ad 11.027 Rapporto complementare al messaggio del 6 aprile 2011 concernente il complemento delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni approvate dall'Assemblea federale il 18 giugno 2010, concernente la Convenzione di doppia imposizione con gli Stati Uniti d'America dell'8 agosto 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto complementare al messaggio del 6 aprile 2011 concernente il complemento delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni approvate dall'Assemblea federale il 18 giugno 2010, concernente la Convenzione di doppia imposizione con gli Stati Uniti proponendovi di approvare il decreto federale J allegato, il cui ingresso è stato completato, concernente il Protocollo del 23 settembre 2009 che modifica la Convenzione tra la Svizzera e gli Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 agosto 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio La Convenzione di doppia imposizione con gli Stati Uniti (CDI-USA) attualmente in vigore prevede che l'assistenza amministrativa sia accordata in caso di «truffe e delitti analoghi». Secondo la prassi del Tribunale amministrativo federale si può trattare anche di domande prive dell'indicazione del nome o di dati personali. Con il presente rapporto complementare il Consiglio federale intende chiarire che questa interpretazione si applica anche in virtù del Protocollo concluso con gli Stati Uniti il 23 settembre 2009 che modifica la Convenzione tra la Svizzera e gli Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni.

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Rapporto complementare 1

Introduzione

L'articolo 26 della CDI-USA del 2 ottobre 1996 in vigore dal 1° gennaio 1998 (RS 0.672.933.61, CDI-USA) prevede che l'assistenza amministrativa sia accordata in caso di «truffe e delitti analoghi». Nella sua sentenza del 5 marzo 2009 (A 7342/2008) il Tribunale amministrativo federale ha stabilito espressamente che si può trattare anche di domande prive dell'indicazione del nome o di dati personali. Il 23 settembre 2009 è stato firmato un Protocollo che modifica la CDI-USA (Protocollo di modifica). Quest'ultimo consentirà, ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 5 CDI-USA, in caso di sottrazione d'imposta e a fini di tassazione di attivare l'assistenza amministrativa per scambiare informazioni bancarie e relative ai diritti di proprietà a partire dal 23 settembre 2009.

Il Protocollo di modifica è già stato approvato in Svizzera, mentre negli Stati Uniti è stato sottoposto al Senato per approvazione.

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Commento al decreto federale

In seguito agli sviluppi nel Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali, il 13 febbraio 2011 il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera adatterà la sua politica di assistenza amministrativa in materia fiscale e modificherà i requisiti necessari a identificare i contribuenti e i detentori di informazioni. Il corrispondente messaggio del 6 aprile 2011 prevede dunque che il Protocollo di modifica debba essere interpretato in modo che una domanda di assistenza amministrativa venga accolta se lo Stato richiedente a) stabilisce tra le altre cose che non si tratta di una «fishing expedition» e b) identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo.

Nei rapporti con gli Stati Uniti, con il presente rapporto complementare s'intende chiarire che la Svizzera tratterà domande di assistenza amministrativa basate su un determinato modello di comportamento e prive di indicazioni concrete relative al nome o a dati personali non soltanto in applicazione della CDI-USA, ma anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo di modifica. Nel caso di questo tipo specifico di domande le persone non sono identificate direttamente mediante un nome o un numero d'assicurazione, ma secondo un modello di comportamento. In questo modo si individuano persone concretamente identificabili. Il risultato della ricerca è lo stesso che nel caso di domande individuali concrete. Mediante il modello di comportamento, tuttavia, si possono identificare più persone contemporaneamente e l'identificazione concreta avviene in primo luogo da parte dello Stato richiesto. I diritti di parte delle persone interessate sono gli stessi che per le domande complete di nomi e dati personali.

Affinché una simile domanda non costituisca una «fishing expedition», l'autorità statunitense deve a) dimostrare perché le autorità fiscali hanno bisogno delle informazioni richieste, b) fornire una descrizione dettagliata del modello di comportamento, c) spiegare perché si suppone che le persone interessate, comportandosi in 5935

questo modo specifico, non hanno adempito i loro obblighi legali e d) rendere plausibile un comportamento attivo e colpevole del detentore delle informazioni o dei suoi collaboratori.

In relazione a questo chiarimento nei confronti degli Stati Uniti occorre ricordare che un chiarimento unilaterale relativo al Protocollo di modifica è sufficiente. La parte americana presume infatti che la Svizzera ­ come già avviene con la CDI-USA ­ tratterà le domande prive di indicazione dei nomi anche in applicazione del Protocollo di modifica. Non vi sarebbero infatti motivazioni plausibili di fronte agli Stati Uniti in grado di spiegare perché non trattare questo genere di domande anche in virtù del Protocollo di modifica. Affinché il decreto federale J rifletta la prassi già esistente relativa all'attuale Convenzione, occorre che il presente rapporto complementare sia menzionato nell'ingresso del decreto federale J. Il complemento garantisce che, anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo di modifica, domande fondate su un determinato modello di comportamento rimangano possibili.

Nei confronti degli altri Stati contraenti con cui è stata convenuta una disposizione equivalente, il Consiglio federale attenderà la fine dei lavori dell'OCSE concernenti le domande raggruppate per fornire la propria interpretazione, come annunciato nel suo messaggio a sostegno di una legge sull'assistenza amministrativa fiscale (FF 2011 5587).

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