Decreto federale Disegno che proroga e aumenta il credito quadro per la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19762 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 20113, decreta: Art. 1 Per la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione sono approvati una proroga e un aumento di 112 milioni di franchi del sesto credito quadro per la continuazione dell'aiuto umanitario della Confederazione fino al 31 dicembre 2012.

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L'aumento del sesto credito quadro sarà sbloccato solo dopo l'esaurimento di quest'ultimo, verosimilmente a partire dal 1° luglio 2011.

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Art. 2 Il credito può essere utilizzato in particolare per finanziare:

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a.

contributi ordinari e straordinari in denaro o in natura accordati a organizzazioni internazionali (intergovernative e non governative) e a enti assistenziali internazionali, nonché la realizzazione delle operazioni umanitarie decise dal Consiglio federale;

b.

la azioni dirette all'estero del Corpo svizzero di aiuto umanitario, nonché la formazione e l'equipaggiamento dei membri del Corpo;

c.

il reclutamento di personale in seno al Corpo svizzero di aiuto umanitario e di personale esterno necessario per l'attuazione e il sostegno delle azioni dirette dell'aiuto umanitario della Confederazione;

d.

la fornitura di prodotti lattieri di origine svizzera e di altri aiuti alimentari, segnatamente cereali o prodotti cerealicoli;

RS 101 RS 974.0 FF 2011 4453

2011-0438

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Proroga e aumento del credito quadro per la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione. DF

e.

qualsiasi altra forma di aiuto umanitario che consente di conseguire gli obiettivi dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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