Ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20112, decreta: Art. 1
Divieto
I gruppi e le organizzazioni seguenti sono vietati: a.
il gruppo Al-Qaïda;
b.
i gruppi che gli succedono o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono ad Al-Qaïda od operano su suo mandato.
Art. 2
Disposizioni penali
Chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l'articolo 1, lo sostiene personalmente o materialmente, organizza azioni propagandistiche a sostegno dei suoi obiettivi, recluta o promuove in altro modo le sue attività, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni penali più severe.
1
È punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale3.
2
Art. 3
Confisca di valori patrimoniali
Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale4 relative alla confisca di valori patrimoniali, segnatamente gli articoli 70 capoverso 5 e 72.
Art. 4
Comunicazione delle decisioni
Le autorità competenti comunicano senza indugio e gratuitamente al Ministero pubblico della Confederazione, al Servizio delle attività informative della Confede-
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RS 101 FF 2011 4041 RS 311.0 RS 311.0
2011-0732
4053
Divieto del gruppo Al-Qaïda e delle organizzazioni associate
razione e all'Ufficio federale di polizia tutte le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono nella loro versione integrale.
Art. 5
Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012 e ha effetto sino al 31 dicembre 2014.
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