Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti» del 17 giugno 2011
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti», depositata il 26 giugno 20092; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 giugno 20103, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 26 giugno 2009 «6 settimane di vacanza per tutti» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
1
2
L'iniziativa ha il tenore seguente:
I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 110 cpv. 4 (nuovo) Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad almeno sei settimane di vacanza retribuite all'anno.
4
II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 84 (nuovo) 8. Disposizioni transitorie dell'art. 110 cpv. 4 Nell'anno civile successivo all'accettazione dell'articolo 110 capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad almeno cinque settimane di vacanza. Nei cinque anni civili successivi il diritto aumenta di un giorno ogni anno.
1
1 2 3 4
RS 101 FF 2009 4959 FF 2010 4095 La numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione.
2010-1224
4315
Iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti». DF
Il Consiglio federale disciplina i necessari dettagli fino all'entrata in vigore della modifica della legislazione federale.
2
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
Consiglio nazionale, 17 giugno 2011
Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011
Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab
4316