Traduzione1

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni Concluso a New York il 31 maggio 2001 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Strumento d'adesione depositato dalla Svizzera il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Preambolo Gli Stati Parte del presente Protocollo, consapevoli dell'urgenza di prevenire, combattere ed eliminare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, dato che tali attività sono pregiudizievoli per la sicurezza di ogni Stato, di ogni regione e del mondo intero e costituiscono una minaccia per il benessere dei popoli, il loro sviluppo sociale ed economico e il loro diritto di vivere in pace, convinti, pertanto, della necessità che tutti gli Stati prendano tutte le misure appropriate a tal fine, comprese le attività di cooperazione internazionale e altre misure a livello regionale e mondiale, ricordando la risoluzione 53/111 dell'Assemblea generale del 9 dicembre 1998, con la quale l'Assemblea ha deciso di istituire un comitato intergovernativo ad hoc a composizione universale al fine di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità organizzata transnazionale e di esaminare l'elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale per combattere la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, considerando il principio della parità dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli sancito nello Statuto delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformità allo Statuto delle Nazioni Unite, convinti del fatto che l'integrazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale3 con uno strumento internazionale contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, sarà utile nel prevenire e combattere tale tipo di criminalità, hanno convenuto quanto segue:

1 2 3

Dal testo originale francese (RO 2011 ...).

Art. 1 cpv. 1 del DF del ... (RU 2011 ...).

RS 0.311.54

2011-0069

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Criminalità organizzata transnazionale. Prot. add.

I. Disposizioni generali Art. 1

Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

(1) Il presente Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Esso è interpretato congiuntamente alla Convenzione.

(2) Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo, salvo disposizione contraria.

(3) I reati previsti conformemente all'articolo 5 del presente Protocollo sono considerati come reati previsti ai sensi della Convenzione.

Art. 2

Scopo

Lo scopo del presente Protocollo è di promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione fra gli Stati Parte, al fine di prevenire, combattere ed eliminare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.

Art. 3

Terminologia

Ai fini del presente Protocollo: a)

«arma da fuoco» indica qualsiasi arma portatile a canna, ad eccezione delle armi da fuoco antiche o delle loro riproduzioni, che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere pallini, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di una carica propulsiva. Le armi da fuoco antiche e le loro riproduzioni sono definite nella legislazione interna. In nessun caso, tuttavia, le armi antiche includono armi da fuoco fabbricate dopo il 1899;

b)

«parti ed elementi» indica qualsiasi elemento o elemento di ricambio specificatamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il telaio, il carrello o il tamburo, il castello di culatta o il blocco di culatta e ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato dallo sparo di un'arma da fuoco;

c)

«munizione» indica l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, i detonatori, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, a condizione che essi siano soggetti ad autorizzazione nello Stato Parte interessato;

d)

«fabbricazione illecita» indica la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, loro parti ed elementi o munizioni: i) mediante parti ed elementi che sono stati oggetto di traffico illecito; ii) senza licenza o autorizzazione di un'autorità competente dello Stato Parte in cui ha luogo la fabbricazione o l'assemblaggio; oppure

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iii) senza marcare, al momento della fabbricazione, le armi da fuoco in conformità all'articolo 8; la licenza o l'autorizzazione per la fabbricazione di parti e di elementi è rilasciata in base alla legislazione interna; e)

«traffico illecito» indica l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni dal territorio di uno Stato Parte o attraverso quest'ultimo verso il territorio di un altro Stato Parte, se uno dei due Stati interessati non lo autorizza conformemente alle disposizioni del presente Protocollo o se le armi da fuoco non sono munite di una marcatura conformemente all'articolo 8;

f)

«rintracciamento» indica il controllo sistematico del percorso compiuto dalle armi da fuoco e, laddove possibile, delle loro parti, dei loro elementi e delle loro munizioni, dal fabbricante all'acquirente, al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati Parte a individuare, controllare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti.

Art. 4

Ambito di applicazione

(1) Il presente Protocollo contempla, salvo disposizione contraria, la prevenzione della fabbricazione e del traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni nonché le attività di indagine e il perseguimento penale dei reati di cui all'articolo 5, nel caso in cui tali reati siano di natura transnazionale e coinvolgano un gruppo criminale organizzato.

(2) Il presente Protocollo non contempla le transazioni tra Stati o i trasferimenti ad opera di uno Stato nei casi in cui l'applicazione del Protocollo lede il diritto di uno Stato Parte di adottare, nell'interesse della sicurezza interna, misure conformi allo Statuto delle Nazioni Unite.

Art. 5

Penalizzazione

(1) Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato, laddove commessi intenzionalmente: a)

alla fabbricazione illecita di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni;

b)

al traffico illecito di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni;

c)

alla falsificazione oppure alla cancellazione, all'asportazione o all'alterazione illecite della/e marcatura/e di un'arma da fuoco necessaria/e in virtù dell'articolo 8.

(2) Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato: a)

fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato di cui al paragrafo 1 o alla partecipazione a un tale reato in veste di coautore o di complice; e

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b)

Art. 6

all'organizzazione, alla direzione, al favoreggiamento, all'incoraggiamento, all'agevolazione o al fatto di consigliare la commissione di un reato di cui al paragrafo 1.

Sequestro, confisca ed eliminazione

(1) Fatto salvo l'articolo 12 della Convenzione, gli Stati Parte adottano, nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie per consentire il sequestro di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di fabbricazione o di traffico illeciti.

(2) Gli Stati Parte adottano, nel rispetto dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie per impedire che armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di fabbricazione o di traffico illeciti entrino in possesso di persone non autorizzate, confiscando e distruggendo tali armi, loro parti, elementi e munizioni salvo se è stato ufficialmente autorizzato un'altro tipo di eliminazione e a condizione che le armi da fuoco siano marcate e le modalità di eliminazione delle armi da fuoco e della munizione siano state registrate.

II. Prevenzione Art. 7

Conservazione delle informazioni

Ogni Stato Parte garantisce la conservazione, per un periodo di almeno dieci anni, delle informazioni sulle armi da fuoco e, laddove è appropriato e fattibile, su loro parti, elementi e munizioni necessari al fine di rintracciare e identificare le armi da fuoco e, laddove è appropriato e fattibile, loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di fabbricazione e traffico illeciti, nonché di prevenire e individuare tali attività. Le informazioni comprendono: a)

le relative marcature necessarie in virtù dell'articolo 8;

b)

per transazioni internazionali con armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, le date di rilascio e di scadenza della relativa licenza o autorizzazione, il Paese d'esportazione, il Paese d'importazione, gli eventuali Paesi di transito, il destinatario finale nonché la descrizione e la quantità degli articoli.

Art. 8

Marcatura delle armi da fuoco

(1) Per identificare e rintracciare ogni arma da fuoco, gli Stati Parte: a)

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esigono al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco, che essa sia provvista di una marcatura inconfondibile recante il nome del fabbricante, il Paese o il luogo di fabbricazione e il numero di serie, oppure mantengono un altro tipo di marcatura inconfondibile e di facile impiego composta di semplici simboli geometrici e di un codice numerico e/o alfanumerico che consenta a tutti gli Stati d'identificare facilmente il Paese di fabbricazione;

Criminalità organizzata transnazionale. Prot. add.

b)

esigono una marcatura semplice e appropriata su ogni arma da fuoco importata che consenta d'identificare il Paese importatore e possibilmente l'anno d'importazione, permettendo alle autorità competenti di tale Paese di rintracciare l'arma da fuoco, nonché un contrassegno inconfondibile in assenza di una tale marcatura. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle importazioni temporanee di armi da fuoco per fini leciti e verificabili;

c)

assicurano che, al momento del trasferimento dalle scorte dello Stato verso un uso civile permanete, l'arma da fuoco sia provvista di una marcatura unica e adeguata che consenta a tutti gli Stati Parte di identificare il Paese che effettua il trasferimento.

(2) Gli Stati Parte incoraggiano i fabbricanti di armi da fuoco a elaborare misure per impedire che le marcature siano asportate o alterate.

Art. 9

Disattivazione delle armi da fuoco

Uno Stato Parte che secondo la sua legislazione interna non considera un'arma da fuoco disattivata come arma da fuoco, adotta le misure necessarie, compresa l'eventuale definizione di reati specifici, per prevenire la riattivazione illecita delle armi da fuoco disattivate conformemente ai seguenti principi generali: a)

tutte le parti essenziali di un'arma da fuoco disattivata devono essere rese definitivamente inutilizzabili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione dell'arma da fuoco;

b)

un'autorità competente deve verificare, se necessario, le misure di disattivazione per garantire che le modifiche apportate a un'arma da fuoco la rendano definitivamente inutilizzabile;

c)

la verifica da parte di un'autorità competente comporta il rilascio di un certificato o l'iscrizione in un registro che attesta la disattivazione dell'arma da fuoco, oppure l'applicazione a tal fine di una marcatura chiaramente visibile sull'arma da fuoco.

Art. 10

Requisiti generali concernenti le licenze o le autorizzazioni di esportazione, importazione e transito

(1) Ogni Stato Parte istituisce o mantiene un sistema efficace di licenze o autorizzazioni per l'esportazione e l'importazione, nonché di misure per il transito internazionale, applicabili al trasferimento di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.

(2) Prima di rilasciare licenze o autorizzazioni di esportazione per spedizioni di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, ogni Stato Parte verifica che: a)

gli Stati importatori abbiano rilasciato le licenze o le autorizzazioni di importazione, e

b)

gli Stati di transito, prima della spedizione, abbiano perlomeno notificato per iscritto di non opporsi al transito, fatti salvi gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali che favoriscono gli Stati senza sbocco sul mare.

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(3) La licenza o l'autorizzazione di esportazione e di importazione, nonché la documentazione di accompagnamento devono contenere almeno le informazioni sul luogo e la data di rilascio, la data di scadenza, il Paese d'esportazione, il Paese d'importazione, il destinatario finale, una descrizione e il quantitativo delle armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni e, in caso di transito, i Paesi di transito. Le informazioni contenute nella licenza di importazione devono essere fornite in anticipo agli Stati di transito.

(4) Lo Stato Parte importatore informa, su richiesta, lo Stato Parte esportatore della ricezione della spedizione di armi da fuoco, loro parti, elementi o munizioni.

(5) Ogni Stato Parte adotta, entro i limiti delle sue possibilità, le misure necessarie a garantire che le procedure per la concessione di licenze o autorizzazioni siano sicure e che l'autenticità delle licenze o delle autorizzazioni possa essere verificata e convalidata.

(6) Gli Stati Parte possono adottare procedure semplificate per l'importazione e l'esportazione temporanee e il transito di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, per fini legittimi e verificabili quali le attività di caccia, tiro sportivo, perizia, esposizione o riparazione.

Art. 11

Misure di sicurezza e di prevenzione

Al fine di individuare, prevenire ed eliminare furti, perdite o sottrazione nonché la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, ogni Stato Parte adotta le misure appropriate: a)

per esigere la sicurezza delle armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni al momento della fabbricazione, dell'importazione, dell'esportazione e del transito attraverso il suo territorio; e

b)

per accrescere l'efficacia dei controlli di importazione, esportazione e transito, eventualmente compresi i controlli alle frontiere, nonché l'efficacia della cooperazione transfrontaliera tra le autorità di polizia e doganali.

Art. 12

Informazioni

(1) Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte si scambiano, in conformità dell'ordinamento giuridico e amministrativo interno, informazioni pertinenti sui singoli casi specifici riguardanti in particolare fabbricanti, commercianti, importatori, esportatori e, possibilmente, trasportatori autorizzati di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.

(2) Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte si scambiano, in conformità dell'ordinamento giuridico e amministrativo interno, informazioni pertinenti riguardanti in particolare: a)

i gruppi criminali organizzati di cui è noto o si presume il coinvolgimento nella fabbricazione e nel traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni;

b)

i metodi utilizzati per occultare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni nonché i modi per individuarli;

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c)

le metodologie e i mezzi, i luoghi di spedizione e di destinazione nonché gli itinerari solitamente utilizzati dai gruppi criminali organizzati che si dedicano al traffico illecito di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni; e

d)

le esperienze maturate in ambito legislativo, le prassi e le misure volte a prevenire, combattere ed eliminare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.

(3) Gli Stati Parte si comunicano o si scambiano, all'occorrenza, informazioni scientifiche e tecnologiche pertinenti, utili alle autorità di perseguimento penale per rafforzare reciprocamente le loro capacità di prevenire e individuare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, per svolgere indagini e per perseguire penalmente le persone coinvolte in tali attività illecite.

(4) Gli Stati Parte cooperano per rintracciare le armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono eventualmente stati oggetto di fabbricazione o traffico illeciti.

Tale cooperazione comprende la risposta rapida degli Stati Parte, entro i limiti delle proprie possibilità, alle domande di assistenza per rintracciare tali armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.

(5) Fatti salvi i principi dell'ordinamento giuridico interno o di qualsiasi accordo internazionale, ogni Stato Parte che riceve informazioni da un altro Stato Parte in virtù del presente articolo, comprese informazioni confidenziali concernenti transazioni commerciali, ne garantisce la riservatezza e rispetta tutte le restrizioni imposte all'utilizzo delle informazioni, qualora lo Stato Parte che le fornisce lo richieda. Se non è possibile mantenere la riservatezza, lo Stato Parte che ha fornito le informazioni deve esserne avvertito prima della loro divulgazione.

Art. 13

Cooperazione

(1) Gli Stati Parte cooperano a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire, combattere ed eliminare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.

(2) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 18 paragrafo 13 della Convenzione, ogni Stato Parte designa un'autorità nazionale o un organo centrale incaricato di mantenere i contatti con gli altri Stati Parte per le questioni inerenti al presente Protocollo.

(3) Gli Stati Parte si adoperano per ottenere il sostegno e la cooperazione di fabbricanti, commercianti, importatori, esportatori, intermediari e trasportatori commerciali di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, al fine di prevenire e individuare le attività illecite di cui al paragrafo 1.

Art. 14

Istruzione e assistenza tecnica

Gli Stati Parte collaborano tra di loro e, all'occorrenza, con le organizzazioni internazionali competenti, in modo da ottenere, su richiesta, l'istruzione e l'assistenza tecnica necessarie per potenziare le loro capacità di prevenire, combattere ed eliminare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, compresa l'assistenza tecnica, finanziaria e materiale per le questioni di cui agli articoli 29 e 30 della Convenzione.

4149

Criminalità organizzata transnazionale. Prot. add.

Art. 15

Intermediari e attività di mediazione

(1) Per prevenire e combattere la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, gli Stati Parte che non lo hanno ancora fatto considerano la possibilità d'istituire un sistema per disciplinare le attività delle persone che svolgono le attività di mediazione. Questo sistema potrebbe comprendere una o più misure quali: a)

la registrazione obbligatoria degli intermediari attivi sul loro territorio;

b)

la richiesta obbligatoria di una licenza o di un'autorizzazione per l'attività di mediazione; oppure

c)

l'indicazione obbligatoria sulle licenze o sulle autorizzazioni di importazione e di esportazione, o sui documenti di accompagnamento, dei nomi e delle sedi degli intermediari coinvolti nelle transazioni.

(2) Si raccomanda agli Stati Parte che hanno istituito un sistema d'autorizzazione in materia di mediazione in virtù del paragrafo 1, di indicare anche le informazioni sugli intermediari e sulle attività di mediazione quando si scambiano informazioni ai sensi dell'articolo 12, e di conservare tali dati conformemente all'articolo 7.

III. Disposizioni finali Art. 16

Composizione delle controversie

(1) Gli Stati Parte si impegnano a comporre in via negoziale le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo.

(2) Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo che non può essere risolta in via negoziale entro un arco di tempo ragionevole, sarà oggetto di arbitrato se uno degli Stati Parte coinvolti lo richiede. Se dopo sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato gli Stati Parte non riescono ad accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, ognuno di essi può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia presentando una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.

(3) Ogni Stato Parte può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo, o dell'adesione ad esso, dichiarare di non considerarsi vincolato dal paragrafo 2. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 nei confronti di ogni Stato Parte che abbia espresso tale riserva.

(4) Ogni Stato Parte che ha espresso una riserva conformemente al paragrafo 3 può revocare in qualsiasi momento tale riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Art. 17

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

(1) Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede delle Nazioni Unite a New York, a partire dal trentesimo giorno dalla sua adozione da parte dell'Assemblea Generale e fino al 12 dicembre 2002.

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(2) Il presente Protocollo è inoltre aperto alla firma delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, a condizione che almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo conformemente al paragrafo 1.

(3) Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. In questo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, l'organizzazione dichiara l'ambito della sua competenza con riferimento alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in merito a ogni modifica rilevante dell'ambito della sua competenza.

(4) Il presente Protocollo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro è Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un'organizzazione d'integrazione economica regionale dichiara, al momento della sua adesione, l'ambito della sua competenza con riferimento alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in merito a ogni modifica rilevante dell'ambito della sua competenza.

Art. 18

Entrata in vigore

(1) Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ma non prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno strumento depositato da un'organizzazione regionale d'integrazione economica è considerato integrativo degli strumenti depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

(2) Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratificherà, accetterà, o approverà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo il deposito del quarantesimo strumento relativo, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento da parte di tale Stato o organizzazione o alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo 1, se quest'ultima è successiva alla prima.

Art. 19

Emendamento

(1) Alla scadenza del quinto anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato Parte del Protocollo ha la facoltà di proporre un emendamento e di depositarne il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione al fine di esaminare la proposta e prendere una decisione in merito. Gli Stati Parte del presente Protocollo riuniti nella Conferenza delle Parti tentano di raggiungere un consenso su ogni emendamento. Nel caso in cui sia stato esaurito ogni tentativo in tal senso senza essere pervenuti a un accordo, per adottare l'emendamento, in ultima istanza, occorre un voto di maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti alla Conferenza delle Parti e che esprimono il loro voto.

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Criminalità organizzata transnazionale. Prot. add.

(2) Le organizzazioni regionali d'integrazione economica, esercitano, in relazione a questioni di loro competenza, il proprio diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parte del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il proprio e vice versa.

(3) Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati Parte.

(4) Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 entra in vigore per uno Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale emendamento.

(5) Quando un emendamento entra in vigore, è vincolante nei confronti degli Stati Parte che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati da esso. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e degli emendamenti precedenti che hanno ratificato, accettato o approvato.

Art. 20

Denuncia

(1) Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo tramite notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

(2) Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciato.

Art. 21

Depositario e lingue

(1) Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è nominato depositario del presente Protocollo.

(2) L'originale del presente Protocollo, i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo facenti tutti ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Protocollo.

(Seguono le firme)

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Criminalità organizzata transnazionale. Prot. add.

Campo d'applicazione il 5 novembre 20094 Stati partecipanti

Albania Algeria* Arabia Saudita Argentina* Australia Austria Azerbaigian* Bahamas Barbados Belarus* Belgio* Benin Bosnia e Erzegovina Brasile Bulgaria Burkina Faso Cambogia* Canada Capo Verde Cina Cipro Comunità europea (CEE/CE/UE) Congo (Kinshasa) Corea (Sud) Costa Rica Croazia* Cuba* Danimarca Dominicana, Repubblica Ecuador El Salvador* Estonia Finlandia Germania Giamaica Giappone Grecia Grenada Guatemala* Guyana Honduras India Islanda

4

Firma

Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

8 febbraio 25 agosto 11 marzo 18 dicembre

2008 A 2004 A 2008 A 2006

9 marzo 3 luglio 10 aprile 17 gennaio

2008 2005 2008 2007

3 dicembre 26 settembre

2004 A 2008

3 luglio 26 ottobre

2005 2008

7 ottobre 21 dicembre 12 novembre

2002 2001 2001

26 settembre

2001

11 giugno 17 maggio

2002 2002

6 ottobre 24 settembre 30 agosto 1° aprile

2004 A 2004 2004 2008 A

3 luglio 3 luglio 3 luglio 1° maggio

2005 2005 2005 2008

11 luglio 15 febbraio 17 ottobre

2001 2002 2001

20 marzo

2002

31 marzo 6 agosto 15 maggio 12 dicembre

2006 2002 2002 2005 A

30 aprile 3 luglio 3 luglio 11 gennaio

2006 2005 2005 2006

9 dicembre 14 agosto 16 gennaio

2002 2002 2002

15 luglio

2004 A

3 luglio

2005

2003

3 luglio

2005

4 ottobre 12 novembre

2001 2001

27 agosto 15 novembre

2002 2001

12 ottobre 15 agosto 20 settembre 23 gennaio 3 settembre 13 novembre 9 dicembre 10 ottobre

2001 2002 2002 2002 2002 2001 2002 2002

12 dicembre 15 novembre

2002 2001

6 agosto 28 ottobre

2005 A

27 novembre

2005

9 settembre 7 febbraio 9 febbraio

2003 2005 A 2007 A

3 luglio 3 luglio 11 marzo

2005 2005 2007

7 aprile

2009

7 maggio

2009

18 marzo 12 maggio

2004 2004

3 luglio 3 luglio

2005 2005

29 settembre

2003

3 luglio

2005

21 maggio 1° aprile 2 maggio 1° aprile

2004 A 2004 A 2008 A 2008 A

3 luglio 3 luglio 1° giugno 1° maggio

2005 2005 2008 2008

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).

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Criminalità organizzata transnazionale. Prot. add.

Stati partecipanti

Firma

Italia 14 novembre Kazakistan Kenia Kuwait Laos* Lesotho Lettonia* Libano 26 settembre Liberia Libia 13 novembre Lituania* 12 dicembre Lussemburgo 11 dicembre Macedonia* Madagascar 13 novembre Malawi* Mali 11 luglio Marocco Mauritania Maurizio Messico 31 dicembre Moldova* Monaco 24 giugno Mongolia Montenegro Mozambico Nauru 12 novembre Nicaragua Nigeria 13 novembre Norvegia* 10 maggio Oman Paesi Bassi Panama* 5 ottobre Paraguay Perù Polonia* 12 dicembre Portogallo 3 settembre 6 maggio Regno Unito Rep. Centrafricana Romania* Ruanda Saint Kitts e Nevis São Tomé e Príncipe Seicelle 22 luglio Senegal 17 gennaio Serbia Sierra Leone 27 novembre Slovacchia 26 agosto Slovenia 15 novembre Spagna* Sudafrica* 14 ottobre Svezia 10 gennaio Tanzania* Trinidad e Tobago Tunisia* 10 luglio

4154

Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

2001

2002 2001 2002 2002 2001 2001

2001 2002

2001 2001 2002 2001 2002 2002 2002

2002 2002 2001 2002 2001 2002 2002 2002

Entrata in vigore

2 agosto 31 luglio 5 gennaio 30 luglio 26 settembre 24 settembre 28 luglio 13 novembre 22 settembre 18 giugno 24 febbraio

2006 2008 A 2005 A 2007 A 2003 A 2003 A 2004 A 2006 2004 A 2004 2005

1° settembre 30 agosto 3 luglio 29 agosto 3 luglio 3 luglio 3 luglio 13 dicembre 3 luglio 3 luglio 3 luglio

2006 2008 2005 2007 2005 2005 2005 2006 2005 2005 2005

14 settembre 15 settembre 17 marzo 3 maggio 8 aprile 22 luglio 24 settembre 10 aprile 28 febbraio

2007 A 2005 2005 A 2002 2009 A 2005 A 2003 A 2003 2006 A

14 ottobre 15 ottobre 3 luglio 3 luglio 8 maggio 21 agosto 3 luglio 3 luglio 30 marzo

2007 2005 2005 2005 2009 2005 2005 2005 2006

27 giugno 23 ottobre 20 settembre

2008 A 2006 S 2006 A

27 luglio 22 novembre 20 ottobre

2008 2006 2006

2 luglio 3 marzo 23 settembre 13 maggio 8 febbraio 18 agosto 27 settembre 23 settembre 4 aprile

2007 A 2006 2003 2005 A 2005 A 2004 2007 A 2003 A 2005

1° agosto 2 aprile 3 luglio 12 giugno 3 luglio 3 luglio 27 ottobre 3 luglio 3 luglio

2007 2006 2005 2005 2005 2005 2007 2005 2005

6 ottobre 16 aprile 4 ottobre 21 maggio 12 aprile

2006 A 2004 A 2006 A 2004 A 2006 A

5 novembre 3 luglio 3 novembre 3 luglio 12 maggio

2006 2005 2006 2005 2006

7 aprile 20 dicembre

2006 2005 A

7 maggio 19 gennaio

2006 2006

21 settembre 21 maggio 9 febbraio 20 febbraio

2004 2004 2007 A 2004

3 luglio 3 luglio 11 marzo 3 luglio

2005 2005 2007 2005

24 maggio 6 novembre 10 aprile

2006 A 2007 A 2008

23 giugno 6 dicembre 10 maggio

2006 2007 2008

Criminalità organizzata transnazionale. Prot. add.

Stati partecipanti

Firma

Turchia* Turkmenistan Uganda* Uruguay Zambia

28 giugno

*

Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

2002

4 maggio 28 marzo 9 marzo 3 aprile 24 aprile

Entrata in vigore

2004 2005 A 2005 A 2008 A 2005 A

3 luglio 3 luglio 3 luglio 3 maggio 24 maggio

2005 2005 2005 2008 2005

Riserve e dichiarazioni Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

4155

Criminalità organizzata transnazionale. Prot. add.

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