Traduzione1

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, firmata a Stoccolma il 7 maggio 1965, modificata dal Protocollo firmato a Stoccolma il 10 marzo 1992 Concluso a Stoccolma, il 28 febbraio 2011 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Svezia, animati dal desiderio di modificare la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, firmata a Stoccolma il 7 maggio 1965, modificata dal Protocollo firmato a Stoccolma il 10 marzo 1992 (di seguito «il Protocollo»), hanno convenuto quanto segue: Art. I Il paragrafo 3 dell'articolo 5 (Stabile organizzazione) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla seguente disposizione: «3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia stabile organizzazione se:

1 2

a)

si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l'impresa ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;

Dal testo originale tedesco.

RU 2011 ...

2011-1178

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f)

un montaggio è effettuato da un'impresa di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente in relazione con la fornitura di macchine o impianti prodotti da questa impresa,

g)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a­f, a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.»

Art. II 1. Il tenore vigente dell'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione diviene il paragrafo 1.

2. Il seguente paragrafo 2 viene aggiunto all'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione: «2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato ­ e impone di conseguenza ­ utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente è imponibile in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.» Art. III L'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente.

«Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a una persona residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, in conformità della legislazione di questo Stato; ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. Nonostante il paragrafo 2, lo Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi esclude dall'imposizione i dividendi pagati se il beneficiario dei dividendi: a)

è una società (diversa da una società di persone) che indirettamente o direttamente detiene almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale della società distributrice; oppure

b)

è un'istituzione di previdenza, a condizione che:

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(i)

questi dividendi non provengano da attività commerciali dell'istituzione di previdenza o da un'impresa associata, e (ii) l'istituzione di previdenza non rivenda entro due mesi dopo il loro acquisto le partecipazioni da cui provengono i dividendi o concluda un relativo contratto per l'alienazione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione dei paragrafi 2 e 3.

Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.

5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1­3 non si applicano quando il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, cui è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 15, a seconda dei casi.

7. Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi sia effettivamente connessa a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi conseguiti in detto altro Stato.

8. Ai fini del presente articolo l'espressione «istituzione di previdenza» designa ogni istituzione del sistema di assicurazioni sociali organizzata secondo le leggi di uno Stato contraente o una persona: a)

organizzata in conformità della legislazione di uno Stato contraente;

b)

istituita e gestita in detto Stato, soprattutto per amministrare o versare pensioni o rimunerazioni analoghe; e

c)

esonerata dall'imposta in questo Stato per quanto riguarda le attività di cui alla lettera b.

Le autorità competenti degli Stati contraenti fissano di comune accordo se un'istituzione di previdenza ricade sotto le disposizioni del presente paragrafo.»

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Art. IV L'articolo 11 (Interessi) della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente: «Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di qualsiasi natura, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e da obbligazioni, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi è effettivamente connesso a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 15, a seconda dei casi.

4. Qualora, in conseguenza di relazioni particolari esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.» Art. V L'articolo 12 (Diritti di licenza) della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente: «Art. 12

Diritti di licenza

1. I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo l'espressione «diritti di licenza» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le videocassette o le registrazioni su nastro per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

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3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i diritti di licenza, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza è effettivamente connesso a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 15, a seconda dei casi.

4. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei diritti di licenza pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.» Art. VI 1. Il riferimento nel paragrafo 2 dell'articolo 13 (Profitti da capitali) della Convenzione al paragrafo 3 dell'articolo 24 viene abrogato e sostituito con un riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 23.

2. Nell'articolo 13 (Profitti da capitali) della Convenzione è introdotto il seguente paragrafo 4: «4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3, i profitti derivanti dall'alienazione di azioni o di altri diritti di partecipazione o quote sociali versati a una persona fisica prima residente di Svezia e divenuta residente di Svizzera sono imponibili in Svezia, se l'alienazione ha luogo in un momento qualunque entro cinque anni dopo che tale persona ha cessato di risiedere in Svezia.

Questo paragrafo è applicabile soltanto a persone fisiche che al momento della rinuncia alla residenza in Svezia erano cittadine svedesi.» Art. VII Il riferimento nel paragrafo 2 dell'articolo 14 (Successioni indivise; società di persone) della Convenzione al paragrafo 1 dell'articolo 25 viene abrogato e sostituito con un riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 24.

Art. VIII L'articolo 19 (Pensioni) della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente: «Art. 19

Pensioni, rendite e altre rimunerazioni analoghe

1. Le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe eccetto le prestazioni che soggiacciono alla legislazione sulle assicurazioni sociali, indipendentemente dal fatto che vengano pagate a titolo di un'attività lucrativa anteriore o meno, come pure le rendi6387

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te che provengono da uno Stato contraente e vengono versate a una persona residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nel primo Stato.

2. La Svezia può tuttavia tassare secondo la legislazione sulle assicurazioni sociali svedese pagamenti versati a una persona residente in Svizzera; in questo caso è applicabile il paragrafo 3 dell'articolo 24.

3. Il termine «rendite» designa somme determinate, pagabili periodicamente a termini fissi, a vita o per un periodo determinato o determinabile, a titolo di controprestazione di un adeguato e completo compenso in denaro o valutabile in denaro.

4. I contributi versati a un piano di previdenza riconosciuto ai fini fiscali in uno Stato contraente, pagati da o per conto di una persona fisica residente in un altro Stato contraente secondo la sua legislazione fiscale nazionale, che svolge un'attività indipendente o dipendente in tale Stato contraente, devono ­ al fine di determinare l'imposta da pagare dalla persona fisica in questo altro Stato e gli utili aziendali che ivi soggiacciono a imposta ­ essere trattati secondo le stesse condizioni e limitazioni dei contributi che vengono versati a un piano di previdenza riconosciuto in tale Stato, se: a)

la persona fisica era affiliata al piano di previdenza immediatamente prima di divenire residente di detto altro Stato secondo la sua legislazione fiscale nazionale; e

b)

il piano di previdenza è in generale considerato un piano di previdenza riconosciuto ai fini fiscali dalle autorità competenti di questo altro Stato contraente.

Ai fini del presente paragrafo l'espressione «piano di previdenza» comprende anche un piano di previdenza allestito secondo il sistema di assicurazione sociale in conformità della legislazione di uno Stato contraente.» Art. IX L'articolo 20 (Rimunerazioni di diritto pubblico) della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente: «Art. 20

Rimunerazioni di diritto pubblico

1. a)

Stipendi, salari e rimunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b)

Tuttavia, tali stipendi, salari e rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente e: (i) possieda la cittadinanza di questo Stato, o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

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2. Le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18 si applicano alle rimunerazioni versate a titolo di servizi resi nel quadro di un'attività commerciale o industriale esercitata da uno degli Stati contraenti o una delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali.» Art. X L'articolo 21 (Rendite) della Convenzione è abrogato.

Art. XI 1. Il tenore vigente dell'articolo 23 (Redditi non menzionati espressamente) della Convenzione diventa il paragrafo 1.

2. Il seguente paragrafo 2 viene aggiunto all'articolo 23 (Redditi non menzionati espressamente) della Convenzione: «2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, cui è effettivamente connesso il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o 15, a seconda dei casi.» Art. XII 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 25 (Disposizioni per evitare le doppie imposizioni) della Convenzione è abrogato.

2. I paragrafi 6 e 7 dell'articolo 25 (Disposizioni per evitare le doppie imposizioni) della Convenzione sono abrogati e sostituiti dai seguenti paragrafi: «6. Se un residente della Svizzera percepisce redditi o possiede una sostanza che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svezia, la Svizzera esenta dall'imposta detti redditi o detta sostanza (eccettuati i redditi indicato nell'articolo 10), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o alla rimanente sostanza di questa persona, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intera sostanza, senza tener conto dell'esenzione.

7. Se un residente della Svizzera percepisce redditi che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, sono imponibili in Svezia, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio fiscale. Esso consiste: a)

nel computo dell'imposta pagata in Svezia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, nell'imposta svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma così computata non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili in Svezia; o

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b)

in una riduzione globale dell'imposta svizzera; o

c)

in una esenzione parziale dei redditi di cui trattasi dall'imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata in Svezia dall'ammontare lordo dei redditi ricevuti dalla Svezia.»

3. I paragrafi 3­7 dell'articolo 25 (Disposizioni per evitare le doppie imposizioni) della Convenzione sono rinumerati in paragrafi 2­6.

Art. XIII 1. Gli articoli 22 (Studenti) ­ 27 (Procedura di amichevole composizione) della Convenzione sono rinumerati in articoli 21­26.

2. Il seguente nuovo articolo è inserito immediatamente dopo il nuovo articolo 26 (Procedura di amichevole composizione) della Convenzione: «Art. 27

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno in materia d'imposte di ogni natura e denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte o della vigilanza sulle persone o autorità summenzionate. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria.

Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato che ha trasmesso i dati ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

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c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Quando uno Stato contraente chiede informazioni conformemente al presente articolo, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili ai fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.» Art. XIV Alla Convenzione è aggiunto un Protocollo con le seguenti disposizioni:

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Protocollo

La Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, all'atto della firma del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, firmata a Stoccolma il 7 maggio 1965, modificata dal Protocollo firmato a Stoccolma il 10 marzo 1992 (di seguito «la Convenzione»), hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Ad art. 10 (Dividendi) della Convenzione Resta inteso che il termine «imposta» di cui al paragrafo 8 lettera c non include: a)

in Svezia l'imposta sugli utili per istituzioni di previdenza (avkastningsskatten på pensionsmedel);

b)

in Svizzera: l'imposta preventiva.

2. Ad art. 19 (Pensioni, rendite e altre rimunerazioni analoghe) della Convenzione Resta inteso che il termine «pensioni» di cui all'articolo 19 della Convenzione non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.

3. Ad art. 26 (Procedura di amichevole composizione) della Convenzione Resta inteso che se la Svezia dovesse concordare una clausola arbitrale in una Convenzione di doppia imposizione con uno Stato terzo, il seguente paragrafo 5 trova applicazione tra la Svizzera e la Svezia a partire dal giorno in cui è applicabile la Convenzione tra la Svezia e tale Stato terzo.

«5. Se: a)

ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, e

b)

le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro quattro anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l'accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate giungono a un'altra soluzione entro sei 6392

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mesi dalla notifica del lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questa procedura.

Secondo il presente paragrafo gli Stati contraenti possono mettere a disposizione dell'autorità arbitrale costituita le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura d'arbitrato. I membri di questa autorità sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 27.» Per i casi passati in giudicato il giorno in cui è applicabile il paragrafo 5, il termine di quattro anni di cui alla lettera b inizia a decorrere lo stesso giorno.

4. Ad art. 27 (Scambio di informazioni) della Convenzione a)

Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.

b)

Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera c) preveda importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri (i)­(v) di tale lettera non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

c)

Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 27 della Convenzione la competente autorità dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità dello Stato richiesto: (i) il nome della persona o delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione delle stesse (indirizzo, data di nascita, stato civile o codice fiscale), (ii) il periodo oggetto della domanda, (iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare della loro natura e della forma in cui lo Stato richiedente desidera riceverle dallo Stato richiesto, (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste, (v) il nome e, se disponibile, l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

d)

Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 27 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

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e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

Art. XV 1. I due Stati contraenti si notificano reciprocamente per via diplomatica l'adempimento delle condizioni costituzionali necessarie all'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima notificazione menzionata al paragrafo 1 e le sue disposizioni saranno applicabili in entrambi gli Stati: a)

con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;

b)

con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 19 (Pensioni, rendite e altre rimunerazioni analoghe) della Convenzione a pensioni e rendite pagate il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data; fanno eccezione le pensioni e le rendite già in corso al momento della firma del Protocollo e pagate ai beneficiari che hanno trasferito prima di questa data il loro domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente. A tali pensioni e rendite rimane applicabile il tenore precedente degli articoli 19 e 21;

c)

con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte che vengono prelevate per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

d)

con riferimento all'articolo 27 (Scambio di informazioni) della Convenzione a richieste presentate il giorno dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data, relativamente a informazioni che si riferiscono a un periodo che inizia il 1° gennaio dell'anno successivo alla firma del presente Protocollo.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Stoccolma, 28 febbraio 2011, in duplice esemplare nelle lingue tedesca e svedese, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Regno di Svezia:

Kurt Höchner

Anders Borg

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