Riesame della decisione generale del 30 novembre 20101 concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 19 aprile 2011

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 58 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa; vista l'ordinanza del 18 maggio 20053 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF), decide: Nella decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione4, pubblicata nel Foglio federale del 30 novembre 2010 (sostanza attiva: Thiacloprid 480 g/l, tipo di formulazione: SC sospensione concentrata), il numero di omologazione straniero del prodotto «Tiaprid» è sostituito come segue: Tiaprid

Numero di omologazione svizzero: D-4602 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024714-00/028 Titolari stranieri di autorizzazioni: Menora GmbH

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

19 aprile 2011

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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FF 2010 7195 RS 172.021 RS 916.161 FF 2010 7195

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2011-0741