Termine di referendum: 6 ottobre 2011

Legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità, LDI) (Accesso a carte d'identità non biometriche presso il Comune di domicilio) Modifica del 17 giugno 2011 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 4 febbraio 20111; visto il parere del Consiglio federale del 23 febbraio 20112, decreta: I La legge del 22 giugno 20013 sui documenti d'identità è modificata come segue: Art. 2 cpv. 2ter, secondo periodo 2ter

... Garantisce la possibilità di richiedere una carta d'identità senza microchip.

Art. 4a

Domande di carte d'identità presso il Comune di domicilio

I Cantoni possono autorizzare i Comuni di domicilio a ricevere le domande di rilascio di carte d'identità senza microchip. In tal caso, il servizio responsabile designato dal Cantone ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 è l'autorità di rilascio incaricata di esaminare e trattare tali domande.

1

2 Il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a incaricare i Comuni di domicilio di ricevere anche domande di altri tipi di carta d'identità.

Art. 5 cpv. 2 lett. b e d Il Consiglio federale emana disposizioni sulla procedura di domanda e di rilascio, segnatamente per quanto concerne:

2

b.

1 2 3

i requisiti che devono soddisfare le autorità di rilascio e, per le domande di carte d'identità, i requisiti che devono soddisfare i Comuni di domicilio;

FF 2011 2079 FF 2011 2093 RS 143.1

2011-0286

4333

Documenti d'identità dei cittadini svizzeri. LF

d.

le modalità di ricezione, trattamento e inoltro delle domande di carte d'identità presentate ai Comuni di domicilio.

Art. 6 cpv. 1 e 1bis I Comuni di domicilio esaminano le domande di carte d'identità, compresa l'identità del richiedente, e le inoltrano all'autorità cantonale di rilascio.

1

1bis L'autorità di rilascio verifica che le indicazioni che figurano nelle domande che le sono state inoltrate e nelle domande ricevute direttamente siano corrette e complete e accerta l'identità del richiedente.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il 1° marzo 2012, qualora il termine di referendum sia decorso infruttuosamente; in caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 giugno 20114 Termine di referendum: 6 ottobre 2011

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FF 2011 4333

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