Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica araba d'Egitto concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti Concluso il 7 giugno 2010 Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica araba d'Egitto, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica e lo sviluppo sostenibile dei due Stati, persuasi che questi obiettivi possono essere raggiunti senza ridurre le norme d'applicazione generale riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investimento» designa ogni tipo di averi avente le caratteristiche di un investimento, quali l'impegno di capitali o di altre risorse, il conseguimento di un guadagno o di un utile o l'assunzione di un rischio, costituiti o acquisiti da un investitore di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte, in conformità alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima, compresi, ma non esclusivamente: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti; (b) azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico, fatta eccezione per i crediti derivanti esclusivamente da contratti commerciali per la vendita di beni o servizi, o per i crediti legati a una transazione commerciale la cui scadenza originale è inferiore ai tre anni;

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Dal testo originale francese.

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Promozione e protezione reciproca degli investimenti. Accordo con l'Egitto

(d) i diritti di proprietà intellettuale, in particolare i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, modelli d'utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela; (e) le concessioni, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti dalla legge, da contratto o da decisione presa dall'autorità in applicazione della legge.

La modifica della forma in cui è stato effettuato un investimento non compromette il suo carattere di investimento ai sensi del presente Accordo.

(2) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente, le persone fisiche o gli enti giuridici che hanno effettuato un investimento sul territorio dell'altra Parte contraente e sono definiti come segue: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, hanno la cittadinanza della medesima; non sono incluse le persone fisiche aventi la cittadinanza di entrambe le Parti contraenti.

(b) gli enti giuridici, compresi: i) le società, le società di capitali, le società di persone e altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti in conformità alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede e svolgono attività economiche reali sul territorio di questa stessa Parte contraente; ii) gli enti giuridici non costituiti secondo la legislazione di detta Parte contraente ma effettivamente controllati da persone fisiche o enti giuridici, ovvero secondo le lettere (a) e (b) i).

Un ente giuridico si considera controllato se l'investitore ha la facoltà di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. Per quanto riguarda l'Egitto, l'investitore deve inoltre partecipare al capitale dell'ente giuridico.

(3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.

(4) Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente come definito dalla legislazione della Parte contraente in questione, conformemente al diritto internazionale.

Art. 2

Campo di applicazione

(1) Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente da investitori dell'altra Parte contraente, prima o dopo l'entrata in vigore dello stesso. Non si applica ai crediti o alle controversie risultanti da avvenimenti anteriori alla sua entrata in vigore.

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(2) Per quanto concerne la fiscalità, la Convenzione tra le Parti contraenti per evitare le doppie imposizioni2 prevale sul presente Accordo in caso di incompatibilità, nella misura di quest'ultima.

Art. 3

Promozione, agevolazione e autorizzazione

(1) Ciascuna Parte contraente promuove e agevola per quanto possibile gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente sul proprio territorio e li autorizza in conformità alle proprie leggi e regolamenti.

(2) Dopo aver autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, tutti i permessi e tutte le autorizzazioni necessari in relazione all'investimento, inclusa l'esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa, e le autorizzazioni richieste per le attività dei quadri dirigenti e degli esperti scelti dall'investitore.

(3) Per accrescere i flussi di investimenti, le Parti contraenti cooperano conformemente al capitolo IV, articolo 25 dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica araba d'Egitto3.

Art. 4

Protezione, trattamento

(1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di protezione e sicurezza sul territorio dell'altra Parte contraente. Nessuna delle Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, lo sviluppo o l'alienazione di tali investimenti.

(2) Ciascuna Parte contraente accorda agli investimenti e ai redditi degli investitori dell'altra Parte contraente sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di un qualunque Stato terzo, fermo restando che è determinante il trattamento più favorevole per l'investitore in questione.

(3) Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell'altra Parte contraente sul proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o l'alienazione dei loro investimenti, fermo restando che è determinante il trattamento più favorevole per l'investitore in questione.

(4) Tale trattamento non si applica ai privilegi concessi da una Parte contraente agli investitori di uno Stato terzo in virtù della partecipazione della stessa a un'unione doganale, un mercato comune, una zona di libero scambio o un accordo regionale analogo o in virtù di un accordo contro la doppia imposizione.

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RS 0.672.932.15 RS 0.632.313.211

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(5) È inteso che il trattamento più favorevole di cui al presente articolo non si estende ai meccanismi di composizione delle controversie in materia di investimento previsti da altri accordi internazionali relativi all'investimento conclusi dalla Parte contraente in questione.

Art. 5

Libero trasferimento

(1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell'altra Parte contraente accorda a questi investitori il libero trasferimento, senza alcuna restrizione o indugio e in una valuta liberamente convertibile, degli importi relativi a detti investimenti e in particolare: (a) dei redditi; (b) dei pagamenti legati a prestiti o ad altri obblighi contratti per l'investimento; (c) degli importi destinati a coprire le spese di gestione dell'investimento; (d) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all'articolo 1 paragrafo (1) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo; (e) dei redditi e delle altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione con l'investimento; (f) dei pagamenti derivanti da un indennizzo esigibile in virtù degli articoli 6 e 7 del presente Accordo; (g) del capitale iniziale e degli apporti supplementari di capitali necessari al mantenimento e allo sviluppo dell'investimento; (h) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, comprese le eventuali plusvalenze.

(2) Un trasferimento è considerato eseguito «senza indugio» se è stato effettuato entro il termine normalmente richiesto per l'adempimento delle formalità di trasferimento. Tale termine non supera in nessun caso i tre mesi.

(3) A meno che non sia stato convenuto altrimenti con l'investitore, i trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conformemente alle vigenti regole di cambio della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

(4) Se, in circostanze straordinarie, i pagamenti e i movimenti di capitale causano o minacciano di causare gravi difficoltà alla politica monetaria o alla politica valutaria in una delle Parti contraenti, la Parte contraente in questione può adottare misure di salvaguardia per quanto riguarda i movimenti di capitali, a condizione che siano strettamente necessarie, non superino i sei mesi e siano conformi agli obblighi assunti in virtù dello statuto del Fondo monetario internazionale. L'applicazione di misure di salvaguardia può essere prolungata mediante una loro reintroduzione formale.

La Parte contraente che adotta misure di salvaguardia informa l'altra Parte e presenta appena possibile il calendario della loro soppressione.

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Inoltre le misure di salvaguardia: i)

sono non discriminatorie;

ii)

evitano di ledere inutilmente gli interessi economici e finanziari dell'altra Parte contraente;

iii) non superano la portata necessaria per far fronte alle circostanze di cui sopra; e iv) sono temporanee e vengono soppresse progressivamente, di pari passo con il miglioramento della situazione menzionata sopra.

Art. 6

Espropriazione, indennizzo

(1) Nessuna Parte contraente prende provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o con effetti equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell'altra Parte contraente, salvo per ragioni di interesse pubblico e a condizione che non siano discriminatori, rispettino la procedura legale necessaria e implichino il versamento di un indennizzo sollecito, effettivo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima che la misura di espropriazione venga adottata o divenga di dominio pubblico, fermo restando che è determinante il primo di questi eventi.

(2) L'ammontare dell'indennizzo include un interesse a un tasso commerciale normale calcolato dalla data dell'espropriazione alla data di pagamento dell'indennizzo.

(3) L'indennizzo è stabilito in una valuta liberamente convertibile, è versato senza ritardi ed è liberamente trasferibile.

(4) L'investitore in questione ha il diritto, secondo la legislazione della Parte contraente che espropria, di far tempestivamente esaminare il suo caso e la stima del suo investimento da un'autorità giudiziaria o da un'altra autorità indipendente di tale Parte contraente, in conformità con i principi enunciati nel presente articolo.

(5) Se una Parte contraente espropria gli averi di un ente giuridico registrato o costituito conformemente alla legislazione in vigore su una parte qualsiasi del proprio territorio e di cui investitori dell'altra Parte contraente possiedono delle quote, essa garantisce, nella misura necessaria e conformemente alla sua legislazione, che l'indennizzo previsto al paragrafo (1) sia versato a tali investitori.

(6) Le disposizioni del presente articolo non si applicano al rilascio delle licenze obbligatorie riguardanti i diritti di proprietà intellettuale, né alla revoca, alla limitazione o alla creazione di tali diritti, a condizione che tale rilascio, revoca, limitazione o creazione sia compatibile con gli accordi dell'OMC.

Art. 7

Indennizzo per perdite

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza, rivolta, disordini civili o altri eventi analoghi sopraggiunti sul territorio dell'altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest'ultima, di un trattamento 1531

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conforme all'articolo 4 del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, la compensazione o qualsiasi altro regolamento.

Art. 8

Altri obblighi

Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi scritti assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte contraente.

Art. 9

Disposizioni più favorevoli

Se le disposizioni della legislazione di una Parte contraente od obblighi di diritto internazionale applicabili alle due Parti contraenti accordano agli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest'ultimo qualora siano più favorevoli.

Art. 10

Eccezioni in materia di sicurezza

Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata al fine di impedire a una Parte contraente di prendere misure per garantire il rispetto degli obblighi relativi alla protezione dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, sempre che tali misure non siano applicate in maniera arbitraria o discriminatoria e non costituiscano una restrizione dissimulata nei confronti degli investitori e degli investimenti.

Art. 11

Principio di surrogazione

Se un investitore di una Parte contraente riceve da un assicuratore costituito o organizzato conformemente alla legislazione di detta Parte contraente un pagamento in virtù di un contratto di assicurazione, di garanzia o di indennità, l'altra Parte contraente riconosce la cessione dei diritti o dei crediti dell'investitore all'assicuratore e il diritto di quest'ultimo di esercitare tali diritti o di far valere tali crediti mediante surrogazione nella stessa misura del cedente. L'investitore non può far valere una pretesa basata su dei diritti che ha ceduto all'assicuratore a seguito di un pagamento effettuato da quest'ultimo.

Art. 12

Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente

(1) Le controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente relative a un investimento di quest'ultimo sul territorio della prima e concernenti una presunta violazione del presente Accordo (di seguito «controversia in materia d'investimento») sono composte, per quanto possibile e senza pregiudicare l'articolo 13 del presente Accordo (Controversie tra le parti contraenti), mediante consultazione, negoziazione o mediazione (di seguito «procedura di composizione amichevole»).

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(2) Prima di ricorrere a una delle autorità di cui al paragrafo (3) e in aggiunta al paragrafo (1), l'investitore sottopone la controversia in materia d'investimento alla procedura amministrativa prevista dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento (di seguito «Parte contestante»). L'investitore può sottoporre la controversia in materia d'investimento alla suddetta procedura amministrativa contemporaneamente alla procedura di composizione amichevole di cui al paragrafo (1) o congiuntamente ad essa. Le due procedure non superano in alcun caso i sei mesi a contare dalla domanda scritta di consultazione, negoziazione o mediazione presentata dall'investitore.

(3) Qualora la procedura di composizione amichevole non abbia permesso di risolvere la controversia in materia d'investimento nell'arco di sei mesi e l'investitore non sia soddisfatto dell'esito della procedura amministrativa summenzionata, quest'ultimo può scegliere di sottoporla: ­

ai tribunali della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento;

­

al Centro regionale del Cairo per l'arbitrato commerciale internazionale4;

­

a un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo accordo contrario tra le parti in controversia, è costituito secondo il regolamento d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); o

­

al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (CIRCI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d'altri Stati5, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965.

(4) Ciascuna Parte contraente acconsente in modo incondizionato e irrevocabile a sottoporre qualsiasi controversia in materia d'investimento a un arbitrato internazionale, conformemente al paragrafo (3). Tuttavia, qualora l'investitore e la Parte contestante abbiano firmato un contratto d'investimento, per risolvere le controversie derivanti dalla violazione di detto contratto è applicabile la procedura di composizione prevista da tale contratto. È inteso che ciò non pregiudica la composizione delle controversie in materia d'investimento derivanti dalla violazione del presente Accordo.

(5) L'investitore non può sottoporre alcuna pretesa a un tribunale nazionale o all'arbitrato se sono passati più di cinque anni dalla data in cui è venuto o dovrebbe essere venuto a conoscenza della violazione del presente Accordo e della perdita o del danno da essa derivante.

(6) Una volta che l'investitore ha sottoposto la controversia in materia d'investimento a una delle autorità di cui al paragrafo (3), tale scelta è definitiva.

(7) Salvo diversa disposizione delle parti in controversia, il tribunale arbitrale è composto di tre arbitri; ciascuna parte designa un arbitro e il terzo, che funge da presidente, è designato di comune accordo dalle parti. Se il tribunale arbitrale non 4 5

Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration RS 0.975.2

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viene costituito nei tre mesi successivi alla presentazione della domanda di arbitrato, il Segretario generale del CIRCI designa, su richiesta di una delle parti in controversia, l'arbitro o gli arbitri non ancora designati.

(8) Il tribunale arbitrale delibera sulla controversia conformemente alle disposizioni del presente Accordo e alle regole e ai principi applicabili del diritto internazionale.

(9) Il tribunale arbitrale può concedere unicamente, in maniera separata o combinata: (a) danni pecuniari e ogni interesse applicabile; (b) la restituzione di beni, nel qual caso la sentenza dispone che la Parte contestante possa versare danni pecuniari, e ogni interesse applicabile, in cambio di una restituzione.

Il tribunale può inoltre attribuire spese ed esborsi conformemente alle regole di arbitrato applicabili.

(10) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti in controversia; è eseguita senza indugio conformemente alla legislazione della Parte contraente interessata.

Art. 13

Controversie tra le Parti contraenti

(1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte, se possibile, per via diplomatica.

(2) Se le Parti contraenti non giungono a un'intesa entro sei mesi dall'insorgere della controversia, quest'ultima è sottoposta, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, a un tribunale arbitrale composto di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro e i due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all'invito rivoltole dall'altra Parte contraente di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è nominato, su richiesta di quest'ultima Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

(4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest'ultimo è nominato, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

(5) Se, nei casi previsti ai paragrafi (3) e (4), il Presidente della Corte internazionale di giustizia è nell'impossibilità di esercitare il suo mandato o è cittadino di una delle Parti contraenti, le nomine vengono effettuate dal Vicepresidente e, se quest'ultimo fosse impossibilitato a farlo o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una delle Parti contraenti.

(6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese del proprio membro del tribunale nonché quelle della propria rappresentanza nella procedura

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arbitrale. Le spese del Presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti, a meno che il tribunale arbitrale non disponga altrimenti.

(7) Il tribunale arbitrale delibera in conformità alle disposizioni del presente Accordo e alle regole e principi applicabili del diritto internazionale. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per ciascuna Parte contraente.

Art. 14

Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono notificati reciprocamente l'adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni.

Se non è denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato di volta in volta, alle stesse condizioni, per una durata di due anni.

(2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1­13 del presente Accordo continueranno ad applicarsi per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della sua scadenza.

(3) Il presente Accordo sostituisce la Convenzione tra le Parti contraenti concernente l'incoraggiamento e la reciproca protezione degli investimenti6 firmata al Cairo il 25 luglio 1973.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto al Cairo, il 7 giugno 2010, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese, araba e inglese, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica araba d'Egitto:

Jean-Daniel Gerber

Osama Saleh

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RU 1974 1283

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