Legge sulla statistica federale

Progetto

(LStat) (Partecipazione alle rilevazioni statistiche federali) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 31 marzo 20111; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I La legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale è modificata come segue: Art. 6 cpv. 1, 1bis (nuovo) e 4 (nuovo) La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l'obbligo d'informare secondo l'articolo 10 della legge del 22 giugno 20074 sul censimento federale della popolazione.

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1bis Le persone fisiche e giuridiche e le istituzioni incaricate di compiti pubblici che tengono una collezione di dati devono, su richiesta, mettere tali dati a disposizione dell'UST per l'adempimento dei suoi compiti statistici.

Nell'ordinare una rilevazione, il Consiglio federale può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti all'obbligo d'informazione, se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono assolutamente; è fatto salvo il capoverso 1. Queste persone devono fornire le informazioni secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.

4

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FF 2011 3599 Sarà pubblicato nel FF ulteriormente.

RS 431.01 RS 431.112

2011-0689

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Legge sulla statistica federale

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Hodgers, Gross, Heim, Leuenberger-Genève, Marra, Schenker Silvia, Stöckli, Tschümperlin, Zisyadis) Non entrare in materia

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