Allegato 3 Traduzione1
Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e Hong Kong, Cina Firmato a Schaan il 21 giugno 2011
Art. 1
Portata e campo di applicazione
1. Il presente Accordo sul commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (qui di seguito denominata «Svizzera») e la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese (qui di seguito denominata «Hong Kong, Cina») è concluso facendo seguito all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina (qui di seguito denominato «Accordo di libero scambio»), firmato il 21 giugno 2011, e in particolare secondo il paragrafo 2 dell'articolo 2.1 di tale Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo, la Svizzera e Hong Kong, Cina sono di seguito denominate «Parti».
3. Il presente Accordo si applica al commercio tra le Parti dei prodotti agricoli: (a) classificati nei capitoli da 1 a 24 del Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci2 (qui di seguito denominato «SA») e non compresi negli Allegati II o III dell'Accordo di libero scambio; o (b) contemplati nell'Allegato I dell'Accordo di libero scambio.
4. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fino a quando il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 19233 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein rimane in vigore.
Art. 2
Concessioni tariffarie
1. Hong Kong, Cina accorda ai prodotti agricoli originari della Svizzera l'accesso in franchigia doganale come specificato nell'Allegato 1.
2. La Svizzera accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari di Hong Kong, Cina come specificato nell'Allegato 2.
1 2 3
Dal testo originale in inglese.
RS 0.632.11 RS 0.631.112.514
2011-1637
7055
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Art. 3
Regole d'origine e procedure doganali
1. Le regole d'origine e le disposizioni sulla cooperazione in ambito doganale sancite nell'Allegato IV dell'Accordo di libero scambio si applicano al presente Accordo, fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 2. Ai fini del presente Accordo, ogni riferimento agli «Stati dell'AELS» va inteso come riferito alla Svizzera.
2. Ai fini del presente Accordo, l'articolo 6 dell'Allegato IV dell'Accordo di libero scambio non si applica a prodotti coperti dal presente Accordo che sono esportati da uno Stato dell'AELS verso un altro.
Art. 4
Dialogo
Le Parti esaminano qualsiasi difficoltà che possa insorgere nel commercio reciproco di prodotti agricoli e si adoperano per trovare soluzioni adeguate attraverso il dialogo e le consultazioni4.
Art. 5
Ulteriore liberalizzazione
Le Parti si adoperano per promuovere un'ulteriore liberalizzazione del commercio reciproco di prodotti agricoli, tenendo conto della struttura delle loro relazioni commerciali in questo ambito, della particolare sensibilità di tali prodotti e dell'evoluzione della politica agricola di ciascuna Parte. In concomitanza con le riunioni del Comitato misto, le Parti possono consultarsi al fine di raggiungere tale obiettivo, includendo la possibilità di migliorare l'accesso ai mercati mediante la riduzione o l'eliminazione di dazi su prodotti agricoli e di ampliare la gamma dei prodotti agricoli contemplati dal presente Accordo.
Art. 6
Accordo dell'OMC sull'agricoltura
Le Parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'Accordo dell'OMC sull'agricoltura5.
Art. 7
Disposizioni dell'Accordo di libero scambio
Le seguenti disposizioni dell'Accordo di libero scambio si applicano, mutatis mutandis, tra le Parti al presente Accordo: gli articoli 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.86, 2.10, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, il paragrafo 4 dell'articolo 2.11 e il paragrafo 2 dell'articolo 2.13 nonché il capitolo 10.
4
5 6
Resta inteso che le consultazioni tenute conformemente al presente paragrafo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti sanciti nel capitolo 10 dell'Accordo di libero scambio o nell'Intesa sulla composizione delle controversie dell'OMC (cf. RS 0.632.20, All. 2).
RS 0.632.20, All. 1A.3 Fatto salvo l'articolo 3 dell'Allegato V dell'Accordo di libero scambio.
7056
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Art. 8
Emendamenti
1. Le Parti possono concordare emendamenti al presente Accordo.
2. Gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, salvo che le Parti convengano diversamente.
Art. 9
Entrata in vigore e relazione tra il presente Accordo e l'Accordo di libero scambio
1. Il presente Accordo entra in vigore simultaneamente all'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra la Svizzea e Hong Kong, Cina. Il presente Accordo rimane in vigore fino a quando rimane in vigore l'Accordo di libero scambio tra le suddette Parti.
2. Il Depositario dell'Accordo di libero scambio riceve per conoscenza un esemplare del presente Accordo corredato della conferma scritta dell'adempimento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo simultaneamente all'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Schaan, il 21 giugno 2011, in due esemplari originali in lingua inglese.
Per la Confederazione Svizzera:
Per la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese
Johann N. Schneider-Ammann
Gregory So
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Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Allegato 1
Concessioni tariffarie di Hong Kong, Cina Dall'entrata in vigore del presente Accordo, Hong Kong, Cina elimina i dazi doganali sui prodotti originari della Svizzera contemplati nei capitoli da 1 a 24 del Sistema armonizzato (SA), fatti salvi i prodotti che rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina di cui ai sottoparagrafi (b) e (c) del paragrago 1 dell'articolo 2.1 dell'Accordo di libero scambio.
7058
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Allegato 2
Concessioni tariffarie della Svizzera Voce della tariffa doganale svizzera
Designazione delle merci
01 0105
Animali vivi Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche di peso non eccedente 185 g: galli e galline tacchini e tacchine altri Altri animali vivi mammiferi: primati balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni) altri rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) uccelli: uccelli rapaci psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, are e cacatua) altri: altri altri Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati abomasi altri Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie osseina e ossa acidulate altri
0105.1100 0105.1200 0105.1900 0106 0106.1100 0106.1200
0106.1900 0106.2000 0106.3100 0106.3200 0106.39 0106.3990 0106.9000 05 0504
0504.0010 0504.0090 0506
0506.1000 0506.9000
Unità
Aliquota di dazio applicabile (CHF)
Disposizioni particolari
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
7059
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Voce della tariffa doganale svizzera
Designazione delle merci
0511
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana sperma di tori: importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 12) altri: altri: altri Piante vive e prodotti della floricoltura Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo: tulipani altri bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria: piantimi di cicoria con piote, anche in tini o in vasi, eccettuati i tulipani e i piantimi di cicoria altri: con boccioli o fiori altri Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) talee senza radici e marze rododendri e azalee, anche innestati rosai, anche innestati: rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici altri: piantimi (ottenuti da semi o da moltipli cazione vegetativa) di vegetali d'utilità; bianco di funghi (micelio): bianco di funghi (micelio)
0511.10 0511.1010 0511.99 0511.9980 06 0601
0601.10 0601.1010 0601.1090 0601.20
0601.2010 0601.2020
0601.2091 0601.2099 0602 0602.1000 0602.3000 0602.40 0602.4010 0602.90
0602.9012
7060
Unità
Aliquota di dazio applicabile (CHF)
per dose
esente
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
Disposizioni particolari
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Voce della tariffa doganale svizzera
Designazione delle merci
0603
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati freschi: rose: dal 1° maggio al 25 ottobre: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13) dal 26 ottobre al 30 aprile garofani: dal 1° maggio al 25 ottobre: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13) dal 26 ottobre al 30 aprile orchidee: dal 26 ottobre al 30 aprile crisantemi: dal 26 ottobre al 30 aprile altri: dal 26 ottobre al 30 aprile: tulipani altri: legnosi altri altri: essiccati, allo stato naturale Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati muschi e licheni: freschi o semplicemente essiccati altri: freschi: legnosi: alberi di Natale e rami di conifere altri altri altri: semplicemente essiccati altri (per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati)
0603.11 0603.1110 0603.1130 0603.12 0603.1210 0603.1230 0603.13 0603.1330 0603.14 0603.1430 0603.19 0603.1930 0603.1931 0603.1939 0603.90 0603.9010 0604
0604.10 0604.1010 0604.91 0604.9111 0604.9119 0604.9190 0604.99 0604.9910 0604.9990
Unità
Aliquota di dazio applicabile (CHF)
Disposizioni particolari
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
7061
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Voce della tariffa doganale svizzera
Designazione delle merci
07
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati cipolle e scalogni: cipolline da semina: dal 1° maggio al 30 giugno dal 1° luglio al 30 aprile: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) altre cipolle e scalogni: cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte): dal 31 ottobre al 31 marzo dal 1° aprile al 30 ottobre: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm: dal 31 ottobre al 31 marzo dal 1° aprile al 30 ottobre: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) lampagioni: dal 16 maggio al 29 maggio dal 30 maggio al 15 maggio: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) cipolle mangerecce, con un diametro di 70 mm o più: dal 16 maggio al 29 maggio dal 30 maggio al 15 maggio: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039: dal 16 maggio al 29 maggio dal 30 maggio al 15 maggio: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)
0703 0703.10 0703.1011 0703.1013
0703.1020 0703.1021
0703.1030 0703.1031
0703.1040 0703.1041
0703.1050 0703.1051
0703.1060 0703.1061
7062
Unità
Aliquota di dazio applicabile (CHF)
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
Disposizioni particolari
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Voce della tariffa doganale svizzera
0703.1070 0703.1071 0703.1080 0703.2000 0711
0711.2000 0711.4000 0711.5100 0711.5900 0711.90 0711.9020 0712
0712.2000
0712.3100 0712.3200 0712.3300 0712.3900 0714
0714.10 0714.1090 0714.20 0714.2090 0714.90 0714.9090
Designazione delle merci
altre cipolle mangerecce: dal 16 maggio al 29 maggio dal 30 maggio al 15 maggio: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) scalogni aglio Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati olive cetrioli e cetriolini funghi e tartufi: funghi del tipo Agaricus altri altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o di legumi: capperi Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati cipolle funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi: funghi del tipo Agaricus orecchie di Giuda (Auricularia spp.)
tremelle (Tremella spp.)
altri Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi a alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago radici di manioca: altre patate dolci: altre altri: altri
Unità
Aliquota di dazio applicabile (CHF)
Disposizioni particolari
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
7063
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Voce della tariffa doganale svizzera
Designazione delle merci
08
Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate noci di cocco: disseccate altre noci del Brasile: con guscio senza guscio noci di acagiù: con guscio senza guscio Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate mandorle: con guscio sgusciate noci comuni: con guscio: altre sgusciate: altre castagne e marroni (Castanea spp.)
pistacchi noci macadamia altre: frutta tropicali altre Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi datteri fichi: freschi secchi ananassi avocadi guaiave, manghi e mangostani Agrumi, freschi o secchi arance mandarini (compresi i tangerini e satsu-ma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi pompelmi e pomeli limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, citrus latifo lia) altri
0801
0801.1100 0801.1900 0801.2100 0801.2200 0801.3100 0801.3200 0802 0802.1100 0802.1200 0802.31 0802.3190 0802.32 0802.3290 0802.4000 0802.5000 0802.6000 0802.90 0802.9020 0802.9090 0804 0804.1000 0804.20 0804.2010 0804.2020 0804.3000 0804.4000 0804.5000 0805 0805.1000 0805.2000 0805.4000 0805.5000 0805.9000
7064
Unità
Aliquota di dazio applicabile (CHF)
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo
esente esente esente esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo
esente esente esente esente esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
Disposizioni particolari
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Voce della tariffa doganale svizzera
Designazione delle merci
0806 0806.2000 0807
Uve, fresche o secche secche Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi meloni (compresi i cocomeri): cocomeri altri papaie Mele, pere e cotogne, fresche mele: da sidro e da distillazione: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 20) altre mele: alla rinfusa o in imballaggio aperto: dal 15 giugno al 14 luglio dal 15 luglio al 14 giugno: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17) in altro imballaggio: dal 15 giugno al 14 luglio dal 15 luglio al 14 giugno: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17) pere e cotogne: da sidro e da distillazione: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 20) altre pere e cotogne: alla rinfusa o in imballaggio aperto: dal 1° aprile al 30 giugno dal 1° luglio al 31 marzo: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17) in altro imballaggio: dal 1° aprile al 30 giugno dal 1° luglio al 31 marzo: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17) Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche albicocche: alla rinfusa o in imballaggio aperto: dal 1° settembre al 30 giugno
0807.1100 0807.1900 0807.2000 0808 0808.10 0808.1011
0808.1021 0808.1022
0808.1031 0808.1032 0808.20 0808.2011
0808.2021 0808.2022
0808.2031 0808.2032 0809 0809.10 0809.1011
Unità
Aliquota di dazio applicabile (CHF)
Disposizioni particolari
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
7065
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Voce della tariffa doganale svizzera
0809.1018
0809.1091 0809.1098 0809.20 0809.2010 0809.2011 0809.40
0809.4012 0809.4013 0809.4015 0809.4092 0809.4093 0809.4095 0810 0810.10 0810.1010 0810.1011 0810.20 0810.2010 0810.2011
0810.2020 0810.2021
7066
Designazione delle merci
dal 1° luglio al 31 agosto: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18) in altro imballaggio: dal 1° settembre al 30 giugno dal 1° luglio al 31 agosto: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18) ciliegie: dal 1° settembre al 19 maggio dal 20 maggio al 31 agosto: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18) prugne e prugnole: alla rinfusa o in imballaggio aperto: prugne: dal 1° ottobre al 30 giugno dal 1° luglio al 30 settembre: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18) prugnole in altro imballaggio: prugne: dal 1° ottobre al 30 giugno dal 1° luglio al 30 settembre: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18) prugnole Altre frutta fresche fragole: dal 1° settembre al 14 maggio dal 15 maggio al 31 agosto: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19) lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi: lamponi: dal 15 settembre al 31 maggio dal 1° giugno al 14 settembre: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19) more di rovo o di gelso: dal 1° novembre al 30 giugno dal 1° luglio al 31 ottobre: importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)
Unità
Aliquota di dazio applicabile (CHF)
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
Disposizioni particolari
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Voce della tariffa doganale svizzera
Designazione delle merci
Unità
0810.2030 0810.4000
more-lamponi mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere Vaccinium kiwi durian altri: frutta tropicali ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis): dal 16 settembre al 14 giugno dal 15 giugno al 15 settembre: importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19) uva spina altri Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti altre: frutta tropicali: carambole altre Frutta temporaneamente conservate (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte a assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate altre: frutta tropicali Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo prugne: intiere altre altre frutta: pere: altre altre: frutta a nocciolo, altre, intiere: altre
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
0810.5000 0810.6000 0810.90 0810.9092 0810.9093 0810.9094 0810.9096 0810.9099 0811 0811.90 0811.9021 0811.9029 0812
0812.90 0812.9010 0813
0813.20 0813.2010 0813.2090 0813.40 0813.4019 0813.4089
Aliquota di dazio applicabile (CHF)
Disposizioni particolari
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
7067
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Voce della tariffa doganale svizzera
Designazione delle merci
Unità
0814.0000
Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte a assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche Caffè, tè, mate e spezie Pepe (del genere Piper); pimenti (del genere Capsicum o del genere Pimenta), essiccati o tritati o polverizzati pepe: non tritato né polverizzato tritato o polverizzato pimenti, essiccati o tritati o polverizzati: non lavorati altri Vaniglia Cannella e fiori di cinnamomo non tritati né polverizzati: cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) altri tritati o polverizzati Garofani (antofilli, chiodi e steli) Noci moscate, macis, amomi e cardamomi noci moscate: non lavorate altre macis: non lavorato altro amomi e cardamomi: non lavorati altri Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro semi di anice o di badiana semi di coriandolo semi di cumino semi di carvi semi di finocchio; bacche di ginepro Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie zenzero curcuma
per 100 kg peso lordo esente
09 0904
0904.1100 0904.1200 0904.20 0904.2010 0904.2090 0905.0000 0906 0906.1100 0906.1900 0906.2000 0907.0000 0908 0908.10 0908.1010 0908.1090 0908.20 0908.2010 0908.2090 0908.30 0908.3010 0908.3090 0909 0909.1000 0909.2000 0909.3000 0909.4000 0909.5000 0910 0910.1000 0910.3000
7068
Aliquota di dazio applicabile (CHF)
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo
esente esente esente esente esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
Disposizioni particolari
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Voce della tariffa doganale svizzera
0910.9100 0910.9900 10 1001 1001.90 1001.9080 1002 1002.0080 1003 1003.0090 1004 1004.0090 1005 1005.90 1005.9090 1006 1006.10 1006.1090 1006.20 1006.2090 1006.30 1006.3090 1006.40 1006.4090 1008 1008.10 1008.1090 1008.20 1008.2090 1008.30 1008.3090 1008.90 1008.9038
Designazione delle merci
altre spezie: miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo altre Cereali Frumento (grano) e frumento segalato altri: altri: altri Segala altra: altra Orzo altro: altro Avena altra: altra Granoturco altro: altro: altro Riso riso greggio (riso «paddy» o risone): altro riso decorticato (riso «cargo» o riso «bruno»): altro riso semimbianchito o imbianchito, anche lucidato o brillato: altro rotture di riso: altre Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali grano saraceno: altro: altro miglio: altro: altro scagliola: altra: altra altri cereali: triticale: altro: altro
Unità
Aliquota di dazio applicabile (CHF)
Disposizioni particolari
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
7069
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Voce della tariffa doganale svizzera
1008.9052 1008.9099 11 1101 1101.0090 1102 1102.10 1102.1090 1102.20 1102.2090 1102.90 1102.9018 1102.9069 1106
1106.20 1106.2090 1106.30 1106.3090 1108 1108.11 1108.1190 1108.12 1108.1290 1108.13 1108.1390 1108.14 1108.1490 1108.19 1108.1919 1108.1999 1108.20 1108.2090
7070
Designazione delle merci
Unità
per 100 kg peso lordo esente
altri: altri: per l'alimentazione umana: altri: «wild rice» (Zizania aquatica) altri Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole;inulina; glutine di frumento Farine di frumento (grano) o di frumento segalato altre Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato farina di segala: altra farina di granoturco: altra altre: di triticale: altre altre: altre Farine, semolini e polveri di legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8 di sago o di radici o tuberi della voce 0714: altri dei prodotti del capitolo 8: altri Amidi e fecole; inulina amidi e fecole: amido di frumento: altro amido di granoturco: altro fecola di patate: altra fecola di manioca: altra altri amidi e fecole: amido di riso: altro altri: altri inulina: altra
Aliquota di dazio applicabile (CHF)
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
Disposizioni particolari
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Voce della tariffa doganale svizzera
Designazione delle merci
12
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate con guscio: altre: per l'alimentazione umana sgusciate, anche frantumate: altre: per l'alimentazione umana Semi di lino, anche frantumati altri: per usi tecnici Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape di fave di soia: altre altre: altre Semi, frutti e spore da sementa semi di barbabietole da zucchero: altri semi di piante foraggere: altri: altri semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori altri: semi di ortaggi altri: altri: altri Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets coni di luppolo, tritati o macinati, anche in forma di pellets; luppolina Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati radici di ginseng coca (foglie di) paglia di papavero altri
1202 1202.10 1202.1091 1202.20 1202.2091 1204 1204.0091 1208 1208.10 1208.1090 1208.90 1208.9090 1209 1209.10 1209.1090 1209.29 1209.2990 1209.3000 1209.9100 1209.99 1209.9999 1210 1210.1000 1210.2000 1211
1211.2000 1211.3000 1211.4000 1211.9000
Unità
Aliquota di dazio applicabile (CHF)
Disposizioni particolari
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo
esente esente esente esente
7071
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Voce della tariffa doganale svizzera
Designazione delle merci
1212
Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum), impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove alghe: altre altri: barbabietole da zucchero: altre altri: radici di cicoria, essiccate: altre carrube, compresi i semi di carrube: semi di carrube altri: altri altri: altri Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets per usi tecnici Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica: altri altri: altri Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (ad esempio balsami), naturali gomma arabica altri: balsami naturali altri
1212.20 1212.2090 1212.91 1212.9190 1212.99 1212.9919 1212.9921 1212.9929 1212.9999 1213 1213.0010 1214
1214.10 1214.1090 1214.90 1214.9090 13 1301 1301.2000 1301.90 1301.9010 1301.9080
7072
Unità
Aliquota di dazio applicabile (CHF)
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
Disposizioni particolari
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Voce della tariffa doganale svizzera
Designazione delle merci
Unità
Aliquota di dazio applicabile (CHF)
Disposizioni particolari
15
Grassi e oli, animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale 1508 Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente altri: 1508.90 frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di arachide: altre: ex1508.9018 in cisterne o fusti metallici
per 100 kg peso lordo esente
ex1508.9019 altre
per 100 kg peso lordo esente
altri: altri: ex1508.9098 in cisterne o fusti metallici
per 100 kg peso lordo esente
ex1508.9099 altri
per 100 kg peso lordo esente
per usi tecnici per usi tecnici
Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1515.50 olio di sesamo e sue frazioni: olio greggio: ex1515.5019 altro
per 100 kg peso lordo esente
altri: altri: ex1515.5091 in cisterne o fusti metallici
per usi tecnici
per 100 kg peso lordo esente
ex1515.5099 altri
per 100 kg peso lordo esente
per usi tecnici per usi tecnici
per usi tecnici per usi tecnici
1515
16 1603.0000
Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
per 100 kg peso lordo esente
7073
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Voce della tariffa doganale svizzera
Designazione delle merci
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati zucchero e sciroppo d'acero: 1702.20 1702.2020 allo stato di sciroppo 18 Cacao e sue preparazioni 1801.0000 Cacao in grani interi o infranti, greggio o torrefatto 1802 Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao 1802.0090 altri 20 Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante 2001 Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico 2001.90 altri: frutta: 2001.9011 tropicali 2003 Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico 2003.2000 tartufi 2008 Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro: 2008.19 altri, compresi i miscugli: 2008.1910 frutta tropicali altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19: 2008.99 altre: polpa, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2008.9911 di frutta tropicali altre: ex2008.9999 altre parti di piante
Unità
Aliquota di dazio applicabile (CHF)
Disposizioni particolari
17 1702
7074
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
zenzero
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Voce della tariffa doganale svizzera
Designazione delle merci
23
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana; ciccioli farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli: altri Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legumi di granturco: altri di frumento: altri di altri cereali: di riso: altri altri: altri di legumi: altri Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets residui della fabbricazione degli amidi e altri residui simili: altri polpa di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero: altri avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli: altri
2301
2301.10 2301.1090 2302
2302.10 2302.1090 2302.30 2302.3090 2302.40 2302.4080 2302.4099 2302.50 2302.5090 2303
2303.10 2303.1090 2303.20
2303.2090 2303.30 2303.3090
Unità
Aliquota di dazio applicabile (CHF)
Disposizioni particolari
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
7075
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Voce della tariffa doganale svizzera
Designazione delle merci
2304
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia altri Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide altri Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 di semi di cotone: altri di semi di lino: altri di semi di girasole: altri di semi di ravizzone o di colza: di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico: altri altri: altri di noce di cocco o di copra: altri di noci o di mandorle di palmisti: altri altri: di germi di granturco: altri altri: altri Fecce di vino; tartaro greggio Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove altri Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali altri: foraggi costituiti da frammenti di conchiglie vuote; mangime per uccelli, costituito da materie minerali altri: altri
2304.0090 2305
2305.0090 2306
2306.10 2306.1090 2306.20 2306.2090 2306.30 2306.3090 2306.41 2306.4190 2306.49 2306.4990 2306.50 2306.5090 2306.60 2306.6090 2306.90 2306.9019 2306.9029 2307.0000 2308
2308.0090 2309 2309.90 2309.9020
2309.9090
7076
Unità
Aliquota di dazio applicabile (CHF)
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
Disposizioni particolari
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
Voce della tariffa doganale svizzera
Designazione delle merci
24
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco tabacchi non scostolati: per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto tabacchi parzialmente o totalmente scostolati: per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto cascami di tabacco: per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e acqua di tabacco altri: altri: acqua di tabacco
2401 2401.10 2401.1010
2401.20 2401.2010
2401.30 2401.3010
2403
2403.99 2403.9930
Unità
Aliquota di dazio applicabile (CHF)
Disposizioni particolari
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
per 100 kg peso lordo esente
7077
Accordo agricolo con Hong Kong, Cina
7078