Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Disegno

(Legge sulle borse, LBVM) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 20111, decreta: I La legge del 24 marzo 19952 sulle borse è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 95 capoverso 1, 98 capoverso 1 e 122 della Costituzione federale3; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19934, Art. 2 lett. f (nuova) Ai sensi della presente legge si intendono per: f.

informazioni insider: le informazioni confidenziali che, se divulgate, potrebbero esercitare un influsso notevole sul corso dei valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un'istituzione analoga alla borsa in Svizzera.

Art. 20 cpv. 1 e 4bis Chi, per conto proprio, acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d'intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione di azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all'estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei limiti del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 331/3, 50 o 662/3 per cento dei diritti di voto, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati, a prescindere dal fatto che possa esercitare o meno tali diritti.

1

4bis

1 2 3 4

Abrogato

FF 2011 6109 RS 954.1 RS 101 FF 1993 I 1077

2011-0662

6149

Legge sulle borse

Art. 22 cpv. 1, 1bis (nuovo) Le disposizioni della presente sezione, nonché gli articoli 52 e 53, si applicano alle offerte pubbliche di acquisto di partecipazioni a società (società mirate):

1

a.

con sede in Svizzera, i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera;

b.

con sede all'estero, i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera.

1bis Se il diritto svizzero e il diritto estero si applicano simultaneamente a un'offerta pubblica di acquisto, si può rinunciare ad applicare le disposizioni del diritto svizzero se:

a.

l'applicazione del diritto svizzero entra in conflitto con il diritto estero; e

b.

il diritto estero garantisce una protezione degli investitori equivalente a quella garantita dal diritto svizzero.

Art. 23 cpv. 5 Le borse assumono i costi della commissione. Quest'ultima può prelevare tasse dagli offerenti, dalle società mirate e dagli azionisti che hanno qualità di parte.

5

Art. 32 cpv. 4 e 7 4

Il prezzo offerto deve essere almeno pari al più elevato degli importi seguenti: a.

al corso in borsa;

b.

al prezzo più elevato che negli ultimi dodici mesi l'offerente ha pagato alla società mirata per i titoli di partecipazione.

Se sufficienti indizi mostrano che una persona non ha ottemperato all'obbligo di presentare un'offerta, la commissione può, finché tale obbligo non sia chiarito e se del caso adempito:

7

a.

sospendere il diritto di voto di tale persona e i diritti che ne derivano; e

b.

vietare a questa persona di acquistare direttamente, indirettamente o di comune intesa con terzi altre azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni della società mirata.

Art. 33b cpv. 3 Gli azionisti che detengono almeno il tre per cento dei diritti di voto, esercitabili o non esercitabili, della società mirata hanno parimenti qualità di parte se la richiedono alla commissione.

3

Art. 33c cpv. 3 L'articolo 33b capoversi 1, 4 e 5 si applica alla procedura di ricorso dinanzi alla FINMA.

3

6150

Legge sulle borse

Art. 33d cpv. 3 (nuovo) 3

Alle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto dinanzi al Tribunale amministrativo federale non si applicano le disposizioni legali concernenti la sospensione dei termini.

Titolo prima dell'art. 33e (nuovo)

Sezione 5a: Comportamenti non ammessi dal diritto in materia di vigilanza Art. 33e (nuovo)

Sfruttamento di informazioni insider

Agisce in maniera illecita chiunque, detenendo un'informazione di cui sa o deve sapere che si tratta di un'informazione insider:

1

a.

la sfrutta per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un'istituzione analoga alla borsa in Svizzera o per impiegare gli strumenti finanziari che ne sono derivati;

b.

la comunica a terzi;

c.

la sfrutta per raccomandare a terzi l'acquisto o l'alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un'istituzione analoga alla borsa in Svizzera o per impiegare gli strumenti finanziari che ne sono derivati.

Il Consiglio federale emana disposizioni sull'impiego lecito di informazioni insider, in particolare in relazione:

2

a.

a operazioni su titoli per la preparazione di un'offerta pubblica di acquisto;

b.

allo statuto giuridico particolare del destinatario dell'informazione.

Art. 33f (nuovo) 1

Manipolazione del mercato

Agisce in maniera illecita chiunque: a.

diffonde pubblicamente informazioni di cui sa o deve sapere che danno segnali falsi o che inducono in errore in relazione all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un'istituzione analoga alla borsa in Svizzera;

b.

esegue operazioni oppure ordini di acquisto o di vendita di cui sa o deve sapere che danno segnali falsi o che inducono in errore in relazione all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un'istituzione analoga alla borsa in Svizzera.

Il Consiglio federale emana disposizioni sui comportamenti leciti, in particolare in relazione a:

2

a.

operazioni su titoli volte a sostenere il corso e stabilizzare il prezzo;

b.

programmi di riacquisto per valori mobiliari propri.

6151

Legge sulle borse

Art. 34

Strumenti di vigilanza

Gli strumenti di vigilanza secondo gli articoli 29 capoverso 1, 30, 32, 34 e 35 della legge del 22 giugno 20075 sulla vigilanza dei mercati finanziari si applicano a tutte le persone che violano gli articoli 20, 21, 33e o 33f.

L'attuale art. 34bis diventa l'art. 34a Art. 34b (nuovo) Sospensione del diritto di voto e divieto di acquisto Se sufficienti indizi mostrano che una persona non ha ottemperato all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 20, la FINMA può, finché tale obbligo non sia chiarito e se del caso adempito: a.

sospendere il diritto di voto di tale persona e i diritti che ne derivano; e

b.

vietare a questa persona di acquistare direttamente, indirettamente o di comune intesa con terzi altre azioni, nonché diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni della società interessata.

Art. 40

Sfruttamento di informazioni insider

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o di membro di un organo di direzione o di vigilanza di un emittente o di una società che domina l'emittente o ne dipende, oppure in qualità di persona che, in virtù della sua partecipazione o della sua attività, ha accesso secondo le disposizioni applicabili a informazioni insider, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale:

1

a.

sfruttando un'informazione insider per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un'istituzione analoga alla borsa in Svizzera, oppure per impiegare gli strumenti finanziari che ne sono derivati;

b.

comunicando informazioni insider a terzi;

c.

sfruttando informazioni insider per fornire a terzi raccomandazioni intese ad acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un'istituzione analoga alla borsa in Svizzera, oppure per impiegare gli strumenti finanziari che ne sono derivati.

È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

2

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione insider che gli è stata comunicata da una persona di cui al capoverso 1 o che ha ottenuto commettendo un crimine o un delitto, per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un'istituzione analoga alla borsa in Svizzera, oppure per impiegare gli strumenti finanziari che ne sono derivati.

3

5

RS 956.1

6152

Legge sulle borse

È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui ai capoversi 1­3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione insider per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio in una borsa o in un'istituzione analoga alla borsa in Svizzera, oppure per impiegare gli strumenti finanziari che ne sono derivati.

4

Art. 40a (nuovo) Manipolazione dei corsi È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il corso di un valore mobiliare ammesso al commercio in una borsa o in un'istituzione analoga alla borsa in Svizzera, per procacciare a sé stesso o a terzi un vantaggio patrimoniale:

1

a.

diffonde in malafede informazioni false o che inducono in errore;

b.

effettua acquisti e vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo.

È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

2

Art. 41 cpv. 1 e 2 1

2

È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente: a.

omette di dichiarare la sua partecipazione qualificata a una società quotata in borsa (art. 20);

b.

omette, in quanto detentore di una partecipazione qualificata in una società mirata, di dichiarare l'acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 31).

Abrogato

Art. 41a (nuovo) Violazione dell'obbligo di presentare un'offerta È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque, intenzionalmente, non dà seguito a una decisione definitiva che constata l'obbligo di presentare un'offerta (art. 32).

Art. 44

Competenza

Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 40 e 40a competono alla giurisdizione federale.

1

2

La delega di questa competenza alle autorità cantonali è esclusa.

Art. 51 Abrogato

6153

Legge sulle borse

Art. 53

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Chiunque, all'entrata in vigore della modifica del ..., detiene una partecipazione in una società a cui si applica per la prima volta l'articolo 20, deve comunicare la sua partecipazione entro un anno.

1

L'articolo 52 si applica anche alle partecipazioni che, all'entrata in vigore della modifica del ..., sono rette per la prima volta dalle disposizioni della sezione 5.

2

Art. 54 Abrogato II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice di procedura civile6 Art. 41 Abrogato

2. Legge federale del 18 dicembre 19877 sul diritto internazionale privato Art. 151 cpv. 4 Abrogato

3. Codice penale8 Art. 161 e 161bis Abrogati

6 7 8

RS 272 RS 291 RS 311.0

6154

Legge sulle borse

4. Codice di procedura penale9 Art. 269 cpv. 2 lett. a e i (nuova) La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

2

a.

CP: articoli 111­113, 115, 118 numero 2, 122, 127, 129, 135, 138­140, 143, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 capoverso 2 e numero 2 capoverso 2, 146­ 148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 capoverso 3 e numero 2, 160, 163 numero 1, 180­185, 187, 188 numero 1, 189­191, 192 capoverso 1, 195, 197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 capoverso 1, 228 numero 1 capoversi 1­4, 230bis, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis­ 260quinquies, 261bis, 264­267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 capoverso 2, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305bis numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322ter, 322quater e 322septies;

i.

legge del 24 marzo 199510 sulle borse: articoli 40 e 40a.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

9 10

RS 312.0 RS 954.1

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Legge sulle borse

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