Traduzione1

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina

La Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina, di seguito gli Stati contraenti, nell'intento di concludere un trattato di assistenza giudiziaria in materia penale per rendere più efficace la cooperazione tra gli Stati contraenti in materia di indagini, di perseguimento e di repressione dei reati, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I: Disposizioni generali Art. 1

Obbligo di accordare l'assistenza

1. Gli Stati contraenti si impegnano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi la massima assistenza giudiziaria nelle indagini o nei procedimenti giudiziari concernenti reati la cui repressione rientra nella giurisdizione dello Stato richiedente.

2. Per il tramite delle loro Autorità centrali, gli Stati contraenti si scambiano e accettano la lista delle autorità competenti per presentare una domanda di assistenza giudiziaria ai fini del presente Trattato.

3. Lo Stato richiesto non può invocare il segreto bancario per rifiutare l'assistenza giudiziaria prevista dal presente Trattato.

4. L'assistenza giudiziaria comprende i seguenti provvedimenti presi a favore di un procedimento penale nello Stato richiedente:

1

a)

l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;

b)

la consegna di documenti, incarti o mezzi di prova;

c)

l'individuazione, il sequestro e la confisca di oggetti e di beni;

d)

lo scambio di informazioni;

e)

la perquisizione di persone e locali;

f)

la restituzione di oggetti e beni;

g)

la notifica di atti processuali;

Dal testo originale francese.

2010-1792

561

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e l'Argentina

h)

il trasferimento di persone detenute per l'audizione o il confronto; e

i)

qualsiasi altra misura di assistenza compatibile con gli scopi del presente Trattato e accettabile per gli Stati contraenti.

Art. 2

Inapplicabilità

Il presente Trattato non è applicabile: a)

alla ricerca, all'arresto e alla detenzione di persone perseguite penalmente o oggetto di condanna penale in vista della loro estradizione;

b)

all'esecuzione di sentenze penali.

Art. 3

Motivi di rifiuto o di differimento dell'assistenza giudiziaria

1. L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata se: a)

la domanda si riferisce a reati che lo Stato richiesto considera reati politici o connessi con reati politici;

b)

la domanda si riferisce a reati militari che non costituiscono reati di diritto comune;

c)

la domanda si riferisce a reati fiscali; lo Stato richiesto può tuttavia dare seguito alla domanda se l'oggetto dell'indagine o del procedimento è una frode fiscale. Se la domanda si riferisce solo in parte a reati fiscali, lo Stato richiesto può, per tale parte, restringere l'uso delle informazioni e dei mezzi di prova forniti;

d)

lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione della domanda possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali del proprio Paese, così come determinati dalla sua autorità competente;

e)

la domanda si riferisce a fatti in base ai quali la persona perseguita è stata definitivamente assolta o condannata nello Stato richiesto per un reato sostanzialmente simile, sempre che la sanzione penale pronunciata sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita;

f)

vi è fondato motivo di ritenere che la domanda di assistenza giudiziaria sia stata presentata al fine di perseguire o punire una persona a motivo della sua razza, della sua religione, della sua etnia, del suo sesso o delle sue opinioni politiche oppure che il dar seguito alla domanda recherebbe pregiudizio alla persona per uno qualsiasi dei motivi menzionati;

g)

vi è fondato motivo di ritenere che il procedimento penale contro la persona perseguita non rispetti le garanzie previste dagli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell'uomo, in particolare dal Patto internazionale del 16 dicembre 19662 relativo ai diritti civili e politici.

2. Lo Stato richiesto può differire l'assistenza giudiziaria se l'esecuzione della domanda pregiudica un procedimento penale in corso in detto Stato.

2

562

RS 0.103.2

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e l'Argentina

3. Prima di rifiutare o differire l'assistenza giudiziaria conformemente al presente articolo, lo Stato richiesto: a)

informa immediatamente lo Stato richiedente del motivo del rifiuto o del differimento dell'assistenza giudiziaria; e

b)

esamina se l'assistenza giudiziaria può essere accordata alle condizioni che ritiene necessarie. In tal caso, dette condizioni devono essere rispettate dallo Stato richiedente.

4. Ogni rifiuto totale o parziale di fornire assistenza giudiziaria deve essere motivato.

Art. 4

Natura del reato

Per l'applicazione del presente Trattato non sono considerati reati politici quelli che: a)

tendono a sterminare od opprimere un gruppo della popolazione a motivo della sua cittadinanza, razza o religione oppure della sua appartenenza etnica, sociale o politica;

b)

sembrano particolarmente riprensibili poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aereo, la presa di ostaggi o l'impiego di mezzi di distruzione di massa; o

c)

costituiscono una grave violazione del diritto internazionale umanitario ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19493 e dei loro Protocolli aggiuntivi4.

Titolo II: Commissioni rogatorie Art. 5

Diritto applicabile

1. La domanda è eseguita conformemente al diritto dello Stato richiesto.

2. Se lo Stato richiedente desidera che nell'esecuzione di una domanda d'assistenza sia applicata una procedura specifica, ne fa espressa domanda e lo Stato richiesto vi dà seguito se il diritto del suo Paese non vi si oppone.

Art. 6

Misure coercitive

1. L'esecuzione di una domanda implicante misure coercitive può essere respinta se i fatti indicati nella domanda non corrispondono agli elementi oggettivamente costitutivi di un reato punito secondo il diritto dello Stato richiesto, se fosse stato ivi commesso.

2. Se per accordare l'assistenza giudiziaria è necessaria la doppia punibilità, tale condizione è da considerarsi soddisfatta indipendentemente dal fatto che gli Stati 3 4

RS 0.518.12/.23/.42/.51 RS 0.518.521/.522

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Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e l'Argentina

contraenti inseriscano il reato nella stessa categoria o lo designino con la stessa terminologia, sempre che gli Stati contraenti reprimano il comportamento soggiacente al reato.

Art. 7

Misure provvisorie

1. Su domanda espressa dello Stato richiedente e se il procedimento cui si riferisce la domanda non sembra manifestamente inammissibile o inopportuno secondo il diritto dello Stato richiesto, l'autorità competente dello Stato richiesto ordina misure provvisorie al fine di mantenere una situazione esistente, proteggere interessi giuridici minacciati o preservare mezzi di prova.

2. Se vi è pericolo nel ritardo e se le informazioni fornite permettono di determinare che tutte le condizioni sono soddisfatte, le misure provvisorie possono anche essere ordinate non appena annunciata la domanda. Esse sono annullate se lo Stato richiedente non presenta la domanda d'assistenza giudiziaria entro il termine stabilito.

Art. 8

Presenza di persone che partecipano al procedimento

Su domanda espressa dello Stato richiedente, l'Autorità centrale dello Stato richiesto lo informa in merito alla data e al luogo dell'esecuzione della domanda. Le autorità e le persone in causa possono presenziare all'esecuzione, se lo Stato richiesto vi acconsente.

Art. 9

Deposizioni di testimoni nello Stato richiesto

1. I testimoni sono sentiti conformemente al diritto dello Stato richiesto. Tuttavia possono rifiutare di testimoniare se il diritto dello Stato richiedente lo consente.

2. Se il rifiuto di testimoniare si fonda sul diritto dello Stato richiedente, lo Stato richiesto gli trasmette l'incarto per decisione. La decisione deve essere motivata.

3. Se fa valere il diritto di rifiutare la testimonianza, il testimone non può, per tale ragione, essere oggetto di alcuna sanzione legale nello Stato richiedente.

Art. 10

Consegna di documenti, incarti o altri mezzi di prova

1. Lo Stato richiesto consegna allo Stato richiedente, su domanda di quest'ultimo, oggetti, documenti, incarti o altri mezzi di prova.

2. Lo Stato richiesto può limitarsi a trasmettere soltanto copie dei documenti, degli incarti o dei mezzi di prova richiesti. Se lo Stato richiedente domanda espressamente la consegna degli originali, lo Stato richiesto dà seguito alla domanda nella misura del possibile.

3. Lo Stato richiedente restituisce gli originali appena possibile e al più tardi dopo la chiusura del procedimento, salvo che lo Stato richiesto vi rinunci.

4. I diritti fatti valere da terzi nello Stato richiesto in merito a oggetti, documenti, incarti o mezzi di prova non impediscono la loro consegna allo Stato richiedente.

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Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e l'Argentina

Art. 11

Incarti di tribunali o di procedura istruttoria

1. Su domanda, lo Stato richiesto mette a disposizione delle autorità dello Stato richiedente gli incarti di tribunali o di procedura istruttoria, comprese sentenze e decisioni, se detti documenti sono importanti per un procedimento giudiziario.

2. I documenti, gli incarti e i mezzi di prova sono consegnati soltanto se si riferiscono esclusivamente a un caso archiviato o nella misura giudicata ammissibile dall'Autorità centrale dello Stato richiesto.

Art. 12

Restituzione di oggetti e di beni

1. Gli oggetti e i beni che costituiscono il provento o lo strumento di un reato perseguito dallo Stato richiedente e sono stati confiscati dallo Stato richiesto nonché i beni sostitutivi il cui valore corrisponde a tale provento possono altresì essere restituiti allo Stato richiedente in vista della loro confisca, fatte salve le pretese su di essi avanzate in buona fede da terzi.

2. Di regola la restituzione avviene su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.

Art. 13

Uso limitato

1. Nello Stato richiedente le informazioni, i documenti e gli oggetti ottenuti mediante l'assistenza giudiziaria non possono essere utilizzati a fini di indagine, né prodotti come mezzi di prova, in procedimenti penali relativi a un reato per il quale non è ammessa l'assistenza giudiziaria.

2. Qualsiasi altro uso delle informazioni sottostà all'assenso dell'Autorità centrale dello Stato richiesto. L'assenso non è necessario se: a)

i fatti cui si riferisce la domanda costituiscono un altro reato per il quale può essere concessa l'assistenza giudiziaria;

b)

il procedimento penale estero è diretto contro altre persone che hanno partecipato alla commissione del reato; o

c)

il materiale è utilizzato per un'indagine o un procedimento riguardante il pagamento di un risarcimento correlato a un procedimento per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.

Titolo III: Notifica e comparizione Art. 14

Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie

1. Lo Stato richiesto provvede, conformemente alla sua legislazione, alla notifica degli atti procedurali e delle decisioni giudiziarie che gli sono trasmessi a tale scopo dallo Stato richiedente.

2. La notifica può essere effettuata per semplice trasmissione dell'atto o della decisione al destinatario. Se lo Stato richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato richie-

565

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e l'Argentina

sto effettua la notifica in una delle forme previste nella sua legislazione per trasmissioni analoghe o in una forma speciale compatibile con la sua legislazione.

3. La notifica è comprovata da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da una dichiarazione dello Stato richiesto accertante il fatto, la forma e la data della notifica. L'uno o l'altro di questi documenti è trasmesso senza indugio allo Stato richiedente. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto precisa che la notifica è stata effettuata conformemente alla sua legge. Se la notifica non ha avuto luogo, lo Stato richiesto ne comunica senza indugio il motivo allo Stato richiedente.

4. La domanda di notifica della citazione a comparire per una persona perseguita che si trova sul territorio dello Stato richiesto va trasmessa all'Autorità centrale di quest'ultimo il più tardi 45 giorni prima della data stabilita per la comparizione.

Art. 15

Comparizione di testimoni o di periti nello Stato richiedente

1. Se lo Stato richiedente ritiene che la comparizione personale di un testimone o di un perito davanti alle sue autorità giudiziarie sia necessaria, ne fa menzione nella domanda di notifica della citazione.

2. Lo Stato richiesto invita il destinatario a rispondere alla citazione. Lo Stato richiesto comunica senza indugio allo Stato richiedente la risposta del destinatario.

3. Il destinatario della citazione che accetta di comparire nello Stato richiedente può esigere da quest'ultimo un anticipo per le spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 16

Indennità

Le indennità, nonché le spese di viaggio e di soggiorno sono pagate al testimone o al perito dallo Stato richiedente, calcolate a partire dal luogo di residenza e accordate secondo aliquote almeno uguali a quelle previste nelle tariffe e nei regolamenti in vigore nello Stato ove l'audizione deve avere luogo.

Art. 17

Non comparizione

Il testimone o il perito che non ottempera a una citazione a comparire la cui notifica è stata domandata non può essere sottoposto ad alcuna sanzione o misura coercitiva, anche se la citazione contiene ingiunzioni, salvo che si rechi poi spontaneamente sul territorio dello Stato richiedente e sia ivi regolarmente citato di nuovo.

Art. 18

Salvacondotto

1. Nessun testimone o perito, a prescindere dalla cittadinanza, che compare su citazione dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente può essere perseguito, detenuto o sottoposto ad altra limitazione della libertà personale sul territorio di questo Stato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto.

2. Nessuna persona, a prescindere dalla cittadinanza, citata dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per rispondere di fatti per i quali è oggetto di perseguimento, può essere perseguita, detenuta o sottoposta ad altra limitazione 566

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e l'Argentina

della libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto e non indicati nella citazione.

3. L'immunità prevista nel presente articolo cessa se la persona che ne ha usufruito, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente per 30 giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più richiesta, rimane nondimeno su questo territorio oppure vi ritorna dopo averlo lasciato.

Art. 19

Portata della testimonianza nello Stato richiedente

1. La persona che compare nello Stato richiedente su citazione non può essere costretta a testimoniare o a produrre mezzi di prova se il diritto di uno dei due Stati contraenti le consente di rifiutare.

2. Gli articoli 9 paragrafi 2 e 3 e 13 paragrafo 1 si applicano per analogia.

Art. 20

Trasferimento di persone detenute

1. Qualsiasi persona detenuta, di cui lo Stato richiedente domanda la comparizione personale in qualità di testimone o per un confronto, è trasferita temporaneamente sul territorio in cui deve aver luogo l'audizione, a condizione che sia riconsegnata entro il termine indicato dallo Stato richiesto e fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, nella misura in cui queste possano essere applicate.

2. Il trasferimento può essere rifiutato se: a)

la persona detenuta non vi acconsente;

b)

la presenza della persona detenuta è necessaria in un procedimento penale in corso sul territorio dello Stato richiesto;

c)

il trasferimento è suscettibile di prolungare la detenzione; o

d)

altre considerazioni preponderanti si oppongono al trasferimento nello Stato richiedente.

3. Se la pena inflitta alla persona che è trasferita in virtù del presente articolo termina nel periodo in cui essa si trova nello Stato richiedente, lo Stato richiesto ordina la sua liberazione; in tal caso la sua situazione è retta dalle disposizioni dell'articolo 15 e le sono concesse le immunità di cui all'articolo 18.

4. La persona trasferita deve restare in detenzione sul territorio dello Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto ne chieda la liberazione.

5. Il periodo di tempo durante il quale la persona è detenuta al di fuori dello Stato richiesto è preso in considerazione nella sua detenzione preventiva e nella sua pena.

Art. 21

Audizione mediante videoconferenza

1. Se una persona che si trova nel territorio dello Stato richiesto deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, quest'ultimo può chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza conformemente ai paragrafi 2­7 del presente articolo.

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Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e l'Argentina

2. Lo Stato richiesto consente all'audizione mediante videoconferenza se ciò non è contrario ai principi fondamentali del proprio diritto interno e se dispone degli strumenti tecnici per realizzare una simile audizione. Qualora lo Stato richiesto non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, lo Stato richiedente può fornirli allo Stato richiesto con l'accordo di quest'ultimo.

3. Le richieste di audizione mediante videoconferenza indicano, oltre ai dati di cui all'articolo 25, il motivo per cui non è opportuna o possibile la presenza del testimone o del perito, nonché il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione.

4. L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto emana la citazione a comparire per la persona in questione secondo le forme prescritte dal proprio diritto interno.

5. All'audizione mediante videoconferenza si applicano le disposizioni seguenti: a)

all'audizione è presente un'autorità giudiziaria dello Stato richiesto, se necessario assistita da un interprete; tale autorità provvede anche all'identificazione della persona da sentire e al rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto che durante l'audizione riscontrasse una violazione dei principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto prende immediatamente i provvedimenti necessari affinché l'audizione prosegua conformemente a tali principi;

b)

se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti convengono misure per la protezione della persona da sentire;

c)

l'audizione è condotta direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente o sotto la sua direzione, in conformità al suo diritto interno;

d)

su domanda dello Stato richiedente o della persona da sentire, lo Stato richiesto provvede a che detta persona sia, se necessario, assistita da un interprete; e

e)

la persona da sentire può avvalersi della facoltà di non rispondere prevista dal diritto dello Stato richiesto o dello Stato richiedente.

6. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, dopo l'audizione l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto redige un verbale indicante la data e il luogo dell'audizione, le generalità della persona sentita, le generalità e la funzione delle altre persone dello Stato richiesto che hanno partecipato all'audizione, tutte le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche nelle quali si è svolta l'audizione. L'autorità competente dello Stato richiesto trasmette il verbale all'autorità competente dello Stato richiedente.

7. Ogni Stato contraente prende le misure necessarie per assicurare che, nel caso in cui testimoni o periti sentiti sul suo territorio conformemente al presente articolo si rifiutino di testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimonino il vero, si applichi il proprio diritto interno, alla stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.

8. Se lo desiderano, gli Stati contraenti possono, nel caso in cui appare opportuno e con l'assenso dell'autorità giudiziaria competente, applicare le disposizioni del presente articolo anche alle audizioni mediante videoconferenza alle quali partecipa 568

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e l'Argentina

la persona perseguita penalmente o indiziata. In tal caso la decisione di svolgere la videoconferenza e le sue modalità sono oggetto di un accordo tra gli Stati contraenti e devono essere conformi al loro diritto interno nonché agli strumenti internazionali in materia. Le audizioni alle quali partecipa la persona perseguita penalmente o indiziata possono svolgersi solo con il suo consenso.

Titolo IV: Casellario giudiziale e scambio di notifiche di condanna Art. 22

Casellario giudiziale e scambio di notifiche di condanna

1. Lo Stato richiesto trasmette, nella misura in cui le sue autorità giudiziarie possono ottenerli in casi simili, gli estratti e le informazioni del casellario giudiziale chiesti dallo Stato richiedente ai fini di una causa penale.

2. Nei casi non previsti al paragrafo 1 del presente articolo, è dato seguito a una siffatta domanda alle condizioni previste dalla legislazione, dai regolamenti o dalla prassi dello Stato richiesto.

3. Ciascuno Stato contraente notifica all'altro Stato le sentenze penali e le misure successive che concernono i cittadini di detto Stato e sono state oggetto di un'iscrizione nel casellario giudiziale.

Titolo V: Procedura Art. 23

Autorità centrale

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità centrali sono, per la Svizzera, l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia e, per l'Argentina, il Ministero delle Relazioni esterne, del Commercio internazionale e del Culto, per il tramite delle quali sono presentate e ricevute le domande di assistenza giudiziaria.

2. Le Autorità centrali degli Stati contraenti comunicano direttamente fra di loro; è salva, in caso di necessità, la via diplomatica.

Art. 24

Vie di trasmissione e forma

Le domande di assistenza giudiziaria sono formulate per scritto. In casi urgenti la trasmissione può avvenire per fax, tramite mezzi di comunicazione elettronica o attraverso l'Organizzazione internazionale della polizia criminale ed è confermata mediante l'invio della domanda originale.

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Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e l'Argentina

Art. 25

Contenuto della domanda

1. La domanda deve contenere le indicazioni seguenti: a)

l'autorità che la presenta e, all'occorrenza, l'autorità incaricata del procedimento penale nello Stato richiedente;

b)

l'oggetto e il motivo della domanda;

c)

una descrizione particolareggiata delle misure d'assistenza richieste;

d)

nella misura del possibile, il nome completo, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e l'indirizzo della persona oggetto del procedimento penale al momento della presentazione della domanda;

e)

il motivo principale per il quale sono richieste le prove o le informazioni;

f)

una descrizione dei fatti che nello Stato richiedente sono motivo d'indagine ­ data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato ­ come pure il legame tra i fatti menzionati nella domanda d'assistenza e le misure richieste, salvo se si tratta di una domanda di notifica ai sensi dell'articolo 14.

2. La domanda contiene inoltre: a)

in caso di applicazione del diritto estero in occasione dell'esecuzione della domanda di assistenza conformemente all'articolo 5 paragrafo 2, il testo delle disposizioni legali applicabili nello Stato richiedente e il motivo della loro applicazione;

b)

in caso di partecipazione di persone conformemente all'articolo 8, la designazione della persona che deve presenziare all'esecuzione della domanda e il motivo della sua presenza;

c)

in caso di notifica di atti procedurali o di citazioni conformemente agli articoli 14 e 15, il nome e l'indirizzo del destinatario dei documenti e delle citazioni da consegnare;

d)

in caso di citazione di testimoni o di periti conformemente all'articolo 15, una dichiarazione attestante che lo Stato richiedente assume le spese e le indennità e che, se richiesto, verserà un anticipo;

e)

in caso di trasferimento di persone detenute conformemente all'articolo 20, il loro nome;

f)

in caso di audizione mediante videoconferenza conformemente all'articolo 21, il motivo che rende inopportuna o impossibile la comparizione del testimone o del perito e il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione.

Art. 26

Esecuzione della domanda

1. Se la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, l'Autorità centrale dello Stato richiesto ne informa senza indugio l'Autorità centrale dello Stato richiedente, chiedendogli di modificarla o completarla. È salva l'adozione di misure provvisorie ai sensi dell'articolo 7.

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Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e l'Argentina

2. Se ritiene la domanda conforme al presente Trattato, l'Autorità centrale dello Stato richiesto adotta senza indugio le misure necessarie in vista della sua esecuzione.

3. Eseguita la domanda, l'autorità competente trasmette all'Autorità centrale dello Stato richiesto la domanda nonché le informazioni e i mezzi di prova ottenuti.

L'Autorità centrale si accerta che la domanda sia stata debitamente eseguita e comunica i risultati all'Autorità centrale dello Stato richiedente.

4. Il paragrafo 3 del presente articolo non impedisce un'esecuzione parziale della domanda di assistenza giudiziaria.

Art. 27

Esenzione dalla legalizzazione, dall'autenticazione e da altre formalità

1. I documenti, gli incarti, le deposizioni e gli altri mezzi di prova trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esentati dalla legalizzazione, dall'autenticazione e da altre formalità.

2. I documenti, gli incarti, le deposizioni e gli altri mezzi di prova trasmessi dall'Autorità centrale dello Stato richiesto sono accettati come mezzi di prova senza ulteriori formalità o attestati d'autenticità.

3. La lettera di trasmissione dell'Autorità centrale garantisce l'autenticità dei documenti trasmessi.

Art. 28

Lingua

1. Le domande e i documenti annessi sono redatti nella lingua dello Stato richiedente e accompagnati da una traduzione nella lingua dello Stato richiesto indicata, caso per caso, dall'Autorità centrale.

2. La traduzione dei documenti allestiti o ottenuti nel quadro dell'esecuzione della domanda è a carico dello Stato richiedente.

Art. 29

Spese di esecuzione della domanda

1. Su domanda dello Stato richiesto, lo Stato richiedente rimborsa unicamente le spese seguenti derivanti dall'esecuzione di una domanda: a)

indennità, nonché spese di viaggio e di soggiorno dei testimoni;

b)

spese relative al trasporto di persone detenute;

c)

onorari, spese di viaggio e di soggiorno nonché le spese legate alla perizia;

d)

le spese per stabilire il collegamento video, le spese legate alla messa a disposizione del collegamento video nello Stato richiesto, la remunerazione degli interpreti e le indennità versate ai testimoni come pure le loro spese di viaggio per recarsi nello Stato richiesto, salvo che gli Stati contraenti convengano altrimenti.

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Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e l'Argentina

2. Se risulta che l'esecuzione della domanda comporta spese straordinarie, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente per stabilire le condizioni cui è assoggettata l'esecuzione della domanda.

Titolo VI: Trasmissione spontanea e denuncia ai fini di perseguimento o di confisca Art. 30

Trasmissione spontanea di informazioni e di mezzi di prova

1. Per il tramite delle rispettive Autorità centrali e nei limiti del proprio diritto interno, le autorità possono, senza che sia stata presentata una domanda in tal senso, trasmettere informazioni e mezzi di prova concernenti fatti perseguibili penalmente ottenuti nel quadro delle proprie indagini, se ritengono che tale trasmissione possa consentire allo Stato contraente destinatario di: a)

presentare una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato;

b)

promuovere un procedimento penale; o

c)

facilitare un'istruzione penale in corso.

2. L'autorità che fornisce le informazioni e i mezzi di prova può, conformemente al proprio diritto interno, subordinare a determinate condizioni il loro impiego da parte dell'autorità destinataria. Quest'ultima è tenuta a rispettare tali condizioni.

Art. 31

Denuncia ai fini di perseguimento o di confisca

1. Ogni denuncia inoltrata da uno Stato contraente in vista di perseguimento dinanzi ai tribunali dell'altro Stato o di confisca di beni provenienti da un reato è oggetto di comunicazioni fra le Autorità centrali.

2. L'Autorità centrale dello Stato richiesto rende noto il seguito dato alla denuncia e, ove occorra, trasmette una copia della decisione presa.

3. Le disposizioni dell'articolo 27 sono applicabili alle denunce di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 32

Traduzione

La trasmissione spontanea secondo l'articolo 30 e la denuncia secondo l'articolo 31 sono tradotte; i loro allegati non devono essere tradotti.

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Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e l'Argentina

Titolo VII: Disposizioni finali Art. 33

Altri accordi o convenzioni

1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano un'assistenza giudiziaria più estesa che gli Stati contraenti hanno concluso o potrebbero concludere in altre convenzioni o accordi oppure che potrebbe risultare dal loro diritto interno o da una prassi consolidata.

2. Gli articoli XV, XVI e XVII del Trattato d'estradizione fra la Svizzera e la Repubblica Argentina del 21 novembre 19065 sono abrogati con l'entrata in vigore del presente Trattato.

Art. 34

Consultazioni

Se lo ritengono opportuno, le Autorità centrali procedono a scambi di opinione orali o scritti sull'applicazione o l'esecuzione del presente Trattato in modo generale o in un caso particolare.

Art. 35

Componimento delle controversie

Le controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato sono risolte per via diplomatica.

Art. 36

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Trattato entra in vigore 60 giorni dopo la data in cui gli Stati contraenti si sono comunicati che le rispettive procedure costituzionali per l'entrata in vigore sono adempite.

2. Ciascuno dei due Stati contraenti può denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento mediante notifica scritta trasmessa all'altro Stato per via diplomatica. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica. La denuncia non pregiudica i casi di assistenza giudiziaria in corso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

5

RS 0.353.915.4

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Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e l'Argentina

Fatto a Buenos Aires, il 10 novembre 2009 in due esemplari in lingua francese e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica Argentina:

Carla Del Ponte Ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria

Jorge Enrique Taiana Ministro delle Relazioni esterne, del Commercio internazionale e del Culto

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