Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito Conclusa il 6 ottobre 2011 Approvata dall'Assemblea federale il ...2 Entrata in vigore mediante scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Emirati Arabi Uniti animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'importo complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a)

per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi) (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»);

1 2

Dal testo originale francese.

RU ...

2011-2432

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Doppie imposizioni. Convenzione con gli Emirati Arabi Uniti

b)

per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti: (i) l'imposta sul reddito; e (ii) l'imposta sugli utili delle società (qui di seguito indicate quali «imposta EAU»).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a)

(i) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; (ii) l'espressione «Emirati Arabi Uniti» designa gli Emirati Arabi Uniti e, geograficamente impiegata, designa tutto il territorio sotto la loro sovranità, compresi le acque territoriali, lo spazio aereo e il sottosuolo marino sul quale gli Emirati Arabi Uniti, in accordo con il diritto internazionale e il loro diritto interno, possono esercitare i loro diritti territoriali.

b)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le persone giuridiche, le società e ogni altra associazione di persone;

c)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

d)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

e)

l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

f)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;

g)

il termine «cittadini» designa:

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Doppie imposizioni. Convenzione con gli Emirati Arabi Uniti

(i)

le persone fisiche che possiedono la cittadinanza di uno Stato contraente; (ii) tutte le persone giuridiche, società di persone o associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un'altra legislazione di detto Stato.

Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa: a)

nel caso della Svizzera, ogni persona che secondo il diritto svizzero è sottoposta ad assoggettamento fiscale illimitato in Svizzera;

b)

nel caso degli Emirati Arabi Uniti, una persona fisica che è domiciliata negli Emirati Arabi Uniti a condizione che questa persona abbia una presenza sostanziale in questo Stato, e una società o una persona giuridica costituita conformemente alla legislazione degli Emirati Arabi Uniti o che ha la sede della sua direzione effettiva in questo Stato.

2. Nel senso del paragrafo 1, il termine «residente» comprende: a)

uno Stato contraente, un'autorità locale e le suddivisioni politiche o gli enti locali di uno Stato contraente,

b)

le istituzioni governative costituite conformemente al diritto pubblico come la Banca centrale, i fondi, le società, le autorità, le fondazioni, le agenzie e tutti gli enti analoghi.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

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Doppie imposizioni. Convenzione con gli Emirati Arabi Uniti

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione;

b)

una succursale;

c)

un ufficio;

d)

un'officina;

e)

un laboratorio e

f)

una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata eccede i dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia stabile organizzazione se: a)

si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f)

un montaggio è effettuato da un'impresa di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente in relazione con la fornitura di macchine o impianti prodotti da quest'impresa;

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g)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate nelle lettere a)­f), a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona ­ diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 ­ agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione sia in altro modo) non basta da solo per considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi provenienti da attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

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Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base alla ripartizione degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi previsti dal presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

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Doppie imposizioni. Convenzione con gli Emirati Arabi Uniti

Art. 9

Imprese associate

1. Se: a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando utili in base ai quali un'impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un'impresa dell'altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa dell'altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli adeguamenti da apportare agli utili nei due Stati contraenti.

3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un'impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di cinque anni a partire dalla fine dell'anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un'impresa di questo Stato.

Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 5 per cento dell'importo lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b)

il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

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Doppie imposizioni. Convenzione con gli Emirati Arabi Uniti

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se il beneficiario effettivo è questo altro Stato, le sue suddivisioni politiche, i suoi enti locali o la Banca centrale di detto Stato, le istituzioni di previdenza, un'autorità d'investimento od ogni altra istituzione costituita dal governo, una suddivisione politica, un ente locale di questo altro Stato e riconosciuta come parte integrante di questo governo tramite un accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in questo altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di pegno immobiliare o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri utili relativi a detti titoli.

Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, 8146

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trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'importo degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in questo altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore dei canoni si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'importo dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, oppure di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione

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di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni di un'impresa i cui beni consistono, direttamente o indirettamente, essenzialmente in beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato contraente.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3, e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questo residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della propria attività. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi siano attribuibili a detta base fissa.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15

Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell'anno civile considerato, e

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro possiede nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

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Doppie imposizioni. Convenzione con gli Emirati Arabi Uniti

Art. 16

Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui dette prestazioni sono svolte. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora sia stabilito che né l'artista dello spettacolo né lo sportivo né persone a loro associate partecipino, direttamente o indirettamente, agli utili di questa persona.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività esercitate da artisti o sportivi in uno Stato contraente se questi redditi derivano in larga misura, direttamente o indirettamente, da fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale.

Art. 18

Pensioni

Le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe per una precedente attività dipendente nonché le altre prestazioni di vecchiaia provenienti da uno Stato contraente e versate a un residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili nel primo Stato.

Art. 19

Funzioni pubbliche

1. a)

I salari, gli stipendi e le rimunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

b)

Tuttavia, tali stipendi, salari e rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente e (i) abbia la cittadinanza di detto Stato o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Le disposizioni degli articoli 15, e 16 si applicano ai salari, agli stipendi e alle rimunerazioni analoghe pagate a titolo di servizi resi nell'ambito di un'attività 8149

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industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20

Studenti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Art. 21

Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti nell'articolo 6 paragrafo 2, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che secondo le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili negli Emirati Arabi Uniti, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salve le disposizioni delle lettere b) e c), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui all'articolo 13 paragrafo 4 unicamente se ne è provata l'effettiva imposizione negli Emirati Arabi Uniti.

b)

qualora un residente della Svizzera riceva dividendi che secondo le disposizioni dell'articolo 10 sono imponibili negli Emirati Arabi Uniti, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata negli Emirati Arabi Uniti, giusta le disposizioni dell'articolo 10, e sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile negli Emirati Arabi Uniti; o

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Doppie imposizioni. Convenzione con gli Emirati Arabi Uniti

(ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata negli Emirati Arabi Uniti sull'ammontare lordo dei dividendi.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

c)

Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi ai sensi dell'articolo 18, la Svizzera accorda, su domanda, un computo sull'imposta svizzera di questo reddito pari all'imposta riscossa negli Emirati Arabi Uniti giusta l'articolo 18; questo computo non può tuttavia eccedere la frazione d'imposta svizzera calcolata prima del computo accordato su questo reddito imponibile negli Emirati Arabi Uniti.

d)

Qualora una società residente di Svizzera riceva dividendi da una società residente degli Emirati Arabi Uniti, essa fruisce, per quanto concerne la riscossione dell'imposta svizzera afferente a detti dividendi, delle medesime agevolazioni di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente della Svizzera.

2. Per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: Qualora un residente degli Emirati Arabi Uniti riceva dividendi che secondo le disposizioni della Convenzione sono imponibili in Svizzera, gli Emirati Arabi Uniti accordano una deduzione pari all'imposta sul reddito pagata in Svizzera.

Art. 23

Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, segnatamente in relazione alla residenza. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, la presente disposizione si applica parimenti alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione, che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 4 dell'articolo 11 o del paragrafo 4 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altri compensi pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

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Doppie imposizioni. Convenzione con gli Emirati Arabi Uniti

4. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato.

5. Nonostante le disposizioni dell'articolo 2, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni genere o denominazione.

Art. 24

Procedura amichevole

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Se il reclamo le appare fondato e se non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, l'autorità competente fa del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti e procedere anche a un colloquio nell'ambito di una commissione comune composta da esse stesse o da loro rappresentanti.

Art. 25

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini.

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Doppie imposizioni. Convenzione con gli Emirati Arabi Uniti

Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato Contraente chieda informazioni, l'altro Stato Contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili ai fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato contraente richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo, se l'adempimento degli obblighi contenuti in questo paragrafo lo richiede.

Art. 26

Membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Art. 27

Entrata in vigore

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entra in vigore il giorno in cui perviene l'ultima di queste notificazioni.

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Doppie imposizioni. Convenzione con gli Emirati Arabi Uniti

2. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno: a)

alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile durante il quale la Convenzione è entrata in vigore;

b)

alle rimanenti imposte per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente quello dell'entrata in vigore della Convenzione o successivamente.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, con riferimento all'articolo 25 della Convenzione, lo scambio di informazioni si applica alle informazioni che si riferiscono agli anni fiscali che iniziano al 1° gennaio dell'anno civile seguente quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data.

4. L'Accordo dell'8 gennaio 1992 fra la Confederazione Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti in materia di imposizione delle imprese che esercitano aeromobili nel traffico internazionale cessa di esplicare i suoi effetti alla data in cui la presente Convenzione trova applicazione.

Art. 28

Denuncia

La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso, la Convenzione cessa di essere applicabile: a)

alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile seguente a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia o successivamente;

b)

alle rimanenti imposte per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile seguente quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia o successivamente.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in doppio esemplare a Dubaï, il 6 ottobre 2011, in lingua francese, araba e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo francese e quello arabo, prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo degli Emirati Arabi Uniti:

Wolfgang Amadeus Bruelhart

Younis Haji Al Khoori

Ambasciatore di Svizzera negli Emirati Arabi Uniti

Sottosegretario Ministero delle Finanze

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Doppie imposizioni. Convenzione con gli Emirati Arabi Uniti

Protocollo

La Confederazione Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti all'atto della firma della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito conclusa fra i due Stati a Dubaï, il 6 ottobre 2011, hanno convenuto le seguenti disposizioni che costituiscono parte integrante della Convenzione: 1. In generale Le autorità competenti si consultano per adottare misure al fine di evitare un uso improprio della Convenzione. Queste misure mireranno, in particolare, a evitare l'utilizzazione abusiva degli articoli 10 e 11 da parte di persone che non sono residenti di uno Stato contraente.

2. Ad art. 4 Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4, l'espressione «residente di uno Stato contraente» comprende: a)

fondi di pensione o le istituzioni di previdenza riconosciute in questo Stato contraente, e

b)

organizzazioni costituite e amministrate esclusivamente per scopi religiosi, caritativi, scientifici, culturali o educativi (o una pluralità dei succitati scopi) e che sono residenti di uno Stato contraente secondo la sua legislazione, e i cui redditi sono di regola esenti da imposta in detto Stato secondo la sua legislazione.

Con riferimento alla lettera a), resta inteso che sono considerati fondi di pensione o istituzioni di previdenza riconosciuti di uno Stato contraente tutti i fondi di pensione o le istituzioni di previdenza riconosciuti e controllati secondo le disposizioni di questo Stato, i cui redditi sono generalmente esenti da imposta in detto Stato e gestiti principalmente per amministrare o accordare pensioni o prestazioni di pensioni oppure ritraggono redditi per tali istituzioni.

3. Ad art. 7 Con riferimento all'articolo 7 paragrafi 1 e 2, resta inteso che, qualora un'impresa di uno Stato contraente venda merci o eserciti un'altra attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati in base all'importo complessivo conseguito dall'impresa, bensì soltanto in base alla parte della rimunerazione complessiva attribuibile all'attività effettivamente svolta dalla stabile organizzazione per queste vendite o per quest'altra attività.

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Doppie imposizioni. Convenzione con gli Emirati Arabi Uniti

Nei casi di contratti di studio, di fornitura, di montaggio o di costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, o di opere pubbliche, qualora l'impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata.

Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui quest'impresa è residente.

4. Ad art. 7 e 12 Resta inteso che le rimunerazioni pagate per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici sono considerate utili dell'impresa ai quali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7.

5. Ad art. 18 Resta inteso che il termine «pensioni» di cui all'articolo 18 e non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfettarie.

6. Ad art. 25 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.

b)

Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione la competente autorità dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità dello Stato richiesto: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta, (ii) il periodo oggetto della domanda, (iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato contraente richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste, (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

c)

Resta inteso che il rinvio a «informazioni verosimilmente rilevanti» mira a uno scambio di informazioni fiscali il più ampio possibile senza che sia consentita la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o la richiesta di informazioni probabilmente poco pertinenti per risolvere affari fiscali di un determinato contribuente. Mentre la lettera b del paragrafo 6 contiene delle modalità importanti di procedura per evitare la «fishing expedition», i numeri (i)­(v) della lettera b del paragrafo 6 devono tuttavia essere interpretati in modo da non impedire lo scambio effettivo di informazioni.

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Doppie imposizioni. Convenzione con gli Emirati Arabi Uniti

d)

Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 25 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

7. Per quanto concerne la Convenzione Nonostante le altre disposizioni della Convenzione, fatte salve le disposizioni degli articoli 24 e 25, gli utili di un'impresa di uno Stato contraente provenienti dall'esplorazione o dallo sfruttamento di risorse naturali nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in questo altro Stato.

Fatto in doppio esemplare a Dubaï, il 6 ottobre 2011, in lingua francese, araba e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo francese e quello arabo, prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo degli Emirati Arabi Uniti:

Wolfgang Amadeus Bruelhart

Younis Haji Al Khoori

Ambasciatore di Svizzera negli Emirati Arabi Uniti

Sottosegretario Ministero delle Finanze

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