ad 10.404 Iniziativa parlamentare Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 3 dicembre 2010 Parere del Consiglio federale del 2 febbraio 2011

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 3 dicembre 2010.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

2 febbraio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2011-0061

1705

Parere 1

Situazione iniziale

La Costituzione federale (Cost.)1 prevede che il Parlamento eserciti l'alta vigilanza sul Consiglio federale e sull'amministrazione federale, sui tribunali della Confederazione come pure su ogni ente al quale la Confederazione ha affidato un compito (art. 169 cpv. 1 Cost.). L'alta vigilanza è un elemento fondamentale della separazione dei poteri. Nel quadro dell'alta vigilanza, il Parlamento procede a una valutazione politica dell'attività dello Stato nello svolgimento dei suoi compiti, emanando raccomandazioni per l'attività futura o avviando modifiche legislative. L'alta vigilanza parlamentare obbliga gli organi controllati a fornire le ragioni del loro modo di agire, a renderle trasparenti e comprensibili, a giustificare i risultati ottenuti o la mancanza di risultati e ad assumerne la responsabilità. Il Parlamento non può tuttavia sostituirsi agli organi controllati o annullarne le decisioni. Affinché il Parlamento possa esercitare l'alta vigilanza sul Consiglio federale e sull'amministrazione federale, la Costituzione federale gli assegna determinati diritti d'informazione. L'obbligo di mantenere il segreto non è opponibile alle delegazioni speciali di commissioni di vigilanza previste dalla legge (art. 169 cpv. 2). L'articolo 153 capoverso 4 Cost.

stabilisce che per adempiere i loro compiti, le commissioni parlamentari dispongono di diritti d'informazione, di consultazione e d'inchiesta. La portata di tali diritti deve essere definita dalla legge.

Per questa ragione la legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento (LParl) conferisce i diritti d'informazione ai parlamentari (art. 7 LParl), alle commissioni legislative (art. 150 LParl), alle commissioni di vigilanza (Commissioni della gestione e Commissioni delle finanze; art. 153 LParl) e alle delegazioni delle commissioni di vigilanza (Delegazione delle Commissioni della gestione e Delegazione delle finanze; art. 154 LParl), nonché alla Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI; art. 166 LParl) in base a un sistema a cascata. L'estensione dei diritti d'informazione degli organi summenzionati cresce progressivamente. Le delegazioni, comprese le CPI, che svolgono compiti speciali nell'ambito dell'alta vigilanza, dispongono dei diritti d'informazione più estesi; conformemente alla Costituzione esse hanno accesso a tutte le informazioni.

Nel corso
degli ultimi anni, l'esercizio dei diritti d'informazione da parte delle commissioni di vigilanza ha suscitato divergenze d'opinione fra le Commissioni della gestione (CdG) delle due Camere e il Consiglio federale sull'interpretazione dell'articolo 153 capoverso 4 LParl. Per il Consiglio federale i «documenti che servono direttamente al processo decisionale del Collegio governativo» includono anche le proposte, per cui la consegna di queste ultime può essere rifiutata. Le CdG ritengono invece che la riserva di cui all'articolo 153 capoverso 4 LParl persegua unicamente lo scopo di tutelare il principio di collegialità e concerna quindi unicamente i corapporti degli altri dipartimenti e non le proposte al Consiglio federale con i relativi allegati. In occasione della loro seduta comune del 22 gennaio 2010, le CdG delle due Camere hanno quindi deciso di presentare un'iniziativa parlamentare.

Il 26 febbraio 2010, la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati 1 2

RS 101 RS 171.10

1706

(CdG-S) ha adottato all'unanimità il testo dell'iniziativa. Il 30 marzo 2010, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha adottato l'iniziativa, pure all'unanimità, consentendo così l'elaborazione di un progetto di legge. La CdG-S ha adottato il progetto di modifica della LParl il 3 dicembre 2010, giorno in cui l'ha pure trasmesso per parere al Consiglio federale.

2

Parere del Consiglio federale

2.1

In generale

Per poter svolgere i compiti assegnatigli dalla Costituzione federale, il Consiglio federale deve poter tenere riservate certe informazioni consentendone l'accesso soltanto a un ristretto numero di persone. Fra queste informazioni rientrano quelle che non devono essere rese pubbliche nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi di informazione strategica e quelle relative alla procedura di corapporto del Consiglio federale, alle quali il Parlamento non deve assolutamente accedere per evitare che vi siano interferenze nella formazione delle opinioni in seno al Collegio governativo. La riservatezza all'interno del Consiglio federale è una condizione indispensabile per lo svolgimento di deliberazioni libere e collegiali. Esiste altrimenti il rischio di minare il principio di collegialità.

Il Consiglio federale respinge il rimprovero secondo cui esso avrebbe agito illegalmente in occasione dell'applicazione dell'articolo 153 capoverso 4 LParl. Il potere delle commissioni di vigilanza di decidere definitivamente sull'esercizio dei loro diritti d'informazione concerne unicamente i settori per i quali la LParl conferisce loro diritti d'informazione. Il secondo periodo dell'articolo 153 capoverso 4 LParl restringe questo settore stabilendo che le commissioni di vigilanza non possono consultare i documenti che servono direttamente al processo decisionale del Collegio governativo o che devono essere tenuti segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi di informazione strategica. Alla luce del principio di collegialità iscritto nella Costituzione federale, il Consiglio federale mantiene la sua interpretazione dell'articolo 153 capoverso 4 secondo periodo LParl in base alla quale i documenti della procedura di corapporto includono le proposte e i relativi allegati indirizzati al Consiglio federale. Le commissioni di vigilanza non possono quindi, in virtù del diritto vigente, invocare il diritto di consultare le proposte in questione dal momento che esse fanno parte dei documenti che servono direttamente al processo decisionale del Consiglio federale.

Nella prassi tuttavia il Consiglio federale accorda nei singoli casi alle commissioni di vigilanza il diritto di consultare sia le proposte sia i corapporti.

In considerazione delle divergenze sull'interpretazione dei diritti
d'informazione nonché della prassi attuale, il Consiglio federale è fondamentalmente d'accordo di adattare i diritti d'informazione conferiti ai parlamentari, alle commissioni legislative, alle commissioni di vigilanza e alle loro delegazioni. Propone tuttavia una serie di modifiche rispetto al progetto della CdG-S.

Il Consiglio federale è favorevole alla disposizione sulla ricusazione di cui parla il rapporto della CdG-S in riferimento ai membri delle CdG e della loro delegazione.

Sulle altre proposte di modifica, il Consiglio federale formula di seguito le proprie considerazioni.

1707

2.2

Diritti d'informazione dei parlamentari e delle commissioni legislative

Il Consiglio federale condivide la nuova formulazione delle riserve all'articolo 7 capoverso 2 lettera a del progetto di modifica della LParl (P-LParl) concernenti i diritti d'informazione dei parlamentari e quelle all'articolo 150 capoverso 2 P-LParl concernenti i diritti d'informazione delle commissioni legislative. Rileva inoltre che il termine di procedura di corapporto include le proposte indirizzate al Consiglio federale e i relativi allegati. I diritti d'informazione dei parlamentari e delle commissioni legislative non si estendono quindi alla consultazione delle proposte indirizzate al Consiglio federale, dei corapporti e degli allegati delle proposte.

Il Consiglio federale non ha fondamentalmente nulla da obiettare nemmeno sulla riformulazione dell'articolo 7 capoverso 2 lettera b LParl. Occorre tuttavia precisare i confini proposti del settore d'esclusione dei diritti d'informazione dei parlamentari e, nel settore della sicurezza interna ed esterna, estenderlo alle informazioni classificate CONFIDENZIALE in base all'articolo 6 dell'ordinanza del 4 luglio 20073 sulla protezione delle informazioni (OPrI). È opportuno anche armonizzare il suo tenore con quello dell'articolo 150 capoverso 2 P-LParl riguardante i diritti d'informazione delle commissioni legislative. Secondo il rapporto della CdG-S i diritti d'informazione dei parlamentari sono meno estesi di quelli delle commissioni legislative. Di questo si tiene conto in quanto il settore d'esclusione delle commissioni includerà informazioni segrete e quello dei parlamentari anche informazioni confidenziali.

2.3

Diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza

2.3.1

Consenso di fondo sulla loro estensione

Il Consiglio federale può capire che le commissioni di vigilanza devono disporre di diritti d'informazione completi per poter svolgere i loro compiti di alta vigilanza per conto del Parlamento. Esse devono senz'altro avere la possibilità di interrogare direttamente le autorità che sono oggetto dell'alta vigilanza e di ottenere la consegna di tutte le informazioni e di tutti i documenti di cui hanno bisogno. Ma devono anche poter capire la maniera in cui il Consiglio federale ha adottato le proprie decisioni.

Conformemente al diritto vigente, le CdG possono certamente affidare determinati mandati alla Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG), alla quale il Consiglio federale non può nascondere informazioni di sua competenza disponendo esse già indirettamente di un diritto assoluto all'informazione. Ciononostante il Consiglio federale è disposto, a determinate condizioni, a includere nei diritti d'informazione anche la consegna alle commissioni di vigilanza delle proposte che gli sono indirizzate. In primo luogo occorre tuttavia garantire che nessuna persona non autorizzata abbia accesso a tali informazioni. Il progetto obbliga le commissioni di vigilanza a emanare istruzioni sulla tutela del segreto applicabili nel loro settore di competenza. A questo proposito, il Consiglio federale ritiene che si debba prevedere in particolare sanzioni nei casi di mancato rispetto di queste istruzioni e meglio

3

RS 510.411

1708

proteggere il segreto d'ufficio di cui all'articolo 8 LParl4. In secondo luogo occorre estendere i diritti procedurali del Consiglio federale adattandoli al suo statuto giuridico nel quadro di una CPI. Occorre in particolare accordare al Consiglio federale il diritto di assistere all'interrogatorio di persone informate sui fatti, di porre loro domande completive, nonché di esaminare i documenti esibiti, i pareri e i verbali d'interrogatorio delle commissioni di vigilanza. Queste ultime andrebbero inoltre obbligate a presentare nel loro rapporto i pareri delle autorità interessate nel quadro del diritto di essere sentiti sancito dall'articolo 157 LParl. Qualora non tengano conto di un parere del Consiglio federale, le commissioni di vigilanza dovrebbero essere tenute a darne le ragioni nel rapporto.

Il Consiglio federale non è tuttavia l'accordo di concedere alle commissioni di vigilanza il diritto di consultare i corapporti degli altri dipartimenti relativi alla proposta del Dipartimento responsabile. Se le commissioni di vigilanza potessero consultare anche i corapporti, la cerchia delle persone con accesso alle deliberazioni del Collegio governativo si allargherebbe considerevolmente. La libera formazione delle opinioni in seno al Consiglio federale non sarebbe più garantita e il principio di collegialità ne uscirebbe fortemente indebolito. Le commissioni di vigilanza possono esercitare pienamente la loro alta vigilanza con il supporto delle proposte, alle quali è allegato un dispositivo di decisione, nonché delle decisioni del Consiglio federale.

Per maggiore precisione, il Consiglio federale vorrebbe inoltre che nell'articolo 153 capoverso 6 P-LParl l'espressione «diritto di farsi consegnare» sia sostituita dall'espressione «diritto di consultare». In questa disposizione infatti il verbo «consegnare» è inappropriato, diversamente dall'articolo 154 capoverso 2 lettera a P-LParl in cui lo si usa consapevolmente per evitare che le delegazioni delle commissioni di vigilanza siano confrontate un giorno a modalità di consultazione restrittive, come il divieto di fare fotocopie. Le commissioni di vigilanza non devono infatti avere alcun accesso ai documenti menzionati nell'articolo 153 capoverso 6 P-LParl, neppure nella forma di una semplice consultazione. La giustificazione espressa nel rapporto
della CdG-S a proposito dell'articolo 153 capoverso 6 lettera a P-LParl, secondo cui, per ragioni di coerenza, si è utilizzato lo stesso verbo dell'articolo 154 capoverso 2 lettera a P-LParl, non ha quindi alcuna pertinenza.

I documenti destinati alle commissioni di vigilanza sono consegnati loro unicamente sotto forma cartacea. Il Consiglio federale invita le commissioni interessate a non farne versioni elettroniche né tantomeno a distribuirle.

Il progetto della CdG-S prevede inoltre che alle commissioni di vigilanza continui ad essere negata la consegna di documenti segreti nonché dei verbali delle sedute del Consiglio federale. Per verbali esclusi dai diritti d'informazione il Consiglio federale intende tutti i documenti che contengono le trascrizioni dei dibattiti del Consiglio federale.

Il Consiglio federale non si oppone all'estensione dell'obbligo di informare e di collaborare di cui all'articolo 156 LParl alle persone non più al servizio della Confederazione. Parte dal principio che per queste persone l'obbligo di informare e di collaborare si limita, sotto il profilo materiale e temporale, alla loro attività al servi4

08.447 Iv. Pa. Garanzia della riservatezza delle deliberazioni delle commissioni e modifica delle disposizioni legali relative all'immunità. Rapporto della CIP-N del 19 ago. 2010; FF 2010 6497; 08.447 Iv. Pa. Garanzia della riservatezza delle deliberazioni delle commissioni e modifica delle disposizioni legali relative all'immunità. Rapporto della CIP-N del 19 ago. 2010. Parere del Consiglio federale del 20 ott. 2010; FF 2010 6537.

1709

zio della Confederazione. Per questo settore, non si può invocare una violazione del segreto d'ufficio nei casi di persone non più al servizio della Confederazione che sono interrogate dalle commissioni di vigilanza.

Il Consiglio federale disapprova il nuovo disciplinamento che conferisce alle commissioni di vigilanza la possibilità di incaricare la propria segreteria di chiarire singoli fatti e di procedere a interrogatori. Ritiene che si debba iscrivere nella legge unicamente la possibilità di incaricare le segreterie di chiarire i singoli fatti. È del tutto ragionevole che le segreterie supportino le commissioni di vigilanza, ragione per cui il Consiglio federale non vi si oppone. Per contro, gli interrogatori devono continuare ad essere svolti dai membri delle commissioni di vigilanza che esercitano per conto del Parlamento l'alta vigilanza prevista dalla Costituzione federale. Infatti, secondo il Consiglio federale, soltanto loro dispongono della legittimità necessaria in virtù della loro elezione democratica. Gli impiegati dei Servizi del Parlamento non hanno né la legittimità né la competenza per interrogare impiegati federali o magistrati. Lo stesso vale per l'attività delle delegazioni delle commissioni di vigilanza. Soltanto i membri di queste delegazioni possono esercitare i diritti d'informazione definiti nell'articolo 154 capoverso 1 LParl e nell'articolo 154 capoverso 2 P-LParl.

Inoltre, il Consiglio federale auspica vivamente che in futuro i propri membri possano prepararsi meglio agli interrogatori condotti dalle commissioni di vigilanza. Per questa ragione invita tali commissioni a fornire preventivamente ai membri interessati del Consiglio federale tutte le informazioni necessarie sull'oggetto degli interrogatori affinché a tempo debito possano rispondere in maniera adeguata ed esaustiva.

2.3.2

Rifiuto delle misure coercitive

Il Consiglio federale non condivide la nuova possibilità concessa alle commissioni di vigilanza di adottare misure coercitive per sottoporre le persone soggette all'obbligo di informare o di deporre ad accompagnamento coattivo. La conformità di queste misure con il sistema appare problematica in considerazione delle svariate competenze dei singoli organi statali in materia di vigilanza e di controllo. Inoltre queste misure suscitano perplessità per quanto riguarda la loro proporzionalità e il rispetto della separazione dei poteri. Conformemente all'articolo 169 Cost. il Parlamento esercita l'alta vigilanza sul Consiglio federale e sull'amministrazione federale, sui tribunali federali e sugli altri titolari di compiti federali. Nella fattispecie non si tratta della vigilanza su un'autorità gerarchicamente inferiore da parte di un'autorità gerarchicamente superiore, bensì di un controllo politico delle autorità poste sotto la vigilanza del Parlamento e dei suoi organi. Le commissioni di vigilanza effettuano, per conto del Parlamento, una valutazione politica di come lo Stato esegue i propri compiti, emanando raccomandazioni sull'attività futura e dando il via a eventuali modifiche legislative. Gli organi controllati sono tenuti a esporre le ragioni del loro agire e ad assumersene la responsabilità. L'alta vigilanza si distingue dunque dai controlli effettuati dagli organi giudiziari, come anche dalle misure di diritto amministrativo adottate dal Consiglio federale e da altre autorità esecutive che esercitano una vigilanza diretta sulle unità loro subordinate. Data la natura politica dell'alta vigilanza, anche gli strumenti e le sanzioni necessari al suo esercizio devono essere di natura esclusivamente politica. Per questa ragione, misure coercitive nel quadro dell'alta vigilanza sono estranee al sistema; vi è inoltre da 1710

chiedersi se tali misure siano compatibili con la Costituzione federale. La soluzione proposta dalla CdG-S, che potrebbe anche sfociare in un mandato di accompagnamento coattivo emesso nei confronti di un consigliere federale, mostra fino a che punto in determinati casi tali misure coercitive potrebbero essere problematiche in riferimento al principio della separazione dei poteri.

Il progetto inoltre non prevede la possibilità di sottoporre a una verifica giudiziaria le decisioni concernenti l'accompagnamento coattivo, che lede indiscutibilmente la libertà personale. Contrariamente a quanto si legge nel rapporto della CdG-S, nella fattispecie siamo di fronte a una violazione della garanzia della via giudiziaria prevista dall'articolo 29a Cost. È vero che il secondo periodo di questo articolo costituzionale ammette eccezioni nella legge, ma sono innanzitutto le materie e gli atti governativi non impugnabili che devono costituire le eccezioni alla garanzia della via giudiziaria e non le restrizioni ai diritti fondamentali.

Le CPI e la DelCG hanno già oggi la possibilità di deferire al giudice penale le persone che vengono meno ai propri doveri, rilasciano false dichiarazioni, si rifiutano di rilasciare dichiarazioni o di consegnare documenti o violano l'obbligo del segreto d'ufficio. Questi reati non sono puniti dalle delegazioni delle commissioni di vigilanza o dalle CPI, ma sono sottoposti alla giurisdizione penale federale conformemente ai dettami dell'articolo 29a Cost. Il Consiglio federale ritiene pertanto che vi siano sufficienti mezzi per punire le persone che violano l'obbligo di informare e di collaborare.

Per queste ragioni il Consiglio federale è contrario all'introduzione di misure coercitive per l'esecuzione degli interrogatori delle persone davanti alle commissioni di vigilanza. I capoversi 3 e 4 dell'articolo 153 P-LParl vanno pertanto stralciati.

2.3.3

Nessun esame dei testimoni da parte delle commissioni di vigilanza

L'articolo 153 capoverso 3 P-LParl prevede evidentemente che le commissioni di vigilanza possano ora anche esaminare i testimoni. Questa possibilità viene tuttavia esplicitamente riservata nel diritto vigente alle delegazioni delle commissioni di vigilanza e alle CPI (art. 154, 155 e 166 LParl). Il progetto non propone alcuna modifica delle disposizioni interessate. Il Consiglio federale ritiene che le CPI e le delegazioni delle commissioni di vigilanza siano gli organi idonei all'esame dei testimoni e che si debba pertanto rinunciare a conferire tale diritto anche alle commissioni di vigilanza.

2.4

Diritti d'informazione delle delegazioni delle commissioni di vigilanza

Il Consiglio federale si oppone all'estensione dei diritti d'informazione delle delegazioni delle commissioni di vigilanza di cui all'articolo 154 capoverso 2 lettera a P-LParl. Non vuole in particolare che la legge accordi a queste delegazioni il diritto di farsi consegnare i documenti che sono serviti al Consiglio federale per prendere una decisione o che devono restare segreti nell'interesse della sicurezza interna ed esterna. Iscrivere questo diritto nella legge comporterebbe la consegna di documenti molto delicati alle delegazioni delle commissioni di vigilanza o farne delle copie, 1711

accrescendo in tal modo il rischio di non più poter garantire la tutela delle informazioni.

Il Consiglio federale ritiene che il disciplinamento in vigore abbia dato buoni risultati permettendo alle delegazioni delle commissioni di vigilanza unicamente di consultare i documenti serviti al Consiglio federale per prendere una decisione, nonché i documenti che devono restare segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi di informazione strategica. Auspica quindi che questo disciplinamento sia mantenuto nella sostanza. Per contro, non è contrario agli adeguamenti dell'articolo 154 capoverso 2 lettera a P-LParl. La consultazione dei documenti della procedura di corapporto deve avvenire nei locali della Cancelleria federale. La stessa procedura va applicata ai documenti che devono restare segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi di informazione strategica. Possono essere consultati nel luogo dove sono conservati. Essendo dati estremamente sensibili, soltanto i membri delle delegazioni delle commissioni di vigilanza possono chiederne la consultazione.

Non è possibile delegare questa competenza alle segreterie delle commissioni di vigilanza e delle loro delegazioni.

Il Consiglio federale può capire fondamentalmente che la DelCG e la Delegazione delle finanze (DelFin) siano parificate per quanto concerne la comunicazione automatica da parte del Consiglio federale delle sue decisioni e dei relativi corapporti.

Prende atto del fatto che le sue decisioni e i relativi corapporti sono trasmessi alle delegazioni delle commissioni di vigilanza soltanto una volta trattati in seno al Consiglio federale. Per poter continuare a garantire la tutela delle informazioni, occorre tuttavia precisare nell'articolo 154 capoverso 3 LParl che, per quanto riguarda gli affari classificati come segreti nell'interesse della sicurezza interna ed esterna o la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un danno grave agli interessi nazionali, la DelFin e la DelCG ricevano continuamente e periodicamente soltanto le decisioni del Consiglio federale.

Inoltre, il Consiglio federale prende atto del fatto che le delegazioni delle commissioni di vigilanza prevedono di raggruppare tutte le decisioni governative, inclusi i relativi corapporti. A questo proposito, il Consiglio
federale auspica vivamente che venga garantita la tutela delle informazioni analogamente a quanto è stato fatto con l'OPrI. Invita in particolare le delegazioni a rispettare il principio secondo il quale le commissioni di vigilanza e le loro delegazioni ricevano le proposte e le decisioni unicamente in forma cartacea (cfr. n. 2.3.1).

2.5

Nessuna estensione del settore d'attività della DelCG

Il Consiglio federale si oppone alla nuova definizione dell'attività di sorveglianza della DelCG iscritta nell'articolo 53 capoverso 2 P-LParl secondo cui il campo della sua attività travalicherebbe ormai i settori della protezione dello Stato e dei servizi di informazione strategica per abbracciare l'intero settore della sicurezza interna ed esterna.

Con l'introduzione dell'ampia e generica nozione di sicurezza interna ed esterna, per definire il settore d'attività della DelCG in sostituzione di quella attualmente in vigore di protezione dello Stato e di servizi di informazione strategica, le attività di controllo della DelCG subirebbero una forte crescita. Questo cambiamento sarebbe

1712

in contraddizione con la legge federale del 21 marzo 19975 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). I compiti di controllo della DelCG secondo l'articolo 25 LMSI vanno intesi come compiti di vigilanza focalizzati esclusivamente sulle attività concernenti la protezione dello Stato. A tale proposito il Consiglio federale richiama il suo messaggio del 7 marzo 19946 concernente la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e sull'iniziativa popolare «S.O.S. ­ per una Svizzera senza polizia ficcanaso», rifacendosi anche alla prassi seguita per anni dalla DelCG. Il legislatore voleva che i servizi di informazione strategica fossero oggetto di una vigilanza speciale dal momento che le loro attività non sono impugnabili e non sono soggette al controllo dei rimedi giuridici. Questa considerazione non vale invece per gli altri settori della sicurezza interna ed esterna che esulano dalla nozione tradizionale di protezione dello Stato (come le misure atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive, menzionate nell'articolo 2 capoverso 4 lettera f LMSI). Nella fattispecie abbiamo a che fare con atti amministrativi controllabili giuridicamente e soggetti alla giurisdizione del Tribunale amministrativo federale. Per questa ragione, sarebbe contrario al sistema e alla volontà del legislatore instaurare in questi settori già soggetti a un controllo giudiziario un controllo parlamentare permanente che andrebbe ad aggiungersi alla vigilanza ordinaria esercitata dai dipartimenti conformemente all'articolo 38 della legge del 21 marzo 19977 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

In virtù del diritto vigente, le commissioni di vigilanza possono già fare uso dei diritti che la legislazione conferisce loro in materia di alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell'amministrazione federale (art. 26 LParl in combinato disposto con l'art. 52 cpv. 1 LParl) affidando in qualsiasi momento alla DelCG un mandato di controllo particolare che possa concernere l'insieme dell'amministrazione federale se lo ritengono necessario per chiarire fatti precisi (art. 53 cpv. 3 LParl). Con il nuovo disciplinamento previsto dall'articolo 53 capoverso 2 P-LParl, l'attività di controllo della DelCG, che quest'ultima può esercitare in qualsiasi
momento, in modo puntuale anche per affari che concernono la sicurezza interna o esterna, si trasformerebbe in un'attività di vigilanza permanente e globale sull'organo esecutivo nei settori della sicurezza interna ed esterna. Attualmente, numerosi dipartimenti e unità amministrative svolgono attività in questi settori. Estendere in tal modo l'attività di controllo della DelCG non è soltanto inutile e sproporzionato in sé e a causa delle risorse necessarie, ma implica anche una notevole portata politica per quanto riguarda l'efficacia del lavoro del Consiglio federale e l'assunzione della responsabilità politica in materia di condotta.

Inoltre, l'introduzione di termini troppo generici come «sicurezza interna ed esterna» o «in particolare» in norme di competenza come l'articolo 53 capoverso 2 è da sconsigliare assolutamente. La nozione di «sicurezza interna ed esterna» è molto ampia e impossibile da delimitare con precisione: introdurla quindi nella legge susciterebbe immancabilmente controversie in materia di competenze fra gli organi statali. Non può essere pertanto nell'interesse di questo progetto che si prefigge di risolvere una volta per tutte le divergenze d'opinione fra il Parlamento e i suoi organi di vigilanza, da una parte, e il Consiglio federale, dall'altra.

5 6 7

RS 120 FF 1994 II 1004 segg.

RS 172.010

1713

3

Proposte del Consiglio federale

Alla luce delle precedenti considerazioni, il Consiglio federale presenta le seguenti proposte.

3.1

Diritti d'informazione dei parlamentari e delle commissioni legislative

L'articolo 7 capoverso 2 lettera b P-LParl è da modificare come segue: Art 7 cpv. 2 lett. b 2

Il singolo parlamentare non ha diritto a informazioni: b.

che sono classificate CONFIDENZIALE o SEGRETO nell'interesse della sicurezza interna o esterna o la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un danno agli interessi nazionali;

L'articolo 150 capoverso 2 lettera b P-LParl è da modificare come segue: Art. 150 cpv. 2 lett. b 2

Le commissioni e le sottocommissioni non hanno diritto di esigere informazioni: b.

3.2

che sono classificate SEGRETO nell'interesse della sicurezza interna o esterna o la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un danno grave agli interessi nazionali;

Diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza

L'articolo 153 P-LParl è da modificare come segue: Art. 153 cpv. 1, secondo periodo, 1bis, 3, 4, 5 e 6 (nuovo) 1

... Esse possono incaricare la loro segreteria di chiarire singoli fatti.

Le commissioni di vigilanza informano preventivamente ed esaustivamente i membri del Consiglio federale sull'oggetto dell'interrogatorio.

1bis

Le commissioni di vigilanza informano preventivamente il Consiglio federale sugli interrogatori di persone che gli sono o gli erano subordinate. Sentono il Consiglio federale, a sua richiesta, prima di raccogliere informazioni presso persone o di farsi consegnare documenti.

3

Il Consiglio federale ha il diritto di assistere all'interrogatorio di persone informate sui fatti, di porre domande completive e di esaminare i documenti esibiti, i pareri e i verbali d'interrogatorio delle commissioni di vigilanza.

4

Per l'esercizio dei suoi diritti di cui al capoverso 4, il Consiglio federale può incaricare un agente di collegamento idoneo e dotato delle corrispondenti competenze operative.

5

Le commissioni di vigilanza decidono definitivamente sull'esercizio dei loro diritti d'informazione. Non hanno alcun diritto di consultare:

6

1714

a.

i corapporti;

b.

i verbali delle sedute del Consiglio federale e altre informazioni sulle deliberazioni del Consiglio federale;

c.

i documenti classificati SEGRETO nell'interesse della sicurezza interna o esterna oppure la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un danno grave agli interessi nazionali.

L'articolo 157 LParl è da completare con i capoversi 2 e 3: Art. 157 cpv. 2 e 3 (nuovi) La commissione di vigilanza presenta nel suo rapporto il parere dell'autorità interessata.

2

3

Se non tiene conto del parere del Consiglio federale, deve indicarne le ragioni.

3.3

Diritti d'informazione delle delegazioni delle commissioni di vigilanza

L'articolo 154 P-LParl è da modificare come segue: Art. 154 cpv. 2 lett. a e 3 Per adempiere i loro compiti, le delegazioni delle commissioni di vigilanza hanno, oltre ai diritti d'informazione di cui agli articoli 150 e 153, il diritto di:

2

a.

consultare i verbali delle sedute del Consiglio federale e i documenti classificati SEGRETO nell'interesse della sicurezza interna o esterna oppure la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un danno grave agli interessi nazionali;

La Delegazione delle finanze e la Delegazione delle Commissioni della gestione ricevono continuamente e periodicamente tutte le decisioni del Consiglio federale, corapporti inclusi. Per quanto riguarda gli affari classificati SEGRETO nell'interesse della sicurezza interna ed esterna o la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un danno grave agli interessi nazionali, ricevono soltanto le decisioni. Stabiliscono congiuntamente i dettagli della loro trasmissione, consultazione e conservazione.

3

3.4

Settore d'attività della delegazione delle commissioni della gestione

L'articolo 53 capoverso 2 P-LParl è da stralciare. È mantenuto il diritto vigente.

Art. 53 cpv. 2 (vigente) 2 La Delegazione vigila sull'attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi di informazione strategica.

1715

1716