Decreto federale concernente il rapporto sull'esercito 2010 del 29 settembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 148 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento; visto il rapporto sull'esercito 2010 del Consiglio federale del 1° ottobre 20102, decreta: I È preso atto del rapporto sull'esercito 2010.

II Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento al più tardi entro la fine del 2013 un messaggio concernente la modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito. Dovranno essere rispettati i parametri fondamentali seguenti:

1 2

a.

l'esercito mantiene e sviluppa la competenza fondamentale di difesa, appoggia sussidiariamente le autorità civili con gran parte delle sue forze garantendo un avvicendamento delle truppe impiegate ed è in grado di impiegare 1000 militari per operazioni di assistenza umanitaria e per la promozione della pace;

b.

per adempiere i suoi compiti, l'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.

L'effettivo di militari in ferma continuata (volontari) non può eccedere il 15 per cento della classe di reclute;

c.

il finanziamento, con un limite di spesa di 5 miliardi di franchi a partire dal 2014, deve permettere di osservare i parametri fondamentali, di colmare le lacune in materia di equipaggiamento e di garantire la sostituzione parziale dei velivoli da combattimento prevista (SPFT).

RS 171.10 FF 2010 7855

2010-2579

6779

Rapporto sull'esercito 2010. DF

III Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2011

Consiglio nazionale, 29 settembre 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

6780