Termine di referendum: 19 gennaio 2012
Legge federale che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo del 30 settembre 2011
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 103 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20112, decreta: Art. 1
Oggetto
La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere aiuti finanziari per promuovere l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo.
Art. 2 1
2
a.
sviluppare e introdurre nuovi prodotti, apparecchiature e canali di distribuzione;
b.
migliorare la qualità delle prestazioni;
c.
istituire strutture competitive che permettano di accrescere l'efficienza;
d.
migliorare la formazione e il perfezionamento.
Essa concentra la maggior parte degli aiuti su pochi progetti importanti.
Art. 3 1
1 2
Progetti beneficiari
La Confederazione può sostenere progetti che si prefiggono gli obiettivi seguenti:
Condizioni
I progetti beneficiano di un sostegno soltanto se: a.
contribuiscono a rafforzare la competitività della Svizzera quale Paese turistico;
b.
contribuiscono a uno sviluppo sostenibile del turismo; e
c.
creano o assicurano possibilità d'impiego attrattive.
RS 101 FF 2011 2117
2010-2970
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Promozione dell'innovazione, della collaborazione e dello sviluppo delle conoscenze nel turismo. LF
2
3
Per poter beneficiare di un sostegno, i progetti di cui al capoverso 1 devono inoltre: a.
avere un'importanza nazionale o richiedere un coordinamento a livello svizzero; o
b.
avere un'importanza regionale o locale e corrispondere ai criteri dei progetti modello della Confederazione.
I progetti devono essere pianificati e realizzati a livello interaziendale.
Art. 4
Oneri
I progetti devono essere avviati entro sei mesi dall'assegnazione dell'aiuto finanziario.
Art. 5
Ammontare e modalità degli aiuti finanziari
La Confederazione può sostenere progetti accordando un aiuto finanziario pari al massimo al 50 per cento dei costi computabili. L'aiuto finanziario è versato sotto forma di contributi forfettari.
1
Se per un progetto possono essere richiesti anche altri sussidi federali, l'aiuto federale complessivo ammonta al massimo al 50 per cento dei costi globali.
2
Art. 6
Procedura
Le domande di aiuto finanziario devono essere inviate alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Quest'ultima consulta i Cantoni direttamente interessati. Per l'esame delle domande può anche rivolgersi a esperti.
1
La SECO decide in merito all'assegnazione degli aiuti finanziari dopo aver consultato gli Uffici federali direttamente interessati.
2
Art. 7
Informazione e valutazione
La SECO promuove lo scambio di informazioni nel settore del turismo in generale e in merito ai progetti beneficiari in particolare.
1
2
La SECO assicura la valutazione dei progetti beneficiari.
Art. 8
Finanziamento
L'Assemblea federale stabilisce a scadenze quadriennali, mediante un decreto federale semplice, i mezzi a disposizione quale credito d'impegno.
Art. 9
Rapporto
Il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale sull'utilizzo dei mezzi finanziari accordati.
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Promozione dell'innovazione, della collaborazione e dello sviluppo delle conoscenze nel turismo. LF
Art. 10
Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
Art. 11
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 30 settembre 2011
Consiglio degli Stati, 30 settembre 2011
Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab
Data della pubblicazione: 11 ottobre 20113 Termine di referendum: 19 gennaio 2012
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