Ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20112, decreta: Art. 1

Divieto

I gruppi e le organizzazioni seguenti sono vietati: a.

il gruppo Al-Qaïda;

b.

i gruppi che gli succedono o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono ad Al-Qaïda od operano su suo mandato.

Art. 2

Disposizioni penali

Chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l'articolo 1, lo sostiene personalmente o materialmente, organizza azioni propagandistiche a sostegno dei suoi obiettivi, recluta o promuove in altro modo le sue attività, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni penali più severe.

1

È punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale3.

2

Art. 3

Confisca di valori patrimoniali

Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale4 relative alla confisca di valori patrimoniali, segnatamente gli articoli 70 capoverso 5 e 72.

Art. 4

Comunicazione delle decisioni

Le autorità competenti comunicano senza indugio e gratuitamente al Ministero pubblico della Confederazione, al Servizio delle attività informative della Confede-

1 2 3 4

RS 101 FF 2011 4041 RS 311.0 RS 311.0

2011-0732

4053

Divieto del gruppo Al-Qaïda e delle organizzazioni associate

razione e all'Ufficio federale di polizia tutte le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono nella loro versione integrale.

Art. 5

Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012 e ha effetto sino al 31 dicembre 2014.

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