Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito Conclusa a Roma, il 25 febbraio 2011 Approvata dall'Assemblea federale il ...2 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il ...

Entrata in vigore per la Svizzera il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo di Malta, animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sui guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili o immobili e le imposte sull'ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

1 2

a)

a Malta: l'imposta sul reddito (qui di seguito indicate quali «imposta maltese»);

b)

in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni in capitale e altri elementi del reddito); (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

Dal testo originale francese.

RU 2011 ...

2007-0057

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Doppia imposizione. Conv. con Malta

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) (i) il termine «Malta» designa la Repubblica di Malta e include, usato in senso geografico, l'isola di Malta, l'isola di Gozo e le altre isole dell'arcipelago maltese comprese le acque territoriali nonché ogni territorio adiacente alle acque territoriali, inclusi i fondi marini, il loro sottosuolo e le acque sovrastanti, in cui Malta esercita i suoi diritti sovrani, la sua giurisdizione o il suo controllo conformemente al diritto internazionale e al diritto nazionale, compresa la legislazione relativa all'esplorazione della sua piattaforma continentale e allo sfruttamento delle sue risorse naturali, (ii) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; b)

le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, Malta o la Svizzera;

c)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

d)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

e)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

f)

per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

g)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) a Malta: il ministro responsabile delle finanze o il suo rappresentante autorizzato, (ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.

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h)

il termine «cittadini» designa: (i) le persone fisiche che possiedono la cittadinanza di uno Stato contraente, (ii) tutte le persone giuridiche, società di persone o associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, salvo se il contesto non richiede una diversa interpretazione, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un'altra legislazione di detto Stato».

Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche o i suoi enti locali.

Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi che esse traggono da fonti situate in tale Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

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3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione;

b)

una succursale;

c)

un ufficio;

d)

un'officina;

e)

un laboratorio e

f)

una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio o un'attività di sorveglianza connessa costituiscono una stabile organizzazione soltanto quando la loro durata oltrepassa i nove mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia stabile organizzazione se: a)

si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di esercitare altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo di attività menzionate alle lettere a-e, a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona ­ diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 ­ agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività 6200

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che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione sia in altro modo) non basta da solo per considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ricava da beni immobili (compresi i redditi provenienti da attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

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2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è la stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base alla ripartizione degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi previsti dal presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.» Art. 9

Imprese associate

1. Se: a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente

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e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato contraente, e tassa di conseguenza, gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in quest'altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a un adeguato aggiustamento dell'ammontare d'imposta prelevato su detti utili, se condivide che l'aggiustamento effettuato dal primo Stato contraente sia giustificato quanto a principio e ammontare. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una impresa residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui l'impresa che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, sono applicabili le seguenti disposizioni: a)

quando i dividendi sono pagati da un'impresa residente di Malta, l'imposta maltese sull'ammontare lordo dei dividendi non può eccedere l'imposta dovuta sugli utili con i quali sono pagati i dividendi;

b)

quando i dividendi sono pagati da un'impresa residente di Svizzera, senza intaccare l'imposizione dell'impresa a titolo degli utili con i quali sono pagati i dividendi, l'imposta svizzera non può eccedere: (i) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, (ii) nonostante la disposizione di cui al numero (i), i dividendi pagati a una società (altra che una società di persone) beneficiaria effettiva e il cui capitale è, in tutto o in parte, composto di azioni e che detiene direttamente, per almeno un anno, il 10 per cento almeno del capitale della società che paga i dividendi, detti dividendi sono esenti dall'imposta svizzera se le due società non beneficiano di un'esenzione dalle imposte di cui all'articolo 2 e nessuna delle due società è fiscalmente residente di uno Stato terzo ai sensi di una convenzione per evitare la doppia imposizione conclusa con detto Stato terzo e se le due società hanno adottato la forma giuridica di una società di capitali.

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3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato dì cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo, sono imponibili soltanto in detto altro Stato se questi interessi sono pagati: a)

in relazione alla vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico;

b)

in relazione alla vendita a credito di merci fornite da una ditta ad un'altra; o

c)

su un mutuo di qualunque natura concesso da un istituto bancario.

4. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati tra imprese collegate non sono tassati nello Stato della fonte se: ­

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queste imprese sono legate da una partecipazione diretta, per almeno un anno, del 10 per cento almeno oppure sono entrambe detenute da un'impresa

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terza che detiene direttamente una partecipazione di almeno il 10 per cento nel capitale della prima e della seconda impresa durante almeno un anno; e ­

queste società sono residenti di uno Stato contraente; e

­

nessuna delle due imprese è residente di uno Stato terzo sulla base di una Convenzione di doppia imposizione con detto Stato terzo; e

­

tutte le imprese sono assoggettate all'imposta sulle società senza beneficiare di un'esenzione, in particolare per quanto riguarda i pagamenti di interessi, e hanno la forma giuridica di una società di capitali.

5. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di pegno immobiliare o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri utili relativi a detti titoli.

Il termine «interessi» non si applica agli elementi di reddito qualificati come distribuzioni in virtù dell'articolo 10. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente da cui provengono gli interessi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi sono considerati provenire dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitori e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente da cui provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei canoni si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, oppure di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili esercitati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto in questo Stato.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa i cui beni consistono, direttamente o indirettamente, essenzialmente in beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato contraente.

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5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3, e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questo residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della propria attività. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi siano attribuibili a detta base fissa.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15

Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell'anno civile considerato; e

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro possiede nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato contraente.

Art. 16

Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

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Doppia imposizione. Conv. con Malta

Art. 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività esercitate da artisti o sportivi se questi redditi derivano in larga misura, direttamente o indirettamente, da fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale.

Art. 18

Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Art. 19

Funzioni pubbliche

1. a)

Gli stipendi, i salari, e le rimunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

b)

Tuttavia, tali salari, stipendi e rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente e (i) abbia la cittadinanza di detto Stato, o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a)

Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b)

Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

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Doppia imposizione. Conv. con Malta

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi e alle rimunerazioni analoghe e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20

Studenti e apprendisti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Art. 21

Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne Malta, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: Fatte salve le disposizioni della legislazione maltese concernente il computo sull'imposta maltese di un'imposta straniera (senza intaccarne i principi generali), se, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, i redditi di fonti svizzere sono compresi in una tassazione maltese, l'imposta svizzera riscossa su questi redditi viene computata sulla corrispondente imposta maltese.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: a)

se un residente di Svizzera riceve redditi, diversi dai dividendi di cui all'articolo 10, che secondo le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili a Malta, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, per gli utili

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Doppia imposizione. Conv. con Malta

considerati nel paragrafo 4 dell'articolo 13 detta esenzione si applica unicamente se ne è provata l'imposizione effettiva a Malta.

b)

Se un residente della Svizzera riceve interessi che conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 sono imponibili a Malta, la Svizzera accorda uno sgravio a tale residente su sua domanda. Questo sgravio consiste: (i) nel computo dell'imposta pagata a Malta, secondo le disposizioni dell'articolo 11 sull'imposta svizzera sul reddito di detto residente; l'ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile a Malta, o (ii) nella riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, o (iii) nell'esenzione parziale dall'imposta svizzera degli interessi di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata a Malta sull'ammontare lordo degli interessi.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

c)

Art. 23

Nonostante le disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, qualora riceva dividendi da una società residente a Malta, una società residente di Svizzera fruisce, per quanto riguarda la riscossione dell'imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.

Prevenzione dell'impiego abusivo della convenzione

Indipendentemente dalle disposizioni della presente Convenzione, nessuna riduzione o esenzione d'imposta prevista nella Convenzione può essere applicata a redditi pagati in virtù di una struttura puramente artificiale. Una struttura non è considerata puramente artificiale se corrisponde a una realtà economica svolta in particolare attraverso un'attività industriale, commerciale o di gestione. Questa disposizione non ostacola l'applicazione degli articoli 24 (Non discriminazione), 25 (Procedura amichevole) e 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione.

Art. 24

Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, segnatamente in relazione alla residenza.

Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, la presente disposizione si applica parimenti alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione, che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, non può essere in detto altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso 6210

Doppia imposizione. Conv. con Malta

che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 8 dell'articolo 11 o del paragrafo 4 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo diversa o più onerosa di quella cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese simili del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte oggetto della presente Convenzione.

Art. 25

Procedura amichevole

1. Se ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Se il reclamo le appare fondato e se non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, l'autorità competente si adopera per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti e procedere anche a un colloquio nell'ambito di una commissione comune composta da esse stesse o da loro rappresentanti.

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Doppia imposizione. Conv. con Malta

Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente pertinenti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista dal diritto interno non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini.

Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: a)

di eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili ai fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali

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Doppia imposizione. Conv. con Malta

dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.

Art. 27

Membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situata nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante ai fini della presente Convenzione, a condizione che: a)

conformemente al diritto internazionale non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, a imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato; e

b)

abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito complessivo, dei residenti di detto Stato.

3. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, qualora si trovino sul territorio di uno Stato contraente o non siano trattati, in materia di imposte sul reddito, come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Art. 28

Entrata in vigore

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entra in vigore il giorno in cui perviene l'ultima di queste notificazioni.

2. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno: a)

alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile seguente a quello dell'entrata in vigore della Convenzione o dopo tale data;

b)

alle rimanenti imposte per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente quello dell'entrata in vigore della Convenzione o dopo tale data;

c)

per quanto concerne l'articolo 26 della Convenzione, lo scambio di informazioni è accordato per le domande effettuate per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione o dopo tale data.

3. Lo Scambio di lettere del 30 marzo 1987 tra la Svizzera e Malta concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima e aerea cessa d'avere effetto con l'entrata in vigore della presente Convenzione.

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Doppia imposizione. Conv. con Malta

Art. 29

Denuncia

La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso, la Convenzione cessa di essere applicabile: a)

alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile seguente a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia o dopo tale data;

b)

alle rimanenti imposte per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, il 25 febbraio 2011, in due esemplari in lingua francese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo di Malta:

Bernardino Regazzoni

Leslie Agius

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Doppia imposizione. Conv. con Malta

Protocollo

La Confederazione Svizzera e la Repubblica di Malta all'atto della firma della Convenzione conclusa il Roma, il 25 febbraio 2011, fra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni che costituiscono parte integrante della Convenzione: 1. Ad art. 7 Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, resta inteso che, qualora un'impresa di uno Stato contraente venda merci o eserciti un'altra attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati in base all'importo complessivo conseguito dall'impresa, bensì soltanto in base alla parte della remunerazione complessiva attribuibile all'attività effettivamente svolta dalla stabile organizzazione per queste vendite o per quest'altra attività.

Nei casi di contratti di vigilanza, di fornitura, di montaggio o di costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, o di opere pubbliche, qualora l'impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata.

Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui quest'impresa è residente.

2. Ad art. 7 e 12 Resta inteso che le remunerazioni pagate per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici sono considerate utili dell'impresa ai quali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7.

3. Ad art. 18 e 19 Resta inteso che i termini «pensione» e «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprendono soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfettarie.

4. Ad art. 25 Se dopo la firma della presente Convenzione, Malta conviene l'introduzione di una clausola arbitrale in un accordo o in una convenzione con uno Stato terzo, il seguente paragrafo 5 viene aggiunto alla presente Convenzione ed è applicabile a partire dalla data in cui entrano in vigore detto accordo o convenzione:

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Doppia imposizione. Conv. con Malta

«5. Se: a)

una persona ha sottoposto, ai sensi del paragrafo 1, un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, e

b)

le autorità competenti non sono in grado, ai sensi del paragrafo 2, entro tre anni dalla presentazione del caso, di risolvere il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente ,

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d'arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l'accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questo paragrafo.

Per l'esecuzione della procedura d'arbitrato, gli Stati contraenti possono concedere l'accesso alle informazioni utili al tribunale arbitrale costituito in virtù del presente paragrafo. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 26 della Convenzione.» 5. Ad art. 26 Resta inteso che: a)

lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito tutte le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.

b)

nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione la competente autorità dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità dello Stato richiesto: (i) il nome e l'indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione di tali persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale); (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare della loro natura e della forma in cui lo Stato richiedente desidera riceverle dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

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Doppia imposizione. Conv. con Malta

c)

Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente pertinenti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) del paragrafo 5 contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri (i) a (v) della lettera b) del paragrafo 5 devono essere interpretati in modo da non ostacolare lo scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

6. Qualora, in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è consentito su di un reddito proveniente dalla Svizzera, e che, secondo la legislazione in vigore a Malta, un residente è assoggettato all'imposta su detto reddito solo per la parte trasferita o riscossa a Malta e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla frazione di detto reddito trasferita o riscossa a Malta.

Fatto in doppio esemplare a Roma, il 25 febbraio 2011, in lingua francese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo di Malta:

Bernardino Regazzoni

Leslie Agius

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