura in cui esse possano essere ragionevolmente attribuite

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alla stabile organizzazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Se uno Stato contraente segue la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, nessuna disposizione del paragrafo 2 impedisce a tale Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo il riparto in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Nell'applicazione dei numeri precedenti, gli utili attribuiti alla sede stabile devono essere determinati ogni anno con lo stesso sistema, sempreché non sussistano motivi sufficienti per procedere in altro modo.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

3. Ai fini del presente articolo gli utili di un'impresa derivanti dall'esercizio, nel traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono: a)

gli utili derivanti dalla locazione di navi o aeromobili senza equipaggio;

b)

gli utili derivanti dall'uso, dalla manutenzione, dalla locazione di contenitori (compresi gli accessori e gli equipaggiamenti necessari per il trasporto di merci); e

c)

gli interessi derivanti da crediti in relazione all'esercizio, nel traffico internazionale, di navi o aeromobili

se l'attività, rispettivamente gli interessi dipendono direttamente dall'esercizio, nel traffico internazionale, di navi aeromobili.

Art. 9

Imprese associate

1. Se: a)

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un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

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b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese nelle loro relazioni commerciali e finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.

2. Quando, conformemente al paragrafo 1, uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato ­ e tassa in conseguenza ­ utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e le autorità competenti degli Stati contraenti convengono, dopo essersi consultate, che la totalità o una parte degli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro procede ad un aggiustamento dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo adeguamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario dei dividendi è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b)

il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

3. Nonostante il paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato solo se il beneficiario dei dividendi è: a)

a Singapore: (i) la «Monetary Authority of Singapore», e (ii) il «Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd»;

a)

in Svizzera: la Banca nazionale svizzera.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo l'applicazione di queste disposizioni.

5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di 7737

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altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

7. Se una società residente di uno Stato contraente ritrae utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono anche essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'importo lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2: a)

gli interessi pagati da una banca di uno Stato contraente che è il beneficiario effettivo sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente se la persona che versa gli interessi è una banca dell'altro Stato contraente;

b)

gli interessi provenienti dalla Svizzera e pagati alla «Monetary Authority of Singapore» sono esenti da imposta in Svizzera; e

c)

gli interessi provenienti da Singapore e pagati alla Banca nazionale svizzera sono esenti da imposta a Singapore.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo l'applicazione di queste disposizioni.

5. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o meno di pegno ipotecario o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

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6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente da cui provengono gli interessi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una sede fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o sede fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o sede fissa.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la somma eccedente è imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, ferme restando le rimanenti disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo l'applicazione di queste disposizioni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, le videocassette o le registrazioni su nastro per trasmissioni radiofoniche e televisive, i software, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente me7739

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diante una base fissa ivi situata e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto l'obbligo di pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'importo dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo importo. In tale caso, la somma eccedente è imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, ferme restando le rimanenti disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, oppure di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili che un residente di uno Stato contraente realizza dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, eccetto le azioni negoziate in una borsa riconosciuta, il cui valore supera i direttamente o indirettamente il 50 per cento dei beni immobili secondo l'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi precedenti del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che una persona fisica di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili sol7740

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tanto in detto Stato, ad eccezione dei seguenti casi, in cui detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente: a)

se dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della propria attività; in questo caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi siano attribuibili a detta base fissa; o

b)

se soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o per periodi che superano 300 giorni nell'arco di 12 mesi; in questo caso è imponibile solo l'ammontare computato dei redditi dell'attività esercitata nell'altro Stato contraente.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15

Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell'anno civile considerato;

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è a carico di una stabile organizzazione o di una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni ricevute da un'impresa di uno Stato contraente per un'attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

Art. 16

Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

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Art. 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività esercitate in uno Stato contraente da artisti e sportivi, se detti redditi derivano in maniera rilevante, direttamente o indirettamente, da fondi pubblici dell'altro Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 18

Pensioni

Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente per un impiego anteriore sono imponibili soltanto in tale Stato.

Art. 19

Funzioni pubbliche

1. a)

I salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae da uno Stato contraente, dalle sue suddivisioni politiche, dai suoi enti locali o da enti di diritto pubblico per servizi resi a tale Stato, suddivisione politica, ente locale o ente di diritto pubblico sono imponibili soltanto in tale Stato.

b)

Tuttavia, tali stipendi, salari e remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente e (i) abbia la cittadinanza di detto Stato; o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a)

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le rimunerazioni analoghe pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica, da un suo ente locale o da un suo ente di diritto pubblico o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione, ente locale o ente di diritto pubblico, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b)

Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

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3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi e alle rimunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica, da un suo ente locale o da un suo ente di diritto pubblico.

Art. 20

Studenti

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili in questo altro Stato contraente, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Art. 21

Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In questi casi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

3. Nonostante il paragrafo 1, i prelievi effettuati da un residente di Svizzera dal suo conto «Supplementary Retirement Scheme» secondo l'articolo 10L della legge sul reddito singaporiana (capitolo 134) (edizione 2008) sono imponibili solo a Singapore, e i versamenti a un residente di Singapore di un piano di previdenza individuale paragonabile a una forma riconosciuta della previdenza professionale secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, sono imponibili solo in Svizzera.

Art. 22

Clausola di trasferimento

1. Quando la presente Convenzione prevede (con o senza condizioni) che un reddito da fonte svizzera è esente da imposta o è imposto con aliquota ridotta in Svizzera e che, secondo la legge in vigore a Singapore, detto reddito è imposto soltanto per la parte trasferita o percepita a Singapore e non per l'ammontare complessivo, l' esenzione dall'imposta o la riduzione dell'aliquota in Svizzera, prevista dalla presente Convenzione, si applica soltanto alla parte di tale reddito trasferita o percepita a Singapore.

2. Il paragrafo 1 non deve essere interpretato nel senso che viene applicato se Singapore esonera da imposta i redditi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 23. In questo caso l'esenzione o la riduzione dell'imposta in Svizzera prevista 7743

Doppia imposizione. Conv. con Singapore

dalla presente Convenzione si applica solo a l'ammontare totale dei redditi di fonti svizzere esentati da imposta a Singapore.

Art. 23

Eliminazione delle doppie imposizioni

1. Per quanto concerne Singapore, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

qualora un residente di Singapore ritrae redditi dalla Svizzera che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, Singapore, conformemente alle disposizioni della legislazione di Singapore concernente il computo nell'imposta singaporiana, computa l'imposta svizzera pagata direttamente o mediante trattenuta, sull'imposta singaporiana pagabile sui redditi di questo residente. Quando detti redditi sono dividendi, versati da una società residente di Svizzera a una società singaporiana che possiede direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale azionario della prima società, il computo terrà conto dell'imposta svizzera che la prima società deve pagare sugli utili;

b)

qualora un residente di Singapore ritrae redditi dalla Svizzera, Singapore esonera questi redditi dall'imposta singaporiana, se sono soddisfatte le condizioni per esentare i redditi provenienti dall'estero previsti nell'«Income Tax Act» singaporiano.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

qualora un residente di Svizzera ritrae redditi che sono imponibili a Singapore, la Svizzera esenta dall'imposta detti redditi, fatte salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente ai rimanenti redditi di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito in questione, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui paragrafo 4 dell'articolo 13 unicamente se ne è provata l'effettiva imposizione a Singapore;

b)

qualora un residente di Svizzera ritrae dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili a Singapore, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata a Singapore, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile a Singapore, o (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, o (iii) in un'esenzione parziale per dividendi, interessi o canoni in questione dall'imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata a Singapore dall'ammontare lordo dei dividendi, interessi o canoni.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle conven-

7744

Doppia imposizione. Conv. con Singapore

zioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni; c)

Art. 24

una società che è residente della Svizzera e incassa dividendi da una società residente di Singapore fruisce, per l'applicazione dell'imposta svizzera concernente detti dividendi, degli stessi vantaggi di cui beneficerebbe se la società distributrice dei dividendi fosse residente della Svizzera.

Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, segnatamente in relazione alla residenza.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in quest'ultimo Stato meno favorevole dell'imposizione delle imprese dello stesso Stato che svolgono la medesima attività.

3. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti; o

b)

accordare a cittadini dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri cittadini non residenti in questo Stato, o ad altre persone come dettagliato nella legislazione di questo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato.

5. Il fatto che uno Stato contraente accorda ai suoi cittadini deduzioni d'imposta per promuovere lo sviluppo economico e sociale conformemente alla sua politica nazionale non deve essere interpretato come una discriminazione conformemente al presente articolo.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte oggetto della presente Convenzione.

Art. 25

Procedura amichevole

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinan7745

Doppia imposizione. Conv. con Singapore

za. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, l'autorità competente si adopera per regolare il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adopereranno per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra di loro per giungere ad una composizione, quale indicata ai paragrafi precedenti.

Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini.

Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato Contraente: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato Contraente chieda informazioni, l'altro Stato Contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili ai fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel 7746

Doppia imposizione. Conv. con Singapore

paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato Contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. In Svizzera, per l'adempimento degli obblighi secondo questo paragrafo, le autorità fiscali sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno. Se lo Stato richiesto è Singapore, esso garantisce che le autorità fiscali dispongono, in virtù della sua legislazione interna, del diritto di esigere la pubblicazione delle informazioni di cui al presente paragrafo.

Art. 27

Membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Art. 28

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data dell'ultimo scambio di note per via diplomatica tra gli Stati contraenti, in cui si notificano reciprocamente che sono state prese le misure necessarie per conferire forza di legge alla presente Convenzione in Svizzera e a Singapore; in questo caso la Convenzione si applica: a)

in Svizzera: (i) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi accreditati o pagati il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data, (ii) per le altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data, (iii) per quanto concerne l'articolo 26, a domande presentate il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione o dopo tale data, concernenti informazioni inerenti a periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data;

b)

a Singapore: (i) alle imposte imputabili per gli anni di tassazione che iniziano il 1° gennaio del secondo anno civile dopo l'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data,

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Doppia imposizione. Conv. con Singapore

(ii) per quanto concerne l'articolo 26, a domande presentate il giorno dell'entra in vigore della presente Convenzione o dopo tale data, concernenti informazioni relative alle imposte imputabili per gli anni di tassazione che iniziano il 1° gennaio del secondo anno civile dopo l'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data.

2. La Convenzione del 25 novembre 1975 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio cesserà di essere applicabile per tutti i casi contemplati nella presente Convenzione alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni della presente Convenzione.

3. Nonostante il paragrafo 2, gli interessi o i canoni sono esenti dall'imposta singaporiana e la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio del 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi rispettivamente del 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni durante un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, se: a)

gli interessi provenienti da Singapore e pagati a un residente di Svizzera per un prestito o un altro debito generatore di interessi sono stati approvati dall'autorità competente di Singapore secondo il paragrafo 3 dell'articolo 11 della Convenzione del 25 novembre 1975 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione;

b)

i canoni provenienti da Singapore e pagati a un residente di Svizzera sono stati approvati dall'autorità competente di Singapore secondo il paragrafo 3 dell'articolo 12 della Convenzione del 25 novembre 1975 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Le disposizioni della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 23 si applicano per analogia.

Art. 29

Denuncia

La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile.

In tal caso, la Convenzione cessa di essere applicabile: a)

7748

in Svizzera: (i) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi accreditati o pagati il 1° gennaio dell'anno successivo seguente a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data, (ii) alle rimanenti imposte per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia o dopo tale data;

Doppia imposizione. Conv. con Singapore

b)

a Singapore: alle imposte imputabili per gli anni di tassazione che iniziano il 1° gennaio del secondo anno civile dopo la denuncia, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Singapore, il 24 febbraio 2011, nelle lingue tedesca e inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica di Singapore:

J. Reding

Moses Lee

7749

Doppia imposizione. Conv. con Singapore

Protocollo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Singapore all'atto della firma della Convenzione fra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa in data odierna tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Singapore, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Ad art. 4 e 19 L'espressione «ente di diritto pubblico» designa un ente costituito sulla base di una legge di uno Stato contraente o di una suddivisione politica o di un ente locale di questo Stato, che esercita le funzioni che sarebbero esercitate da questo Stato, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Su richiesta, l'autorità competente di uno Stato contraente conferma all'autorità competente dell'altro Stato contraente che un determinato ente è un ente di diritto pubblico del primo Stato contraente.

2. Ad art. 7 Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 è inteso che, qualora un'impresa di uno Stato contraente venda merci o beni o eserciti un'altra attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo ricevuto dall'impresa, bensì unicamente sulla base della parte del reddito complessivo attribuibile all'attività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o per queste operazioni.

Nei casi di contratti di vigilanza, di fornitura, di montaggio o di costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l'impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata.

Gli utili inerenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell'impresa sono imponibili unicamente nello Stato contraente di cui l'impresa è residente.

3. Ad art. 7 e 12 È inteso che i compensi ricevuti per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici sono considerati utili dell'impresa conformemente all'articolo 7.

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Doppia imposizione. Conv. con Singapore

4. Ad art. 8 Resta inteso che l'articolo 11 della Convenzione non è applicabile agli interessi giusta la lettera c) del paragrafo 3 dell'articolo 8 della Convenzione.

5. Ad art. 18 Resta inteso che i redditi di cui all'articolo 18 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfettarie.

6. Ad art. 26 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dal sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.

b)

Resta inteso che l'assistenza amministrativa prevista all'articolo 26 non comprende alcun provvedimento finalizzato alla ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»).

c)

Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione la competente autorità dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità dello Stato richiesto: (i) il nome e l'indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione di tali persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale), (ii) il periodo oggetto della domanda, (iii) una descrizione delle informazioni ricercate, la rilevanza per la domanda delle informazioni richieste e indicazioni circa la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto, (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste, (v) i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino presso le autorità competenti dello Stato richiesto o in possesso oppure sotto il controllo di una persona residente in tale Stato, (vi) il nome e, se disponibile, l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste, (vii) una dichiarazione in cui lo Stato richiedente attesta di impiegare tutti i mezzi a sua disposizione sul suo territorio per l'ottenimento delle informazioni, e (viii) qualsiasi altra informazione che può servire all'attuazione della domanda.

Mentre la lettera c) contiene importanti requisiti procedurali volti a impedire le «fishing expedition», i suoi sottoparagrafi devono essere interpretati in modo da non impedire gli scambi effettivi di informazioni.

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d)

Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inoltre inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.»

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Singapore, il 24 febbraio 2011, nelle lingue tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica di Singapore:

J. Reding

Moses Lee

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