B Decreto federale Disegno sul finanziamento della promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera negli anni 20122015 del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 7 della legge federale del 5 ottobre 20072 che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20113, decreta: Art. 1 Per il finanziamento della promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera negli anni 20122015 č stanziato un limite di spesa di 20,4 milioni di franchi.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā a referendum.
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RS 101 RS 194.2 FF 2011 2117
2010-2965
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Finanziamento della promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera negli anni 20122015. DF
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