Riesame della decisione generale del 2 novembre 20101 concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 26 luglio 2011

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 58 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa; vista l'ordinanza del 12 maggio 20103 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF), decide: I prodotti fitosanitari esteri menzionati di seguito, iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione mediante decisione generale del 2 novembre 2010, non più adempiono le condizioni di cui all'articolo 36 capoverso 2 lettera a OPF e vengono stralciati dalla lista.

Realchemie Iodosulfuron & Mefenpyr-Diethyl

Numero di omologazione svizzero: D-4423 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024727-00/003 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie Nederland BV, Eindhoven, Niederlande

Realchemie Iodosulfuron & Mefenpyr-Diethyl

Numero di omologazione svizzero: D-4424 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024727-00/006 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie Nederland BV, Eindhoven, Niederlande

Indicazione dei rimedi giuridici Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

26 luglio 2011

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Bernard Lehmann

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FF 2010 6619 RS 172.021 RS 916.161

2011-1513

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