Allegato 3 Traduzione1

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e Hong Kong, Cina Firmato a Schaan il 21 giugno 2011

Art. 1

Portata e campo di applicazione

1. Il presente Accordo sul commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (qui di seguito denominata «Svizzera») e la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese (qui di seguito denominata «Hong Kong, Cina») è concluso facendo seguito all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina (qui di seguito denominato «Accordo di libero scambio»), firmato il 21 giugno 2011, e in particolare secondo il paragrafo 2 dell'articolo 2.1 di tale Accordo.

2. Ai fini del presente Accordo, la Svizzera e Hong Kong, Cina sono di seguito denominate «Parti».

3. Il presente Accordo si applica al commercio tra le Parti dei prodotti agricoli: (a) classificati nei capitoli da 1 a 24 del Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci2 (qui di seguito denominato «SA») e non compresi negli Allegati II o III dell'Accordo di libero scambio; o (b) contemplati nell'Allegato I dell'Accordo di libero scambio.

4. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fino a quando il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 19233 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein rimane in vigore.

Art. 2

Concessioni tariffarie

1. Hong Kong, Cina accorda ai prodotti agricoli originari della Svizzera l'accesso in franchigia doganale come specificato nell'Allegato 1.

2. La Svizzera accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari di Hong Kong, Cina come specificato nell'Allegato 2.

1 2 3

Dal testo originale in inglese.

RS 0.632.11 RS 0.631.112.514

2011-1637

7055

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Art. 3

Regole d'origine e procedure doganali

1. Le regole d'origine e le disposizioni sulla cooperazione in ambito doganale sancite nell'Allegato IV dell'Accordo di libero scambio si applicano al presente Accordo, fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 2. Ai fini del presente Accordo, ogni riferimento agli «Stati dell'AELS» va inteso come riferito alla Svizzera.

2. Ai fini del presente Accordo, l'articolo 6 dell'Allegato IV dell'Accordo di libero scambio non si applica a prodotti coperti dal presente Accordo che sono esportati da uno Stato dell'AELS verso un altro.

Art. 4

Dialogo

Le Parti esaminano qualsiasi difficoltà che possa insorgere nel commercio reciproco di prodotti agricoli e si adoperano per trovare soluzioni adeguate attraverso il dialogo e le consultazioni4.

Art. 5

Ulteriore liberalizzazione

Le Parti si adoperano per promuovere un'ulteriore liberalizzazione del commercio reciproco di prodotti agricoli, tenendo conto della struttura delle loro relazioni commerciali in questo ambito, della particolare sensibilità di tali prodotti e dell'evoluzione della politica agricola di ciascuna Parte. In concomitanza con le riunioni del Comitato misto, le Parti possono consultarsi al fine di raggiungere tale obiettivo, includendo la possibilità di migliorare l'accesso ai mercati mediante la riduzione o l'eliminazione di dazi su prodotti agricoli e di ampliare la gamma dei prodotti agricoli contemplati dal presente Accordo.

Art. 6

Accordo dell'OMC sull'agricoltura

Le Parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'Accordo dell'OMC sull'agricoltura5.

Art. 7

Disposizioni dell'Accordo di libero scambio

Le seguenti disposizioni dell'Accordo di libero scambio si applicano, mutatis mutandis, tra le Parti al presente Accordo: gli articoli 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.86, 2.10, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, il paragrafo 4 dell'articolo 2.11 e il paragrafo 2 dell'articolo 2.13 nonché il capitolo 10.

4

5 6

Resta inteso che le consultazioni tenute conformemente al presente paragrafo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti sanciti nel capitolo 10 dell'Accordo di libero scambio o nell'Intesa sulla composizione delle controversie dell'OMC (cf. RS 0.632.20, All. 2).

RS 0.632.20, All. 1A.3 Fatto salvo l'articolo 3 dell'Allegato V dell'Accordo di libero scambio.

7056

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Art. 8

Emendamenti

1. Le Parti possono concordare emendamenti al presente Accordo.

2. Gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, salvo che le Parti convengano diversamente.

Art. 9

Entrata in vigore e relazione tra il presente Accordo e l'Accordo di libero scambio

1. Il presente Accordo entra in vigore simultaneamente all'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra la Svizzea e Hong Kong, Cina. Il presente Accordo rimane in vigore fino a quando rimane in vigore l'Accordo di libero scambio tra le suddette Parti.

2. Il Depositario dell'Accordo di libero scambio riceve per conoscenza un esemplare del presente Accordo corredato della conferma scritta dell'adempimento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo simultaneamente all'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Schaan, il 21 giugno 2011, in due esemplari originali in lingua inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese

Johann N. Schneider-Ammann

Gregory So

7057

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Allegato 1

Concessioni tariffarie di Hong Kong, Cina Dall'entrata in vigore del presente Accordo, Hong Kong, Cina elimina i dazi doganali sui prodotti originari della Svizzera contemplati nei capitoli da 1 a 24 del Sistema armonizzato (SA), fatti salvi i prodotti che rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina di cui ai sottoparagrafi (b) e (c) del paragrago 1 dell'articolo 2.1 dell'Accordo di libero scambio.

7058

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Allegato 2

Concessioni tariffarie della Svizzera Voce della tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

01 0105

Animali vivi Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche ­ di peso non eccedente 185 g: ­ ­ galli e galline ­ ­ tacchini e tacchine ­ ­ altri Altri animali vivi ­ mammiferi: ­ ­ primati ­ ­ balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni) ­ ­ altri ­ rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) ­ uccelli: ­ ­ uccelli rapaci ­ ­ psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, are e cacatua) ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri ­ altri Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati ­ abomasi ­ altri Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie ­ osseina e ossa acidulate ­ altri

0105.1100 0105.1200 0105.1900 0106 0106.1100 0106.1200

0106.1900 0106.2000 0106.3100 0106.3200 0106.39 0106.3990 0106.9000 05 0504

0504.0010 0504.0090 0506

0506.1000 0506.9000

Unità

Aliquota di dazio applicabile (CHF)

Disposizioni particolari

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

7059

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Voce della tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana ­ sperma di tori: ­ ­ importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 12) ­ altri: ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri Piante vive e prodotti della floricoltura Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 ­ bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo: ­ ­ tulipani ­ ­ altri ­ bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria: ­ ­ piantimi di cicoria ­ ­ con piote, anche in tini o in vasi, eccettuati i tulipani e i piantimi di cicoria ­ ­ altri: ­ ­ ­ con boccioli o fiori ­ ­ ­ altri Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) ­ talee senza radici e marze ­ rododendri e azalee, anche innestati ­ rosai, anche innestati: ­ ­ rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici ­ altri: ­ ­ piantimi (ottenuti da semi o da moltipli cazione vegetativa) di vegetali d'utilità; bianco di funghi (micelio): ­ ­ ­ bianco di funghi (micelio)

0511.10 0511.1010 0511.99 0511.9980 06 0601

0601.10 0601.1010 0601.1090 0601.20

0601.2010 0601.2020

0601.2091 0601.2099 0602 0602.1000 0602.3000 0602.40 0602.4010 0602.90

0602.9012

7060

Unità

Aliquota di dazio applicabile (CHF)

per dose

esente

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

Disposizioni particolari

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Voce della tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati ­ freschi: ­ ­ rose: ­ ­ ­ dal 1° maggio al 25 ottobre: ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13) ­ ­ ­ dal 26 ottobre al 30 aprile ­ ­ garofani: ­ ­ ­ dal 1° maggio al 25 ottobre: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13) ­ ­ ­ dal 26 ottobre al 30 aprile ­ ­ orchidee: ­ ­ ­ dal 26 ottobre al 30 aprile ­ ­ crisantemi: ­ ­ ­ dal 26 ottobre al 30 aprile ­ ­ altri: ­ ­ ­ dal 26 ottobre al 30 aprile: ­ ­ ­ ­ tulipani ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ legnosi ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ essiccati, allo stato naturale Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati ­ muschi e licheni: ­ ­ freschi o semplicemente essiccati ­ altri: ­ ­ freschi: ­ ­ ­ legnosi: ­ ­ ­ ­ alberi di Natale e rami di conifere ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ semplicemente essiccati ­ ­ ­ altri (per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati)

0603.11 0603.1110 0603.1130 0603.12 0603.1210 0603.1230 0603.13 0603.1330 0603.14 0603.1430 0603.19 0603.1930 0603.1931 0603.1939 0603.90 0603.9010 0604

0604.10 0604.1010 0604.91 0604.9111 0604.9119 0604.9190 0604.99 0604.9910 0604.9990

Unità

Aliquota di dazio applicabile (CHF)

Disposizioni particolari

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

7061

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Voce della tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

07

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati ­ cipolle e scalogni: ­ ­ cipolline da semina: ­ ­ ­ dal 1° maggio al 30 giugno ­ ­ ­ dal 1° luglio al 30 aprile: ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ altre cipolle e scalogni: ­ ­ ­ cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte): ­ ­ ­ ­ dal 31 ottobre al 31 marzo ­ ­ ­ ­ dal 1° aprile al 30 ottobre: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm: ­ ­ ­ ­ dal 31 ottobre al 31 marzo ­ ­ ­ ­ dal 1° aprile al 30 ottobre: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ lampagioni: ­ ­ ­ ­ dal 16 maggio al 29 maggio ­ ­ ­ ­ dal 30 maggio al 15 maggio: ­ ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ cipolle mangerecce, con un diametro di 70 mm o più: ­ ­ ­ ­ dal 16 maggio al 29 maggio ­ ­ ­ ­ dal 30 maggio al 15 maggio: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039: ­ ­ ­ ­ dal 16 maggio al 29 maggio ­ ­ ­ ­ dal 30 maggio al 15 maggio: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

0703 0703.10 0703.1011 0703.1013

0703.1020 0703.1021

0703.1030 0703.1031

0703.1040 0703.1041

0703.1050 0703.1051

0703.1060 0703.1061

7062

Unità

Aliquota di dazio applicabile (CHF)

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

Disposizioni particolari

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Voce della tariffa doganale svizzera

0703.1070 0703.1071 0703.1080 0703.2000 0711

0711.2000 0711.4000 0711.5100 0711.5900 0711.90 0711.9020 0712

0712.2000

0712.3100 0712.3200 0712.3300 0712.3900 0714

0714.10 0714.1090 0714.20 0714.2090 0714.90 0714.9090

Designazione delle merci

­ ­ ­ ­

­ ­ ­ ­

­ ­ ­ ­

altre cipolle mangerecce: ­ dal 16 maggio al 29 maggio ­ dal 30 maggio al 15 maggio: ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ scalogni ­ aglio Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati ­ olive ­ cetrioli e cetriolini ­ funghi e tartufi: ­ ­ funghi del tipo Agaricus ­ ­ altri ­ altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o di legumi: ­ ­ capperi Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati ­ cipolle ­ funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi: ­ ­ funghi del tipo Agaricus ­ ­ orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

­ ­ tremelle (Tremella spp.)

­ ­ altri Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi a alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago ­ radici di manioca: ­ ­ altre ­ patate dolci: ­ ­ altre ­ altri: ­ ­ altri

Unità

Aliquota di dazio applicabile (CHF)

Disposizioni particolari

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

7063

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Voce della tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

08

Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate ­ noci di cocco: ­ ­ disseccate ­ ­ altre ­ noci del Brasile: ­ ­ con guscio ­ ­ senza guscio ­ noci di acagiù: ­ ­ con guscio ­ ­ senza guscio Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate ­ mandorle: ­ ­ con guscio ­ ­ sgusciate ­ noci comuni: ­ ­ con guscio: ­ ­ ­ altre ­ ­ sgusciate: ­ ­ ­ altre ­ castagne e marroni (Castanea spp.)

­ pistacchi ­ noci macadamia ­ altre: ­ ­ frutta tropicali ­ ­ altre Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi ­ datteri ­ fichi: ­ ­ freschi ­ ­ secchi ­ ananassi ­ avocadi ­ guaiave, manghi e mangostani Agrumi, freschi o secchi ­ arance ­ mandarini (compresi i tangerini e satsu-ma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi ­ pompelmi e pomeli ­ limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, citrus latifo lia) ­ altri

0801

0801.1100 0801.1900 0801.2100 0801.2200 0801.3100 0801.3200 0802 0802.1100 0802.1200 0802.31 0802.3190 0802.32 0802.3290 0802.4000 0802.5000 0802.6000 0802.90 0802.9020 0802.9090 0804 0804.1000 0804.20 0804.2010 0804.2020 0804.3000 0804.4000 0804.5000 0805 0805.1000 0805.2000 0805.4000 0805.5000 0805.9000

7064

Unità

Aliquota di dazio applicabile (CHF)

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo

esente esente esente esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo

esente esente esente esente esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

Disposizioni particolari

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Voce della tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

0806 0806.2000 0807

Uve, fresche o secche ­ secche Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi ­ meloni (compresi i cocomeri): ­ ­ cocomeri ­ ­ altri ­ papaie Mele, pere e cotogne, fresche ­ mele: ­ ­ da sidro e da distillazione: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 20) ­ ­ altre mele: ­ ­ ­ alla rinfusa o in imballaggio aperto: ­ ­ ­ ­ dal 15 giugno al 14 luglio ­ ­ ­ ­ dal 15 luglio al 14 giugno: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17) ­ ­ ­ in altro imballaggio: ­ ­ ­ ­ dal 15 giugno al 14 luglio ­ ­ ­ ­ dal 15 luglio al 14 giugno: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17) ­ pere e cotogne: ­ ­ da sidro e da distillazione: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 20) ­ ­ altre pere e cotogne: ­ ­ ­ alla rinfusa o in imballaggio aperto: ­ ­ ­ ­ dal 1° aprile al 30 giugno ­ ­ ­ ­ dal 1° luglio al 31 marzo: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17) ­ ­ ­ in altro imballaggio: ­ ­ ­ ­ dal 1° aprile al 30 giugno ­ ­ ­ ­ dal 1° luglio al 31 marzo: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17) Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche ­ albicocche: ­ ­ alla rinfusa o in imballaggio aperto: ­ ­ ­ dal 1° settembre al 30 giugno

0807.1100 0807.1900 0807.2000 0808 0808.10 0808.1011

0808.1021 0808.1022

0808.1031 0808.1032 0808.20 0808.2011

0808.2021 0808.2022

0808.2031 0808.2032 0809 0809.10 0809.1011

Unità

Aliquota di dazio applicabile (CHF)

Disposizioni particolari

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

7065

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Voce della tariffa doganale svizzera

0809.1018

0809.1091 0809.1098 0809.20 0809.2010 0809.2011 0809.40

0809.4012 0809.4013 0809.4015 0809.4092 0809.4093 0809.4095 0810 0810.10 0810.1010 0810.1011 0810.20 0810.2010 0810.2011

0810.2020 0810.2021

7066

Designazione delle merci

­ ­ ­ dal 1° luglio al 31 agosto: ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18) ­ ­ in altro imballaggio: ­ ­ ­ dal 1° settembre al 30 giugno ­ ­ ­ dal 1° luglio al 31 agosto: ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18) ­ ciliegie: ­ ­ dal 1° settembre al 19 maggio ­ ­ dal 20 maggio al 31 agosto: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18) ­ prugne e prugnole: ­ ­ alla rinfusa o in imballaggio aperto: ­ ­ ­ prugne: ­ ­ ­ ­ dal 1° ottobre al 30 giugno ­ ­ ­ ­ dal 1° luglio al 30 settembre: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18) ­ ­ ­ prugnole ­ ­ in altro imballaggio: ­ ­ ­ prugne: ­ ­ ­ ­ dal 1° ottobre al 30 giugno ­ ­ ­ ­ dal 1° luglio al 30 settembre: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18) ­ ­ ­ prugnole Altre frutta fresche ­ fragole: ­ ­ dal 1° settembre al 14 maggio ­ ­ dal 15 maggio al 31 agosto: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19) ­ lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi: ­ ­ lamponi: ­ ­ ­ dal 15 settembre al 31 maggio ­ ­ ­ dal 1° giugno al 14 settembre: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19) ­ ­ more di rovo o di gelso: ­ ­ ­ dal 1° novembre al 30 giugno ­ ­ ­ dal 1° luglio al 31 ottobre: ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)

Unità

Aliquota di dazio applicabile (CHF)

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

Disposizioni particolari

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Voce della tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

Unità

0810.2030 0810.4000

­ ­ more-lamponi ­ mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere Vaccinium ­ kiwi ­ durian ­ altri: ­ ­ frutta tropicali ­ ­ ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis): ­ ­ ­ dal 16 settembre al 14 giugno ­ ­ ­ dal 15 giugno al 15 settembre: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19) ­ ­ uva spina ­ ­ altri Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ altre: ­ ­ frutta tropicali: ­ ­ ­ carambole ­ ­ ­ altre Frutta temporaneamente conservate (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte a assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate ­ altre: ­ ­ frutta tropicali Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo ­ prugne: ­ ­ intiere ­ ­ altre ­ altre frutta: ­ ­ pere: ­ ­ ­ altre ­ ­ altre: ­ ­ ­ frutta a nocciolo, altre, intiere: ­ ­ ­ ­ altre

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

0810.5000 0810.6000 0810.90 0810.9092 0810.9093 0810.9094 0810.9096 0810.9099 0811 0811.90 0811.9021 0811.9029 0812

0812.90 0812.9010 0813

0813.20 0813.2010 0813.2090 0813.40 0813.4019 0813.4089

Aliquota di dazio applicabile (CHF)

Disposizioni particolari

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

7067

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Voce della tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

Unità

0814.0000

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte a assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche Caffè, tè, mate e spezie Pepe (del genere Piper); pimenti (del genere Capsicum o del genere Pimenta), essiccati o tritati o polverizzati ­ pepe: ­ ­ non tritato né polverizzato ­ ­ tritato o polverizzato ­ pimenti, essiccati o tritati o polverizzati: ­ ­ non lavorati ­ ­ altri Vaniglia Cannella e fiori di cinnamomo ­ non tritati né polverizzati: ­ ­ cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) ­ ­ altri ­ tritati o polverizzati Garofani (antofilli, chiodi e steli) Noci moscate, macis, amomi e cardamomi ­ noci moscate: ­ ­ non lavorate ­ ­ altre ­ macis: ­ ­ non lavorato ­ ­ altro ­ amomi e cardamomi: ­ ­ non lavorati ­ altri Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro ­ semi di anice o di badiana ­ semi di coriandolo ­ semi di cumino ­ semi di carvi ­ semi di finocchio; bacche di ginepro Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie ­ zenzero ­ curcuma

per 100 kg peso lordo esente

09 0904

0904.1100 0904.1200 0904.20 0904.2010 0904.2090 0905.0000 0906 0906.1100 0906.1900 0906.2000 0907.0000 0908 0908.10 0908.1010 0908.1090 0908.20 0908.2010 0908.2090 0908.30 0908.3010 0908.3090 0909 0909.1000 0909.2000 0909.3000 0909.4000 0909.5000 0910 0910.1000 0910.3000

7068

Aliquota di dazio applicabile (CHF)

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo

esente esente esente esente esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

Disposizioni particolari

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Voce della tariffa doganale svizzera

0910.9100 0910.9900 10 1001 1001.90 1001.9080 1002 1002.0080 1003 1003.0090 1004 1004.0090 1005 1005.90 1005.9090 1006 1006.10 1006.1090 1006.20 1006.2090 1006.30 1006.3090 1006.40 1006.4090 1008 1008.10 1008.1090 1008.20 1008.2090 1008.30 1008.3090 1008.90 1008.9038

Designazione delle merci

­ altre spezie: ­ ­ miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo ­ ­ altre Cereali Frumento (grano) e frumento segalato ­ altri: ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri Segala ­ altra: ­ ­ altra Orzo ­ altro: ­ ­ altro Avena ­ altra: ­ ­ altra Granoturco ­ altro: ­ altro: ­ ­ ­ altro Riso ­ riso greggio (riso «paddy» o risone): ­ ­ altro ­ riso decorticato (riso «cargo» o riso «bruno»): ­ ­ altro ­ riso semimbianchito o imbianchito, anche lucidato o brillato: ­ ­ altro ­ rotture di riso: ­ ­ altre Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali ­ grano saraceno: ­ ­ altro: ­ ­ ­ altro ­ miglio: ­ ­ altro: ­ ­ ­ altro ­ scagliola: ­ ­ altra: ­ ­ ­ altra ­ altri cereali: ­ ­ triticale: ­ ­ ­ altro: ­ ­ ­ ­ altro

Unità

Aliquota di dazio applicabile (CHF)

Disposizioni particolari

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

7069

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Voce della tariffa doganale svizzera

1008.9052 1008.9099 11 1101 1101.0090 1102 1102.10 1102.1090 1102.20 1102.2090 1102.90 1102.9018 1102.9069 1106

1106.20 1106.2090 1106.30 1106.3090 1108 1108.11 1108.1190 1108.12 1108.1290 1108.13 1108.1390 1108.14 1108.1490 1108.19 1108.1919 1108.1999 1108.20 1108.2090

7070

Designazione delle merci

Unità

­ ­ ­ ­ ­

per 100 kg peso lordo esente

­ ­ ­ ­ ­

altri: ­ altri: ­ ­ per l'alimentazione umana: ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ «wild rice» (Zizania aquatica) ­ ­ ­ ­ altri Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole;inulina; glutine di frumento Farine di frumento (grano) o di frumento segalato ­ altre Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato ­ farina di segala: ­ ­ altra ­ farina di granoturco: ­ ­ altra ­ altre: ­ ­ di triticale: ­ ­ ­ altre ­ ­ altre: ­ ­ ­ altre Farine, semolini e polveri di legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8 ­ di sago o di radici o tuberi della voce 0714: ­ ­ altri ­ dei prodotti del capitolo 8: ­ ­ altri Amidi e fecole; inulina ­ amidi e fecole: ­ ­ amido di frumento: ­ ­ ­ altro ­ ­ amido di granoturco: ­ ­ ­ altro ­ ­ fecola di patate: ­ ­ ­ altra ­ ­ fecola di manioca: ­ ­ ­ altra ­ ­ altri amidi e fecole: ­ ­ ­ amido di riso: ­ ­ ­ ­ altro ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ altri ­ inulina: ­ ­ altra

Aliquota di dazio applicabile (CHF)

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

Disposizioni particolari

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Voce della tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate ­ con guscio: ­ ­ altre: ­ ­ ­ per l'alimentazione umana ­ sgusciate, anche frantumate: ­ ­ altre: ­ ­ ­ per l'alimentazione umana Semi di lino, anche frantumati ­ altri: ­ ­ per usi tecnici Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape ­ di fave di soia: ­ ­ altre ­ altre: ­ ­ altre Semi, frutti e spore da sementa ­ semi di barbabietole da zucchero: ­ ­ altri ­ semi di piante foraggere: ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri ­ semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori ­ altri: ­ ­ semi di ortaggi ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ altri Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina ­ coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets ­ coni di luppolo, tritati o macinati, anche in forma di pellets; luppolina Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ­ radici di ginseng ­ coca (foglie di) ­ paglia di papavero ­ altri

1202 1202.10 1202.1091 1202.20 1202.2091 1204 1204.0091 1208 1208.10 1208.1090 1208.90 1208.9090 1209 1209.10 1209.1090 1209.29 1209.2990 1209.3000 1209.9100 1209.99 1209.9999 1210 1210.1000 1210.2000 1211

1211.2000 1211.3000 1211.4000 1211.9000

Unità

Aliquota di dazio applicabile (CHF)

Disposizioni particolari

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo per 100 kg peso lordo

esente esente esente esente

7071

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Voce della tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum), impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove ­ alghe: ­ ­ altre ­ altri: ­ ­ barbabietole da zucchero: ­ ­ ­ altre ­ ­ altri: ­ ­ ­ radici di cicoria, essiccate: ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ carrube, compresi i semi di carrube: ­ ­ ­ ­ semi di carrube ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ altri Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets ­ per usi tecnici Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets ­ farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica: ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ altri Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (ad esempio balsami), naturali ­ gomma arabica ­ altri: ­ ­ balsami naturali ­ ­ altri

1212.20 1212.2090 1212.91 1212.9190 1212.99 1212.9919 1212.9921 1212.9929 1212.9999 1213 1213.0010 1214

1214.10 1214.1090 1214.90 1214.9090 13 1301 1301.2000 1301.90 1301.9010 1301.9080

7072

Unità

Aliquota di dazio applicabile (CHF)

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

Disposizioni particolari

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Voce della tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

Unità

Aliquota di dazio applicabile (CHF)

Disposizioni particolari

15

Grassi e oli, animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale 1508 Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente ­ altri: 1508.90 ­ ­ frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di arachide: ­ ­ ­ altre: ex1508.9018 ­ ­ ­ ­ in cisterne o fusti metallici

per 100 kg peso lordo esente

ex1508.9019 ­ ­ ­ ­ altre

per 100 kg peso lordo esente

­ ­ altri: ­ ­ ­ altri: ex1508.9098 ­ ­ ­ ­ in cisterne o fusti metallici

per 100 kg peso lordo esente

ex1508.9099 ­ ­ ­ ­ altri

per 100 kg peso lordo esente

per usi tecnici per usi tecnici

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1515.50 ­ olio di sesamo e sue frazioni: ­ ­ olio greggio: ex1515.5019 ­ ­ ­ altro

per 100 kg peso lordo esente

­ ­ altri: ­ ­ ­ altri: ex1515.5091 ­ ­ ­ ­ in cisterne o fusti metallici

per usi tecnici

per 100 kg peso lordo esente

ex1515.5099 ­ ­ ­ ­ altri

per 100 kg peso lordo esente

per usi tecnici per usi tecnici

per usi tecnici per usi tecnici

1515

16 1603.0000

Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

per 100 kg peso lordo esente

7073

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Voce della tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati ­ zucchero e sciroppo d'acero: 1702.20 1702.2020 ­ ­ allo stato di sciroppo 18 Cacao e sue preparazioni 1801.0000 Cacao in grani interi o infranti, greggio o torrefatto 1802 Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao 1802.0090 ­ altri 20 Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante 2001 Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico 2001.90 ­ altri: ­ ­ frutta: 2001.9011 ­ ­ ­ tropicali 2003 Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico 2003.2000 ­ tartufi 2008 Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove ­ frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro: 2008.19 ­ ­ altri, compresi i miscugli: 2008.1910 ­ ­ ­ frutta tropicali ­ altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19: 2008.99 ­ ­ altre: ­ ­ ­ polpa, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2008.9911 ­ ­ ­ ­ di frutta tropicali ­ ­ ­ altre: ex2008.9999 ­ ­ ­ ­ altre parti di piante

Unità

Aliquota di dazio applicabile (CHF)

Disposizioni particolari

17 1702

7074

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

zenzero

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Voce della tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana; ciccioli ­ farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli: ­ ­ altri Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legumi ­ di granturco: ­ ­ altri ­ di frumento: ­ ­ altri ­ di altri cereali: ­ ­ di riso: ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri ­ di legumi: ­ ­ altri Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets ­ residui della fabbricazione degli amidi e altri residui simili: ­ ­ altri ­ polpa di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero: ­ ­ altri ­ avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli: ­ ­ altri

2301

2301.10 2301.1090 2302

2302.10 2302.1090 2302.30 2302.3090 2302.40 2302.4080 2302.4099 2302.50 2302.5090 2303

2303.10 2303.1090 2303.20

2303.2090 2303.30 2303.3090

Unità

Aliquota di dazio applicabile (CHF)

Disposizioni particolari

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

7075

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Voce della tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

2304

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia ­ altri Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide ­ altri Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 ­ di semi di cotone: ­ ­ altri ­ di semi di lino: ­ ­ altri ­ di semi di girasole: ­ ­ altri ­ di semi di ravizzone o di colza: ­ ­ di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico: ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri ­ di noce di cocco o di copra: ­ ­ altri ­ di noci o di mandorle di palmisti: ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ di germi di granturco: ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri Fecce di vino; tartaro greggio Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ­ altri Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali ­ altri: ­ ­ foraggi costituiti da frammenti di conchiglie vuote; mangime per uccelli, costituito da materie minerali ­ ­ altri: ­ ­ ­ altri

2304.0090 2305

2305.0090 2306

2306.10 2306.1090 2306.20 2306.2090 2306.30 2306.3090 2306.41 2306.4190 2306.49 2306.4990 2306.50 2306.5090 2306.60 2306.6090 2306.90 2306.9019 2306.9029 2307.0000 2308

2308.0090 2309 2309.90 2309.9020

2309.9090

7076

Unità

Aliquota di dazio applicabile (CHF)

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

Disposizioni particolari

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

Voce della tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco ­ tabacchi non scostolati: ­ ­ per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto ­ tabacchi parzialmente o totalmente scostolati: ­ ­ per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto ­ cascami di tabacco: ­ ­ per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e acqua di tabacco ­ altri: ­ ­ altri: ­ ­ ­ acqua di tabacco

2401 2401.10 2401.1010

2401.20 2401.2010

2401.30 2401.3010

2403

2403.99 2403.9930

Unità

Aliquota di dazio applicabile (CHF)

Disposizioni particolari

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

per 100 kg peso lordo esente

7077

Accordo agricolo con Hong Kong, Cina

7078