Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco Big 21 versione 1.0 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 31 agosto 2011: 1.

In accoglimento della richiesta del 9 marzo 2011, l'apparecchio automatico da gioco Big 21 versione 1.0 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco Big 21 versione 1.0 sono autorizzati, fatti salvi altri oneri e altre disposizioni legali applicabili.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio necessita dell'esame e dell'autorizzazione preliminare da parte della Commissione federale delle case da gioco.

4.

Le spese procedurali, pari a 30 150 franchi, sono imputate a Karl Fay, Fay Automaten. L'importo di 25 150 franchi (previa deduzione dell'anticipo di 10 000 franchi) deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è passata in giudicato. Una fattura corrispondente sarà inviata.

5.

Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

6.

Notifica: Fay Automaten, Karl Fay, Goldbrunnenstrasse 81, 8055 Zürich

7.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della presente, presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

27 settembre 2011

6356

Commissione federale delle case da gioco

2011-2007