Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 28 marzo 2011, visti l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re: Kinderspital Zurigo, Universitätskinderklinik - Eleonorenstiftung, Zurigo, concernente la domanda del 1° marzo 2011 per una proroga dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione Il responsabile per la ricerca da autorizzare al Kinderspital Zurigo, Universitätskinderklinik - Eleonorenstiftung, rimane il direttore medico prof. dr. med. Felix H.

Sennhauser, direttore medico.

Non vi sono cambiamenti rispetto all'autorizzazione precedente. Il dispositivo del 22 gennaio 2001 (autorizzazione originaria) rimane dunque in vigore con gli adeguamenti menzionati nel dispositivo del 20 febbraio 2006 (proroga dell'autorizzazione).

2. Durata dell'autorizzazione La durata di validità della presente autorizzazione è di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

I cambiamenti elencati qui di seguito che si presentano prima dello scadere dell'autorizzazione devono essere notificati immediatamente alla Commissione peritale: ­

avvicendamento del direttore medico;

­

cambiamento della struttura amministrativa o organizzativa del Kinderspital;

­

modifica dell'amministrazione dei dati;

­

modifica del regolamento di accesso;

La Commissione peritale deciderà in seguito se dovrà essere rilasciata un'autorizzazione completiva.

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3. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) in virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

4. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto al Kinderspital Zurigo e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può esaminare, entro il termine di ricorso, l'intera decisione presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94).

31 maggio 2011

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, Franz Werro

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