K Decreto federale Disegno sul finanziamento delle attività nazionali e internazionali nel settore dell'innovazione nel 2012 del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visti gli articoli 16a capoversi 13 e 16h della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20103, decreta: Art. 1 1 Per finanziare le attività della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) e per promuovere l'integrazione della Svizzera in programmi e progetti internazionali nel settore della tecnologia e dell'innovazione è stanziato un credito globale di 136,5 milioni di franchi.
2
Il credito globale è suddiviso in due crediti d'impegno.
Art. 2 Il credito d'impegno per finanziare le attività della CTI ammonta a 121,5 milioni di franchi.
1
2
Il credito d'impegno è impiegato per i provvedimenti di sostegno seguenti: promozione di progetti, inclusi i sussidi per i costi indiretti della ricerca (overhead):
a.
103 milioni di franchi
b.
concessione di assegni per l'innovazione:
2 milioni di franchi
c.
promozione del trasferimento di sapere e tecnologie:
4,3 milioni di franchi
d.
provvedimenti in favore della costituzione e dello sviluppo di imprese basate sulla scienza; provvedimenti per promuovere l'imprenditorialità:
12,2 milioni di franchi
Per gli assegni per l'innovazione è stanziato un importo unitario di 7500 franchi per assegno.
3
1 2 3
RS 101 RS 420.1; RU 2010 651 FF 2011 689
2010-2130
789
Finanziamento delle attività nazionali e internazionali nel settore dell'innovazione nel 2012. DF
La CTI può effettuare trasferimenti di esigua entità tra gli importi di cui all'articolo 2 capoverso 2.
4
Art. 3 Il credito d'impegno per promuovere l'integrazione della Svizzera in programmi e progetti internazionali nel settore della tecnologia e dell'innovazione ammonta a 15 milioni di franchi.
Art. 4 Il 6 per cento al massimo del credito d'impegno di cui all'articolo 2 capoverso 1 può essere impiegato per mandati peritali, l'indennizzo dei membri della CTI, il coordinamento e la gestione di progetti, la valorizzazione dei risultati, il monitoraggio e le pubbliche relazioni.
1
2
Con il credito globale possono essere finanziati posti di durata limitata.
Art. 5 Il presente decreto non sottostà a referendum.
790