Termine di referendum: 19 gennaio 2012

Legge federale che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo del 30 settembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 103 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20112, decreta: Art. 1

Oggetto

La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere aiuti finanziari per promuovere l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo.

Art. 2 1

2

a.

sviluppare e introdurre nuovi prodotti, apparecchiature e canali di distribuzione;

b.

migliorare la qualità delle prestazioni;

c.

istituire strutture competitive che permettano di accrescere l'efficienza;

d.

migliorare la formazione e il perfezionamento.

Essa concentra la maggior parte degli aiuti su pochi progetti importanti.

Art. 3 1

1 2

Progetti beneficiari

La Confederazione può sostenere progetti che si prefiggono gli obiettivi seguenti:

Condizioni

I progetti beneficiano di un sostegno soltanto se: a.

contribuiscono a rafforzare la competitività della Svizzera quale Paese turistico;

b.

contribuiscono a uno sviluppo sostenibile del turismo; e

c.

creano o assicurano possibilità d'impiego attrattive.

RS 101 FF 2011 2117

2010-2970

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Promozione dell'innovazione, della collaborazione e dello sviluppo delle conoscenze nel turismo. LF

2

3

Per poter beneficiare di un sostegno, i progetti di cui al capoverso 1 devono inoltre: a.

avere un'importanza nazionale o richiedere un coordinamento a livello svizzero; o

b.

avere un'importanza regionale o locale e corrispondere ai criteri dei progetti modello della Confederazione.

I progetti devono essere pianificati e realizzati a livello interaziendale.

Art. 4

Oneri

I progetti devono essere avviati entro sei mesi dall'assegnazione dell'aiuto finanziario.

Art. 5

Ammontare e modalità degli aiuti finanziari

La Confederazione può sostenere progetti accordando un aiuto finanziario pari al massimo al 50 per cento dei costi computabili. L'aiuto finanziario è versato sotto forma di contributi forfettari.

1

Se per un progetto possono essere richiesti anche altri sussidi federali, l'aiuto federale complessivo ammonta al massimo al 50 per cento dei costi globali.

2

Art. 6

Procedura

Le domande di aiuto finanziario devono essere inviate alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Quest'ultima consulta i Cantoni direttamente interessati. Per l'esame delle domande può anche rivolgersi a esperti.

1

La SECO decide in merito all'assegnazione degli aiuti finanziari dopo aver consultato gli Uffici federali direttamente interessati.

2

Art. 7

Informazione e valutazione

La SECO promuove lo scambio di informazioni nel settore del turismo in generale e in merito ai progetti beneficiari in particolare.

1

2

La SECO assicura la valutazione dei progetti beneficiari.

Art. 8

Finanziamento

L'Assemblea federale stabilisce a scadenze quadriennali, mediante un decreto federale semplice, i mezzi a disposizione quale credito d'impegno.

Art. 9

Rapporto

Il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale sull'utilizzo dei mezzi finanziari accordati.

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Art. 10

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 11

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2011

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2011

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 11 ottobre 20113 Termine di referendum: 19 gennaio 2012

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