Traduzione1

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Mosca il 15 novembre 1995 concluso il 24 settembre 2011

il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio conclusa a Mosca il 15 novembre 1995 (di seguito «Protocollo» e «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. I L'enumerazione dell'imposta russa ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione (Imposte considerate) è modificata come segue: «(i) le imposte sui profitti di enti; (ii) le imposte sul reddito delle persone fisiche; (iii )le imposte sul capitale di enti; e (iv) le imposte sul patrimonio delle persone fisiche (qui di seguito indicate quali «imposta russa»);» Art. II Il paragrafo 1 dell'articolo 4 della Convenzione (Residenza) è sostituito dalla seguente disposizione: «1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato, le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi derivanti da fonti situate in questo Stato o per il patrimonio ivi situato.»

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Dal testo originale tedesco.

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Art. III 1. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 10 della Convenzione (Dividendi) sono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni: «3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a una persona residente dell'altro Stato contraente sono imponibili solo in detto altro Stato, se il beneficiario effettivo: a)

è un'istituzione di previdenza o un'altra istituzione simile che offre piani di previdenza cui partecipano persone fisiche per assicurare prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti, a condizione che l'istituzione di previdenza o l'istituzione simile siano costituite secondo la legislazione dell'altro Stato contraente, siano fiscalmente riconosciute e siano sottoposte alla relativa vigilanza; oppure

b)

è il Governo dell'altro Stato, una sua suddivisione politica o un suo ente locale, oppure: (i) per quanto concerne la Russia, la Banca centrale della Federazione Russa (Banca russa); (ii) per quanto concerne la Svizzera, la Banca nazionale svizzera.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non riguardano l'imposizione degli utili con i quali sono pagati i dividendi.

4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente. Il termine comprende anche pagamenti relativi a partecipazioni a fondi immobiliari e di investimento, di cui più del 50 per cento dei redditi provengono da azioni.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo residente di uno Stato contraente eserciti nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.» 2. L'attuale paragrafo 5 dell'articolo 10 della Convenzione (Dividendi) diventa il paragrafo 6.

Art. IV L'articolo 11 della Convenzione (Interessi) è abrogato e sostituito dalla seguente disposizione: 7952

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«Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente, il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di pegno immobiliare o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri utili relativi a detti titoli.

Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.» Art. V 1. L'articolo 13 della Convenzione (Utili di capitale) è completato con il seguente paragrafo 3: «Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di azioni di una società il cui valore consiste, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento in beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato. Le disposizioni del presente paragrafo non sono tuttavia applicabili qualora: a)

le azioni siano quotate in una borsa riconosciuta in uno degli Stati contraenti o in un'altra borsa concordata dalle competenti autorità degli Stati contraenti; o

b)

si tratti di quote di una società il cui valore consiste per oltre il 50 per cento in beni immobili nei quali la società esercita la sua attività.»

2. Il paragrafo 3 dell'articolo 13 della Convenzione (Utili di capitale) diventa il paragrafo 4.

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Art. VI Alla fine della lettera a dell'articolo 23 della Convenzione (Eliminazione della doppia imposizione) è aggiunta la seguente frase: «Gli utili di cui al paragrafo 3 dell'articolo 13 (Utili di capitale) sono esenti dall'imposta unicamente solo se è comprovata l'imposizione effettiva nella Federazione Russa.» Art. VII Alla Convenzione è aggiunto, dopo l'articolo 25 (Procedura amichevole), il seguente articolo 25a (Scambio di informazioni): «Art. 25a

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione e all'imposta sul valore aggiunto nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini.

Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato Contraente chieda informazioni, l'altro Stato Contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini 7954

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fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato Contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo, al fine di soddisfare gli obblighi da esso previsti.» Art. VIII Alla Convenzione è aggiunto, dopo l'articolo 25a (Scambio di informazioni), il seguente articolo 25b (Fruizione abusiva): «Art. 25b

Fruizione abusiva

Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 non si applicano ai dividendi, interessi o canoni pagati conformemente a, o facenti parte di un sistema di fruizione abusiva di benefici. L'espressione «sistema di fruizione abusiva di benefici» designa un'operazione o una sequenza di operazioni strutturata in modo che un residente di uno Stato contraente, avente diritto ai vantaggi della presente Convenzione, percepisca redditi provenienti dall'altro Stato contraente e li trasmetta integralmente o quasi integralmente (in qualsiasi momento o forma), direttamente o indirettamente a una persona non residente di uno Stato contraente, la quale, se ottenesse tali redditi direttamente in provenienza dall'altro Stato contraente, non avrebbe diritto, in base a una convenzione per evitare le doppie imposizioni tra il suo Stato di residenza e lo Stato da cui provengono i redditi oppure in altro modo, a vantaggi in relazione a tali redditi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di uno Stato contraente della presente Convenzione, e in modo che lo scopo principale del sistema scelto consista nel beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione. Nel quadro di una procedura amichevole le autorità competenti possono accordarsi su casi o circostanze, in cui lo scopo principale dell'impiego di un sistema di fruizione abusiva di benefici tramite terzi consiste nel fruire dei vantaggi ai sensi del presente articolo.» Art. IX Lo Scambio di lettere del 15 novembre 1995 tra l'ambasciatore della Confederazione Svizzera nella Federazione Russa e il Ministro delle finanze della Federazione Russa è abrogato.

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Art. X Alla Convenzione è aggiunto un Protocollo, allegato al presente Protocollo.

Art. XI 1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica la conclusione delle procedure interne richieste ai fini dell'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno della ricezione dell'ultima delle due notificazioni e si applica: a)

con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, alle somme pagate o accreditate il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

c)

con riferimento all'articolo 25a (Scambio di informazioni), alle richieste presentate il giorno dell'entrata in vigore del presente Protocollo o dopo tale data e che si riferiscono a informazioni riguardanti periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Washington, il 24 settembre 2011, nelle lingue tedesca, russa e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo tedesco e russo, fa stato il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per il Governo della Federazione Russa:

Eveline Widmer-Schlumpf

Alexej Kudrin

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Protocollo

Allegato

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa all'atto della firma del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Mosca il 15 novembre 1995, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. In generale Resta inteso che le informazioni o le attestazioni di residenza ricevute in applicazione dell'articolo 25a (scambio di informazioni) non necessitano di autenticazione o postille per l'impiego nell'altro Stato contraente, compresa l'utilizzazione presso tribunali e autorità amministrative. Tale regola è pure applicabile a ogni altro documento emesso dall'autorità competente di uno Stato contraente o dal suo rappresentante autorizzato.

2. Ad art. 4 par. 3 (Residenza) Resta inteso che la sede della direzione effettiva di una persona diversa da una persona fisica si trova nel luogo in cui fondamentalmente sono prese le decisioni dirigenziali e aziendali rilevanti necessarie all'esercizio dell'impresa del soggetto giuridico nella sua totalità. Per determinare la sede della direzione effettiva occorre esaminare tutti i fatti e le circostanze rilevanti. Un soggetto giuridico può contare più luoghi dai quali l'impresa è diretta. La sede della direzione effettiva in un determinato momento può invece sussistere unicamente in un luogo.

3. Ad art.10 par. 3 lett. b (Dividendi) Resta inteso che l'espressione «istituzione di previdenza o altra istituzione simile che offre piani di previdenza» comprende le seguenti istituzioni nonché tutte le istituzioni simili costituite sulla base delle leggi emanate dopo la firma del Protocollo: a)

nella Federazione Russa, tutti i piani e modelli secondo: (i) la legge federale del 7 maggio 1998 n. 75-FZ sulle casse pensioni non statali; (ii) la legge federale del 15 dicembre 2001 n. 167-FZ sull'assicurazione obbligatoria delle pensioni nella Federazione Russa;

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b)

in Svizzera, tutti i piani e modelli secondo: (i) la legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, (ii) la legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità, (iii) la legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, (iv) la legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, comprese le istituzioni di previdenza non registrate che offrono piani di previdenza professionali, e (v) le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Resta inoltre inteso che l'espressione «istituzione di previdenza o altra istituzione simile che offre piani di previdenza» comprende fondi d'investimento, trust e fondazioni d'investimento, a condizione che tutte le parti di questi fondi, trust e fondazioni siano detenute da istituzioni di previdenza o da piani di previdenza.

4. Ad art. 10 (Dividendi) e 11 (Interessi) a)

Resta inteso che gli articoli 10 e 11 non limitano l'applicazione da parte di uno Stato contraente delle disposizioni del suo diritto interno e aventi validità generale concernenti il capitale proprio occulto.

b)

Resta inteso che i pagamenti connessi a partecipazioni in fondi di investimento, i cui redditi consistono per meno del 50 per cento in azioni, sono considerati interessi.

5. Ad art. 18 (Pensioni) e 19 (Funzioni pubbliche) Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.

6. Ad art. 25 (Procedura amichevole) Resta inteso che, qualora la Russia dopo la firma del presente Protocollo dovesse introdurre una clausola arbitrale in un Accordo o in una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con uno Stato terzo, le autorità competenti della Federazione Russa e della Confederazione Svizzera avvieranno non appena possibile negoziati in vista della conclusione di un Protocollo di modifica, il cui obiettivo consiste nell'introduzione di una clausola arbitrale nella presente Convenzione.» 7. Ad art. 25a (Scambio di informazioni) a)

Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.

b)

Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 25a della Convenzione le competenti autorità fiscali dello Stato

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richiedente forniscono le seguenti informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato richiesto: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni ricercate nonché la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) per quanto noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

c)

Resta inteso che il riferimento a informazioni «verosimilmente pertinenti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b del paragrafo 7 contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri da (i) a (v) devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inteso che, sulla base dell'articolo 25a della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni secondo l'articolo 27 allo Stato richiedente, si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che queste disposizioni servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

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