Legge federale sull'assicurazione malattie

Progetto

(LAMal) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanitā del Consiglio nazionale del 21 gennaio 20111; visto il parere del Consiglio federale del 4 marzo 20112, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19943 sull'assicurazione malattie č modificata come segue: Art. 56 cpv. 6 (nuovo) 6 Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni stabiliscono mediante contratto un metodo di controllo dell'economicitā delle prestazioni.

II Disposizione transitoria della modifica del ...

Per i fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a, il Consiglio federale stabilisce il metodo di controllo dell'economicitā delle prestazioni ai sensi dell'articolo 56 capoverso 6 se, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della modifica del ..., gli assicuratori e i fornitori di prestazioni non hanno convenuto un metodo mediante contratto.

III 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2011 2301 FF 2011 2311 RS 832.10

2011-0315

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Assicurazione malattie. LF

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