Traduzione1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina2 Firmato a Reykjavik il 24 giugno 2010

Preambolo L'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (di seguito denominati «Stati dell'AELS»), da un lato, e l'Ucraina, dall'altro, di seguito ogni Stato è denominato singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»: riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra gli Stati dell'AELS, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, e instaurando a tal fine rapporti stretti e duraturi; ribadendo il loro intento di partecipare attivamente al processo di integrazione economica ed esprimendo la loro disponibilità a cooperare per cercare modi e mezzi atti a rafforzare questo processo; riaffermando il loro impegno a favore della democrazia, dei diritti dell'uomo e delle libertà politiche ed economiche fondamentali conformemente ai loro obblighi previsti dal diritto internazionale, compresi i principi e gli obiettivi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite3 e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; riaffermando il loro impegno per lo sviluppo economico e sociale, la protezione della salute e della sicurezza e il rispetto per i diritti fondamentali dei lavoratori, compresi i principi sanciti dalle relative Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro4 (OIL); intenzionati a creare nuovi impieghi e a migliorare le condizioni di vita e di salute nei rispettivi territori; animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di comune interesse, sulla base dei principi di uguaglianza, reciproco vantaggio e non-discriminazione e sulla base del diritto internazionale;

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3 4

Dal testo originale inglese.

Gli allegati all'Accordo possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna. Sono inoltre disponibili in Internet sul sito del Segretariato dell'AELS: http://www.efta.int/free-trade/free-tradeagreements/peru.aspx.

RS 0.120 RS 0.820.1

2010-1624

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consapevoli dell'importanza che le agevolazioni commerciali rivestono nell'ottica di promuovere procedure efficienti e trasparenti tese a ridurre i costi e a garantire la prevedibilità per gli operatori commerciali delle Parti; decisi a promuovere e a rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio5 (di seguito denominata «OMC») e dagli altri accordi negoziati in base ad esso, e contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale; decisi ad attuare il presente Accordo nell'ottica di preservare e tutelare l'ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse naturali in conformità con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile; affermando il loro impegno nei confronti delle regole dello Stato di diritto, per prevenire e combattere la corruzione nel commercio internazionale e negli investimenti e per promuovere i principi della trasparenza e del buon governo; riconoscendo il significato del comportamento societario responsabile e il suo contributo allo sviluppo economico sostenibile e affermando il loro sostegno agli sforzi per la promozione di norme internazionali pertinenti; convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese nei mercati globali e creerà condizioni atte a promuovere le loro relazioni nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti; hanno deciso, nell'intento di conseguire gli obiettivi sopra elencati, di concludere il presente Accordo di libero scambio (di seguito denominato «presente Accordo»):

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1.1

Obiettivi

1. Le Parti istituiscono una zona di libero scambio in conformità con le disposizioni del presente Accordo e degli accordi complementari sul commercio dei prodotti agricoli conclusi contemporaneamente tra l'Ucraina e ogni singolo Stato dell'AELS.

2. Il presente Accordo, fondato su relazioni commerciali tra economie di mercato, si prefigge di: (a) liberalizzare gli scambi di merci, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 19946 (di seguito denominato «GATT 1994»);

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RS 0.632.20 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

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(b) liberalizzare gli scambi di servizi, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi7 (di seguito denominato «GATS»); (c) aumentare sensibilmente le possibilità d'investimento nella zona di libero scambio; (d) conseguire un'ulteriore liberalizzazione, su base reciproca, dei mercati degli appalti pubblici delle Parti; (e) promuovere la concorrenza nei loro mercati, in particolare nell'ambito delle relazioni economiche tra le Parti; (f) garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale; e (g) contribuire, mediante l'eliminazione degli ostacoli al commercio e agli investimenti, allo sviluppo e all'espansione armoniosi del commercio mondiale.

Art. 1.2

Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo

1. Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ciascuno degli Stati dell'AELS, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, ma non alle relazioni commerciali tra i singoli Stati dell'AELS, salvo altrimenti disposto dal presente Accordo.

2. In virtù dell'unione doganale8 istituita dal Trattato del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.

Art. 1.3

Rapporto con altri accordi internazionali

1. Le Parti riaffermano i loro diritti e obblighi previsti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'OMC, dagli altri accordi negoziati in virtù di quest'ultimo di cui sono firmatarie e da qualsiasi altro accordo internazionale di cui sono firmatarie.

2. Il presente Accordo non impedisce il mantenimento o l'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, a condizione che questi non alterino il regime commerciale previsto dal presente Accordo.

3. La Parte che conclude un'unione doganale o un accordo di libero scambio con una parte terza deve essere disposta ad avviare consultazioni con ogni altra Parte che lo richieda.

Art. 1.4

Applicazione territoriale

1. Fatto salvo il Protocollo sulle regole d'origine, il presente Accordo si applica: (a) al territorio terrestre, alle acque interne e alle acque territoriali di ciascuna Parte nonché allo spazio aereo che sovrasta il suo territorio, conformemente al diritto internazionale; e 7 8

RS 0.632.20, Allegato 1.B RS 0.631.112.514

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(b) al di là delle acque territoriali, per quanto riguarda le misure adottate da una Parte nell'esercizio della sua sovranità o della sua giurisdizione, conformemente al diritto internazionale.

2. Il presente Accordo non si applica al territorio norvegese delle Svalbard, fatti salvi gli scambi di merci.

Art. 1.5

Governo centrale, regionale e locale

All'interno del proprio territorio, ogni Parte assicura il rispetto di tutti gli obblighi e di tutti gli impegni risultanti dal presente Accordo da parte dei rispettivi governi e autorità centrali, regionali e locali e da parte di organismi non governativi nell'esercizio dei poteri governativi delegati loro da governi o autorità centrali, regionali e locali.

Art. 1.6

Trasparenza

1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili le loro leggi, disposizioni, decisioni giudiziarie e norme amministrative di portata generale nonché i rispettivi accordi internazionali che possono interessare il funzionamento del presente Accordo.

2. Le Parti rispondono senza indugio a domande specifiche e, su richiesta, si trasmettono reciprocamente le informazioni relative alle questioni di cui al paragrafo 1.

Non sono obbligate a comunicare informazioni confidenziali.

Capitolo 2: Scambi di merci Art. 2.1

Campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica ai seguenti prodotti oggetto di scambio tra le Parti: (a) tutti i prodotti contemplati nei capitoli 25­97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci9 (SA), fatti salvi i prodotti elencati nell'Allegato I; (b) prodotti agricoli trasformati menzionati nell'Allegato II, nel rispetto delle disposizioni previste dallo stesso Allegato; e (c) il pesce e gli altri prodotti del mare elencati nell'Allegato III.

2. L'Ucraina ha concluso con ciascuno Stato dell'AELS un accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli. Tali accordi costituiscono una parte degli strumenti con cui si istituisce una zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina.

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RS 0.632.11

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Art. 2.2

Regole d'origine e metodi di cooperazione amministrativa

Il Protocollo sulle regole d'origine definisce le regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa.

Art. 2.3

Dazi doganali sulle importazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti aboliscono tutti i dazi doganali all'importazione di prodotti originari di uno Stato dell'AELS o dell'Ucraina contemplati dal paragrafo 1 dell'articolo 2.1, salvo altrimenti disposto nell'Allegato IV. Non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni.

2. Per dazio doganale si intende qualsiasi dazio o onere di qualsiasi tipo applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di un prodotto, comprese tutte le forme di sovrattassa o supplemento in relazione a tale importazione o esportazione, ma non gli oneri imposti conformemente agli articoli III e VIII del GATT 199410.

Art. 2.4

Dazi doganali sulle esportazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti aboliscono tutti i dazi doganali all'esportazione verso le altre Parti di prodotti contemplati dal paragrafo 1 dell'articolo 2.1, salvo altrimenti disposto nel paragrafo 2 del presente articolo. Non vengono introdotti nuovi dazi doganali su prodotti esportati dal territorio doganale di una Parte verso il territorio doganale di un'altra Parte.

2. I dazi doganali all'esportazione verso gli Stati dell'AELS di prodotti originari dell'Ucraina vengono gradualmente ridotti in conformità con gli impegni contratti dall'Ucraina nell'ambito dell'OMC.

3. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Ucraina dovesse ridurre o eliminare i dazi doganali sui prodotti esportati verso l'UE, essa s'impegna ad accordare agli Stati dell'AELS un trattamento non meno favorevole.

4. Per dazio doganale sulle esportazioni si intende qualsiasi dazio o onere di qualsiasi tipo applicato in relazione all'esportazione di un prodotto, comprese tutte le forme di sovrattassa o supplemento in relazione a tale esportazione, ma non gli oneri imposti conformemente all'articolo VIII del GATT 199411.

Art. 2.5

Dazi di base

1. Il dazio di base al quale si applicano le successive riduzioni disciplinate dal presente Accordo per le importazioni tra le Parti corrisponde all'aliquota di dazio applicata il 1° febbraio 2009 alla nazione più favorita (di seguito denominata «NPF»).

2. Se prima o dopo o al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo una riduzione dei dazi è applicata erga omnes, i dazi così ridotti sostituiscono i dazi di base menzionati nel paragrafo 1 a decorrere dal giorno dell'applicazione di tale

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RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.1

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riduzione o dall'entrata in vigore del presente Accordo, se quest'ultima ha luogo successivamente.

3. I dazi ridotti calcolati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sono arrotondati al primo decimale o, nel caso di dazi specifici, al secondo decimale.

Art. 2.6

Restrizioni alle importazioni e alle esportazioni

I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle restrizioni all'importazione e all'esportazione sono disciplinati dall'articolo XI del GATT 199412, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 2.7

Imposizione fiscale e regolamenti interni

1. Le Parti si impegnano ad applicare qualsiasi imposta e altro onere o regolamento interno in conformità con l'articolo III del GATT 199413 e con altri accordi pertinenti dell'OMC.

2. Gli esportatori non possono beneficiare di un rimborso di imposte interne superiore all'importo delle imposte indirette applicate sui prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti.

Art. 2.8

Misure sanitarie e fitosanitarie

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie sono disciplinati dall'Accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie14.

2. Le Parti si scambiano i nomi e gli indirizzi degli organi di contatto per le perizie sanitarie e fitosanitarie al fine di facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni.

Art. 2.9

Regolamenti tecnici

1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi ai regolamenti tecnici, agli standard e alla valutazione della conformità sono retti dall'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio15 (di seguito denominato «Accordo sugli OTC»).

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti convengono di tenere consultazioni qualora una di esse ritenga che un'altra Parte abbia adottato misure incompatibili con l'Accordo sugli OTC suscettibili di creare o che hanno creato un ostacolo al commercio, al fine di trovare una soluzione adeguata che sia conforme con l'Accordo sugli OTC.

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RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.4 RS 0.632.20, Allegato 1A.6

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Art. 2.10

Agevolazione degli scambi

Per agevolare gli scambi tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina, le Parti: (a) semplificano, per quanto possibile, le procedure per gli scambi delle merci e dei relativi servizi; (b) promuovono la cooperazione delle Parti in seno a forum multilaterali al fine di migliorare la loro partecipazione allo sviluppo e all'applicazione di convenzioni e raccomandazioni internazionali sull'agevolazione degli scambi; e (c) cooperano in seno al Comitato misto al fine di agevolare gli scambi.

conformemente alle disposizioni contenute nell'Allegato V.

Art. 2.11

Sottocomitato per le regole di origine, le procedure doganali e le agevolazioni commerciali

1. In riferimento agli articoli 2.2 e 2.10, è istituito un Sottocomitato del Comitato misto per le regole d'origine, le procedure doganali e l'agevolazione degli scambi (in seguito denominato «Sottocomitato»).

2. Il mandato del Sottocomitato è definito nell'Allegato VI.

Art. 2.12

Imprese commerciali di Stato

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le imprese commerciali di Stato sono disciplinati dall'articolo XVII del GATT 199416 e dall'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 199417, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

Art. 2.13

Sovvenzioni e misure compensative

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compensative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 199418 e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative19, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2.

2. Prima che uno Stato dell'AELS o l'Ucraina avvii, se del caso, un'inchiesta tesa a determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una presunta sovvenzione in Ucraina o in uno Stato dell'AELS ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, la Parte intenzionata ad avviare tale inchiesta informa per iscritto la Parte le cui merci possono essere oggetto dell'inchiesta, accordandole un periodo di 60 giorni al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, su richiesta di una delle Parti, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica.

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RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.1b RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.13

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina

Art. 2.14

Misure antidumping

1. Nessuna delle Parti applica misure antidumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 199420 e dell'Accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 199421 in relazione ai prodotti originari delle altre Parti.

2. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti riesaminano in seno al Comitato misto l'applicazione del paragrafo 1. Successivamente, esse possono riesaminare la questione a cadenza biennale in seno al Comitato misto.

Art. 2.15

Misure di salvaguardia globali

Il presente Accordo non conferisce diritti né impone obblighi supplementari alle Parti per quanto concerne le iniziative adottate conformemente all'articolo XIX del GATT 199422 e dell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia23, salvo che una Parte che adotta una misura di salvaguardia può escludere, nella misura compatibile con gli obblighi derivanti dall'Accordo dell'OMC, le importazioni di prodotti originari di un'altra Parte se tali importazioni non costituiscono un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio.

Art. 2.16

Misure di salvaguardia bilaterali

1. Se in seguito alla riduzione o all'eliminazione di dazi doganali in virtù del presente Accordo un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un'altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da provocare o rischiare di provocare un grave danno all'industria nazionale che produce prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, quest'ultima può adottare misure di salvaguardia bilaterali unicamente nella misura in cui siano in grado di prevenire o porre rimedio al danno conformemente alle disposizioni previste nei paragrafi da 2 a 10.

2. Le misure di salvaguardia bilaterali sono adottate soltanto quando, in seguito a un'inchiesta condotta conformemente alla procedura definita negli articoli 3 e 4 dall'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia24, sia dimostrato chiaramente che l'aumento delle importazioni abbia causato o rischi di causare un grave danno.

3. La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia bilaterale in virtù del presente articolo lo notifica immediatamente alle altre Parti e in ogni caso prima di adottare la misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, segnatamente le prove del grave danno o del rischio di danno causato dall'aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato e della misura di salvaguardia proposta, nonché la data proposta per l'introduzione della misura, la durata prevista e il calendario relativo alla progressiva revoca. Alla Parte suscettibile di essere lesa dalla misura di salvaguardia bilaterale è offerta una compensazione 20 21 22 23 24

RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.8 RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.14 RS 0.632.20, Allegato 1A.14

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sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente in relazione alle importazioni provenienti da detta Parte.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può adottare le seguenti misure: (a) sospendere l'ulteriore riduzione di un'aliquota di dazio prevista sul prodotto in virtù del presente Accordo; o (b) portare l'aliquota di dazio doganale per tale prodotto a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti: (i) l'aliquota di dazio applicata alla NPF nel momento in cui la misura è adottata; o (ii) l'aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l'entrata in vigore del presente Accordo.

5. La durata delle misure di salvaguardia bilaterali è di un anno al massimo. In circostanze del tutto eccezionali e dopo un esame del Comitato misto, la durata può essere estesa a tre anni al massimo. Non viene applicata alcuna misura di salvaguardia bilaterale all'importazione di un prodotto che è stato precedentemente soggetto a una tale misura.

6. Entro 30 giorni dalla data di notifica, il Comitato misto esamina le informazioni fornite conformemente al paragrafo 3 nell'ottica di facilitare una risoluzione reciprocamente accettabile della questione. In assenza di una soluzione soddisfacente, la Parte importatrice può adottare le misure necessarie conformemente al paragrafo 4 per ovviare al problema e, in caso di mancato accordo sulla compensazione, la Parte di cui è originario il prodotto oggetto della misura può adottare misure compensative. La misura di salvaguardia bilaterale e la misura compensativa sono immediatamente comunicate alle altre Parti. In sede di scelta della misura di salvaguardia bilaterale e della misura compensativa, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo. Le misure compensative consistono in genere nella sospensione delle concessioni con ripercussioni commerciali sostanzialmente equivalenti o con un valore equivalente a quello dei dazi supplementari previsti in virtù della misura di salvaguardia bilaterale. La Parte applica la misura compensativa solamente per il periodo strettamente necessario a produrre effetti sugli scambi sostanzialmente equivalenti e in ogni caso soltanto mentre viene applicata la misura di salvaguardia bilaterale di cui al paragrafo 4.
7. Al termine della misura di salvaguardia bilaterale si applica l'aliquota del dazio doganale che sarebbe stata applicata se la misura non fosse stata adottata.

8. In circostanze critiche, in cui un ritardo nell'introduzione di una misura di salvaguardia bilaterale conformemente al presente articolo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria dopo aver appurato in modo inequivocabile che un aumento delle importazioni provoca o rischia di provocare un danno grave all'industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura lo notifica immediatamente alle altre Parti. Entro 30 giorni dalla data di notifica sono avviate le procedure previste dai paragrafi da 2 a 6, comprese quelle relative alle misure compensative. Ogni

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compensazione è calcolata sulla base dell'intero periodo di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria e della misura di salvaguardia bilaterale.

9. Ogni misura provvisoria termina al più tardi entro 200 giorni. Il periodo di applicazione di ogni misura di salvaguardia bilaterale provvisoria è computato sulla durata della misura di salvaguardia bilaterale definita nel paragrafo 5 e su ogni proroga della stessa. Gli aumenti tariffari sono immediatamente rimborsati se dall'inchiesta descritta al paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute.

10. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti esaminano in seno al Comitato misto se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure di salvaguardia bilaterali tra di loro. Se, dopo il primo esame, esse decidono di mantenere tale possibilità, le Parti riesaminano successivamente la questione a cadenza biennale in seno al Comitato misto.

Art. 2.17

Eccezioni generali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali sono retti dall'articolo XX del GATT 199425, il quale è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 2.18

Eccezioni in materia di sicurezza

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni in materia di sicurezza sono retti dall'articolo XXI del GATT 199426, il quale è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

Art. 2.19

Bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si impegnano a impedire l'imposizione di misure restrittive per motivi inerenti alla bilancia dei pagamenti.

2. Una Parte che si trova o corre il pericolo imminente di trovarsi in gravi difficoltà concernenti la bilancia dei pagamenti può, conformemente alle condizioni stabilite dal GATT 199427 e dall'Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 1994 dell'OMC28, adottare misure commerciali restrittive, a condizione che siano di durata limitata, non siano discriminatorie e abbiano una portata non superiore a quanto necessario per ovviare alle difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti.

3. La Parte che adotta una misura conformemente al presente articolo notifica prontamente tale decisione alle altre Parti.

25 26 27 28

RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.20, Allegato 1A.1.c

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Capitolo 3: Scambi di servizi Art. 3.1

Portata e campo di applicazione

1. Il presente capitolo si applica ai provvedimenti adottati dalle Parti concernenti gli scambi di servizi. Esso si applica a tutti i settori dei servizi.

2. Per quanto concerne i servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica né a misure che riguardano i diritti del traffico aereo29 né a misure in rapporto diretto con l'esercizio dei diritti del traffico aereo, fatta salva la disposizione prevista dal paragrafo 3 dell'allegato sui servizi di trasporto aereo del GATS. Le definizioni del paragrafo 6 dell'allegato sui servizi di trasporto aereo del GATS sono inserite nel presente Accordo e divengono parte integrante del presente capitolo.

3. Gli articoli 3.4, 3.5 e 3.6 non si applicano a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi acquistati a scopi governativi e non ai fini di una rivendita commerciale o di una fornitura di servizi per una vendita commerciale.

Art. 3.2

Integrazione delle disposizioni del GATS

Se nel presente capitolo si prevede che una disposizione del GATS30 sia inserita nel presente capitolo e ne divenga parte integrante, i termini utilizzati nella disposizione del GATS sono intesi nel seguente modo: (a) «membro» significa Parte; (b) «elenco» indica un elenco di cui all'articolo 3.17 e contenuto nell'allegato VII; e (c) «impegno specifico» significa un impegno specifico in un elenco di cui all'articolo 3.17.

Art. 3.3

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) le seguenti definizioni dell'articolo I del GATS31 sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante: (i) «scambi di servizi»; (ii) «servizi»; e (iii) «un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi»; (b) «provvedimenti adottati dalle Parti» si riferisce ai provvedimenti adottati dai membri come specificato nell'articolo I paragrafo 3 (a) (i) e (ii) del GATS;

29 30 31

RS 0.632.20, Allegato 1.B RS 0.632.20, Allegato 1.B RS 0.632.20, Allegato 1.B

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina

(c) «fornitore di servizi» si riferisce a qualsiasi persona che fornisce o che cerca di fornire un servizio32; (d) «persona fisica di un'altra Parte» si riferisce a una persona fisica che, conformemente alla legislazione dell'altra Parte, è: (i) un cittadino di tale altra Parte residente nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC; oppure (ii) un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di qualsiasi Parte, se tale altra Parte accorda sostanzialmente lo stesso trattamento ai suoi residenti permanenti e ai suoi cittadini per quanto concerne le misure che riguardano gli scambi di servizi. Ai fini della fornitura di servizi tramite presenza di persone fisiche (modalità 4), la presente definizione concerne un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di una qualsiasi Parte o nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC; (e) «persona giuridica di un'altra Parte» indica una persona giuridica: (i) costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione di tale altra Parte che svolge un'attività commerciale sostanziale nel territorio di: (aa) qualsiasi Parte; oppure (bb) qualsiasi membro dell'OMC ed è posseduta o controllata da persone fisiche di tale altra Parte o da persone giuridiche che soddisfano tutte le condizioni di cui al sottoparagrafo (i)(aa); oppure (ii) nel caso della fornitura di servizi tramite una presenza commerciale, posseduta o controllata da: (aa) persone fisiche di tale altra Parte; oppure (bb) persone giuridiche di tale altra Parte specificate al sottoparagrafo (e)(i); (f) Le seguenti definizioni dell'articolo XXVIII del GATS sono integrate nel presente capitolo e ne divengono parte integrante: (i) «misura»; (ii) «fornitura di servizi»; (iii) «misure adottate dai membri che incidono sugli scambi di servizi»; (iv) «presenza commerciale»; (v) «settore» di un servizio; (vi) «servizio fornito da un altro Membro»; (vii) «prestatore monopolista di un servizio»; 32

Nel caso in cui non si fornisca o non si cerchi di fornire il servizio direttamente tramite una persona giuridica, bensì mediante altre forme di presenza commerciale quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al prestatore di servizi (ossia alla persona giuridica) viene comunque riservato, in virtù di tale presenza commerciale, il trattamento previsto dal presente capitolo per i prestatori di servizi. Tale trattamento è esteso alla presenza commerciale attraverso la quale si fornisce o si cerca di fornire il servizio e non deve essere esteso ad altre parti facenti capo al prestatore di servizi situate al di fuori del territorio in cui si fornisce o si cerca di fornire il servizio.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina

(viii) «consumatore di servizi»; (ix) «persona»; (x) «persona giuridica»; (xi) «posseduta», «controllata» e «affiliata»; e (xii) «imposte dirette»; Art. 3.4

Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le misure adottate conformemente all'articolo VII del GATS33 e le disposizioni previste nel relativo elenco di esenzioni applicate alla NPF contenute nell'allegato VIII, per quanto concerne tutte le misure concernenti la fornitura di servizi una Parte accorda immediatamente e incondizionatamente ai servizi e ai prestatori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi non-parte.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una delle Parti e notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V o dell'articolo Vbis del GATS.

3. La Parte che conclude o emenda un accordo del tipo di cui al paragrafo 2 lo notifica senza indugio alle altre Parti e si adopera per accordare alle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello previsto da tale accordo. La prima Parte è tenuta, su richiesta di un'altra Parte, a negoziare l'integrazione nel presente accordo di un trattamento non meno favorevole di quello previsto dal precedente accordo.

4. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i vantaggi accordati ai Paesi limitrofi sono disciplinati dal paragrafo 3 dell'articolo II del GATS, il quale è inserito nel presente questo capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.5

Accesso al mercato

Gli impegni in materia di accesso al mercato sono disciplinati dall'articolo XVI del GATS34, il quale è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.6

Trattamento nazionale

Gli impegni in materia di trattamento nazionale sono disciplinati dall'articolo XVII del GATS35, il quale è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.7

Impegni supplementari

Gli impegni supplementari sono disciplinati dall'articolo XVIII del GATS36, il quale è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

33 34 35 36

RS 0.632.20, Allegato 1.B RS 0.632.20, Allegato 1.B RS 0.632.20, Allegato 1.B RS 0.632.20, Allegato 1.B

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina

Art. 3.8

Regolamentazione interna

1. Ciascuna Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

2. Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvederanno, su richiesta di un prestatore di servizi interessato di un'altra Parte, alla tempestiva verifica di decisioni amministrative concernenti gli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alle decisioni amministrative in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

3. Qualora una Parte richieda l'autorizzazione per la fornitura di servizi, le autorità competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e dei regolamenti nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su domanda del richiedente, le autorità competenti di tale Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.

4. Ciascuna Parte stabilisce procedure adeguate per verificare le competenze dei professionisti di qualsiasi altra Parte.

Art. 3.9

Riconoscimento

1. Ai fini dell'adempimento dei suoi standard o dei criteri necessari per l'autorizzazione e la concessione di licenze o di certificati a prestatori di servizi, le Parti tengono debitamente conto delle richieste di una Parte di riconoscere la formazione o l'esperienza conseguite, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati rilasciati in quella particolare Parte. Il riconoscimento si può basare su un accordo o un'intesa con la Parte interessata oppure può essere accordato autonomamente.

2. Ove una Parte riconosca, mediante intesa o accordo, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di una non-parte, tale Parte offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare la loro adesione a tale intesa o accordo, esistente o futuro, o di negoziarne uno analogo. Ove il riconoscimento venga accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre adeguate opportunità a qualsiasi altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l'esperienza conseguite, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di quell'altra Parte debbano essere riconosciuti.

3. Ogni accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo deve essere conforme alle disposizioni pertinenti dell'Accordo dell'OMC e, in particolare, al paragrafo 3 dell'articolo VII del GATS37.

37

RS 0.632.20, Allegato 1.B

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina

Art. 3.10

Circolazione di persone fisiche

1. Il presente articolo si applica, nell'ambito della fornitura di servizi, alle misure riguardanti le persone fisiche che sono fornitrici di servizi di una Parte nonché alle persone fisiche di una Parte che sono impiegate da un prestatore di servizi di una Parte.

2. Il presente capitolo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico sarà consentito di fornire il relativo servizio conformemente ai termini di tale impegno.

4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un'altra Parte nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da vanificare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono dai termini di un impegno specifico38.

Art. 3.11

Trasparenza

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti la trasparenza sono retti dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo III e dall'articolo IIIbis del GATS39, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

Art. 3.12

Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i monopoli e i prestatori esclusivi di servizi sono disciplinati dai paragrafi 1, 2 e 5 dell'articolo VIII del GATS40, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

Art. 3.13

Pratiche commerciali

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le pratiche commerciali sono disciplinati dall'articolo IX del GATS41, il quale è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.

Art. 3.14

Pagamenti e trasferimenti

1. Ad eccezione delle circostanze previste nell'articolo 3.15, una Parte si astiene dall'imporre restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti con un'altra Parte.

38 39 40 41

Il solo fatto di richiedere un visto alle persone fisiche non vanifica né compromette i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

RS 0.632.20, Allegato 1.B RS 0.632.20, Allegato 1.B RS 0.632.20, Allegato 1.B

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina

2. Nessuna disposizione del presente capitolo pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli degli accordi statutari del Fondo monetario internazionale42 (qui di seguito denominato «FMI»), ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari in conformità con gli accordi statutari del FMI, purché le Parti si astengano dall'imporre restrizioni a transazioni in capitale incompatibili con i rispettivi impegni specifici, salvo per quanto disposto dall'articolo 3.15 o su richiesta del FMI.

Art. 3.15

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti s'impegnano a evitare di imporre restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

2. Rientrano nel campo d'applicazione del presente capitolo tutte le restrizioni adottate o mantenute da una Parte a salvaguardia della bilancia dei pagamenti ai sensi e in conformità con l'articolo XII del GATS43.

Art. 3.16

Eccezioni

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali e le eccezioni in materia di sicurezza sono retti dall'articolo XIV e dal paragrafo 1 dell'articolo XIVbis del GATS44, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.

Art. 3.17

Elenchi di impegni specifici

1. Ciascuna Parte indica in un elenco gli impegni specifici assunti in conformità con gli articoli 3.5, 3.6 e 3.7. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun elenco deve specificare: (a) termini, limitazioni e condizioni riguardanti l'accesso al mercato; (b) condizioni e requisiti riguardanti il trattamento nazionale; (c) obblighi relativi a impegni supplementari di cui all'articolo 3.7; e (d) se del caso, tempi di attuazione degli impegni e data di entrata in vigore di tali impegni.

2. Eventuali misure incompatibili con gli articoli 3.5 e 3.6 sono trattate conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo XX del GATS45.

3. Gli elenchi di impegni specifici delle Parti sono contenuti nell'allegato VII.

Art. 3.18

Modifica degli elenchi

Su richiesta scritta di una Parte, le Parti svolgono consultazioni per valutare l'opportunità di modificare o revocare un impegno specifico contenuto nell'elenco 42 43 44 45

RS 0.979.1 RS 0.632.20, Allegato 1.B RS 0.632.20, Allegato 1.B RS 0.632.20, Allegato 1.B

1434

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina

degli impegni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni hanno luogo entro tre mesi dalla richiesta della Parte. Nel corso delle consultazioni, le Parti mirano a mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi di quello previsto nell'elenco degli impegni specifici prima di tali consultazioni. La modifica degli elenchi è soggetta alle procedure definite negli articoli 8 e 10.5.

Art. 3.19

Riesame

1. Con l'obiettivo di liberalizzare ulteriormente gli scambi di servizi tra di loro, in particolare eliminando sostanzialmente qualsiasi discriminazione residua entro un periodo di dieci anni, le Parti riesaminano a cadenza biennale, o più spesso se così convengono, i propri elenchi di impegni specifici e i propri elenchi di esenzioni alla NPF, tenendo debitamente conto in particolare di qualsiasi liberalizzazione autonoma nonché dei lavori in corso sotto gli auspici dell'OMC. Il primo riesame ha luogo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 3.20

Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo: ­

Allegato VII (Elenchi di impegni specifici);

­

Allegato VIII (Elenchi delle esenzioni NPF);

­

Allegato IX (Servizi finanziari); e

­

Allegato X (Servizi di telecomunicazione).

Capitolo 4: Investimenti Art. 4.1

Portata e campo di applicazione

1. Il presente capitolo si applica agli investimenti effettuati nel territorio di una Parte da un investitore di un'altra Parte che costituiscono o sono connessi a un investimento diretto. Esso non si applica agli investimenti nei settori dei servizi di cui al capitolo 346.

2. Il presente capitolo si applica agli investimenti, a prescindere se siano stati effettuati prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Esso non si applica, tuttavia, alle controversie risultanti da eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

3. Le disposizioni del presente capitolo non devono pregiudicare l'interpretazione o l'applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti da altri accordi internazionali in materia di investimenti o di fiscalità dei quali l'Ucraina e uno o più Stati dell'AELS sono firmatari.

46

Onde evitare dubbi, i servizi che specificatamente non rientrano nel campo di applicazione del capitolo 3 (servizi di traffico aereo) sono considerati settori di servizi contemplati e non rientrano pertanto nel campo di applicazione del capitolo sugli investimenti.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina

Art. 4.2

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) per «investimento diretto» si intende la partecipazione di un investitore in un'impresa sotto forma di proprietà diretta o indiretta di almeno il 10 per cento delle quote di capitale con diritto di voto di tale impresa. Per «proprietà indiretta» si intende il totale delle quote di capitale con diritto di voto attribuibile a un investitore conformemente alle specificazioni pertinenti relative alla definizione di «investimento diretto» del FMI; (b) per «impresa di una Parte» si intende qualsiasi persona giuridica o altra entità, costituita o comunque organizzata secondo la legislazione della Parte, impegnata in attività commerciali nel territorio della stessa Parte o di un'altra Parte.

(c) per «investimento» si intende qualsiasi tipo di valore patrimoniale, inclusi ma non solo: ogni forma di partecipazione azionaria o altra partecipazione in un'impresa; diritti di credito e diritti a prestazioni; diritti di proprietà intellettuale; diritti derivanti da leggi o contratti, quali concessioni, licenze e permessi; e qualsiasi diritto di proprietà su beni mobili e immobili; (d) per «attività d'investimento» si intende l'istituzione, l'acquisizione, l'ampliamento, la gestione, la conduzione, l'esercizio, il mantenimento, l'utilizzo, il godimento e la vendita o qualsiasi altro uso di un investimento; (e) per «investimento di un investitore di una Parte» si intende un investimento posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da un investitore di tale Parte; (f) per «investitore di una Parte» si intende: (i) una persona fisica avente la cittadinanza o il diritto di residenza permanente di una Parte, conformemente alla legislazione applicabile della stessa; oppure (ii) una persona giuridica o altra entità costituita o organizzata secondo la legislazione applicabile di una Parte e impegnata in attività commerciali sostanziali in qualsiasi Parte, con o senza scopo di lucro, e posseduta o controllata da privati o dallo Stato; la quale effettua o ha effettuato un investimento sul territorio di un'altra Parte.

(g) «misura» si riferisce a qualsiasi misura di una Parte in forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, disposizione amministrativa o in qualsiasi altra forma.

Art. 4.3

Trattamento generale

Ogni Parte applica agli investitori dell'altra Parte e ai loro investimenti un trattamento conforme al diritto internazionale, leale ed equo, che garantisca una totale protezione e sicurezza.

1436

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina

Art. 4.4

Trattamento nazionale

In conformità con l'articolo 4.11 e con le riserve definite nell'Allegato XI e in relazione alle attività di investimento sul suo territorio, ogni Parte accorda agli investitori di un'altra Parte e ai loro investimenti un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in analoghe situazioni, ai propri investitori e ai relativi investimenti.

Art. 4.5

Trattamento della nazione più favorita

1. Fatto salvo quanto disposto nell'Allegato XII, ogni Parte accorda agli investitori di un'altra Parte e ai loro investimenti un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in analoghe situazioni, agli investitori di qualsiasi non-parte e ai relativi investimenti per quanto concerne le attività d'investimento sul suo territorio.

2. La Parte che accorda un trattamento preferenziale agli investimenti effettuati da investitori di un Stato terzo in virtù di un accordo di libero scambio, di un'unione doganale, di un mercato comune o di qualsiasi accordo di integrazione economica non è tenuta ad accordare tale trattamento agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte. Lo stesso vale per il trattamento accordato da una Parte in virtù di un accordo di protezione degli investimenti o di un accordo contro la doppia imposizione.

3. La parte che, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, concede a a una non-parte, in virtù di un accordo di cui al paragrafo 2, un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo è tenuta a considerare l'eventuale richiesta di un'altra Parte di integrare nel presente Accordo il trattamento più favorevole accordato alla non-parte.

Art. 4.6

Giurisdizione

Sul proprio territorio, ogni Parte accorda agli investitori di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di una non-parte in conformità con la giurisdizione dei suoi tribunali, sia in adempimento che in difesa dei diritti degli investitori.

Art. 4.7

Personale chiave

1. Le Parti esaminano in buona fede, conformemente alle loro leggi e regolamenti in materia di entrata, soggiorno e lavoro delle persone fisiche, le richieste presentate da investitori di un'altra Parte e dal personale chiave impiegato da tali investitori, o in relazione ai loro investimenti, di entrare e soggiornare a tempo determinato nei loro territori al fine di esercitare attività relative alla gestione, all'amministrazione, all'uso, al godimento, all'espansione o alla realizzazione dei relativi investimenti, compresa la fornitura di consulenza o servizi tecnici determinanti.

2. Le Parti consentono, conformemente alle loro leggi e ai loro regolamenti, agli investitori dell'altra Parte e ai loro investimenti, di assumere persone chiave, a scelta dell'investitore o dell'investimento, a prescindere dalla loro nazionalità e cittadinanza, a condizione che tale persona sia stata autorizzata a entrare, soggiornare e 1437

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina

lavorare nel territorio dell'altra Parte e che l'impiego in questione rispetti i termini, le condizioni e le scadenze del permesso rilasciato a tale persona chiave.

3. Conformemente alle loro leggi e ai loro regolamenti, le Parti consentono l'ingresso e il soggiorno temporaneo e forniscono la necessaria documentazione di conferma al coniuge e ai figli minorenni della persona fisica a cui sono stati accordati a titolo temporaneo l'ingresso, il soggiorno e il permesso di lavoro conformemente ai paragrafi 1 e 2. Il coniuge e i figli minorenni vengono ammessi per il periodo di soggiorno della suddetta persona.

Art. 4.8

Diritto di regolamentare

1. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata in modo da impedire a una Parte di adottare, mantenere o rafforzare misure compatibili con il presente capitolo e conformi all'interesse pubblico, quali ad esempio misure adottate in considerazione della salute pubblica, della sicurezza o dell'ambiente o misure adeguate a scopi precauzionali.

2. Una Parte non rinuncia né deroga in altro modo a tali misure né offre di rinunciarvi o di derogarvi in altro modo al fine di incoraggiare la realizzazione, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento nel suo territorio di un investimento da parte di un investitore di una Parte o di una non-parte.

Art. 4.9

Trasparenza

Le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie e amministrative di applicazione generale in vigore in una Parte nonché gli accordi in vigore tra le Parti su questioni contemplate nel presente capitolo sono pubblicati senza indugio o resi altrimenti pubblici in modo da consentire alle Parti e agli investitori di prenderne conoscenza.

Le disposizioni del presente Accordo non costringono le Parti a divulgare informazioni confidenziali che ostacolino l'applicazione della legge o che siano altrimenti contrarie all'interesse pubblico o che pregiudichino i legittimi interessi commerciali di un investitore.

Art. 4.10

Misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali

Le Parti riaffermano gli impegni assunti con l'Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali47 (di seguito denominato «TRIMs») e integrano le sue disposizioni nel presente Accordo.

Art. 4.11

Riserve

1. Il trattamento nazionale di cui all'articolo 4.4 non si applica: (a) alle riserve elencate dalle Parti nell'Allegato XI; (b) agli emendamenti delle riserve di cui al paragrafo (a), nella misura in cui tale emendamento non renda la riserva meno conforme all'articolo 4.4; 47

RS 0.632.20, Allegato 1A.7

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina

(c) a ciascuna nuova riserva adottata da una Parte e integrata nell'Allegato XI che non compromette il livello generale degli impegni contratti da tale Parte mediante il presente Accordo; nella misura in cui tali riserve siano incompatibili con l'articolo 4.4.

2. Nel quadro degli esami previsti dall'articolo 4.15, le Parti riesaminano lo stato delle riserve definite nell'Allegato XI ai fini di ridurle o di eliminarle.

3. Una Parte può, in ogni momento, su domanda di un'altra Parte o unilateralmente, eliminare interamente o parzialmente le sue riserve definite nell'Allegato XI mediante notifica scritta alle altre Parti.

4. Una Parte può, in ogni momento, introdurre una nuova riserva nell'Allegato XI conformemente al paragrafo 1 (c) del presente articolo mediante notifica scritta alle altre Parti. Ricevuta tale notifica, le altre Parti possono richiedere consultazioni in merito alla riserva. In presenza di una richiesta corrispondente, la Parte che ha introdotto la nuova riserva si consulta con le altre Parti.

Art. 4.12

Pagamenti e trasferimenti

1. Fatte salve le circostanze previste dall'articolo 4.13, le Parti si astengono dall'applicare restrizioni ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali relativi agli investimenti diretti oggetto del presente capitolo.

2. Nulla di quanto contenuto nel presente capitolo influisce sui diritti e sugli obblighi delle Parti sanciti negli articoli dell'accordo dell'FMI48, ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi ai suddetti articoli, a condizione che le Parti si astengano dall'imporre restrizioni a transazioni di capitale incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente capitolo.

Art. 4.13

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si impegnano a evitare l'imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

2. I diritti e gli obblighi delle Parti per quanto concerne tali restrizioni sono disciplinati dai paragrafi da 1 a 3 dell'articolo XII del GATS49, che sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

3. Una Parte che adotta o mantiene tali restrizioni deve prontamente informare il Comitato misto.

Art. 4.14

Eccezioni

I diritti e gli obblighi delle Parti per quanto concerne le eccezioni generali sono disciplinati dall'articolo XIV del GATS50, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

48 49 50

RS 0.979.1 RS 0.632.20, Allegato 1.B RS 0.632.20, Allegato 1.B

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Art. 4.15

Clausola di riesame

Gli Stati dell'AELS e l'Ucraina dichiarano la loro volontà di riesaminare il quadro e il flusso degli investimenti tra i loro territori conformemente ai loro impegni assunti nell'ambito di accordi di investimento internazionali entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo e, successivamente, a intervalli regolari.

Capitolo 5: Protezione della proprietà intellettuale Art. 5

Protezione della proprietà intellettuale

1. Le Parti concedono e assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure per tutelare tali diritti contro la loro violazione, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell'Allegato XIII e degli accordi internazionali ivi menzionati.

2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell'Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio51 (di seguito denominato «Accordo TRIPS»).

3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.

4. Su richiesta rivolta al Comitato misto da una Parte, le Parti convengono di riesaminare le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale previste nel presente articolo e nell'Allegato XIII, ai fini di estendere ulteriormente i livelli di protezione e di impedire o rimediare alle distorsioni degli scambi causate dai livelli attuali di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Capitolo 6: Appalti pubblici Art. 6.1

Obiettivo

Le Parti garantiscono l'apertura reciproca ed effettiva dei loro mercati degli appalti pubblici conformemente alle disposizioni del presente capitolo e dei suoi Allegati al fine di massimizzare le opportunità di competizione per i fornitori e rendere la spesa pubblica più efficiente.

51

RS 0.632.20, Allegato 1C

1440

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina

Art. 6.2

Campo d'applicazione

Il presente capitolo si applica alle misure di una Parte concernenti gli «appalti contemplati dal presente Accordo». Ai fini del presente capitolo, per «appalti contemplati dal presente Accordo» si intendono gli appalti a scopi governativi per beni e servizi definiti all'articolo 1 dell'Allegato XIV o per qualsiasi combinazione degli stessi, come specificato nell'articolo 2 dell'Allegato XIV e nell'Allegato XV.

Art. 6.3

Sistemi di appalto

Le Parti garantiscono che i loro sistemi di appalto siano conformi alle disposizioni contenute negli Allegati XIV e XV e che i loro enti appaltanti vi si attengano.

Art. 6.4

Trattamento nazionale e non discriminazione

1. Per quanto concerne le misure relative agli appalti contemplati dal presente Accordo, ogni Parte garantisce che i suoi enti appaltanti accordino immediatamente e incondizionatamente ai beni, ai servizi di un'altra Parte e ai fornitori di un'altra Parte che offrono tali beni e servizi un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai beni, ai servizi e ai fornitori nazionali.

2. Per quanto riguarda le misure concernenti gli appalti contemplati dal presente Accordo, ogni Parte garantisce che i suoi enti appaltanti: (a) non accordino a un fornitore stabilito sul territorio nazionale un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito sul medesimo territorio in base al grado di controllo o di partecipazione esteri; (b) non effettuino alcuna discriminazione nei confronti dei fornitori stabiliti sul territorio nazionale in base al fatto che i prodotti e servizi offerti da tale fornitore nel quadro di uno specifico appalto pubblico siano beni e servizi di un'altra Parte.

Art. 6.5

Gestione degli appalti

Ogni Parte garantisce che i suoi enti appaltanti gestiscano gli appalti pubblici contemplati dal presente Accordo in modo trasparente e imparziale, tale da: (a) essere compatibile con il presente capitolo, usando metodi come la gara a procedura aperta, la gara mediante preselezione e la procedura di gara a trattativa privata come specificato negli articoli 11 e 13 dell'Allegato XIV; (b) evitare conflitti d'interesse; e (c) prevenire le prassi corruttive.

Art. 6.6

Regole di origine

Nel contesto degli appalti pubblici contemplati dal presente Accordo, nessuna Parte applica regole di origine diverse da quelle che applica allo stesso tempo nell'ambito delle operazioni commerciali abituali.

1441

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina

Art. 6.7

Compensazioni

Per quanto concerne gli appalti contemplati dal presente Accordo, le Parti garantiscono che i loro enti appaltanti non richiedano, considerino, impongano o applichino operazioni di compensazione.

Art. 6.8

Pubblicazione di informazioni sugli appalti

1. Ogni Parte pubblica tempestivamente in forma elettronica e/o cartacea su un mezzo di comunicazione ufficialmente designato di vasta divulgazione e facilmente accessibile al pubblico ogni misura di applicazione generale concernente gli appalti contemplati dal presente Accordo e qualsiasi modifica apportata a tali informazioni.

2. Su richiesta, ogni Parte fornisce alle altre Parti spiegazioni relative a tali informazioni.

Art. 6.9

Tecnologia dell'informazione

1. Nella misura del possibile, le Parti si impegnano a utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per consentire un'efficace diffusione delle informazioni sugli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda le opportunità di appalto offerte dagli enti, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

2. Nel caso di appalti contemplati dal presente Accordo e gestiti tramite mezzi elettronici, l'ente appaltante: (a) garantisce che l'appalto sia svolto utilizzando sistemi informatici e software, inclusi quelli relativi all'autentificazione e al criptaggio delle informazioni, che siano generalmente disponibili e interoperabili con altri sistemi informatici e software generalmente disponibili; e (b) mantiene meccanismi che garantiscano l'integrità delle domande di partecipazione e delle offerte, compresa la determinazione del termine di ricezione e la prevenzione di accessi inopportuni.

Art. 6.10

Collaborazione

1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione al fine di comprendere meglio i rispettivi sistemi di appalto pubblici e di migliorare l'accesso ai loro rispettivi mercati, in particolare per le piccole imprese fornitrici.

2. Le Parti si sforzano di cooperare nell'ambito degli appalti pubblici scambiando esperienze e informazioni sulle buone prassi e sui quadri normativi.

3. Su richiesta debitamente motivata è possibile fornire assistenza tecnica.

Art. 6.11

Eccezioni generali

1. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata come un divieto per una Parte di intervenire o di divulgare informazioni ritenute necessarie per tutelare i propri interessi essenziali di sicurezza relativi all'approvvigionamento

1442

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina

di armi, munizioni e materiale bellico o all'approvvigionamento indispensabile per la sicurezza o la difesa nazionali.

2. A condizione che queste misure non siano applicate in modo da costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti o una restrizione latente al commercio tra le Parti, nessuna disposizione del presente capitolo può essere intesa quale impedimento per una Parte di adottare o mantenere misure tese a proteggere la morale, l'ordine e la sicurezza pubblici, la vita degli uomini, degli animali o delle piante, la salute o la proprietà intellettuale; oppure relative a beni o servizi prodotti o forniti da persone disabili, da istituzioni filantropiche o da detenuti.

Art. 6.12

Modifiche e rettifiche del campo d'applicazione

1. Una Parte può modificare o rettificare il suo campo d'applicazione di cui agli allegati XIV e XV a condizione che: (a) lo notifichi alle altre Parti per iscritto; (b) offra al contempo rettifiche compensative adeguate per mantenere un campo d'applicazione paragonabile in termini di estensione a quello esistente prima della modifica, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 2; e (c) nessuna Parte si opponga per iscritto entro 45 giorni dalla data della notifica.

Le Parti possono convenire di estendere la scadenza, in attesa dell'adempimento delle loro procedure interne.

2. Una Parte non è tenuta a effettuare adeguamenti compensativi nel caso in cui le Parti convengano che la modifica proposta riguardi un ente appaltante sul quale la Parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza. Nel caso in cui una Parte contesti l'affermazione secondo cui tale controllo o influenza governativa sia stata effettivamente eliminata, la Parte che muove obiezioni può richiedere ulteriori informazioni o consultazioni al fine di chiarire la natura di qualsiasi controllo o influenza governativa e raggiungere un accordo sul campo di applicazione futuro dell'ente appaltante.

3. Gli emendamenti secondo il presente articolo entrano in vigore 45 giorni dopo la data di circolazione della notifica o alla scadenza del termine convenuto per avanzare obiezioni alla stessa. La Parte che ha richiesto la modifica o la rettifica informa il Depositario della modifica o della rettifica.

Art. 6.13

Negoziazioni future

La Parte che offre vantaggi supplementari a una parte terza per quanto riguarda il campo di applicazione disciplinato dal presente capitolo e dagli Allegati XIV e XV in materia di accesso ai suoi appalti pubblici accetta, su richiesta di un'altra Parte, di avviare negoziati per estendere il campo di applicazione su base reciproca.

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Capitolo 7: Concorrenza Art. 7

Regole di concorrenza relative alle imprese

1. Le seguenti pratiche sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo qualora interferiscano con gli scambi tra uno Stato dell'AELS e l'Ucraina: (a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che hanno lo scopo o l'effetto di prevenire, ridurre o falsare la concorrenza sul territorio di qualsiasi Parte; (b) gli abusi ad opera di una o più imprese di una posizione dominante nel territorio di qualsiasi Parte.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle attività di imprese pubbliche e di imprese alle quali le Parti concedono diritti speciali o esclusivi, a condizione che l'applicazione di tali disposizioni non ostacoli, di diritto o di fatto, la realizzazione dei particolari incarichi pubblici assegnati loro.

3. Nessuna disposizione del paragrafo 2 può essere intesa quale impedimento per una Parte di costituire o mantenere un'impresa pubblica oppure di accordarle o mantenere diritti speciali o esclusivi.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non devono essere interpretate in modo da creare obblighi diretti per le imprese.

5. Le Parti riconoscono l'importanza di cooperare e di consultarsi al fine di eliminare le pratiche anticoncorrenziali di cui ai paragrafi 1 e 2 o i loro effetti avversi sul commercio. Le Parti possono gestire tali cooperazioni e consultazioni attraverso le loro autorità competenti. La cooperazione comprende lo scambio di informazioni rilevanti di cui le Parti dispongono. Nessuna Parte è tenuta a divulgare informazioni che secondo le sue leggi sono considerate confidenziali.

6. Per promuovere la comprensione tra le Parti o per trattare le questioni relative al presente capitolo e senza pregiudicare l'autonomia di ciascuna Parte in materia di sviluppo, mantenimento e applicazione della sua politica e della sua legislazione in materia di concorrenza, qualsiasi Parte può chiedere l'avvio di consultazioni in seno al Comitato misto. Tale richiesta deve indicare il motivo delle consultazioni. Le consultazioni ai sensi dell'articolo 9.3 devono avvenire tempestivamente al fine di raggiungere una soluzione compatibile con gli obiettivi definiti nel presente capitolo.

Le Parti interessate devono fornire al Comitato misto tutta l'assistenza e le informazioni necessarie.

7. Fatto salvo il diritto
alle consultazioni ai sensi del paragrafo 6, nessuna Parte può ricorrere alla composizione delle controversie prevista nel presente Accordo per una questione relative al presente articolo.

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Capitolo 8: Disposizioni istituzionali Art. 8

Comitato misto

1. Le Parti istituiscono il Comitato misto Ucraina-AELS. Esso si compone di rappresentanti delle Parti ed è presieduto da Ministri o da alti funzionari incaricati dalle Parti a tal fine.

2. Il Comitato misto svolge le seguenti funzioni: (a) sorveglia e verifica l'attuazione del presente Accordo, in particolare esaminando in modo esaustivo l'applicazione delle sue disposizioni e tenendo debitamente conto delle clausole di riesame previste nel presente Accordo; (b) considera la possibilità di eliminare ulteriormente gli ostacoli al commercio e altre misure restrittive degli scambi tra l'Ucraina e gli Stati dell'AELS; (c) segue lo sviluppo del presente Accordo; (d) sorveglia l'attività di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti mediante il presente Accordo; (e) si adopera per risolvere eventuali controversie che possono insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo; e (f) esamina ogni altra questione che potrebbe pregiudicare l'esecuzione del presente Accordo.

3. Il Comitato misto decide in merito all'istituzione di sottocomitati e gruppi di lavoro che considera necessari ai fini dell'adempimento dei suoi compiti. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro agiscono su mandato del Comitato misto.

4. Il Comitato misto prende le proprie decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo e può formulare raccomandazioni su base consensuale.

5. Il Comitato misto si riunisce entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo. In seguito, si riunisce su base consensuale e in funzione delle esigenze, ma normalmente una volta ogni due anni. Le riunioni sono presiedute congiuntamente dall'Ucraina e da uno Stato dell'AELS. Il Comitato misto si dota del proprio regolamento interno.

6. Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato misto. Tale riunione ha luogo entro 30 giorni dalla ricezione della notifica, salvo altrimenti disposto dalle Parti.

7. Il Comitato misto può decidere di emendare gli Allegati e i Protocolli del presente Accordo. Un tale emendamento entra in vigore secondo quanto disposto nella decisione emendativa del Comitato misto.

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Capitolo 9: Composizione delle controversie Art. 9.1

Portata e campo d'applicazione

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla composizione di eventuali controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, salvo altrimenti disposto dal presente Accordo.

2. Le controversie riguardanti la medesima questione derivante dal presente Accordo e dall'Accordo dell'OMC possono essere risolte in un foro o nell'altro, a discrezione della Parte attrice52. Il foro scelto è esclusivo.

3. Ai fini del paragrafo 2, le procedure di composizione delle controversie nel quadro dell'Accordo dell'OMC sono ritenute avviate in seguito alla richiesta di costituzione di un tribunale arbitrale avanzata da una Parte ai sensi dell'articolo 6 dell'Intesa sulla composizione delle controversie53 dell'OMC, mentre le procedure di composizione delle controversie nel quadro del presente Accordo sono ritenute avviate su richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 9.4.

4. Prima che una Parte avvii una procedura di composizione delle controversie contro un'altra Parte nel quadro dell'Accordo dell'OMC, tale Parte notifica la sua intenzione alle altre Parti.

Art. 9.2

Buoni uffici, conciliazione o mediazione

1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure intraprese volontariamente su decisione concorde delle Parti. Possono iniziare e terminare in qualsiasi momento. Possono continuare mentre sono in corso le procedure di un tribunale arbitrale istituito conformemente al presente capitolo.

2. Le procedure che prevedono i buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in qualsiasi altra procedura.

Art. 9.3

Consultazioni

1. Le Parti si sforzano in ogni momento di interpretare e applicare il presente Accordo in maniera conciliante e di intraprendere il possibile, mediante la cooperazione e le consultazioni, per raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente a qualsiasi questione insorta in conformità con il presente articolo.

2. Una Parte può richiedere per iscritto consultazioni con l'altra Parte qualora essa ritenga che una misura o un'altra circostanza sia incompatibile con il presente Accordo. Nel contempo, la Parte attrice informa per scritto le altre Parti. La Parte a cui è rivolta la richiesta è tenuta a rispondervi entro 10 giorni dalla data della sua ricezione. Le consultazioni si tengono in seno al Comitato misto, salvo altrimenti disposto dalla Parte richiedente e dalla Parte oggetto della richiesta.

52 53

Nel presente capitolo, i termini «Parte», «Parte alla controversia», «Parte attrice» e «Parte oggetto del reclamo» possono denotare una o più Parti.

RS 0.632.20, Allegato 2

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina

3. Le consultazioni prendono avvio entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, incluse quelle relative a beni deperibili, iniziano entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di consultazioni. Se la Parte cui è rivolta la richiesta non risponde entro 10 giorni o non partecipa a consultazioni entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta o entro 15 giorni per questioni urgenti, la Parte attrice è autorizzata a richiedere l'istituzione di un tribunale arbitrale conformemente all'articolo 9.4.

4. Le Parti alla controversia forniscono informazioni sufficienti per consentire di esaminare a fondo in che modo una misura o un'altra circostanza sia incompatibile con il presente Accordo e trattano le informazioni confidenziali o personali scambiate nel corso delle consultazioni allo stesso modo in cui le tratta la Parte che le fornisce.

5. Le consultazioni sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in qualsiasi ulteriore procedura.

6. Le Parti alla controversia informano le altre Parti su ogni risoluzione reciprocamente convenuta della questione.

Art. 9.4

Istituzione di un tribunale arbitrale

1. Se le consultazioni di cui all'articolo 9.3 non conducono alla composizione della controversia entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di consultazioni, o 30 giorni in casi urgenti, compresi quelli riguardanti i beni deperibili, la controversia può essere deferita a un tribunale arbitrale mediante richiesta scritta della Parte attrice alla Parte oggetto del reclamo. Una copia della richiesta è trasmessa a tutte le altre Parti affinché ciascuna di esse possa decidere se partecipare alla controversia.

2. La richiesta di arbitrato deve descrivere la misura o il problema in questione e fornire una breve sintesi della base legale su cui si fonda il reclamo.

3. Il tribunale arbitrale comprende tre membri, nominati in conformità con le «norme opzionali per le controversie arbitrali tra due Stati della Corte Permanente di Arbitrato»54, in vigore dal 20 ottobre 1992 (di seguito denominate «norme opzionali»). La data dell'istituzione del tribunale arbitrale coincide con quella della nomina del suo presidente.

4. Salvo altrimenti disposto dalle Parti alla controversia entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta di istituzione del tribunale arbitrale, quest'ultimo avrà il compito di: «esaminare alla luce delle disposizioni corrispondenti del presente Accordo la questione per la quale è stata richiesta l'istituzione di un tribunale arbitrale in base all'articolo 9.4 e trarre conclusioni di diritto e di fatto motivandole e, all'occorrenza, formulando raccomandazioni per la composizione della controversia e per l'applicazione della decisione».

5. Se più di una Parte chiede l'istituzione di un tribunale arbitrale per la stessa questione o misura oppure se il ricorso è rivolto contro più di una Parte, si istituisce 54

RS 0.193.212

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina

se possibile un unico tribunale arbitrale per esaminare i reclami concernenti lo stesso oggetto.

6. Una Parte che non è coinvolta nella controversia può essere autorizzata, su invio di una richiesta scritta alle Parti alla controversia, a presentare le sue considerazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere considerazioni scritte dalle Parti alla controversia, compresi eventuali allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente.

Art. 9.5

Procedure del tribunale arbitrale

1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo o concordato dalle Parti alla controversia, le procedure del tribunale arbitrale sono disciplinate dalle norme opzionali.

2. Il tribunale arbitrale esamina la questione per la quale è stata richiesta la sua istituzione alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo, interpretate conformemente alle norme di interpretazione del diritto internazionale pubblico.

3. Salvo altrimenti disposto dalle Parti alla controversia, le udienze del tribunale arbitrale si svolgono a Ginevra. La lingua usata durante le procedure è l'inglese. Le udienze del tribunale arbitrale sono aperte al pubblico salvo diversamente disposto dalle Parti alla controversia.

4. Non sono ammesse comunicazioni ex parte con il tribunale arbitrale su questioni sottoposte al suo esame.

5. Nello stesso momento in cui sono sottoposte al tribunale arbitrale, le considerazioni scritte di una Parte, le trascrizioni di affermazioni orali e di risposte a domande poste dal tribunale arbitrale devono essere trasmesse da tale Parte all'altra Parte alla controversia e a qualsiasi altra Parte che abbia presentato una richiesta scritta ai sensi del paragrafo 6 dell'articolo 9.4.

6. Le Parti trattano in modo confidenziale le informazioni trasmesse da qualsiasi altra Parte al tribunale arbitrale e dichiarate confidenziali da tale altra Parte.

7. Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti. Ogni membro può esprimere pareri distinti su questioni su cui non si è raggiunta unanimità. Il tribunale arbitrale non è tenuto a rivelare quali membri facciano parte della maggioranza e quali della minoranza.

Art. 9.6

Rapporti del tribunale arbitrale

1. Di norma, il tribunale arbitrale deve presentare alle Parti alla controversia, al più tardi 90 giorni dopo la sua istituzione, un rapporto iniziale contenente le sue considerazioni e decisioni. In nessun caso lo può fare più tardi di cinque mesi da tale data.

Una Parte alla controversia può sottoporre al tribunale arbitrale commenti scritti sul rapporto iniziale entro 14 giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il tribunale arbitrale presenta alle Parti alla controversia un rapporto finale entro 30 dalla data di ricezione del rapporto iniziale.

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2. Il rapporto finale, nonché ogni decisione ai sensi degli articoli 9.8 e 9.9, è comunicato alle Parti. I rapporti sono resi pubblici salvo altrimenti disposto dalle Parti alla controversia.

3. Ogni decisione del tribunale arbitrale presa in virtù di una disposizione del presente capitolo è conclusiva e vincolante per le Parti alla controversia.

Art. 9.7

Sospensione o termine delle procedure del tribunale arbitrale

1. Previo consenso delle Parti alla controversia, il tribunale arbitrale può sospendere il suo operato in qualsiasi momento per un periodo non superiore ai 12 mesi. Qualora l'operato del tribunale arbitrale rimanga in sospeso per oltre 12 mesi, viene meno l'autorità del tribunale arbitrale di comporre la controversia, salvo altrimenti disposto dalle Parti.

2. La Parte attrice può ritirare il suo reclamo in qualsiasi momento precedente la pubblicazione del rapporto finale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto di presentare un altro reclamo concernente la medesima questione in un momento futuro.

3. Le Parti alla controversia possono convenire in qualsiasi momento di terminare le procedure del tribunale arbitrale istituito in virtù del presente Accordo mediante notifica scritta congiunta al presidente di tale tribunale.

4. In qualsiasi fase della procedura precedente la presentazione del rapporto finale, il tribunale arbitrale può proporre alle Parti alla controversia di comporre la controversia amichevolmente.

Art. 9.8

Attuazione del rapporto finale

1. Le Parti interessate si conformano prontamente alla decisione del tribunale arbitrale. Se ciò non è possibile, si adoperano per convenire un termine ragionevole entro cui conformarsi. In assenza di un tale accordo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del rapporto finale, ciascuna Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare un periodo di tempo ragionevole, alla luce delle particolari circostanze del caso. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione di tale richiesta.

2. La Parte alla controversia interessata notifica all'altra Parte la misura adottata per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale e le fornisce una descrizione dettagliata di come tale misura garantisca il rispetto della decisione, in modo da consentire all'altra Parte di valutare la misura.

3. Un eventuale disaccordo circa l'esistenza di una misura in grado di attuare la decisione del tribunale arbitrale o circa la coerenza di tale misura con detta decisione deve essere risolto dal medesimo tribunale arbitrale prima che possa essere chiesta una compensazione o applicata la sospensione di determinati benefici ai sensi dell'articolo 9.9. Di norma, la decisione del tribunale arbitrale viene emanata entro 90 giorni.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina

Art. 9.9

Compensazione e sospensione di benefici

1. Se la Parte oggetto del reclamo non si conforma correttamente alla decisione espressa nel rapporto finale entro un periodo di tempo ragionevole ai sensi di quanto disposto al paragrafo 1 dell'articolo 9.8, tale Parte deve, su richiesta della Parte attrice, partecipare a consultazioni tese a stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Se non si raggiunge un'intesa entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta, la Parte attrice ha il diritto di sospendere la concessione di determinati benefici derivanti dalle disposizioni del presente Accordo, ma soltanto in modo commisurato a quelli che hanno subìto pregiudizio a causa della misura o della circostanza che il tribunale arbitrale ha giudicato incompatibile con il presente Accordo.

2. In sede di valutazione dei benefici da sospendere, la Parte attrice accorda la priorità a quelli concernenti il medesimo settore o i medesimi settori pregiudicati dalla misura o dalla circostanza che il tribunale arbitrale ha giudicato incompatibile con il presente Accordo. Se ritiene che non sia attuabile o efficiente sospendere determinati benefici nel medesimo o nei medesimi settori, la Parte attrice può sospendere determinati benefici in altri settori.

3. La Parte attrice notifica alla Parte oggetto del reclamo i benefici che intende sospendere, le ragioni di tale sospensione e la sua data di inizio, al più tardi 30 giorni prima della data in cui la sospensione inizierà ad avere effetto. Entro 15 giorni da tale notifica, la Parte oggetto del reclamo può chiedere al tribunale arbitrale originario di giudicare se i benefici che la Parte attrice intende sospendere siano commisurati a quelli che hanno subìto pregiudizio a causa della misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo e se la sospensione proposta sia conforme ai paragrafi 1 e 2. Il tribunale arbitrale delibera entro 45 giorni dalla presentazione di tale richiesta. Nessun beneficio può essere sospeso prima che il tribunale arbitrale abbia emanato la sua decisione.

4. La compensazione e la sospensione dei benefici sono misure provvisorie e possono essere applicate dalla Parte attrice solamente fino a quando la misura o la circostanza ritenuta incompatibile con il presente Accordo non sia ritirata o modificata in modo da renderla compatibile con il presente Accordo o fino a quando
le Parti alla controversia non abbiano risolto la questione in altro modo.

5. Su richiesta di una delle Parti alla controversia, il tribunale arbitrale originario decide se le misure esecutive adottate dopo la sospensione dei benefici siano conformi con il rapporto finale e, alla luce di tale decisione, stabilisce se sia necessario porre fine o modificare la sospensione dei benefici. Il tribunale arbitrale delibera entro 30 giorni dalla presentazione di tale richiesta.

Art. 9.10

Altre disposizioni

1. Nei limiti del possibile, il tribunale arbitrale di cui agli articoli 9.8 e 9.9 deve essere composto dagli stessi membri che hanno pubblicato il rapporto finale. Se un membro del tribunale arbitrale originario non è disponibile, la nomina di un membro sostitutivo deve essere condotta in conformità con la procedura di selezione applicata per il membro originario.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina

2. Ogni periodo di tempo menzionato nel presente capitolo può essere modificato previo consenso delle Parti interessate.

Capitolo 10: Disposizioni finali Art. 10.1

Adempimento degli obblighi

Le Parti adottano ogni misura generale o specifica necessaria per adempiere i loro obblighi derivanti del presente Accordo.

Art. 10.2

Allegati, protocolli e appendici

Gli allegati e i protocolli del presente Accordo, unitamente alle relative appendici, ne costituiscono parte integrante.

Art. 10.3

Clausola evolutiva

Le Parti riesaminano il presente Accordo in seno al Comitato misto entro tre anni dalla sua entrata in vigore alla luce degli ulteriori sviluppi nelle relazioni economiche internazionali, in particolare nel quadro dell'OMC e delle relazioni di libero scambio con Paesi terzi, e valutano la possibilità di sviluppare e approfondire la loro cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Dopo il primo riesame, esaminano le medesime questioni a cadenza biennale in seno al Comitato misto, tenendo in debito conto ogni disposizione specifica concernente un'ulteriore liberalizzazione o un riesame contenuta nel presente Accordo.

Art. 10.4

Sviluppo sostenibile

Le Parti riesaminano il presente Accordo in seno al Comitato misto entro tre anni dalla sua entrata in vigore alla luce degli ultimi sviluppi nell'ambito del commercio e dello sviluppo sostenibile.

Art. 10.5

Emendamenti

1. Le Parti possono concordare qualsiasi emendamento al presente Accordo. Una volta valutati dal Comitato misto, gli emendamenti al presente Accordo diversi da quelli di cui al paragrafo 7 dell'articolo 8 sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione.

2. Salvo altrimenti disposto dalle Parti, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Il testo degli emendamenti nonché gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

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Art. 10.6

Adesione

1. Qualsiasi Stato che diventi membro dell'AELS può aderire al presente Accordo a condizione che il Comitato misto ne approvi l'adesione, secondo i termini e le condizioni convenuti fra le Parti. Lo strumento di adesione è depositato presso il Depositario.

2. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione o all'approvazione dei termini di adesione dalle Parti esistenti, se quest'ultima ha luogo successivamente.

Art. 10.7

Recesso ed estinzione

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo mediante notifica scritta al Depositario. Il recesso ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Depositario riceve la notifica.

2. Nel caso in cui l'Ucraina receda, il presente Accordo si estingue nel momento in cui il suo recesso diviene effettivo.

3. Qualsiasi Stato dell'AELS che recede dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio55 cessa ipso facto di essere Parte del presente Accordo lo stesso giorno in cui il recesso diviene effettivo.

Art. 10.8

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione secondo i relativi requisiti legali interni delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui l'Ucraina e almeno uno Stato dell'AELS hanno depositato presso il Depositario i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Se uno Stato dell'AELS deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di detto strumento.

4. Il presente Accordo non entra in vigore tra uno Stato dell'AELS e l'Ucraina se simultaneamente non entra in vigore anche l'Accordo agricolo complementare tra tale Stato dell'AELS e l'Ucraina. Esso rimarrà in vigore fino a quando rimarrà in vigore l'Accordo complementare tra le suddette Parti.

Art. 10.9

Depositario

Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

55

RS 0.632.31

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Reykjavik, il 24 giugno 2010, in un esemplare originale. Il Depositario trasmette copie certificate a tutte le Parti.

(Seguono le firme)

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina

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