Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

Disegno

(LPRI) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 novembre 20112, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

Con la presente legge la Confederazione si prefigge di: a.

promuovere la ricerca scientifica;

b.

promuovere l'innovazione fondata sulla scienza;

c.

sostenere lo sfruttamento e la valorizzazione dei risultati della ricerca;

d.

assicurare la collaborazione tra gli organi della ricerca;

e.

assicurare l'impiego economico ed efficace dei mezzi finanziari della Confederazione destinati alla ricerca scientifica e all'innovazione fondata sulla scienza.

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

1 2

a.

ricerca scientifica (ricerca): ricerca metodologica di nuove conoscenze; essa include segnatamente: 1. la ricerca fondamentale: ricerca il cui obiettivo primario è l'acquisizione di conoscenze, 2. la ricerca applicata: ricerca il cui obiettivo primario consiste nel contribuire alla soluzione di problemi legati alla pratica;

b.

innovazione fondata sulla scienza (innovazione): sviluppo di nuovi prodotti, procedure, processi e servizi per l'economia e la società mediante la ricerca, in particolare la ricerca applicata, e la valorizzazione dei suoi risultati.

RS 101 FF 2011 7811

2009-1419

7909

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

Art. 3

Campo d'applicazione

La presente legge si applica agli organi della ricerca, per quanto impieghino mezzi finanziari della Confederazione per la ricerca e l'innovazione.

Art. 4

Organi della ricerca

Sono organi della ricerca ai sensi della presente legge: a.

le istituzioni di promozione della ricerca seguenti: 1. il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS), 2. l'Associazione delle Accademie svizzere delle scienze, comprendente: ­ l'Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT) ­ l'Accademia svizzera di scienze umane e sociali (ASSU) ­ l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) ­ l'Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST);

b.

la Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI);

c.

i centri di ricerca universitari seguenti: 1. i politecnici federali (PF) e gli istituti di ricerca del settore dei PF, 2. le scuole universitarie e gli altri istituti accademici, accreditati secondo la legge federale del 30 settembre 20113 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), 3. le strutture di ricerca d'importanza nazionale sostenute dalla Confederazione in base alla presente legge (art. 15);

d.

l'Amministrazione federale, per quanto: 1. svolga ricerche per l'adempimento dei propri compiti, o 2. svolga compiti di promozione della ricerca e dell'innovazione.

Art. 5

Centri di ricerca a scopo non lucrativo attivi al di fuori del settore universitario

Ai sensi della presente legge sono considerate centri di ricerca a scopo non lucrativo attivi al di fuori del settore universitario le istituzioni di diritto privato o pubblico che non sono organi della ricerca secondo l'articolo 4, il cui scopo è di fare ricerca e che adempiono le seguenti condizioni:

3

a.

i responsabili e i proprietari dell'istituzione non ottengono vantaggi pecuniari dalla loro attività di ricerca;

b.

per livello e qualità, la ricerca è comparabile a quella dei centri di ricerca universitari.

RS ...; FF 2011 6629

7910

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

Art. 6

Principi e mandati

Nella pianificazione della loro attività e nell'impiego dei mezzi finanziari della Confederazione, gli organi della ricerca rispettano segnatamente i seguenti principi:

1

2

3

a.

libertà della ricerca;

b.

qualità scientifica della ricerca e dell'innovazione;

c.

pluralismo di opinioni e metodi scientifici;

d.

libertà dell'insegnamento;

e.

stretta connessione tra insegnamento e ricerca;

f.

integrità scientifica e buona prassi scientifica.

Nell'adempimento dei loro compiti, essi promuovono: a.

le nuove leve scientifiche;

b.

le pari opportunità e la parità effettiva tra donne e uomini;

c.

il rispetto di norme giuridiche ed etiche nell'acquisizione e nell'applicazione di conoscenze scientifiche.

Nell'adempimento dei loro compiti, gli organi della ricerca tengono conto: a.

degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente;

b.

della cooperazione internazionale degli altri organi della ricerca e della Confederazione.

Nella promozione dell'innovazione, gli organi della ricerca badano inoltre a fornire un contributo alla competitività, alla creazione di valore aggiunto e all'occupazione in Svizzera.

4

Capitolo 2: Promozione Sezione 1: Compiti e competenze della Confederazione Art. 7

Compiti

La Confederazione promuove la ricerca e l'innovazione secondo la presente legge come pure secondo le leggi speciali, mediante:

1

4

a.

l'esercizio dei due PF e degli istituti di ricerca del settore dei PF;

b.

i sussidi secondo la LPSU4;

c.

i sussidi alle istituzioni di promozione della ricerca;

d.

i sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale;

e.

la ricerca dell'amministrazione, compresi l'istituzione e l'esercizio di istituti federali di ricerca; RS ...; FF 2011 6629

7911

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

f.

l'istituzione della CTI e altri provvedimenti di promozione dell'innovazione;

g.

la cooperazione scientifica internazionale.

Per consolidare la posizione della Svizzera come polo di ricerca e d'innovazione, la Confederazione può sostenere l'istituzione di un parco svizzero dell'innovazione.

2

Il Consiglio federale può incaricare le istituzioni di promozione della ricerca e la CTI di realizzare programmi di promozione tematici.

3

Può affidare alle istituzioni di promozione della ricerca compiti nell'ambito della cooperazione internazionale il cui adempimento necessita della loro competenza specialistica.

4

Art. 8

Convenzioni sulle prestazioni

Il Consiglio federale può concludere convenzioni sulle prestazioni con organi della ricerca esterni all'Amministrazione federale e con altri beneficiari di sussidi secondo la presente legge.

1

Può delegare tale competenza al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o alla competente unità amministrativa.

2

Sezione 2: Compiti, principi di promozione e sussidi delle istituzioni di promozione della ricerca Art. 9

Compiti e principi di promozione in generale

Le istituzioni di promozione della ricerca adempiono compiti che è opportuno realizzare nell'ambito di un'autogestione scientifica.

1

Esse promuovono la ricerca, per quanto questa non serva direttamente a scopi commerciali.

2

Promuovono la ricerca conformemente ai loro statuti e regolamenti. Questi necessitano dell'approvazione del Consiglio federale per quanto disciplinino compiti per cui sono impiegati mezzi finanziari della Confederazione.

3

Le istituzioni di promozione della ricerca attribuiscono una particolare importanza alla promozione della ricerca fondamentale e al trasferimento di sapere e tecnologie.

4

Promuovono la ricerca dei centri di ricerca a scopo non lucrativo attivi al di fuori del settore universitario alle seguenti condizioni:

5

a.

l'indipendenza scientifica delle persone incaricate della ricerca è garantita;

b.

la ricerca è utile alla formazione e al perfezionamento delle nuove leve scientifiche;

c.

i risultati sono resi accessibili alla comunità scientifica.

7912

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

Art. 10

Fondo nazionale svizzero (FNS)

Il Fondo nazionale svizzero (FNS) è l'organo della Confederazione incaricato di promuovere la ricerca scientifica in tutte le discipline rappresentate nei centri di ricerca universitari.

1

2

Il FNS impiega i sussidi concessigli dalla Confederazione segnatamente per: a.

la promozione della ricerca nell'ambito degli strumenti di promozione da esso definiti;

b.

la partecipazione, da esso decisa autonomamente, ai programmi di promozione e ai progetti di ricerca interconnessi sul piano nazionale e internazionale;

c.

la realizzazione dei programmi nazionali di promozione decisi e commissionati dal Consiglio federale, segnatamente i programmi nazionali di ricerca e i poli di ricerca nazionali;

d.

la partecipazione della Svizzera a programmi internazionali decisa e commissionata dal Consiglio federale;

e.

l'attuazione dei provvedimenti di valorizzazione e sfruttamento dei risultati della ricerca che ha promosso.

Nell'ambito dei compiti e delle competenze conferitigli, il FNS stabilisce gli strumenti appropriati e la forma della promozione. Al riguardo si concentra sulla promozione:

3

a.

di progetti di ricerca d'eccellenza;

b.

di nuove leve scientifiche altamente qualificate;

c.

di infrastrutture di ricerca destinate allo sviluppo di settori di specializzazione in Svizzera e che non rientrano nell'ambito di competenza dei centri di ricerca universitari o della Confederazione;

d.

della cooperazione scientifica internazionale, tenendo conto degli obiettivi e dei provvedimenti della Confederazione in questo settore.

Nell'ambito delle sue attività di promozione, il FNS può concedere sussidi per compensare i costi indiretti di ricerca (overhead) ai centri di ricerca universitari e ai centri di ricerca a scopo non lucrativo attivi al di fuori del settore universitario. Il Consiglio federale disciplina i principi del calcolo dei sussidi.

4

Il FNS partecipa alle procedure che precedono le decisioni sui programmi di ricerca nazionali, sui poli nazionali di ricerca e altri programmi di promozione che gli sono stati affidati.

5

Per garantire la continuità delle sue attività di promozione della ricerca, il FNS può impiegare i sussidi della Confederazione per costituire un capitale proprio sotto forma di riserve. In un anno contabile il totale delle riserve non può eccedere il 10 per cento del sussidio federale annuo.

6

7 La Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) conclude periodicamente con il FNS una convenzione sulle prestazioni fondata sui decreti di finanziamento

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Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

dell'Assemblea federale. In tale convenzione sono specificati anche i compiti supplementari delegati dal Consiglio federale.

Art. 11

Accademie svizzere

L'Associazione delle Accademie svizzere è l'organo della Confederazione incaricato di rafforzare la cooperazione in tutte le discipline scientifiche e quella interdisciplinare e di radicare la scienza nella società.

1

Essa impiega i sussidi che le sono accordati dalla Confederazione segnatamente per i seguenti scopi:

2

a.

assicurare e promuovere l'individuazione precoce di temi rilevanti per la società nei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione;

b.

adoperarsi affinché chi acquisisce o applica conoscenze scientifiche sia consapevole della propria responsabilità etica e l'assuma;

c.

contribuire in prima linea al dialogo tra la scienza e la società al fine di promuovere la comprensione reciproca, segnatamente mediante studi sulle opportunità e i rischi delle innovazioni e delle tecnologie, come pure mediante adeguate manifestazioni informative e di dialogo aperte al pubblico.

Le singole accademie coordinano le loro attività di promozione nell'ambito dell'Associazione e assicurano la cooperazione, segnatamente con i centri di ricerca universitari.

3

4 Le accademie svizzere promuovono la cooperazione tra scienziati ed esperti in seno a società specializzate, a commissioni e ad altre forme organizzative adeguate e si servono di tale cooperazione per adempiere i loro compiti.

Sostengono la cooperazione scientifica internazionale promuovendo o gestendo strutture appropriate, segnatamente piattaforme di coordinamento nazionali e segreterie scientifiche di programmi coordinati a livello internazionale ai quali partecipa la Svizzera.

5

Possono sostenere collezioni di dati, sistemi di documentazione, riviste scientifiche, edizioni o strutture analoghe che servono allo sviluppo di settori di specializzazione in Svizzera e che non rientrano nell'ambito di competenza del FNS o dei centri di ricerca universitari o non sono sostenuti direttamente dalla Confederazione.

6

La SER conclude periodicamente con l'Associazione delle Accademie svizzere una convenzione sulle prestazioni fondata sui decreti di finanziamento dell'Assemblea federale. In tale convenzione può incaricare l'Associazione o le singole Accademie di effettuare valutazioni, svolgere progetti scientifici, gestire strutture di cui al capoverso 6 e svolgere altri compiti speciali nell'ambito dei compiti di cui ai capoversi 1­4.

7

Art. 12

Integrità scientifica e buona prassi scientifica; sanzioni

Le istituzioni di promozione della ricerca provvedono affinché la ricerca da loro promossa sia condotta secondo le regole dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica.

1

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Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

Se vi è motivo di sospettare una violazione di tali regole, nell'ambito delle loro procedure di promozione e di controllo possono chiedere informazioni a istituzioni o persone estere interessate o fornire informazioni a tali istituzioni o persone.

2

Nei loro regolamenti possono prevedere sanzioni di diritto amministrativo per le violazioni dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica in relazione all'acquisizione o all'impiego dei loro sussidi. Al riguardo possono prevedere una o più delle seguenti misure:

3

a.

l'ammonimento scritto;

b.

l'avvertimento scritto;

c.

la riduzione, il blocco o la restituzione dei sussidi;

d.

l'esclusione temporanea da altre procedure di domanda di sussidio.

Le istituzioni di promozione della ricerca possono informare l'istituzione datrice di lavoro delle violazioni e delle sanzioni.

4

I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi commessi nell'ambito della promozione della ricerca sono perseguiti dalla SER conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo.

5

Art. 13

Procedura e tutela giurisdizionale

Le istituzioni di promozione della ricerca disciplinano la loro procedura per la concessione dei sussidi. Tale procedura deve essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 10 e 26­38 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa (PA).

1

In caso di procedura di promozione transfrontaliera, l'articolo 11b PA si applica alla notificazione di decisioni a richiedenti all'estero.

2

3

Il richiedente può far valere mediante ricorso: a.

la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;

b.

l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

I nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al ricorrente soltanto se gli interessati vi acconsentono.

4

Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

5

5 6 7

RS 616.1 RS 313.0 RS 172.021

7915

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

Sezione 3: Ricerca e promozione della ricerca da parte dell'Amministrazione federale Art. 14

Riserva di disposizioni di leggi speciali

All'Amministrazione federale, per quanto esegua o promuova la ricerca, si applica la presente legge; sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali in materia di ricerca dell'Amministrazione federale.

Art. 15

Sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale

Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d'importanza nazionale. Può vincolare il sussidio federale a oneri, segnatamente esigendo la riorganizzazione o il raggruppamento delle strutture di ricerca.

1

Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di decidere sui sussidi.

Sono fatte salve le prescrizioni sulla competenza contenute in leggi speciali.

2

Le strutture di ricerca di cui al capoverso 1 possono essere strutture giuridicamente autonome delle seguenti categorie:

3

4

5

a.

infrastrutture di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie, in particolare i servizi scientifici ausiliari nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica;

b.

istituzioni di ricerca a scopo non lucrativo attive al di fuori del settore universitario o associate a scuole universitarie;

c.

centri di competenza per la tecnologia che collaborano con le scuole universitarie e l'economia su base non lucrativa.

Per ottenere sussidi le strutture di ricerca devono soddisfare le condizioni seguenti: a.

adempiere compiti d'importanza nazionale che funzionalmente non possono essere svolti dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici.

b.

beneficiare di un sostegno determinante da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati.

Il sussidio federale ammonta: a.

per le infrastrutture di ricerca, al massimo al 50 per cento dell'onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio; il sussidio è complementare al sostegno da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati;

b.

per le istituzioni di ricerca, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio, dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva e i mandati); il sussidio non può superare la somma dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati;

c.

per i centri di competenza per la tecnologia, al massimo al 50 per cento del finanziamento di base (onere complessivo per gli investimenti e l'esercizio,

7916

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

dedotti i mezzi finanziari acquisiti su base competitiva); il sussidio non può superare la somma dei contributi dell'economia derivanti da cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo e dei sussidi versati da Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie e privati.

6

Il Consiglio federale specifica i criteri di calcolo di cui al capoverso 5.

Se i provvedimenti di sostegno chiamano in causa i loro compiti, gli altri organi della ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti.

7

Art. 16

Ricerca dell'Amministrazione federale

La ricerca dell'amministrazione è la ricerca che l'Amministrazione federale avvia per ottenere i risultati di cui necessita per l'adempimento dei suoi compiti.

1

2

La ricerca dell'amministrazione può contemplare i provvedimenti seguenti: a.

esercizio di centri federali di ricerca;

b.

concessione di sussidi a centri di ricerca universitari per la realizzazione di programmi di ricerca;

c.

realizzazione di propri programmi di ricerca, segnatamente in collaborazione con centri di ricerca universitari, istituzioni di promozione della ricerca, la CTI o altre organizzazioni di promozione;

d.

conferimento di mandati di ricerca (ricerca su mandato).

Le istituzioni di ricerca dell'amministrazione che non sono centri federali di ricerca, ma che, in aggiunta ai provvedimenti di cui al capoverso 2, devono svolgere propri progetti di ricerca per adempiere i loro compiti in modo appropriato, possono acquisire mezzi finanziari di terzi presso organizzazioni di promozione nazionali e internazionali o partecipare in modo competitivo a programmi di simili organizzazioni.

3

La ricerca dell'amministrazione si attiene ai principi di cui all'articolo 6 capoversi 1 lettere a­c e f, 3 e 4.

4

I Dipartimenti sono competenti per la ricerca dell'amministrazione nei rispettivi settori di attività.

5

Nell'ambito dei provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere b e c, le competenti unità amministrative possono versare sussidi per compensare i costi indiretti di ricerca (overhead). Il Consiglio federale disciplina i principi del calcolo dei sussidi.

6

7 Le disposizioni sul finanziamento di cui alla sezione 8 non si applicano alla ricerca dell'amministrazione.

Art. 17

Centri federali di ricerca

La Confederazione può, mediante norme contenute in leggi speciali, istituire centri di ricerca propri o rilevare completamente o parzialmente centri esistenti.

1

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Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

I centri federali di ricerca devono essere smantellati se non ve ne è più il bisogno o se i loro compiti possono essere svolti più efficacemente e con una qualità equivalente da centri di ricerca universitari.

2

Il Consiglio federale provvede affinché i centri federali di ricerca siano organizzati razionalmente e, se possibile, raggruppati amministrativamente, e affinché il loro ambito di attività sia adeguato alle circostanze.

3

Può delegare le competenze decisionali di cui al capoverso 3 al dipartimento competente. Sono fatte salve le norme sulla competenza previste in leggi speciali.

4

Se i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 chiamano in causa i loro compiti, gli altri organi della ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF devono essere previamente sentiti.

5

Sezione 4: Promozione dell'innovazione Art. 18

Compiti della Confederazione

1

La Confederazione può promuovere progetti d'innovazione.

2

Essa può inoltre sostenere: a.

provvedimenti per promuovere l'imprenditorialità fondata sulla scienza;

b.

provvedimenti in favore della costituzione e dello sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza;

c.

la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e l'economia.

3

Elabora le basi per la promozione dell'innovazione.

4

Assicura la valutazione dell'attività di promozione.

Art. 19

Promozione di progetti d'innovazione

La Confederazione promuove progetti d'innovazione mediante sussidi ai centri di ricerca universitari e ai centri di ricerca a scopo non lucrativo attivi al di fuori del settore universitario.

1

2

I sussidi sono accordati soltanto se sono adempiute le seguenti condizioni: a.

il progetto è condotto insieme a uno o più partner privati o pubblici che ne assicurano la valorizzazione (partner attuatore);

b.

i risultati della ricerca potranno presumibilmente essere sfruttati a favore dell'economia e della società;

c.

il progetto non può verosimilmente essere realizzato senza il sostegno della Confederazione;

d.

i partner attuatori si assumono la metà del finanziamento del progetto. Il Consiglio federale può prevedere deroghe a questa regola segnatamente per:

7918

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

1.

2.

e.

progetti con un potenziale di successo superiore alla media, progetti i cui risultati possono essere utili a un'ampia cerchia di utenti;

il progetto contribuisce alla formazione orientata alla pratica delle nuove leve nella ricerca.

La Confederazione può promuovere studi di fattibilità, prototipi e impianti sperimentali anche senza partner attuatori se sono realizzati da centri di ricerca universitari o da altri centri di ricerca a scopo non lucrativo attivi al di fuori del settore universitario e se presentano un notevole potenziale innovativo.

3

Essa può inoltre prevedere strumenti di partecipazione ai costi degli esami volti a valutare il potenziale di sfruttamento dei progetti delle imprese.

4

Promuove in particolare i progetti di cui ai capoversi 1 e 2 che contribuiscono a un uso sostenibile delle risorse.

5

I progetti promossi devono rispettare i principi dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica. In caso di violazione, si applicano le sanzioni e l'obbligo d'informare di cui all'articolo 12 capoversi 2­4.

6

Art. 20

Altri provvedimenti di sostegno

La Confederazione può sostenere l'imprenditorialità fondata sulla scienza mediante:

1

a.

la sensibilizzazione e la formazione di persone che intendono costituire o hanno appena costituito un'impresa;

b.

offerte di informazione e di consulenza.

Può sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza mediante:

2

a.

l'assistenza, la consulenza e il coaching destinati a giovani imprenditori;

b.

l'aiuto nel reperimento di possibilità di finanziamento;

c.

offerte di informazione e di consulenza.

La Confederazione può sostenere la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie, segnatamente promovendo lo scambio di informazioni tra le scuole universitarie e l'economia.

3

Art. 21

Istituzione e organizzazione della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)

1 Per promuovere l'innovazione, la Confederazione istituisce una commissione decisionale denominata «Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)».

La CTI si compone di rappresentanti del mondo scientifico ed economico e, in singoli casi motivati, di rappresentanti delle istituzioni pubbliche.

2

3

La CTI si suddivide in settori di promozione con potere decisionale.

Il Consiglio federale nomina la presidenza. Questa si compone del presidente e dei presidenti dei settori di promozione.

4

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Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

5

Il Consiglio federale nomina gli altri membri su proposta della presidenza.

6

La CTI decide senza essere vincolata da istruzioni.

7

È aggregata amministrativamente al DEFR.

Art. 22 1

Segreteria della CTI

La CTI dispone di una segreteria.

2 La segreteria prepara gli affari della CTI e ne esegue le decisioni. Tratta direttamente con le parti interessate, i terzi e le autorità.

Il Consiglio federale designa il direttore della segreteria. La presidenza della CTI designa i quadri. Il direttore designa il personale rimanente.

3

4

I rapporti di servizio sono retti dalla legislazione sul personale federale.

5

Il presidente della CTI vigila sull'attività della segreteria.

Art. 23 1

Regolamento interno e regolamento sui sussidi della CTI

La CTI emana: a.

un regolamento interno che disciplina i dettagli della sua organizzazione, compresa quella della segreteria;

b.

un regolamento sui sussidi che stabilisce i suoi strumenti di promozione, precisa i principi di calcolo dei sussidi, disciplina le modalità di versamento e definisce le sanzioni e l'obbligo d'informare di cui all'articolo 12 capoversi 2­4.

Il regolamento interno e il regolamento sui sussidi sottostanno all'approvazione del Consiglio federale.

2

Art. 24

Compiti della CTI

La CTI è l'organo della Confederazione incaricato di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza in tutte le discipline rappresentate nei centri di ricerca universitari.

1

Nei limiti degli obiettivi e dei crediti fissati dall'Assemblea federale e dal Consiglio federale, la CTI prende decisioni:

2

a.

sulla promozione di progetti d'innovazione;

b.

sugli altri provvedimenti di sostegno di cui all'articolo 18 capoverso 2.

Nell'ambito delle sue attività di promozione, la CTI può concedere sussidi per indennizzare i costi indiretti di ricerca (overhead) ai centri di ricerca universitari e ai centri di ricerca a scopo non lucrativo attivi al di fuori del settore universitario. Il Consiglio federale disciplina i principi del calcolo dei sussidi.

3

Nell'ambito della promozione internazionale dell'innovazione di cui all'articolo 28 capoverso 2 lettera c, la CTI prende provvedimenti e decisioni per quanto nei trattati internazionali non sia prevista una diversa assegnazione della competenze.

4

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Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

Può avviare cooperazioni con organizzazioni di promozione estere per promuovere partner di ricerca svizzeri nell'ambito di progetti d'innovazione transfrontalieri.

5

Nel suo ambito di competenza, la CTI promuove l'informazione sui programmi nazionali e internazionali e sulla presentazione delle domande di sussidio.

6

La CTI presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. In questo rapporto può formulare raccomandazioni destinate alle unità amministrative attive nel settore della promozione dell'innovazione.

7

Art. 25

Perseguimento penale

I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 19908 sui sussidi commessi nell'ambito della promozione dell'innovazione sono perseguiti dal DEFR conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo.

Sezione 5: Condizioni supplementari per la promozione: competenza del Consiglio federale Art. 26

Rispetto dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica

Il Consiglio federale può subordinare la concessione di aiuti finanziari ai centri di ricerca universitari alle condizioni seguenti: 1

2

8 9

a.

l'adozione di provvedimenti atti a garantire la qualità della ricerca promossa con mezzi federali;

b.

l'emanazione, a destinazione dei ricercatori attivi all'interno dell'istituzione, di direttive concernenti il rispetto delle regole in materia di integrità scientifica e di buona prassi scientifica;

c.

la capacità di prendere provvedimenti contro la violazione di queste regole e l'esistenza delle procedure necessarie a tal fine.

Vanno adottati provvedimenti in particolare nel caso in cui: a.

i risultati di ricerche svolte da terzi siano utilizzati senza indicarne la fonte;

b.

i risultati della ricerca, dati della ricerca e protocolli di ricerca siano inventati o contraffatti oppure falsificati con una rappresentazione volutamente contraria alla realtà;

c.

siano commesse altre violazioni gravi delle regole dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica.

RS 616.1 RS 313.0

7921

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

Art. 27

Valorizzazione dei risultati della ricerca

Il Consiglio federale può subordinare la concessione di aiuti finanziari ai centri di ricerca universitari alla condizione che questi presentino, per le loro attività di ricerca e innovazione, una strategia per la valorizzazione del sapere e per il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e l'economia.

1

Può inoltre subordinare la concessione di aiuti finanziari a una o più delle seguenti condizioni:

2

a.

la proprietà intellettuale o i diritti di utilizzazione dei risultati della ricerca finanziata con tali aiuti sono trasferiti al centro di ricerca universitario per il quale il beneficiario lavora;

b.

il centro di ricerca universitario interessato prende provvedimenti per promuovere la valorizzazione dei risultati della ricerca, in particolare la loro utilizzazione commerciale, e per rendere partecipi in modo equo gli inventori ai ricavi che ne derivano;

c.

il partner incaricato della ricerca e il partner attuatore presentano una regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione.

Se i centri di ricerca universitari interessati omettono di prendere i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera b, gli inventori possono chiedere il ritrasferimento della proprietà intellettuale o dei diritti di utilizzazione.

3

Sezione 6: Cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione Art. 28

Obiettivi, compiti e competenze

La Confederazione promuove la cooperazione internazionale della Svizzera nel settore della ricerca e dell'innovazione nell'interesse sia dello sviluppo del polo di ricerca e d'innovazione Svizzera e delle scuole universitarie del Paese, sia dell'economia, della società e dell'ambiente.

1

2 Nell'ambito degli obiettivi superiori della politica estera nel settore della ricerca e dell'innovazione, la Confederazione può promuovere:

a.

la partecipazione della Svizzera alla creazione e all'esercizio di strutture di ricerca internazionali e di infrastrutture di ricerca coordinate sul piano internazionale;

b.

la partecipazione della Svizzera a programmi e progetti internazionali di promozione della ricerca e dell'innovazione;

c.

la partecipazione della Svizzera alla progettazione, alla pianificazione, alla realizzazione, all'esercizio e alla valutazione delle attività di promozione in seno a organizzazioni e organi internazionali;

d.

le altre forme di cooperazione bilaterale e multilaterale nel settore della ricerca e dell'innovazione.

7922

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

Art. 29

Sussidi e provvedimenti

Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti:

1

2

a.

sussidi a programmi e progetti di ricerca e tecnologici che permettono o facilitano la collaborazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni e programmi internazionali con partecipazione svizzera, come pure l'utilizzazione da parte svizzera di strutture di ricerca internazionali;

b.

sussidi a centri di ricerca universitari e a centri di ricerca a scopo non lucrativo attivi al di fuori del settore universitario, per permettere o facilitare la partecipazione svizzera a esperimenti e progetti di organizzazioni o programmi internazionali;

c.

sussidi a centri di ricerca universitari per la cooperazione bilaterale o multilaterale nel settore della ricerca condotta al di fuori di programmi e organizzazioni internazionali; può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano adeguate prestazioni proprie nell'interesse della politica estera della Svizzera in materia di ricerca e innovazione;

d.

promozione dell'informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione;

e.

consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande per programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione.

Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei sussidi e la procedura.

Art. 30

Mandati al FNS

Il Consiglio federale può attribuire al FNS, nell'ambito dei suoi compiti e delle sue competenze specifiche, segnatamente i seguenti compiti: a.

rappresentare gli interessi svizzeri in seno a organi internazionali cui compete la progettazione e pianificazione di programmi di promozione internazionali con partecipazione svizzera;

b.

esaminare le domande concernenti programmi con partecipazione svizzera;

c.

attuare provvedimenti di promozione nazionali a sostegno di analoghi provvedimenti di promozione internazionali della Confederazione;

d.

concludere convenzioni con organizzazioni di promozione della ricerca di altri Paesi nell'ambito dei compiti delegati.

Art. 31

Conclusione di trattati internazionali da parte del Consiglio federale

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione.

1

7923

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

2

Nei trattati può anche stipulare accordi concernenti: a.

il controllo finanziario e gli audit;

b.

i controlli di sicurezza relativi alle persone;

c.

la protezione e l'attribuzione della proprietà intellettuale generata o necessaria nell'ambito della cooperazione scientifica;

d.

la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche di diritto pubblico o privato;

e.

l'adesione a organizzazioni internazionali;

f.

le attività di controllo svolte da rappresentanti di Paesi terzi e da organizzazioni internazionali in centri di ricerca universitari e in altre istituzioni di ricerca private o pubbliche in Svizzera.

Se i trattati di cui al capoverso 1 chiamano in causa i loro compiti, gli organi della ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie e il settore dei PF sono previamente sentiti.

3

Sezione 7: Parco svizzero dell'innovazione Art. 32

Condizioni per beneficiare del sostegno della Confederazione

La Confederazione può sostenere l'istituzione di un parco svizzero dell'innovazione se questo:

1

a.

risponde a un interesse nazionale superiore e contribuisce alla competitività, alla gestione efficiente delle risorse e allo sviluppo sostenibile;

b.

non può essere realizzato nell'ambito della promozione ordinaria di cui all'articolo 7 capoverso 1;

c.

completa in modo adeguato la promozione ordinaria di cui alle sezioni 2 e 4;

d.

fornisce un contributo efficace all'interconnessione istituzionale e regionale delle attività di innovazione in Svizzera.

L'Assemblea federale autorizza mediante decreto federale semplice il sostegno della Confederazione in favore di un parco svizzero dell'innovazione.

2

Art. 33 1

Provvedimenti di sostegno e relative condizioni

La Confederazione può sostenere il parco svizzero dell'innovazione mediante: a.

la vendita di fondi adeguati di proprietà della Confederazione;

b.

la cessione di fondi adeguati della Confederazione in diritto di superficie senza rinuncia agli interessi sul diritto di superficie;

c.

la cessione di fondi adeguati della Confederazione in diritto di superficie con rinuncia limitata nel tempo agli interessi sul diritto di superficie;

d.

una combinazione dei provvedimenti di cui alle lettere a­c.

7924

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

2

Il sostegno può essere accordato alle condizioni seguenti: a.

le condizioni in materia di pianificazione del territorio e delle zone relative all'utilizzazione vincolata dei fondi interessati sono completamente adempiute al momento dell'adozione del decreto federale;

b.

la responsabilità della realizzazione del parco dell'innovazione è conferita a un'istituzione di diritto pubblico o privato che gode di un ampio sostegno nazionale, che vede la partecipazione di più Cantoni e dell'economia privata; la sua costituzione avviene al più tardi al momento dell'adozione del decreto federale;

c.

l'istituzione responsabile della realizzazione del parco dell'innovazione garantisce segnatamente che: 1. il parco dell'innovazione sia costituito con una prospettiva di lungo termine e ne sia garantito l'esercizio, 2. siano rispettate le prescrizioni di legge in materia di costruzione e di appalto vigenti per gli investitori pubblici e privati, 3. la struttura organizzativa e direttiva sia adeguata alla forma giuridica e chiaramente regolamentata, e adempia i principi vigenti per le istituzioni pubbliche in materia di presentazione dei conti, controllo finanziario e presentazione dei rapporti agli enti responsabili, 4. siano disciplinati i diritti di partecipazione di cui il Consiglio dei PF, le istituzioni del settore dei PF e altre scuole universitarie interessate dispongono nelle procedure decisionali su oggetti che concernono i loro compiti e interessi o che li riguardano direttamente.

Se il parco dell'innovazione è costituito in diversi siti o se una simile estensione è prevista, per le istituzioni responsabili dei siti possono essere previsti diversi enti responsabili secondo il capoverso 2 lettera b. Le condizioni di cui al capoverso 2 lettera c si applicano a ogni istituzione. Le istituzioni responsabili dei vari siti devono inoltre offrire sufficienti garanzie per un'interconnessione appropriata tra i siti.

3

Art. 34

Contratto di diritto pubblico

Sulla base del decreto federale, il Consiglio federale conclude un contratto di diritto pubblico con l'istituzione competente.

1

2

Il contratto disciplina segnatamente i seguenti aspetti: a.

la destinazione vincolata dei singoli provvedimenti di sostegno della Confederazione;

b.

l'ammontare e la scadenza del rimborso alla Confederazione dei ricavi conseguiti dall'istituzione;

c.

le modalità di rimborso alla Confederazione nel caso in cui l'obiettivo non sia raggiunto.

7925

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

Sezione 8: Finanziamento Art. 35 1

Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale: a.

periodicamente, un messaggio sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (messaggio ERI);

b.

all'occorrenza, altri messaggi specifici sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

Con i messaggi, esso propone all'Assemblea federale di adottare i necessari decreti di finanziamento.

2

Art. 36

Stanziamento dei mezzi finanziari

L'Assemblea federale stabilisce per un periodo pluriennale, mediante decreto federale semplice: a.

il limite di spesa per le istituzioni di promozione della ricerca;

b.

il limite di spesa per i sussidi destinati alle strutture di ricerca d'importanza nazionale;

c.

il credito d'impegno per la promozione dell'innovazione della CTI;

d.

i crediti d'impegno per i sussidi nell'ambito della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione.

Art. 37

Liberazione e versamento dei mezzi finanziari

I sussidi federali destinati alle istituzioni di promozione della ricerca sono liberati sulla base dei piani di promozione presentati annualmente dalle istituzioni e approvati dai servizi federali competenti (art. 48).

1

I sussidi federali destinati alle strutture di ricerca d'importanza nazionale (art. 15) sono liberati conformemente a quanto disposto nelle decisioni in materia e nelle convenzioni sulle prestazioni.

2

I sussidi federali liberati sono versati conformemente all'articolo 23 della legge del 5 ottobre 199010 sui sussidi.

3

4 I sussidi federali destinati alla cooperazione internazionale sono liberati e versati conformemente a quanto disposto:

10

a.

nei trattati internazionali; o

b.

nelle decisioni in materia di sussidi e nelle convenzioni.

RS 616.1

7926

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

Sezione 9: Restituzione e rimborso Art. 38

Restituzione in caso di violazione degli obblighi

Le istituzioni di promozione della ricerca esigono la restituzione dei mezzi da loro concessi se sono stati versati a torto o se il beneficiario, nonostante diffida, non adempie gli obblighi imposti.

1

Il diritto alla restituzione si prescrive in un anno dal momento in cui il finanziatore ne ha avuto conoscenza, in ogni caso però in cinque anni dal momento in cui tale diritto è sorto.

2

Le istituzioni di promozione della ricerca impiegano i mezzi restituiti per i compiti loro conferiti dalla Confederazione. Riferiscono in merito nei loro rapporti annuali.

3

Art. 39

Rimborso in caso di sfruttamento commerciale e partecipazione agli utili

Se i risultati della ricerca finanziata in tutto o in parte dalla Confederazione sono sfruttati commercialmente, le istituzioni di promozione della ricerca possono esigere:

1

a.

il rimborso, proporzionale ai ricavi realizzati, dei mezzi da loro concessi; e

b.

un'adeguata partecipazione agli utili.

Le istituzioni di promozione della ricerca impiegano i mezzi rimborsati e le partecipazioni agli utili per i compiti loro conferiti dalla Confederazione. Riferiscono in merito nei loro rapporti annuali.

2

Capitolo 3: Coordinamento e pianificazione Sezione 1: Autocoordinamento Art. 40 Ciascun organo della ricerca coordina le attività svolte sotto la sua responsabilità o con il suo sostegno.

1

Gli organi della ricerca coordinano le attività tra di loro informandosi reciprocamente e tempestivamente.

2

Le istituzioni di promozione della ricerca, la CTI e l'Amministrazione federale, per quanto svolga compiti di promozione della ricerca o dell'innovazione, coordinano le loro attività armonizzando i loro provvedimenti di promozione e collaborando nell'ambito delle loro attività di promozione. Nei loro sforzi di coordinamento, tengono conto delle esigenze dell'insegnamento, della ricerca svolta senza l'aiuto della Confederazione, della ricerca condotta all'estero e del coordinamento secondo la LPSU11.

3

11

RS ...; FF 2011 6629

7927

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

Sezione 2: Coordinamento da parte del Consiglio federale Art. 41

Principi

Il Consiglio federale bada a un impiego coordinato, economico ed efficace dei mezzi federali destinati alla ricerca e all'innovazione.

1

Il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari se l'autocoordinamento non assicura la cooperazione tra gli organi della ricerca. A tal fine può in particolare affidare determinati compiti di coordinamento a commissioni esistenti o appositamente istituite.

2

3

Il Consiglio federale verifica periodicamente o all'occorrenza: a.

l'armonizzazione tra la promozione nazionale e quella internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione;

b.

la coerenza tra la cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione e la politica economica, la politica di sviluppo e la politica estera generale della Svizzera.

Prende inoltre i provvedimenti necessari, in particolare per quanto concerne le infrastrutture di ricerca particolarmente costose, per assicurare un'armonizzazione coerente della promozione internazionale della ricerca e dell'innovazione della Confederazione con:

4

a.

i piani di sviluppo nel settore dei PF; e

b.

il coordinamento della politica universitaria a livello svizzero e la ripartizione dei compiti nei settori particolarmente onerosi.

Esso coordina la pianificazione e lo svolgimento di iniziative nazionali di promozione della ricerca e dell'innovazione che, a causa della loro portata organizzativa e finanziaria, non possono essere realizzate nell'ambito dei compiti ordinari di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca e della CTI.

5

Al riguardo assicura che gli organi della ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie e il Consiglio dei PF siano coinvolti nella pianificazione.

D'intesa con la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, elabora le proposte destinate all'Assemblea federale concernenti i provvedimenti di promozione di cui al capoverso 5, incluse le modalità di finanziamento ed esecuzione.

6

Art. 42

Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca dell'Amministrazione federale

Per coordinare la ricerca dell'Amministrazione federale, il Consiglio federale istituisce un Comitato interdipartimentale di coordinamento.

1

2 Il Consiglio federale definisce la procedura di nomina dei membri del Comitato di coordinamento.

7928

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

3

Il Comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti: a.

coordina i lavori di elaborazione dei programmi pluriennali (art. 45 cpv. 3);

b.

emana direttive sulla garanzia della qualità nel settore della ricerca dell'amministrazione.

Il Consiglio federale può conferire al Comitato di coordinamento altri compiti nel settore della ricerca dell'amministrazione.

4

Sezione 3: Pianificazione della politica in materia di ricerca e innovazione Art. 43

Strumenti di pianificazione

Gli strumenti di pianificazione della politica della ricerca e dell'innovazione sono: a.

la verifica dell'orientamento strategico della politica di promozione della Confederazione;

b.

i programmi pluriennali;

c.

la pianificazione annuale.

Art. 44

Verifica dell'orientamento strategico della politica di promozione della Confederazione

Il DEFR incarica commissioni composte di esperti nazionali o internazionali di verificare periodicamente la politica svizzera in materia di ricerca e innovazione o parti di essa.

1

Chiede al Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione un parere sui risultati.

2

3 In casi specifici può incaricare il Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione di effettuare o di coordinare le verifiche di cui al capoverso 1.

Sulla base delle verifiche di cui al capoverso 1, il Consiglio federale definisce l'orientamento strategico della politica di promozione della ricerca e dell'innovazione della Confederazione. Al tal fine sente dapprima la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, il Consiglio dei PF, il FNS, la CTI e all'occorrenza altri organi della ricerca interessati.

4

Il Consiglio federale adegua l'orientamento della politica di promozione all'evolversi della situazione.

5

Sottopone periodicamente all'Assemblea federale, insieme al messaggio ERI, un rapporto sui risultati delle verifiche di cui al capoverso 1 e sulla propria strategia in materia di politica di promozione della ricerca e dell'innovazione.

6

7929

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

Art. 45

Programmi pluriennali

Nei programmi pluriennali gli organi della ricerca informano sulla politica che intendono perseguire in materia di ricerca e innovazione, nonché sui temi principali e sulle priorità che si sono fissati a medio termine.

1

I programmi pluriennali servono al coordinamento e alla collaborazione fra gli organi della ricerca e contengono le informazioni necessarie alla stesura dei messaggi ERI e della pianificazione finanziaria della Confederazione. Fungono inoltre da base per le convenzioni periodiche sulle prestazioni tra la Confederazione e le istituzioni di promozione della ricerca.

2

I programmi pluriennali della ricerca dell'amministrazione sono presentati in forma di piani di ricerca plurisettoriali. In questi programmi l'Amministrazione federale informa sui temi principali della sua ricerca. Al riguardo, tiene segnatamente conto dei temi principali della ricerca delle scuole universitarie, dei programmi di promozione condotti dal FNS su mandato della Confederazione e dell'attività della CTI.

3

Art. 46 1

Obbligo di elaborazione dei programmi pluriennali

Devono elaborare programmi pluriennali: a.

le istituzioni di promozione della ricerca;

b.

la CTI;

c.

le strutture di ricerca d'importanza nazionale sostenute secondo la presente legge;

d.

i servizi dell'Amministrazione federale designati dal Consiglio federale.

Le scuole universitarie che ricevono sussidi secondo il capitolo 8 della LPSU12 forniscono, nell'ambito della procedura prevista dalla LPSU, le informazioni necessarie sulla ricerca da esse condotta.

2

I due PF e i centri di ricerca del settore dei PF forniscono le informazioni necessarie sulle loro ricerche nell'ambito della procedura prevista dalla legge federale del 4 ottobre 199113 sui PF.

3

Art. 47

Procedura

1

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti formali dei programmi pluriennali.

2

I programmi pluriennali sono sottoposti:

12 13

a.

per conoscenza al Consiglio federale;

b.

per parere alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, se concernono la ricerca universitaria;

c.

per parere al Consiglio dei PF, se concernono il settore dei PF.

RS ...; FF 2011 6629 RS 414.110

7930

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

Il Consiglio federale può esigere il rimaneggiamento dei programmi pluriennali se non sono armonizzati o se i crediti richiesti superano i mezzi federali presumibilmente disponibili.

3

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale, nell'ambito del messaggio ERI, un rapporto sui programmi pluriennali.

4

Art. 48

Pianificazione annuale

Le istituzioni di promozione della ricerca elaborano un piano annuale di promozione. Lo sottopongono al DEFR per approvazione.

1

2

Il DEFR può delegarne l'approvazione all'unità amministrativa competente.

L'Amministrazione federale specifica nelle motivazioni del preventivo come devono essere impiegati i mezzi destinati ai compiti nel settore della ricerca dell'amministrazione.

3

Capitolo 4: Obbligo di informare e di riferire, garanzia della qualità Art. 49

Informazione sulle attività di promozione

Le istituzioni di promozione della ricerca, la CTI e l'Amministrazione federale informano in modo adeguato il pubblico sulle loro attività di promozione.

1

2 A tal fine gestiscono sistemi di informazione accessibili al pubblico sui progetti da loro promossi nel settore della ricerca e dell'innovazione.

Art. 50

Accessibilità dei risultati della ricerca

Le istituzioni di promozione della ricerca, la CTI e l'Amministrazione federale provvedono affinché i risultati della ricerca siano accessibili al pubblico conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Art. 51

Garanzia della qualità

Le istituzioni di promozione della ricerca e la CTI provvedono a un'adeguata garanzia della qualità per quanto concerne i processi decisionali e la realizzazione dei progetti e dei programmi che promuovono.

1

Verificano inoltre periodicamente l'idoneità degli strumenti e la forma della promozione nell'ambito dei compiti e delle competenze loro conferite.

2

3 La garanzia della qualità nel settore della ricerca dell'Amministrazione federale è retta dalle direttive emanate dal comitato di coordinamento interdipartimentale per la ricerca dell'Amministrazione federale. Sono fatte salve le norme previste in leggi speciali.

7931

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

Art. 52

Rapporti

Le istituzioni di promozione della ricerca e l'Amministrazione federale, per quanto svolga o promuova attività di ricerca, riferiscono periodicamente al Consiglio federale o al dipartimento competente sulla loro attività e sulla realizzazione dei programmi pluriennali.

1

Il dipartimento competente disciplina la forma, la portata e il momento della presentazione dei rapporti, se del caso nell'ambito della convenzione sulle prestazioni conclusa con l'istituzione interessata.

2

3 Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale mediante i messaggi ERI.

Capitolo 5: Statistica Art. 53 Il Consiglio federale ordina le rilevazioni statistiche necessarie all'applicazione della presente legge.

1

Sente dapprima gli organi della ricerca interessati e, se le rilevazioni concernono i beneficiari dei sussidi secondo la LPSU14 o la legge del 4 ottobre 199115 sui PF, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie o il Consiglio dei PF.

2

Nei limiti previsti dall'articolo 50, assicura l'informazione sui progetti di ricerca e d'innovazione dell'Amministrazione federale e del settore dei PF. La SER gestisce una banca dati sui progetti di ricerca dell'Amministrazione federale.

3

Capitolo 6: Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione Art. 54

Compiti

Il Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione è una commissione extraparlamentare ai sensi dell'articolo 57a capoverso 1 della legge del 21 marzo 199716 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Presta consulenza, di propria iniziativa o su mandato del Consiglio federale o del DEFR, al Consiglio federale in tutte le questioni relative alla politica della ricerca e dell'innovazione.

1

2

Su mandato del Consiglio federale o del DEFR, svolge i seguenti compiti: a.

14 15 16

valuta segnatamente: 1. i provvedimenti di promozione della Confederazione, 2. l'adempimento dei compiti da parte degli organi della ricerca,

RS ...; FF 2011 6629 RS 414.110 RS 172.010

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Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

3.

4.

gli strumenti di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca e della CTI, l'efficacia dei provvedimenti della ricerca dell'Amministrazione federale;

b.

esprime il suo parere su progetti o problemi specifici riguardanti la politica della ricerca e dell'innovazione;

c.

sostiene il DEFR nella sua verifica periodica della politica svizzera della ricerca e dell'innovazione;

d.

presta consulenza al Consiglio federale nell'esecuzione della presente legge.

Art. 55

Nomina e organizzazione

Il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio della scienza e dell'innovazione e ne designa il presidente.

1

Il Consiglio della scienza e dell'innovazione si compone di 10­15 membri. Questi dispongono di comprovate competenze interdisciplinari in materia di scienza e innovazione.

2

3 Il Consiglio della scienza e dell'innovazione disciplina la sua organizzazione e la sua gestione in un regolamento. Questo sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

Capitolo 7: Disposizioni finali Art. 56

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 57

Abrogazione e modifica del diritto vigente

La legge federale del 7 ottobre 198317 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è abrogata.

1

2 La legge federale del 30 settembre 201118 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero è modificata come segue:

Art. 13 lett. h Partecipano con voto consultivo alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universitarie: h.

17 18

il presidente del Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione;

RU 1984 28, 1992 1027, 1993 901 2080, 1996 99, 2000 1858, 2003 4265, 2004 4261, 2006 2197, 2008 433, 2010 651, 2011 4497 RS ...; FF 2011 6629

7933

Promozione della ricerca e dell'innovazione. LF

Art. 58

Disposizioni transitorie

Le seguenti disposizioni della legge federale del 7 ottobre 198319 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione restano applicabili fino all'entrata in vigore della LPSU20: a.

articolo 5 lettera b numeri 2 e 3;

b.

articolo 6 capoverso 1 lettere b e c;

c.

articolo 24 capoverso 2.

Art. 59

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

Mette in vigore le disposizioni qui appresso simultaneamente alla LPSU21:

19 20 21

a.

articolo 4 lettera c numero 2;

b.

articolo 7 capoverso 1 lettera b;

c.

articolo 46 capoverso 2.

RU 1984 28, 1992 1027, 1993 901 2080, 1996 99, 2000 1858, 2003 4265, 2004 4261, 2006 2197, 2008 433, 2010 651, 2011 4497 RS ...; FF 2011 6629 RS ...; FF 2011 6629

7934